
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1715 DELLA COMMISSIONE 30 settembre 2019
G.U.U.E. 14 ottobre 2019, n. L 261
Regolamento che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»). (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2021/547)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 3 novembre 2019
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 48
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l'articolo 51,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (3) («normativa in materia di sanità animale»), in particolare l'articolo 23, primo comma, lettera c),
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (4), in particolare l'articolo 104, primo comma, lettere a), b) e c),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (5) (regolamento relativo ai controlli ufficiali), in particolare l'articolo 58, primo comma, lettera a), l'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), l'articolo 90, primo comma, lettera f), l'articolo 102, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), l'articolo 103, paragrafo 6, e l'articolo 134, primo comma, lettere dalla a) alla g),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina, tra l'altro, l'esecuzione da parte degli Stati membri dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa in materia di filiera agroalimentare dell'Unione.
2) A norma di tale regolamento la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) per elaborare, trattare e scambiare in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali. L'IMSOC dovrebbe integrare e potenziare, ove necessario, alcuni sistemi informatici gestiti dalla Commissione e fungere da strumento interoperabile di collegamento tra tali sistemi e, in alcuni casi, anche tra i sistemi nazionali esistenti degli Stati membri e i sistemi informatici di paesi terzi e di organizzazioni internazionali («altri sistemi»).
3) Tra i sistemi informatici gestiti dalla Commissione e da integrare nell'IMSOC figurano il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF), per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 e il cui ambito di applicazione è stato esteso con il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il sistema per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione delle malattie degli animali (ADIS), da istituire a norma del regolamento (UE) 2016/429, il sistema di notifica e comunicazione della presenza di organismi nocivi in piante e prodotti vegetali (EUROPHYT), da istituire a norma del regolamento (UE) 2016/2031, gli strumenti tecnici per l'assistenza amministrativa e la collaborazione (AAC) e il sistema Traces di cui al regolamento (UE) 2017/625.
4) I sistemi informatici gestiti dalla Commissione sono stati istituiti in tempi diversi e in seguito modificati per motivi giuridici e operativi. Pertanto, al fine di potenziarli e integrarli come richiesto dal regolamento (UE) 2017/625, è opportuno riunire nello stesso atto tutte le disposizioni riguardanti il funzionamento dell'IMSOC e dei suoi elementi di sistema, stabilire norme per lo scambio di dati, informazioni e documenti con altri sistemi in base ai poteri conferiti alla Commissione dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e abrogare gli atti di esecuzione esistenti.
5) Il regolamento (UE) 2017/625 dispone che gli Stati membri e la Commissione trattino i dati personali attraverso l'IMSOC e i suoi elementi solo ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per verificare la conformità alla pertinente normativa dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, compresi i precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità a tale normativa.
6) I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali devono essere effettuati sugli operatori per l'intera durata delle loro attività e in alcuni casi, come per i controlli sul benessere degli animali o i controlli ufficiali sui prodotti a lunga durata di conservazione, ad esempio i cibi in scatola o i materiali a contatto con gli alimenti, sugli stessi animali e le stesse merci in tempi diversi. Pertanto, per poter risalire correttamente ai precedenti degli operatori, è opportuno stabilire un periodo massimo di conservazione dei dati personali di dieci anni, che dovrebbe consentirne la rintracciabilità in caso di focolai di malattie di origine alimentare, focolai di malattie animali, controlli sul benessere degli animali e focolai di organismi nocivi per le piante.
7) Al fine di attuare misure che rispettino il principio della «protezione dei dati fin dalla progettazione» stabilito nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e nel regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è opportuno assegnare agli elementi dell'IMSOC una capacità limitata di inserire informazioni non strutturate. Si dovrebbe ricorrere a detta capacità solo quando tali informazioni sono necessarie e non possono essere fornite con efficacia in modo strutturato. Inoltre, anche in assenza di riferimenti espliciti ad essi, i principi di protezione dei dati personali sono integrati in ciascuna disposizione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione dei titolari del trattamento dei dati, i periodi di conservazione dei dati personali, l'accesso ai dati personali, la trasmissione e il trasferimento di dati personali e la sicurezza dei dati.
8) Una governance multilivello dell'IMSOC da parte della Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, è necessaria per garantire che lo sviluppo di soluzioni generali applicabili all'IMSOC sia orientato uniformemente e che tali elementi di sistema siano sviluppati e usati in modo coerente, così da limitare l'onere amministrativo e la definizione di procedure diverse laddove ciò non sia strettamente necessario.
9) A tal fine è opportuno che sia stabilita una rete di membri, tra cui la Commissione e, se del caso, le agenzie dell'UE, per ciascun elemento di sistema dell'IMSOC e che la Commissione istituisca strutture di governance per raccogliere in modo costante le osservazioni degli Stati membri sulle modifiche previste e sulle nuove caratteristiche per orientare lo sviluppo dell'IMSOC e dei suoi elementi.
10) Sebbene ciascun elemento dell'IMSOC abbia proprie specificità, il presente regolamento dovrebbe stabilire principi generali, che tutti gli elementi devono rispettare, per quanto riguarda la proprietà e la responsabilità dei dati, delle informazioni e dei documenti e gli scambi con altri sistemi. Esso dovrebbe anche stabilire gli obblighi e i diritti della Commissione per quanto concerne l'IMSOC e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e al regolamento (UE) 2018/1725.
11) Poiché il regolamento (UE) 2017/625 prevede che l'IMSOC integri il RASFF, il presente regolamento dovrebbe stabilire misure di attuazione per il funzionamento efficiente del RASFF nell'ambito dell'IMSOC in base alle condizioni e alle procedure relative alla trasmissione delle notifiche, come attualmente disposto dal regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione (10), compresa la definizione dei diversi tipi di notifiche classificate in base ai rischi.
12) Poiché le disposizioni in materia di assistenza e cooperazione amministrativa di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e le misure di attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione (12), che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (il sistema ACA), sono ora incluse nel titolo IV del regolamento (UE) 2017/625, il presente regolamento dovrebbe stabilire modalità operative e un formato standard per lo scambio di informazioni relative a casi di non conformità a livello transfrontaliero nell'ambito dell'IMSOC conformemente al potere conferito alla Commissione dal regolamento (UE) 2017/625.
13) Data la complessità di alcuni casi di non conformità, in cui i rischi potrebbero non essere immediatamente individuati, e per garantire un coordinamento rapido e adeguato tra le varie autorità competenti mediante la procedura corretta, il presente regolamento dovrebbe comprendere norme che consentano una chiara distinzione tra le non conformità che generano rischi e altri casi di non conformità, al fine di razionalizzare e agevolare di conseguenza la scelta tra la procedura RASFF (sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi) o la procedura AAC (assistenza amministrativa e collaborazione).
14) Il presente regolamento dovrebbe inoltre armonizzare, per quanto possibile, il tipo di informazioni scambiate mediante le procedure RASFF o AAC per consentire un rapido cambio di procedura nel caso in cui prove fattuali dimostrino la presenza o l'assenza di un rischio.
15) Alla conferenza ministeriale del 26 settembre 2017 (13), tenutasi in seguito al verificarsi un incidente di contaminazione da fipronil, la Commissione e gli Stati membri hanno concordato misure concrete e un'azione coordinata per intensificare la lotta alle frodi alimentari. Sono riusciti a colmare il divario tra i sistemi RASFF e AAC grazie all'impiego di una piattaforma combinata atta a garantire che le informazioni siano scambiate nel modo più efficiente possibile. A tal fine il presente regolamento dovrebbe istituire uno strumento informatico comune (iRASFF), da integrare nell'IMSOC, che riunisca i sistemi RASFF e AAC, per lo scambio delle informazioni richieste dai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (UE) 2017/625.
16) Per garantire il funzionamento corretto ed efficiente dell'iRASFF i punti di contatto degli Stati membri per la rete RASFF e la rete AAC dovrebbero essere rappresentati in un'entità denominata «punto di contatto unico». Quest'ultimo dovrebbe essere composto da persone che gestiscono entrambe le reti, indipendentemente dal fatto che siano o no fisicamente presenti nella stessa unità amministrativa, trasmettono informazioni all'autorità competente appropriata all'interno del paese e costituiscono sistematicamente il primo punto di contatto per la Commissione.
