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DECRETO PRESIDENZIALE 11 ottobre 2019, n. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 31 gennaio 2020, n. 6

Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.).

TESTO COORDINATO (al Decr. Pres. 33/2019)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 524 del 31 gennaio 2018 con il quale è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Aggiornamento 2018-2020 della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e più in particolare l'articolo n. 13;

Vista la circolare presidenziale n. 4520/1964, recante disposizioni per l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, concernente "Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias" che prevede, al comma 1, che "La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto regionale per il credito agevolato (IRCA), con sede in Palermo, che mantiene la natura giuridica di ente economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti incorporati e opera esclusivamente in favore delle imprese artigiane e cooperative. Il predetto ente è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Assessorato regionale per le attività produttive e, per i profili contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia";

Visto che il comma 5 del citato articolo 1 prevede che "Con regolamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione "Bilancio" e della Commissione "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, sentite le associazioni delle categorie dei settori economici interessati, si provvede a disciplinare le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i principi generali dell'ordinamento amministrativo e contabile";

Visto l'articolo 39, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1;

Vista la nota prot. 5349 del 28 novembre 2018 con la quale l'Assessore regionale per le attività produttive trasmette, per l'apprezzamento preliminare della Giunta regionale, lo schema di decreto e di regolamento elaborato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 29 novembre 2018 con cui la Giunta ha preliminarmente apprezzato lo schema di regolamento proposto;

Vista la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 12 dicembre 2018 con cui la Giunta ha provveduto ad apprezzare lo schema di regolamento recante alcune modifiche rispetto allo schema già apprezzato con deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 29 novembre 2018;

Vista la nota prot. 5700 del 5 dicembre 2018 con cui sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, i pareri della Commissione bilancio e della Commissione attività produttive dell'ARS sullo schema di regolamento apprezzato dalla Giunta regionale;

Vista la nota prot. 5706 del 5 dicembre 2018 con cui sono state richieste, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, le osservazioni delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle imprese cooperative sullo schema di regolamento approvato dalla Giunta regionale;

Visto il parere favorevole con osservazioni reso sullo schema di regolamento approvato dalla Giunta regionale dalla III Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana con la nota prot. 77 del 27 febbraio 2019 trasmessa con nota 001748 del 28 febbraio 2019 dal Vice Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana;

Considerato che non risulta reso il parere della II Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana;

Visto l'articolo 70 bis del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana;

Viste la nota prot. 3054 del 12 dicembre 2018 della Associazione generale cooperative italiane e la nota prot. 336 del 13 dicembre 2018 a firma congiunta delle associazioni di categoria CNA Sicilia, Casartigiani, Confcooperative e Legacoop con le quali le associazioni stesse rendono le osservazioni richieste sullo schema di regolamento approvato dalla Giunta regionale;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale n. 11644/345.4 del 22 maggio 2019;

Vista la risoluzione n. 6 presentata nella seduta n. 132 del 30 maggio 2019 con la quale la II Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana impegna il Governo regionale a "garantire, nella composizione del consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A., nell'ambito dei due componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria, la presenza di un componente espressione delle organizzazioni rappresentative delle imprese cooperative e di un componente espressione delle imprese artigiane, garantendo, altresì, per ciascuno dei due componenti, il principio della rotazione con cadenza annuale tra le rispettive associazioni di categoria";

Vista la nota del 17 giugno 2019 a firma congiunta delle associazioni di categoria delle imprese artigiane CNA, Confartigianato, Casa artigiani e Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane e delle associazioni di categoria delle imprese Cooperative Confcooperative, Legacoop, Unci e Unione ialiana cooperative, nell'evidenziare le problematiche sul piano dell'efficienza e della funzionalità nascenti dall'applicazione del principio di rotazione con cadenza annuale, propongono di temperare il principio della rotazione con quello della maggiore rappresentatività;

Dato atto che il contemperamento dei predetti due principi trova naturale composizione nell'ambito delle procedure finalizzate alle designazioni di competenza delle Associazioni di categoria;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 95/2019 del 29 luglio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 4 settembre 2019 di approvazione dello schema regolamento, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione e finalità

1. L'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A), di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, ha lo scopo di favorire, con gli strumenti operativi, nelle forme e con le modalità che la legislazione vigente attribuisce ai disciolti enti IRCAC e CRIAS, lo sviluppo delle società cooperative e delle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, dei loro consorzi e delle società consortili fra cooperative o fra imprese artigiane, giuridicamente riconosciuti ai sensi della legislazione vigente, aventi sede nel territorio della Regione siciliana e iscritte presso le Camere di commercio della Regione siciliana.

2. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni legislative, l'attività dell'I.R.C.A. non può svolgersi a favore di cooperative di assicurazioni, di edilizia per la costruzione ed assegnazione di alloggi ai propri soci, nonché di mutue cooperative. L'I.R.C.A., nei limiti della normativa vigente e previa convenzione con la Regione siciliana, può estendere il proprio ambito di operatività alle piccole e medie imprese operanti in Sicilia, in attuazione di previsioni normative e nei limiti delle risorse previste dalle medesime. L'Istituto nel perseguimento delle proprie finalità, può svolgere attività collegate agli strumenti destinati dall'Unione europea e favorire lo sviluppo transnazionale dell'imprenditoria siciliana in area euro mediterranea e, in particolare modo, con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, facilitando in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione allo sviluppo.

3. L'I.R.C.A. ha sede legale e amministrativa in Palermo nonché una sede operativa in Palermo e una in Catania. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale può istituire ulteriori sedi operative sul territorio regionale.

4. L'I.R.C.A. ha durata illimitata.

5. L'I.R.C.A. è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia.

Art. 2

Compiti istituzionali

(integrato dall'art. 1, comma 1, del Decr. Pres. 33/2019)

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'I.R.C.A. svolge la propria attività a favore delle medesime categorie di soggetti nei cui confronti operano i disciolti enti IRCAC e CRIAS, negli stessi limiti e con gli stessi vincoli, attraverso la gestione e l'utilizzo di fondi regionali. Rientrano fra i compiti dell'I.R.C.A.:

a) concorrere al pagamento degli interessi a favore degli Istituti di credito convenzionati che effettuano finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese siciliane operanti nei settori di riferimento;

b) concedere contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria;

c) promuovere la costituzione e partecipare a società, consorzi ed altri organismi aventi lo scopo di promuovere ed incrementare lo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione, aventi sede in Sicilia anche in concorso con enti pubblici o società a partecipazione degli stessi enti pubblici;

d) concedere gli aiuti previsti dalla normativa vigente, a livello regionale, nazionale e dell'Unione europea, previa convenzione con la Regione siciliana;

e) espletare attività di consulenza finanziaria in favore di PMI, anche in forma di imprese cooperative e di imprese artigiane.

2. L'I.R.C.A., per lo svolgimento della propria attività, può altresì:

a) amministrare fondi speciali a favore di artigiani, PMI e delle cooperative e relativi consorzi;

b) amministrare fondi di enti ed istituzioni, sia nazionali che internazionali, destinati alle agevolazioni alle imprese artigiane ed alle cooperative in base a disposizioni di legge;

c) richiedere fidejussioni all'Amministrazione regionale;

d) riscontare il portafoglio e disporre dei crediti;

e) utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari, sia conseguenti alla propria attività che provenienti da enti o da privati;

f) provvedere alla gestione di misure dell'Unione europea e di interventi in qualsiasi modo denominati a sostegno delle imprese, anche cooperative e artigiane, in base a disposizioni di legge regionale o a convenzioni con la Regione siciliana.

3. L'I.R.C.A., a tutela di proprie ragioni creditorie scaturenti dall'attività istituzionale, può rendersi cessionario di beni mobili ed immobili, con l'obbligo di cederli per destinarne il ricavato ad operazioni di finanziamento.

4. E' inibita all'I.R.C.A. la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma.

Art. 3

Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare che risulta, per il primo anno, dai bilanci finali dei due enti incorporati, dal secondo anno in poi ed a seguito di adeguata revisione disposta dai nuovi organi, dall'ultimo bilancio approvato e dal risultato di esercizio annuale.