17) Inoltre, considerando il verificarsi di attività criminali nelle varie fasi della filiera alimentare umana e animale e la pertinenza concorrente di tali attività per le autorità competenti e la polizia o gli organi giudiziari, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) dovrebbe partecipare alla rete sulle frodi alimentari e, ove necessario, informare l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust).
18) Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme comuni per i punti di contatto dell'iRASFF e per il ruolo di coordinamento della Commissione nel verificare le notifiche e nel contribuire a individuare i rischi ricorrenti e gli operatori in esse segnalati.
19) Poiché il regolamento (CE) n. 178/2002 dispone che le autorità pubbliche informino i cittadini in merito, tra l'altro, ai rischi per la salute e i paesi terzi in merito ad alcune notifiche, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme per informare il pubblico e i paesi terzi, bilanciando l'esigenza di informazione con quella di non arrecare danno agli operatori commerciali.
20) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme relative alle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese prescrizioni in materia di notifica e comunicazione delle malattie. Esso prevede che la Commissione istituisca e gestisca un sistema informatico per il trattamento delle informazioni destinato all'applicazione dei meccanismi e degli strumenti per tali prescrizioni (ADIS), che dovrebbe essere integrato nell'IMSOC.
21) Dato che il regolamento (UE) 2016/429 sarà applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme differite ai fini dell'istituzione della rete per il funzionamento dell'ADIS.
22) Il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce misure volte a prevenire l'ingresso o la diffusione nel territorio dell'UE di organismi nocivi per le piante, tra cui le prescrizioni relative alla notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure fitosanitarie adottate. Esso dispone che la Commissione istituisca un sistema elettronico attraverso il quale gli Stati membri trasmettono le notifiche e che dovrebbe essere collegato e compatibile con l'IMSOC.
23) A tale scopo il regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme specifiche in materia di notifiche, in particolare per quanto riguarda i punti da includere, il formato e le relative modalità di utilizzo nonché i termini per la trasmissione di punti particolari.
24) Il sistema web per le notifiche EUROPHYT-Intercettazioni (14) è stato sviluppato dalla Commissione di concerto con gli Stati membri per notificare l'intercettazione di partite di vegetali e prodotti vegetali da altri Stati membri o da paesi terzi che possono presentare un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi. La procedura e il modello di formulario da usare per notificare l'intercettazione di tali partite da un paese terzo sono stabiliti nella direttiva 94/3/CE della Commissione (15).
25) Un sistema web per le notifiche parallelo, EUROPHYT-Focolai, è stato sviluppato al fine di aiutare gli Stati membri a notificare la conferma ufficiale della presenza nel loro territorio di organismi nocivi, indipendentemente dal fatto che siano regolamentati come tali a livello di UE, e le misure adottate per eradicarli o prevenirne la diffusione. La decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione (16) stabilisce le informazioni da includere in tali notifiche e i termini per la relativa presentazione. Essa prevede anche che lo Stato membro notificante provveda agli aggiornamenti nel più breve tempo possibile qualora riceva nuove informazioni o adotti nuove misure pertinenti.
26) Per consentire agli Stati membri di notificare le intercettazioni e i focolai come richiesto dal regolamento (UE) 2016/2031, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme relative alla notifica di intercettazioni e di focolai secondo procedure analoghe a quelle utilizzate per le intercettazioni in conformità alla direttiva 94/3/CE e per i focolai in conformità alla decisione di esecuzione 2014/917/UE.
27) Poiché le notifiche trasmesse all'EUROPHYT-Intercettazioni sono simili ai dati e alle informazioni sulle importazioni e sugli scambi intraunionali di animali e prodotti di origine animale trasmessi al sistema Traces, per i prodotti intercettati alla frontiera e all'interno dell'Unione le funzioni dell'EUROPHYT-Intercettazioni dovrebbero essere presenti nel Traces piuttosto che nell'EUROPHYT.
28) Il regolamento (UE) 2017/625 prevede inoltre che l'IMSOC permetta l'elaborazione, il trattamento e la trasmissione di documenti sanitari comuni di entrata (DSCE) e di certificati ufficiali e conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative al formato dei DSCE e alle istruzioni per la loro presentazione e il loro uso, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti, e norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche.
29) Per stabilire un adeguato livello di sicurezza dei mezzi elettronici di identificazione e di certificazione elettronica, digitalizzare e armonizzare il processo di certificazione, il rilascio di certificati ufficiali in formato elettronico e di DSCE dovrebbe avere luogo nel rispetto delle norme relative alle firme elettroniche, ai sigilli elettronici e alla validazione temporale elettronica nei loro diversi livelli di garanzia dell'identità definiti nel regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione (18), adottati a norma di tale regolamento, e basarsi sulle disposizioni vigenti in materia di certificazione fitosanitaria elettronica di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1553 della Commissione (19).
30) Tuttavia, poiché il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che i certificati fitosanitari in formato elettronico per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti siano accettati solo se presentati attraverso l'IMSOC o nell'ambito di uno scambio elettronico con l'IMSO, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme per il rilascio di tali certificati in linea con dette disposizioni.
31) Inoltre, al fine di mantenere la continuità con l'attuale prassi operativa, le voci del documento veterinario comune di entrata (DVCE) per i prodotti istituito dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (20), del DVCE per gli animali istituito dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (21) e del documento comune di entrata istituito dal regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (22) dovrebbero fungere da base per stabilire nel presente regolamento le voci dei DSCE per le rispettive categorie di animali e merci.
32) Per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti introdotti dai paesi terzi per i quali è richiesto un certificato fitosanitario, il presente regolamento dovrebbe definire un modello di DSCE con voci che siano pertinenti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione (23). Tali voci dovrebbero inoltre essere allineate a quelle da includere nelle notifiche dell'EUROPHYT-Intercettazioni.
33) Dal momento che i DSCE dovrebbero essere usati dagli operatori per effettuare la notifica preventiva di arrivo della partita alle autorità competenti e da queste ultime per registrare i risultati dei controlli ufficiali e della decisione adottata sulla partita, i DSCE dovrebbero essere articolati in tre parti: una da compilare a cura del responsabile della partita, una dall'autorità competente che adotta una decisione sulla partita e una dall'autorità competente che provvede alle azioni di follow-up della partita. Il presente regolamento dovrebbe stabilire istruzioni per compilare ciascuna parte del DSCE, comprese le prescrizioni relative alle lingue.
34) La decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) dispone che la Commissione e gli Stati membri istituiscano sistemi doganali elettronici sicuri, integrati, interoperabili ed accessibili per offrire servizi di interfaccia unica che forniscano un flusso ininterrotto di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e la Commissione nonché tra le autorità doganali e le altre amministrazioni o agenzie. Poiché tali obiettivi sono simili a quelli del regolamento (UE) 2017/625, il presente regolamento dovrebbe stabilire modalità di collaborazione simili tra le autorità che si occupano di animali e merci che entrano nell'Unione e che operano nel Traces.
35) Al fine di garantire la raccolta coerente di informazioni ed evitare di inquinare le banche dati degli Stati membri e della Commissione, gli scambi di dati tra il Traces e i sistemi nazionali degli Stati membri dovrebbero basarsi su dati di riferimento forniti dalla Commissione nel Traces.
36) A tal fine gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni necessarie per il funzionamento del Traces, come gli elenchi dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo designati conformemente al regolamento (UE) 2017/625, gli elenchi delle unità di controllo designate ai fini del Traces, gli elenchi di stabilimenti del settore alimentare riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e gli elenchi di stabilimenti, impianti e operatori che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati riconosciuti o registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).
37) Le disposizioni della direttiva 94/3/CE, del regolamento (UE) n. 16/2011 e delle decisioni di esecuzione 2014/917/UE, (UE) 2015/1918 e (UE) 2018/1553 sono state riesaminate e sono ora integrate nel presente regolamento. Per motivi di chiarezza e coerenza, tali atti dovrebbero essere abrogati con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.
38) Le decisioni della Commissione 92/486/CEE (27), 2003/24/CE (28), 2003/623/CE (29), 2004/292/CE (30), 2004/675/CE (31) e 2005/123/CE (32), adottate in relazione al sistema Traces a norma della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (33) e della decisione 92/438/CEE del Consiglio (34), sono ormai obsolete. Per motivi di chiarezza e coerenza, anche tali decisioni dovrebbero essere abrogate con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.
39) Il presente regolamento è stato oggetto di dibattito con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e il garante europeo della protezione dei dati.
40) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 169 del 10.7.2000.
GU L 31 dell'1.2.2002.
GU L 84 del 31.3.2016,.
GU L 317 del 23.11.2016.
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 dell'11.1.2011).
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 280 del 24.10.2015).
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm
In origine il sistema è stato istituito dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 26 del 31.1.77). Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000), che sarà a sua volta abrogata dal regolamento (UE) 2016/2031 a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (GU L 32 del 5.2.1994).
Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri (GU L 360 del 17.12.2014).
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1553 della Commissione, del 15 ottobre 2018, relativa alle condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi (GU L 260 del 17.10.2018).
Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004).
Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004).
Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci (GU L 15 del 17.1.2019).
Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008).
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004).
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009).
Decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri (GU L 291 del 7.10.1992).
Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003).
Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (GU L 216 del 28.8.2003).
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004).
Decisione 2004/675/CE della Commissione, del 29 settembre 2004, che stabilisce un supporto logistico per il sistema Traces (GU L 309 del 6.10.2004).
Decisione 2005/123/CE della Commissione, del 9 febbraio 2005, che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all'applicazione del sistema Traces e modifica la decisione 92/486/CEE (GU L 39 dell'11.2.2005).
Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990).
Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU L 243 del 25.8.1992).
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a) condizioni e procedure specifiche relative alla trasmissione delle notifiche e delle ulteriori informazioni per il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF), da istituire a norma del regolamento (CE) n. 178/2002;
b) procedure per l'istituzione e l'uso del sistema informatico per la notifica e la comunicazione nell'Unione delle malattie, che la Commissione è tenuta a istituire e gestire in conformità all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429;
c) norme specifiche, compresi i termini, per la presentazione delle notifiche, da stabilire conformemente al regolamento (UE) 2016/2031;
d) norme per il trattamento e lo scambio con ausili informatici delle informazioni, dei dati e dei documenti nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) necessari per eseguire i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625, per quanto riguarda:
i) il formato del documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625, compreso l'equivalente elettronico, e le istruzioni per la sua presentazione e il suo uso;
ii) le modalità di collaborazione uniformi tra le autorità doganali, le autorità competenti e le altre autorità di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) 2017/625;
iii) il rilascio di certificati elettronici e l'uso di firme elettroniche per i certificati ufficiali di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) 2017/625;
iv) i formati standard per lo scambio di informazioni nel quadro dell'assistenza amministrativa e della collaborazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2017/625, riguardanti:
- richieste di assistenza;
- notifiche e risposte comuni e ricorrenti;
v) le specifiche degli strumenti tecnici e le procedure di comunicazione tra gli organi di collegamento designati a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;
vi) il corretto funzionamento dell'IMSOC di cui al titolo VI, capo IV, del regolamento (UE) 2017/625.
Definizioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «elemento»: un sistema elettronico integrato nell'IMSOC;
2) «rete»: un gruppo di membri che hanno accesso a un elemento specifico;
3) «membro della rete»: l'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione, un'agenzia dell'UE, l'autorità competente di un paese terzo o un'organizzazione internazionale che ha accesso almeno a un elemento;
4) «punto di contatto»: il punto di contatto designato dal membro della rete per rappresentarlo;
5) «sistema nazionale dello Stato membro»: un sistema informatico per il trattamento delle informazioni, di proprietà di uno Stato membro e da esso istituito prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo di elaborare, trattare e scambiare dati, informazioni e documenti relativi ai controlli ufficiali e in grado di scambiare per via elettronica dati con l'elemento pertinente;
6) «organizzazione internazionale»: uno degli organismi internazionalmente riconosciuti elencati all'articolo 121, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625, oppure un'organizzazione intergovernativa simile;
7) «iRASFF»: il sistema elettronico che attua le procedure RASFF e AAC descritte, rispettivamente, all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e agli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625;
[8) «rischio»: qualsiasi rischio diretto o indiretto per la salute umana connesso ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, in conformità all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, o un grave rischio per la salute degli animali o per l'ambiente connesso ai mangimi, compresi i mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, in conformità all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;] (punto soppresso) (1)
9) "rete RASFF": il sistema di allarme rapido istituito sotto forma di rete dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per le notifiche di cui ai punti da 15 a 20 del presente articolo;
10) «rete AAC»: la rete composta dalla Commissione e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo di agevolare la comunicazione tra le autorità competenti;
11) "rete sulle frodi": la rete composta dalla Commissione, da Europol e dagli organi di collegamento designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 allo scopo specifico di agevolare lo scambio di informazioni sulle notifiche di frode definite al punto 21;
12) "rete di allarme e collaborazione": una rete composta dal RASFF, dall'AAC e dalle reti sulle frodi;
13) «punto di contatto unico»: un punto di contatto composto dai punti di contatto del RASFF e dell'AAC in ciascuno Stato membro, anche non fisicamente ubicati nella stessa unità amministrativa;
14) "notifica di non conformità": una notifica nell'iRASFF relativa a una non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 che non comporta un rischio ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;
15) «notifica di allarme»: una notifica nell'iRASFF di un grave rischio diretto o indiretto, dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005, che esige o che potrebbe esigere un intervento rapido di un altro membro della rete RASFF;
16) «notifica di informazione»: una notifica nell'iRASFF di un rischio diretto o indiretto, dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi in conformità all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005, che non esige un intervento rapido di un altro membro della rete RASFF;
17) «notifica di informazione per follow-up»: una notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato di un altro paese membro della rete RASFF;
18) «notifica di informazione per attenzione»: una notifica di informazione relativa a un prodotto che:
i) è presente solo nel paese del membro della rete notificante; o
ii) non è stato immesso sul mercato; o
iii) non è più sul mercato;
19) «notifica di notizie»: una notifica nell'iRASFF riguardante un rischio dovuto ad alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005, che proviene da una fonte informale, contiene informazioni non verificate o riguarda un prodotto non ancora identificato;
20) "notifica di respingimento alla frontiera": una notifica nell'iRASFF di una situazione in cui sono stati respinti una partita, un container o un carico di alimenti, materiali a contatto con gli alimenti o mangimi a causa di un rischio di cui all'articolo 50, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002, e all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 183/2005;
21) "notifica di frode": una notifica di non conformità nell'iRASFF riguardante un'azione intenzionale sospetta da parte di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti, in violazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;
22) "notifica originale": una notifica di non conformità, una notifica di allarme, una notifica di informazione, una notifica di notizie, una notifica di frode o una notifica di respingimento alla frontiera;
23) «notifica di follow-up»: una notifica nell'iRASFF contenente informazioni supplementari rispetto a una notifica originale;
24) «richiesta»: una richiesta di assistenza amministrativa nell'iRASFF, basata su una notifica originale o di follow-up, che consente lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 104 a 108 del regolamento (UE) 2017/625;
25) «risposta»: una risposta a una richiesta di assistenza amministrativa nell'iRASFF, basata su una notifica originale o di follow-up, che consente lo scambio di informazioni a norma degli articoli da 104 a 108 del regolamento (UE) 2017/625;
26) «membro della rete o punto di contatto notificante»: il membro della rete o il punto di contatto che trasmette una notifica a un altro membro della rete o punto di contatto;
27) «membro della rete o punto di contatto notificato»: il membro della rete o il punto di contatto destinatario di una notifica di un altro membro della rete o punto di contatto;