2. Le risorse finanziarie per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 10 luglio 2018, n.10, sono costituite dai fondi già istituiti presso la CRIAS e l'IRCAC, mantenendo gli stessi la propria destinazione per comparto produttivo e nel rispetto delle norme che regolano la costituzione e la gestione dei fondi affidati ai medesimi enti incorporati.

3. L'I.R.C.A. provvede all'esercizio della propria attività mediante:

a) il patrimonio;

b) i fondi di rotazione;

c) i fondi istituiti in forza di speciali disposizioni di legge e funzionanti in base a specifici regolamenti.

4. L'I.R.C.A. provvede al proprio funzionamento con i ricavi derivanti dall'esercizio di tutte le attività istituzionali e con i proventi di diversa natura, in assenza di contributi, sovvenzioni o trasferimenti di qualsiasi natura a carico della Regione siciliana.

5. L'I.R.C.A. affida il proprio servizio di cassa, mediante apposite convenzioni, ad istituti di credito nel rispetto della vigente legislazione in materia di procedura ad evidenza pubblica.

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'I.R.C.A.:

- il consiglio di amministrazione;

- il presidente;

- il collegio sindacale.

2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta; nell'ambito dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) e d), le associazioni di categoria garantiscono l'applicazione del principio della rotazione fra le rispettive associazioni, anche nel rispetto del principio della maggiore rappresentatività.

3. Al presidente, agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono corrisposti, a carico dell'istituto, i compensi previsti, con il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, per i componenti degli organi di amministrazione degli enti regionali di maggiore rilevanza.

Art. 5

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, formato da cinque membri, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, ed è così composto:

a) dal presidente;

b) da due componenti, uno dei quali con funzioni di vice-presidente, individuati dall'Assessore regionale per le attività produttive;

c) da un componente in possesso di una riconosciuta competenza giuridica e/o economico-finanziaria e/o imprenditoriale, individuato congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese cooperative;

d) da un componente in possesso di una riconosciuta competenza giuridica e/o economico-finanziaria e/o imprenditoriale, individuato congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese artigiane.

2. Il presidente e i componenti designati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive sono individuati, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 419/1999, fra gli esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 251/2012 intese ad assicurare l'equilibrio di genere.

3. Partecipa altresì al consiglio di amministrazione senza diritto di voto il direttore generale dell'Istituto.

4. Il segretario del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio su proposta del presidente.

5. I membri nominati in sostituzione di componenti eventualmente cessati dalla carica nel corso del quadriennio durano in carica per il periodo corrente fino al completamento dello stesso triennio e cessano dall'incarico contemporaneamente agli altri componenti.

6. Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico.

7. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sulla adozione e sulla revisione dello Statuto;

b) sui regolamenti relativi allo svolgimento delle attività istituzionali;

c) sull'ordinamento, funzionamento e gestione dell'Istituto;

d) sui regolamenti, la dotazione organica, i contratti integrativi riguardanti il personale dell'Istituto;

e) sul regolamento contabile dell'Istituto;

f) sulla nomina e sugli atti concernenti il direttore generale;

g) sui bilanci, piani finanziari e strategici dell'ente;

h) sul programma generale di interventi;

i) sugli atti ed operazioni di straordinaria amministrazione e sugli atti di disposizione del patrimonio mobiliare e immobiliare;

j) sulle concessione di agevolazioni in favore delle imprese richiedenti, secondo le previsioni dello Statuto;

k) sulla nomina di rappresentanti dell'Istituto in società ed organismi promossi dallo stesso o ai quali l'Istituto partecipa;

l) sulle autorizzazioni alla costituzione di parte civile;

m) su ogni altro atto, provvedimento, operazione ed attività concernente l'ordinamento e l'attività dell'Istituto, non attribuiti alla competenza del presidente o del direttore generale.

8. Le procedure per le convocazioni e lo svolgimento delle sedute del consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo statuto dell'ente.

Art. 6

Presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, è scelto tra persone dotate di riconosciuta competenza, professionalità ed esperienza, almeno quinquennale, in materia economica, giuridica, finanziaria o di gestione o direzione aziendale e di indiscussa moralità ed indipendenza e comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'I.R.C.A.;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale;

d) adotta, in caso di necessità ed urgenza, su proposta del direttore generale, provvedimenti di competenza del consiglio, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del consiglio nella prima seduta utile;

e) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente;

f) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attività svolta dall'ente, avvalendosi del servizio di controllo interno.