28) «membro della rete o punto di contatto interpellato»: il membro della rete o il punto di contatto cui è indirizzata una notifica di un altro membro della rete o punto di contatto allo scopo di ricevere una risposta;
29) «ADIS»: il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione delle malattie, che la Commissione è tenuta a istituire e gestire a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429;
30) «rete ADIS»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per il funzionamento dell'ADIS;
31) «EUROPHYT»: il sistema elettronico per le notifiche che la Commissione è tenuta a istituire, e che deve essere collegato e compatibile con l'IMSOC, per la trasmissione da parte degli Stati membri delle notifiche di focolaio EUROPHYT in conformità all'articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031;
32) «notifica di focolaio EUROPHYT»: una notifica, da trasmettere nell'EUROPHYT, di quanto segue:
a) la presenza ufficialmente confermata sul territorio dell'Unione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, di cui all'articolo 11, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/2031;
b) la presenza ufficialmente confermata di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
c) la presenza o il pericolo imminente di ingresso o di diffusione nel territorio dell'Unione di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
d) la presenza ufficialmente confermata di un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
[33) «notifica di intercettazione EUROPHYT»: una notifica da trasmettere nel Traces al verificarsi di una delle situazioni descritte all'articolo 11, primo comma, lettera c), all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 49, paragrafo 6, secondo, terzo e quarto comma, all'articolo 53, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/2031;] (punto soppresso) (1)
[34) «rete EUROPHYT per le intercettazioni»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per le notifiche di intercettazione EUROPHYT;] (punto soppresso) (1)
35) «rete EUROPHYT per i focolai»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per il funzionamento dell'EUROPHYT;
36) «Traces»: il sistema informatico di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 per lo scambio di dati, informazioni e documenti;
37) «rete Traces»: la rete composta dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri per il funzionamento del Traces;
38) «firma elettronica»: una firma elettronica come definita all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014;
39) «firma elettronica avanzata»: una firma elettronica conforme alle specifiche tecniche stabilite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506;
40) «firma elettronica qualificata»: una firma elettronica come definita all'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014;
41) «sigillo elettronico avanzato»: un sigillo elettronico conforme alle specifiche tecniche stabilite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506;
42) «sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico come definito all'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014;
43) «validazione temporale elettronica qualificata»: una validazione temporale elettronica come definita all'articolo 3, punto 34, del regolamento (UE) n. 910/2014;
44) «punto di controllo»: un punto di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;
45) «unità di controllo»: un'unità dotata della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente dell'elemento pertinente e designata come segue a tale scopo:
a) «unità di controllo centrale» per l'autorità competente a livello centrale di uno Stato membro;
b) «unità di controllo regionale» per l'autorità competente a livello regionale di uno Stato membro;
c) «unità di controllo locale» per l'autorità competente a livello locale di uno Stato membro.
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021.
Elementi dell'IMSOC
1. L'IMSOC consta dei seguenti elementi:
a) l'iRASFF;
b) l'ADIS;
c) l'EUROPHYT;
d) il Traces.
2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 operano in conformità ai principi generali e alle norme in materia di protezione dei dati di cui al presente capo.
Elementi, reti e punti di contatto
1. Ciascun elemento dispone di una rete di cui la Commissione fa parte.
2. I membri della rete designano almeno un punto di contatto e ne comunicano la designazione e i recapiti al punto di contatto della Commissione. I membri della rete informano immediatamente il punto di contatto della Commissione in merito a qualsiasi cambiamento al riguardo.
3. Il punto di contatto della Commissione mantiene e aggiorna un elenco dei punti di contatto e lo mette a disposizione di tutti i membri della rete.
4. La Commissione istituisce una struttura di governance per orientare lo sviluppo, individuare le priorità e controllare l'attuazione corretta dell'IMSOC. La struttura di governance si compone di:
a) un gruppo per la gestione operativa, in collaborazione con gli Stati membri, per discutere, almeno una volta l'anno, le priorità e lo sviluppo di ciascun elemento;
b) sottogruppi nell'ambito del gruppo per la gestione operativa, che discutono regolarmente le priorità e lo sviluppo di funzioni specifiche per ciascun elemento.
Proprietà e responsabilità per i dati, le informazioni e i documenti
1. Ciascun membro della rete è proprietario e responsabile dei dati, delle informazioni e dei documenti che il suo punto di contatto o gli utenti che operano sotto la sua responsabilità hanno inserito o prodotto nell'elemento pertinente.
2. Ciascun firmatario, l'autorità competente cui un firmatario appartiene o l'autorità competente che crea un sigillo elettronico è proprietario/a e responsabile della parte di documento che firma o su cui appone un sigillo nel Traces.
3. Se un documento è firmato nel Traces da più di un firmatario, ciascuno di essi è proprietario e responsabile della parte di documento che firma.
Collegamenti tra gli elementi
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
1. I collegamenti tra gli elementi sono intesi a:
a) integrare i dati, le informazioni o i documenti in uno o più degli elementi mediante dati, informazioni o documenti già presenti in un altro elemento; e
b) fornire informazioni pertinenti e aggiornate a ciascun membro della rete affinché possa svolgere i suoi compiti in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento per ciascun elemento; e
c) sostenere e attuare le procedure per
i) determinare e modificare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici da effettuare sulle partite delle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625;
ii) applicare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici da effettuare sulle partite delle categorie di animali e merci di cui alle lettere d), e) ed f), di tale articolo;
iii) in caso di sospetta non conformità, l'esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui all'articolo 65, paragrafo 6, di tale regolamento.
2. I collegamenti di cui al paragrafo 1 consistono in collegamenti tra:
a) l'iRASFF e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di respingimento alla frontiera e ai documenti sanitari comuni di entrata;
b) l'EUROPHYT e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di focolaio EUROPHYT;
c) l'iRASFF e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi ai precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;
d) l'ADIS e il Traces, che consentono lo scambio di dati e di informazioni relativi alle notifiche nell'Unione.
Scambio elettronico di dati tra gli elementi e altri sistemi elettronici
1. Gli scambi di dati tra l'IMSOC e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri:
a) si basano su norme internazionali che sono pertinenti per l'elemento e utilizzano formati XML, CMS o PDF;
b) utilizzano i dizionari di dati specifici e le norme commerciali che l'elemento pertinente prevede.
2. La Commissione fornisce agli Stati membri:
a) la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i);
b) la frequenza e i risultati dell'esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iii);
c) i dizionari di dati e le norme commerciali di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un accordo sul livello dei servizi che disciplini la manutenzione dello scambio elettronico di dati tra l'elemento pertinente e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri.
Obblighi e diritti della Commissione
1. La Commissione garantisce il funzionamento, la manutenzione, il supporto e qualsiasi aggiornamento o sviluppo necessario del software e dell'infrastruttura informatica degli elementi.
2. La Commissione ha accesso a tutti i dati, a tutte le informazioni e a tutti i documenti in ciascun elemento al fine di monitorare lo scambio di dati, informazioni e documenti ivi inseriti o elaborati per individuare attività che sono o sembrano non conformi alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e
a) hanno o possono avere ramificazioni in più Stati membri; o
b) hanno o sembrano avere luogo in più Stati membri.
Condizioni per la concessione dell'accesso parziale all'IMSOC a paesi terzi e organizzazioni internazionali
1. Al ricevimento di una domanda debitamente motivata, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può concedere all'autorità competente di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale un accesso parziale alle funzioni di uno o più elementi e a dati, informazioni e documenti specifici ivi inseriti o elaborati, purché il richiedente dimostri, in relazione agli elementi in questione, di soddisfare le seguenti prescrizioni:
a) possiede la capacità giuridica e operativa di fornire, senza ritardi ingiustificati, l'assistenza necessaria per consentire il buon funzionamento dell'elemento al quale è richiesto l'accesso parziale;
b) ha designato a tale scopo un punto di contatto.
2. L'accesso parziale di cui al paragrafo 1 non comprende l'accesso ai dati personali trattati negli elementi ai quali è concesso l'accesso parziale.
3. In deroga al paragrafo 2, l'accesso parziale può comprendere l'accesso ai dati personali se le condizioni relative ai trasferimenti leciti di dati personali stabilite dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 sono soddisfatte dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale richiedente.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali sono trattati in ciascun elemento per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. In particolare, i dati personali appartengono a una delle seguenti categorie:
a) punti di contatto, operatori, importatori, esportatori, trasportatori e tecnici di laboratorio, se i dati personali sono richiesti in virtù del diritto dell'Unione;
b) utenti di ciascun elemento.
2. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento gli Stati membri rispettano il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 e la Commissione rispetta il regolamento (UE) 2018/1725.
Titolari del trattamento dei dati e contitolarità del trattamento
1. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri sono contitolari delle operazioni di trattamento dei dati in ciascuno degli elementi.
2. La Commissione ha le seguenti responsabilità:
a) determinare e attuare i dispositivi tecnici per consentire agli interessati di esercitare i loro diritti e garantire che tali diritti siano esercitati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725;
b) garantire la sicurezza del trattamento nell'ambito di ciascun elemento, a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725;
c) determinare le categorie del proprio personale e dei fornitori esterni ai quali può essere conferito l'accesso agli elementi;
d) notificare e comunicare qualsiasi violazione dei dati personali relativa agli elementi, rispettivamente al Garante europeo della protezione dei dati, a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1725, e all'interessato a norma dell'articolo 35 di tale regolamento;
e) garantire che il proprio personale e i fornitori esterni siano adeguatamente formati per svolgere i loro compiti conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
3. Le autorità competenti degli Stati membri hanno le seguenti responsabilità:
a) garantire che i diritti degli interessati siano esercitati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e al presente regolamento;
b) garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali a norma del capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/679;
c) designare il personale che deve avere accesso a ciascun elemento;
d) accertarsi che il personale che accede a ciascun elemento sia adeguatamente formato per svolgere i propri compiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, alla direttiva (UE) 2016/680.
4. Le autorità competenti degli Stati membri possono designare, all'interno dello stesso Stato membro, diversi contitolari del trattamento al fine di adempiere uno o più degli obblighi di cui al paragrafo 3.
Organi di collegamento responsabili dello scambio di alcuni tipi di informazioni
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
Gli Stati membri indicano quali organi di collegamento designati in conformità all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sono responsabili dello scambio di informazioni sulle notifiche di frode.
Punto di contatto unico
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
1. Il punto di contatto unico in ciascuno Stato membro ha le seguenti responsabilità:
a) predisporre modalità efficaci per lo scambio agevole di informazioni pertinenti con tutte le autorità competenti nel territorio soggetto alla propria giurisdizione, al fine di consentire la trasmissione immediata di notifiche, richieste o risposte alle autorità competenti affinché attuino l'intervento opportuno, e provvedere alla corretta archiviazione delle notifiche, delle richieste o delle risposte;
b) definire i propri ruoli e le proprie responsabilità e quelli delle autorità competenti nel territorio soggetto alla propria giurisdizione relativamente alla redazione e alla trasmissione di notifiche, richieste e risposte come pure alla valutazione e alla diffusione di notifiche, richieste e risposte ricevute da altri membri della rete di allarme e collaborazione.
2. Gli Stati membri possono includere il loro punto di contatto della rete sulle frodi nel rispettivo punto di contatto unico.
3. La comunicazione nell'ambito della rete RASFF avviene tramite il punto di contatto unico.
Doveri dei membri della rete di allarme e collaborazione
1. I membri della rete di allarme e collaborazione garantiscono il funzionamento efficiente delle loro reti nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.
2. Ciascun punto di contatto designato della rete di allarme e collaborazione comunica al punto di contatto della Commissione informazioni dettagliate sulle persone che lo gestiscono e i rispettivi recapiti. Tali informazioni sono inviate utilizzando il modello informativo dei punti di contatto fornito dalla Commissione.
3. I punti di contatto della rete RASFF assicurano la disponibilità di un funzionario di turno per le comunicazioni d'emergenza 24 ore al giorno 7 giorni su 7.
Informazioni scambiate nell'iRASFF
1. Gli scambi di informazioni tra i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione ai fini dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e del titolo IV del regolamento (UE) 2017/625 sono effettuati esclusivamente nell'iRASFF e sotto forma di notifiche, richieste e risposte.
2. I punti di contatto della rete di allarme e collaborazione compilano i pertinenti campi di una notifica per consentire una chiara identificazione del prodotto, dei rischi, dei casi di non conformità e di sospetta frode in questione, forniscono ove possibile informazioni sulla rintracciabilità e individuano i punti di contatto responsabili di qualsiasi follow-up relativo a una notifica o a una risposta a una richiesta.
3. Le notifiche possono essere trasmesse sotto forma di notifiche originali o di notifiche di follow-up.
4. Le richieste e le risposte indicano il punto/i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione cui la richiesta o la risposta è indirizzata.
Notifiche di non conformità
1. I punti di contatto della rete di allarme e collaborazione si scambiano senza ritardi ingiustificati notifiche di non conformità che comprendono almeno quanto segue:
a) il nome dell'autorità competente che tratta la notifica, se diversa dal punto di contatto;
b) una descrizione dell'eventuale non conformità;
c) l'individuazione, ove possibile, degli operatori associati all'eventuale non conformità;
d) informazioni dettagliate sugli animali o sulle merci in questione;
e) qualsiasi informazione riguardante i rischi presunti;
f) un'indicazione che spiega se la notifica si riferisce a un possibile caso di conformità perpetrata attraverso pratiche fraudolente.
2. Il punto di contatto della Commissione verifica senza ritardi ingiustificati ciascuna notifica di non conformità dopo che è stata scambiata.
Notifiche di allarme
1. I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di allarme al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui sono informati del rischio.
2. Le notifiche di allarme comprendono tutte le informazioni disponibili richieste all'articolo 16, paragrafo 1, e le informazioni relative al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva. Il fatto che non si siano state raccolte tutte le informazioni pertinenti non deve comunque ritardare ingiustificatamente la trasmissione delle notifiche di allarme.
3. Il punto di contatto della Commissione verifica le notifiche di allarme e le trasmette ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione entro 24 ore dal ricevimento delle medesime.
4. Al di fuori dell'orario d'ufficio della Commissione, i punti di contatto della rete RASFF comunicano la trasmissione di una notifica di allarme o di una notifica di follow-up relativa a una notifica di allarme telefonando al numero di emergenza del punto di contatto della Commissione e specificando quali paesi membri della rete RASFF sono coinvolti. Il punto di contatto della Commissione informa i punti di contatto della rete RASFF coinvolti telefonando ai loro numeri di emergenza.
Notifiche di informazione
1. I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di informazione al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati.
2. Le notifiche di informazione comprendono tutte le informazioni disponibili richieste all'articolo 16, paragrafo 1, e le informazioni relative al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva.
3. Il punto di contatto della Commissione verifica le notifiche di informazione e le trasmette ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione senza ritardi ingiustificati al ricevimento delle stesse.
Notifiche di notizie
1. I punti di contatto della rete di allarme e collaborazione possono trasmettere notifiche di notizie al punto di contatto della Commissione.
2. Le notifiche di notizie comprendono tutte le informazioni richieste dall'articolo 16, paragrafo 1, ove disponibili.
3. Il punto di contatto della Commissione verifica le notifiche di notizie e le trasmette ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione senza ritardi ingiustificati al ricevimento delle stesse.
Notifiche di respingimento alla frontiera
1. I punti di contatto della rete RASFF trasmettono le notifiche di respingimento alla frontiera ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione senza ritardi ingiustificati.
2. Le notifiche di respingimento alla frontiera comprendono tutte le informazioni richieste all'articolo 16, paragrafo 1, e le informazioni relative al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse attraverso il Traces a tutti i posti di controllo frontalieri.
4. Il punto di contatto della Commissione verifica ciascuna notifica di respingimento alla frontiera dopo che è stata trasmessa.
Notifiche di frode
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
1. I punti di contatto della rete sulle frodi si scambiano notifiche di frode che comprendono almeno quanto segue:
a) tutte le informazioni richieste all'articolo 16, paragrafo 1;
b) una descrizione della presunta pratica fraudolenta;
c) l'identificazione, ove possibile, degli operatori coinvolti;
d) informazioni sulle eventuali indagini di polizia o giudiziarie in corso sulla presunta pratica fraudolenta;
e) informazioni sulle eventuali istruzioni impartite dalla polizia o dalle autorità giudiziarie, non appena tali informazioni sono disponibili e possono essere divulgate.