Art. 7

Collegio sindacale

1. Il controllo della regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è demandato al collegio sindacale, nominato con decreto del Presidente della Regione e composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti rispettivamente:

a) un membro effettivo dal Presidente della Regione;

b) un membro effettivo ed uno supplente dall'Assessore per le attività produttive;

c) un membro effettivo ed uno supplente dall'Assessore per l'economia.

2. Il presidente e i componenti sono scelti secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sulla adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e del sistema di controllo interno; sull'adeguatezza e l'affidabilità dell'assetto amministrativo- contabile; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa con i bilanci e ne riferisce anche alla Presidenza della Regione, all'Assessorato regionale delle attività produttive e all'Assessorato regionale dell'economia; svolge ogni altra funzione prevista dall'art. 2403 del codice civile e dalle norme relative ai controlli sugli enti pubblici economici.

4. Il collegio sindacale svolge anche le funzioni di "Comitato di controllo interno" in collaborazione con il soggetto incaricato della revisione legale in analogia a quanto disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010.

5. I membri del collegio sindacale assistono alle sedute del consiglio di amministrazione. I membri che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a tre riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

Art. 8

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è conferito, dal consiglio di amministrazione, a seguito di pubblico concorso per titoli, al quale possono partecipare cittadini dell'Unione europea in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia, ingegneria gestionale o scienze economiche e bancarie o equipollenti, con documentata esperienza di direzione e/o gestione, per almeno un quinquennio, di istituti ed aziende di credito, di enti pubblici economici, di società finanziarie o di società a partecipazione maggioritaria pubblica, con capitale non inferiore a cinque milioni di euro.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato della durata di anni quattro, rinnovabile una sola volta.

3. Il direttore generale:

a) coadiuva il presidente;

b) è responsabile della gestione amministrativa, economico finanziaria e gestionale dell'ente;

c) rappresenta l'Istituto in giudizio se appositamente delegato dal presidente;

d) promuove le azioni a tutela dei diritti e delle ragioni dell'Ente, riferendone preventivamente al consiglio di amministrazione, ovvero, nei casi di urgenza, al presidente;

e) è il responsabile delle risorse umane, nomina i responsabili delle divisioni in cui si articola l'attività dell'ente, e adotta gli atti concernenti la direzione, la gestione e i trasferimenti del personale;

f) sovrintende all'organizzazione dell'ente e quindi all'attività dei servizi centrali e delle divisioni;

g) predispone gli schemi di regolamento da sottoporre al consiglio di amministrazione;

h) propone al consiglio le delibere riguardanti le operazioni di credito, e, se delegato dal consiglio e nei limiti della delega ricevuta, adotta direttamente le delibere riferendone al consiglio.

i) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle disposizioni impartite dal presidente;

j) può formulare al presidente proposte per l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione di particolari argomenti;

k) cura l'istruzione degli affari da sottoporre al consiglio di amministrazione e riferisce su di essi al consiglio di amministrazione, formulando eventuali proposte;

l) predispone il programma generale degli interventi creditizi e le eventuali modifiche;

m) predispone entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il progetto di bilancio e del rendiconto generale, e propone al consiglio di amministrazione le variazioni di bilancio;

n) predispone entro il 30 ottobre di ogni anno, il bilancio previsionale per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

o) predispone la relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati di gestione.

4. Il direttore generale può affidare ai dirigenti il compito di sovrintendere a determinati settori di attività e può, altresì, delegare i dirigenti dell'Istituto al compimento di atti rientranti nelle proprie attribuzioni, con facoltà di sottoscrizione dei relativi atti.

5. Al direttore generale e ai dirigenti è attribuita la responsabilità del conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione designa il dirigente che in caso di assenza od impedimento sostituisce il direttore generale.