2. I punti di contatto della rete sulle frodi comunicano senza ritardi ingiustificati qualsiasi informazione riguardante i rischi per la salute al loro punto di contatto della rete RASFF.
3. Il punto di contatto della Commissione verifica senza ritardi ingiustificati ciascuna notifica di frode dopo che è stata scambiata.
Notifiche di follow-up
1. Se un membro della rete di allarme e collaborazione dispone di informazioni supplementari riguardanti una notifica originale, i punti di contatto coinvolti trasmettono immediatamente a tale rete una notifica di follow-up.
2. Se un punto di contatto di cui al paragrafo 1 ha richiesto informazioni di follow-up riguardanti una notifica originale, tali informazioni sono fornite alla rete di allarme e collaborazione nella misura del possibile e senza ritardi ingiustificati.
3. Se, al ricevimento di una notifica originale, un membro della rete RASFF esegue un intervento conformemente all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002, il suo punto di contatto trasmette immediatamente una notifica di follow-up dettagliata alla rete di allarme e collaborazione.
4. Se l'intervento di cui al paragrafo 3 consiste nel trattenere un prodotto e rispedirlo a un distributore nel paese di un altro membro della rete RASFF,
a) il membro della rete che esegue l'intervento fornisce le informazioni pertinenti sul prodotto rispedito in una notifica di follow-up, salvo che tali informazioni non fossero già integralmente incluse nella notifica originale;
b) l'altro membro della rete fornisce in una notifica di follow-up le informazioni sull'intervento eseguito in relazione al prodotto rispedito.
5. In deroga al paragrafo 1, se una notifica di follow-up modifica la classificazione di una notifica originale trasformandola in una notifica di allarme o di informazione, il membro della rete di allarme e collaborazione la trasmette al punto di contatto della Commissione per la verifica e la trasmissione ai punti di contatto della rete di allarme e collaborazione entro i termini di cui all'articolo 17 o all'articolo 18.
Accesso alle notifiche iRASFF
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
1. Tutti i membri della rete di allarme e collaborazione hanno accesso alle notifiche di allarme, di informazione, di notizie o di respingimento alla frontiera.
2. Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, hanno accesso alle notifiche di non conformità solo i membri della rete di allarme e collaborazione notificanti, notificati e interpellati. Gli altri membri della rete hanno tuttavia accesso alle informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) ed e).
3. Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, hanno accesso alle notifiche di frode solo i punti di contatto della rete sulle frodi notificanti, notificati e interpellati.
Verifica e pubblicazione delle notifiche
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
1. La verifica delle notifiche da parte del punto di contatto della Commissione riguarda:
a) la completezza e la leggibilità della notifica;
b) la correttezza della base giuridica a sostegno della notifica; in ogni caso, se è stato identificato un rischio, la notifica è trasmessa anche se la base giuridica non è corretta;
c) la conferma che la notifica rientra nell'ambito della rete RASFF;
d) la presentazione delle informazioni essenziali contenute nella notifica in una lingua facilmente comprensibile per il punto di contatto della rete di allarme e collaborazione;
e) la conformità al presente regolamento;
f) la presenza ricorsiva dello stesso operatore e/o pericolo e/o paese di origine.
2. In deroga al paragrafo 1, la verifica delle notifiche di non conformità, di frode e di respingimento alla frontiera riguarda le lettere b), c) ed e) di tale paragrafo.
3. Una volta verificata una notifica conformemente al paragrafo 1 o 2, il punto di contatto della Commissione può pubblicare una sintesi delle notifiche di allarme, di informazione, di respingimento alla frontiera e di non conformità, fornendo informazioni sulla classificazione e sullo stato della notifica, sul prodotto e sui rischi identificati, sul paese di origine, sui paesi in cui il prodotto è stato distribuito, sul membro della rete notificante, sulla base della notifica e sulle misure adottate.
4. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle notifiche trasmesse nell'iRASFF.
Ritiro e modifica di una notifica
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
1. Se le informazioni su cui si basa l'intervento da eseguire si rivelano infondate o se la notifica è stata trasmessa erroneamente, qualsiasi punto di contatto della rete di allarme e collaborazione può chiedere:
a) a un punto di contatto notificante di ritirare una notifica di non conformità, di frode o di follow-up;
b) al punto di contatto della Commissione, con il consenso del punto di contatto notificante, di ritirare una notifica di allarme, di informazione, di respingimento alla frontiera o di notizie.
2. Qualsiasi punto di contatto della rete di allarme e collaborazione può chiedere che una notifica sia modificata con il consenso del punto di contatto notificante.
3. Una notifica di follow-up non è considerata una modifica di una notifica e può quindi essere trasmessa senza il consenso di altri membri della rete, salvo che tale notifica di follow-up modifichi la classificazione della notifica stessa.
Chiusura di una notifica e periodo di conservazione dei dati personali
1. Una notifica è chiusa automaticamente nell'iRASFF se:
a) non vi sono richieste di follow-up in sospeso; o
b) tutte le richieste hanno ricevuto una risposta; o
c) non viene fornita alcuna risposta all'ultima richiesta entro sei mesi dalla sua trasmissione.
2. I dati personali provenienti dalle notifiche chiuse sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni.
Scambio di informazioni con i paesi terzi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
1. Se una notifica di allarme, di informazione o di respingimento alla frontiera riguarda un prodotto originario di o distribuito in un paese terzo che non ha accesso all'iRASFF o al Traces, la Commissione informa tale paese terzo senza ritardi ingiustificati.
2. Se una notifica di non conformità o di frode riguarda un prodotto originario di o distribuito in un paese terzo che non ha accesso all'iRASFF o al Traces, la Commissione può informare tale paese terzo.
Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l'iRASFF
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
1. In caso di indisponibilità dell'iRASFF:
a) i punti di contatto della rete RASFF comunicano la trasmissione di un messaggio di posta elettronica riguardante una notifica di allarme o una notifica di follow-up relativa a una notifica di allarme telefonando al numero di emergenza del punto di contatto della Commissione. Il punto di contatto della Commissione informa i punti di contatto della rete RASFF che devono provvedere al follow-up telefonando ai loro numeri di emergenza;
b) i punti di contatto della rete AAC si scambiano informazioni tramite posta elettronica;
c) i punti di contatto della rete sulle frodi si scambiano le informazioni sulle notifiche di frode tramite posta elettronica;
d) gli scambi di cui alle lettere b) e c) non attivano il meccanismo di richiesta e risposta.
2. Non appena l'iRASFF è nuovamente disponibile, i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione vi inseriscono le informazioni scambiate al di fuori del sistema.
SEZIONE 2
ADIS
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
Rete ADIS
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
1. Ciascun membro della rete ADIS designa almeno un punto di contatto responsabile della trasmissione nell'ADIS dei dati e delle informazioni riguardanti la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione in conformità agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (1).
2. Ciascun punto di contatto della rete ADIS mantiene e aggiorna nell'ADIS l'elenco delle regioni di notifica e di comunicazione stabilito dal rispettivo Stato membro e figurante nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell'8.12.2020).
Periodo di conservazione dei dati personali
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
I dati personali provenienti dalle notifiche nell'Unione e dalle comunicazioni nell'Unione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono conservati nell'ADIS per un periodo non superiore a dieci anni.
Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per l'ADIS
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
1. In caso di indisponibilità dell'ADIS, i punti di contatto della rete ADIS trasmettono i dati e le informazioni riguardanti le notifiche nell'Unione e le comunicazioni nell'Unione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, tramite posta elettronica o altri mezzi specificati nel sito web della Commissione.
2. Non appena l'ADIS è nuovamente disponibile, i punti di contatto della rete ADIS vi inseriscono i dati e le informazioni trasmessi al di fuori del sistema.
Rete EUROPHYT per i focolai
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 1 dicembre 2021)
Ciascun membro della rete EUROPHYT per i focolai designa un punto di contatto responsabile della trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete EUROPHYT.
Accesso alle notifiche di focolaio e di intercettazione EUROPHYT
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 1 dicembre 2021)
[Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, ha accesso alle notifiche di focolaio o di intercettazione EUROPHYT solo la rete EUROPHYT coinvolta.]
Trasmissione delle notifiche di focolaio EUROPHYT alla rete EUROPHYT per i focolai
1. I punti di contatto della rete EUROPHYT trasmettono nell'EUROPHYT una notifica di focolaio contenente almeno le informazioni indicate nell'allegato I, punti 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 e 8, del presente regolamento entro otto giorni lavorativi dalla data della conferma ufficiale, da parte dell'organismo ufficiale competente, della presenza dell'organismo nocivo di cui all'articolo 11, primo comma, lettere a) e b), all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Se la presenza di un organismo nocivo è ufficialmente confermata a norma del paragrafo 1, la notifica contiene anche le informazioni di cui all'allegato I, punto 5.6.
3. I punti di contatto della rete trasmettono nell'EUROPHYT una notifica contenente le informazioni indicate nell'allegato I, punti 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, da 5.3 a 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, da 7.1 a 7.6, 9 e 10, entro trenta giorni dalla data pertinente di cui al paragrafo 1.
4. I punti di contatto della rete EUROPHYT aggiornano le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 non appena abbiano verificato le nuove informazioni pertinenti a loro disposizione o l'autorità competente abbia adottato nuove misure.
Uso del Traces per la trasmissione di notifiche di intercettazione EUROPHYT alla rete EUROPHYT per le intercettazioni
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 1 dicembre 2021)
[1. Il responsabile fitosanitario ufficiale che adotta la decisione relativa alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione in conformità all'articolo 55, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 trasmette nel Traces le notifiche di intercettazione EUROPHYT su tali partite entro due giorni lavorativi dalla loro intercettazione.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni:
a) le informazioni da registrare nel DSCE di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c);
b) informazioni supplementari sulle misure adottate in merito alla partita;
c) informazioni sulla quarantena imposta;
d) eventuali ulteriori informazioni sull'intercettazione, ove disponibili.
3. I punti di contatto della rete EUROPHYT trasmettono nel Traces le notifiche di intercettazione EUROPHYT relative alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell'Unione entro due giorni lavorativi dalla loro intercettazione. Tali notifiche comprendono le informazioni di cui al paragrafo 2.]
Periodo di conservazione dei dati personali per le notifiche di focolaio EUROPHYT
EUROPHYT conserva i dati personali provenienti dalle notifiche di focolaio EUROPHYT per un periodo non superiore a dieci anni.
Rete TRACES
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, ciascun membro della rete Traces designa uno o più punti di contatto per le funzioni previste all'articolo 132, lettera d), e all'articolo 133 del regolamento (UE) 2017/625 e in altre normative dell'Unione relative al Traces.
Accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti nel Traces
1. Ciascun operatore ha accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti che tratta, elabora o trasmette nel Traces.
2. Ciascuna autorità competente ha accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti trattati, elaborati o trasmessi nel Traces, nell'ambito della propria sfera di responsabilità, dal suo personale o dagli operatori che gestisce nel Traces.
3. Se più di un'autorità competente tratta, elabora o trasmette dati, informazioni o documenti nel Traces, esse hanno accesso a tutti tali dati, informazioni e documenti.
4. Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, le entità che non hanno contribuito al trattamento, all'elaborazione o alla trasmissione di dati, informazioni o documenti nel Traces, o non partecipano all'immissione sul mercato o allo spostamento in questione, non hanno accesso a tali dati, informazioni o documenti.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti hanno accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti riguardanti una decisione di negare l'ingresso a una partita o un ordine di eseguire un intervento, registrati nel Traces conformemente all'articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625.
Scambi tra il Traces e altri sistemi elettronici
1. Gli scambi di dati tra il Traces e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri, sono sincroni, reciproci e basati sulle norme dell'UN/CEFACT, dell'IPPC e dell'OIE.
2. Gli scambi di dati tra il Traces e i sistemi nazionali degli Stati membri utilizzano i dati di riferimento forniti nel Traces.
Collaborazione tra le autorità negli Stati membri in merito a partite che entrano nell'Unione
1. Ai fini della collaborazione di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti relativi agli animali e alle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi e alle decisioni adottate in base ai controlli ufficiali effettuati in conformità al titolo II, capo V, di tale regolamento, attraverso
a) il Traces o i rispettivi sistemi nazionali degli Stati membri; o
b) l'ambiente a interfaccia unica dell'UE per le dogane, basato sui sistemi doganali elettronici di cui alla decisione n. 70/2008/CE e interconnesso con il Traces.
2. Se l'accesso indicato al paragrafo 1 non è disponibile, gli Stati membri garantiscono, senza ritardi ingiustificati, che le loro autorità doganali e le autorità competenti si scambino reciprocamente, in modo tempestivo, i dati, le informazioni e i documenti pertinenti.
Rilascio di certificati elettronici per le partite di animali e merci che entrano nell'Unione e uso delle firme elettroniche
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
1. I certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico per le partite di animali e merci che entrano nell'Unione soddisfano tutte le seguenti prescrizioni:
a) sono rilasciati con uno dei seguenti sistemi:
i) il Traces;
ii) il sistema nazionale di uno Stato membro;
iii) il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il Traces;
iv) il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il sistema nazionale di uno Stato membro;
b) sono firmati da un funzionario autorizzato con la sua firma elettronica;
c) recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'autorità competente responsabile del rilascio o la firma elettronica avanzata o qualificata del suo rappresentante legale.
2. Se i certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico sono rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto iii) o iv), non è richiesta la firma elettronica del funzionario autorizzato.
3. La Commissione è informata in anticipo del rilascio di certificati sanitari, certificati ufficiali e certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico conformemente al paragrafo 1, lettera a), punto iv).
4. L'autorità competente accetta i certificati fitosanitari in formato elettronico, come richiesto per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione a norma del capo VI, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, solo se rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto i) o iii), del presente articolo.
Rilascio di certificati e documenti commerciali in formato elettronico per gli spostamenti di animali e merci tra gli Stati membri e uso delle firme elettroniche
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
I certificati sanitari, i certificati ufficiali e i certificati sanitari/ufficiali in formato elettronico per gli spostamenti di animali, prodotti di origine animale e materiale germinale tra gli Stati membri, e i documenti commerciali in formato elettronico per determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano e trasportati verso un altro Stato membro, soddisfano tutte le seguenti prescrizioni:
a) sono rilasciati nel TRACES;
b) sono firmati da un veterinario ufficiale o da un certificatore con la sua firma elettronica;
c) recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'autorità competente responsabile del rilascio.
Rilascio di certificati elettronici per l'esportazione e la riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e uso delle firme elettroniche
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
I certificati fitosanitari in formato elettronico per l'esportazione e la riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dal territorio dell'Unione verso un paese terzo sono rilasciati con uno dei seguenti sistemi:
a) il Traces, a condizione che il certificato soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:
i) sia firmato da un certificatore con la sua firma elettronica;
ii) rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'autorità competente responsabile del rilascio;
b) il sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che il certificato soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:
i) sia firmato da un certificatore con la sua firma elettronica;
ii) sia trasmesso al Traces al più tardi al momento dell'apposizione della firma elettronica da parte del certificatore e la trasmissione sia dotata del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'autorità competente responsabile del rilascio.
Formato del DSCE e istruzioni per la sua presentazione e il suo uso
1. Il DSCE contiene le voci relative alle informazioni di cui all'allegato II, parte 1, del presente regolamento ed è usato dall'operatore e dalle autorità competenti in conformità all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 in uno dei seguenti formati, a seconda della categoria della partita stabilita all'articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento:
a) un DSCE-A redatto conformemente al modello contenuto nell'allegato II, parte 2, sezione A, del presente regolamento, per le partite di animali:
i) di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625; o
ii) soggette, al loro ingresso nell'Unione, alle misure disposte all'articolo 47, paragrafo 1, lettere e) o f), del regolamento (UE) 2017/625;
b) un DSCE-P redatto conformemente al modello contenuto nell'allegato II, parte 2, sezione B, del presente regolamento, per le partite di prodotti:
i) di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625; o
ii) soggette, al loro ingresso nell'Unione, alle misure disposte all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625;
c) un DSCE-PP redatto conformemente al modello contenuto nell'allegato II, parte 2, sezione C, del presente regolamento, per le partite di:
i) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625; o
ii) piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono soggetti, al loro ingresso nell'Unione, a una delle misure o condizioni disposte all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625; o
iii) piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici aventi particolare origine o provenienza per i quali è necessario un livello minimo di controlli ufficiali per far fronte a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti per la sanità delle piante come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/66;
d) un DSCE-D redatto conformemente al modello contenuto nell'allegato II, parte 2, sezione D, del presente regolamento, per le partite di mangimi e alimenti di origine non animale che sono soggette, al loro ingresso nell'Unione, alle misure o alle condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625.