Art. 9

Poteri di firma

1. Gli atti dell'Istituto sono firmati dal presidente, dal direttore generale, dai dirigenti o dai rispettivi sostituti, o dai quadri direttivi secondo le rispettive competenze definite dal presente regolamento, dallo Statuto, o dalle deleghe espressamente conferite sulla base del presente regolamento.

2. Le deleghe ed i poteri di firma devono essere raccolte in appositi volumi e periodicamente, almeno trimestralmente, l'esercizio delle deleghe deve essere rendicontato al consiglio di amministrazione.

Art. 10

Ordinamento

1. L'ordinamento dell'Istituto è articolato in una direzione generale, con i relativi uffici amministrativi centrali comprendenti anche il Servizio per il recupero dei crediti - incagliati e in sofferenza - e due divisioni: Divisione credito cooperative e Divisione credito artigiani. Ciascuna divisione si articola in servizi ed in uffici come declinati in apposito regolamento interno di organizzazione.

Art. 11

Bilancio

1. L'I.R.C.A. conforma la propria gestione ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'esercizio finanziario dell'I.R.C.A. coincide con l'anno solare, ovvero inizia l'1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio di previsione è approvato ogni anno entro il 30 novembre dell'esercizio che lo precede.

4. Il bilancio consuntivo è approvato dal consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, accompagnato dal parere del collegio sindacale. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, il bilancio consuntivo è approvato dal consiglio di amministrazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e le ragioni della dilazione vengono segnalate nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile. L'approvazione delle delibere dei bilanci consuntivi dell'I.R.C.A. da parte della Giunta regionale di Governo avviene secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 12

Revisione legale

1. Il consiglio di amministrazione dell'ente provvede, su proposta del collegio sindacale ed a seguito di selezione ad evidenza pubblica, ad affidare la revisione legale dell'Istituto a soggetto particolarmente qualificato che risulti comunque iscritto al momento dell'incarico allo speciale Registro di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 39/2010.

2. Il soggetto nominato, in collaborazione con il collegio sindacale, svolge le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 nonché eventuali altri compiti espressamente indicati ai fini della procedura di selezione.

3. L'incarico è affidato per la durata di quattro anni con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio.

Art. 13

Personale

1. Il personale in servizio presso la CRIAS e l'IRCAC transita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 10 luglio 2018, n.10, nell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.), mantenendo il trattamento giuridico ed economico attribuito alla data del 13 luglio 2018, data di entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2018, n.10.

2. Con regolamento da adottarsi da parte del consiglio di amministrazione è disciplinato l'inquadramento di tutti i dipendenti di cui al comma 1, mediante un ruolo unico del personale dell'I.R.C.A..

Art. 14

Controllo e vigilanza

1. Tutte le deliberazioni dell'Istituto sono pubblicate sul sito internet dell'ente entro 5 giorni dall'adozione, dandone contestuale e tempestiva comunicazione al Dipartimento regionale delle attività produttive tramite posta elettronica certificata.

2. Sono trasmesse all'Assessorato regionale delle attività produttive e all'Assessorato regionale dell'economia entro 5 giorni dall'adozione, le deliberazioni soggette a particolari forme di vigilanza previste dalla vigente normativa inerenti alle seguenti materie:

a) Statuto e sue modifiche;

b) bilanci, atti di programmazione annuali e pluriennali e rendiconti e relative relazioni;

c) costituzione di nuove società, partecipazione a società esistenti;

d) organici ed ai regolamenti e contratti concernenti il personale ivi compreso il rapporto di lavoro del direttore generale;

e) trasferimento di beni immobili.

3. Nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, o di reiterata inosservanza delle direttive dell'amministrazione vigilante, può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la cessazione del presidente e la nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la durata massima di un anno e comunque fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Con la costituzione degli organi dell'I.R.C.A. cessano tutti gli organi in essere presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) e l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).

2. All'atto dell'insediamento dei nuovi organi il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti necessari per assicurare la continuità delle procedure di spesa ed entro i successivi 15 giorni delibera lo Statuto dell'Ente in coerenza con le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle attività produttive ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 11 ottobre 2019.

MUSUMECI

Assessore regionale per le attività produttive

TURANO

Assessore regionale per l'economia

ARMAO

Ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 17 gennaio 2020, n. 2.