2. Il DSCE di cui al paragrafo 1 è:
a) redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata;
b) debitamente compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata in conformità alle note esplicative di cui all'allegato II, parte 1, del presente regolamento:
i) dall'operatore responsabile della partita, per quanto riguarda le informazioni relative ai dettagli della partita, come descritto nella parte I dei modelli di cui alla parte 2, sezioni da A a D, di detto allegato;
ii) dall'autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di controllo, per quanto riguarda le informazioni relative alla decisione adottata sulla partita, come descritto nella parte II dei modelli di cui alla parte 2, sezioni da A a D, di detto allegato;
iii) dall'autorità competente al posto di controllo frontaliero di uscita o della destinazione finale, o dall'autorità competente a livello locale, per quanto riguarda le informazioni relative alle misure di follow-up adottate in merito alla partita a seguito dell'adozione di una decisione, come descritto nella parte III dei modelli di cui alla parte 2, sezioni da A a D, di detto allegato.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), uno Stato membro può acconsentire che un DSCE sia redatto in una lingua ufficiale dell'UE diversa da quella dello Stato membro di entrata.
Uso di un DSCE elettronico
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
Un operatore o un'autorità competente utilizza un DSCE in formato elettronico attraverso uno dei seguenti sistemi:
a) il Traces, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:
i) sia firmato dall'operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;
ii) sia firmato dal veterinario ufficiale, dal responsabile fitosanitario ufficiale o dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica;
iii) rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'autorità competente responsabile del rilascio;
b) il sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:
i) sia firmato dall'operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;
ii) sia firmato dal veterinario ufficiale, dal responsabile fitosanitario ufficiale o dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica;
iii) sia trasmesso al Traces al più tardi nel momento in cui la decisione sulla partita è adottata in base a controlli ufficiali e la trasmissione sia dotata del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'autorità competente responsabile del rilascio.
Periodi di conservazione dei certificati e dei DSCE elettronici e dei dati personali ivi contenuti
1. Ai fini del mantenimento dell'integrità dei certificati e dei DSCE rilasciati a norma, rispettivamente, dell'articolo 39 e dell'articolo 41, i dati pertinenti riguardanti le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali e gli scambi elettronici sono conservati dal Traces e dai sistemi nazionali degli Stati membri per almeno tre anni.
2. I dati personali provenienti dai certificati e dai DSCE di cui al paragrafo 1 sono conservati dal Traces e dai sistemi nazionali degli Stati membri per un periodo non superiore a dieci anni.
[3. I dati personali provenienti dalle notifiche di intercettazione EUROPHYT di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sono conservati dal Traces per un periodo non superiore a dieci anni.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021.
Elenco delle unità di controllo
Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces l'elenco delle unità di controllo designate dal rispettivo Stato membro ai fini del sistema Traces.
Elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo
1. Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces l'elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo che il rispettivo Stato membro ha designato in conformità, rispettivamente, all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, allo scopo di effettuare i controlli ufficiali su una o più delle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento.
2. Il punto di contatto di cui al paragrafo 1 del presente articolo inserisce nel Traces le informazioni relative a ciascun posto di controllo frontaliero e punto di controllo designato usando
a) il formato indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (1) per fornire le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;
b) le abbreviazioni e le specifiche di cui all'allegato II di tale regolamento di esecuzione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019).
Elenchi dei dati di riferimento
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/547, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)
1. Ciascun punto di contatto della rete Traces mantiene e aggiorna nel Traces i seguenti elenchi:
a) stabilimenti del settore alimentare che l'autorità competente del rispettivo Stato membro ha riconosciuto in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004;
b) stabilimenti, impianti e operatori che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che l'autorità competente del rispettivo Stato membro ha riconosciuto o registrato in conformità all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
c) posti di controllo ai quali l'autorità competente del rispettivo Stato membro ha rilasciato un riconoscimento in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio (1);
d) trasportatori che fanno lunghi viaggi, ai quali l'autorità competente ha rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (2);
e) stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 nella misura in cui spostino animali terrestri detenuti e materiale germinale in un altro Stato membro o ricevano animali terrestri detenuti e materiale germinale da un paese terzo;
f) stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie riconosciuti di cui all'articolo 185, paragrafo 1, lettere b) e c), rispettivamente, del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali di acquacoltura in un altro Stato membro o ricevano animali di acquacoltura da un paese terzo;
g) stabilimenti e operatori figuranti nel registro degli stabilimenti e degli operatori registrati di cui all'articolo 101, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali terrestri detenuti e materiale germinale in un altro Stato membro o ricevano animali terrestri detenuti e materiale germinale da un paese terzo;
h) stabilimenti figuranti nel registro degli stabilimenti di acquacoltura registrati di cui all'articolo 185, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, nella misura in cui spostino animali di acquacoltura in un altro Stato membro o ricevano animali di acquacoltura da un paese terzo;
i) trasportatori ai quali l'autorità competente ha rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;
j) conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame ai quali l'autorità competente ha rilasciato un certificato di idoneità a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005;
k) mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi e navi adibite al trasporto di bestiame, cui l'autorità competente ha rilasciato un certificato di omologazione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005;
l) operatori figuranti nel registro degli operatori professionali che introducono nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario di cui all'articolo 65, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031;
m) stazioni di quarantena e strutture di confinamento designate in conformità all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031 per svolgere attività che riguardano piante, prodotti vegetali e altri oggetti introdotti nel territorio dell'Unione da paesi terzi.
2. I punti di contatto di cui al paragrafo 1 inseriscono nel Traces le informazioni relative a ciascun elenco indicato in tale paragrafo ricorrendo alle specifiche tecniche relative al formato di tali elenchi fornite dalla Commissione.
3. La Commissione assiste gli Stati membri nella messa a disposizione del pubblico degli elenchi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), mediante la pubblicazione sul proprio sito web o attraverso il Traces.
Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997).
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005).
Provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza per il Traces e i sistemi nazionali degli Stati membri in caso di indisponibilità imprevista o programmata
1. I punti di contatto della rete Traces mantengono un archivio pubblico in Internet contenente un modello compilabile di tutti i documenti che possono essere rilasciati nel Traces o nel sistema nazionale dello Stato membro in conformità al presente regolamento.
2. Se il sistema nazionale di uno Stato membro, il Traces o una delle loro funzioni non è disponibile per più di un'ora, i loro utenti possono usare un modello cartaceo o elettronico compilabile di cui al paragrafo 1 per registrare e scambiare informazioni.
3. Non appena i sistemi o le funzioni di cui al paragrafo 2 sono nuovamente disponibili, i loro utenti utilizzano le informazioni registrate conformemente al paragrafo 2 al fine di elaborare per via elettronica i documenti richiesti a norma del presente regolamento.
4. Se il Traces, il sistema nazionale di uno Stato membro o una delle loro funzioni non sono disponibili, gli Stati membri possono temporaneamente elaborare e scambiare per via elettronica tutti i documenti necessari nel sistema disponibile e gli obblighi relativi alle funzioni del Traces non si applicano. La Commissione e i proprietari dei sistemi nazionali effettuano in un'unica volta uno scambio ad hoc di tali documenti non appena la disponibilità è stata ripristinata.
5. I documenti elaborati in conformità ai paragrafi 2 e 4 recano la dicitura «elaborati in una situazione di emergenza».
6. La Commissione informa gli utenti, attraverso il Traces, con un anticipo di due settimane in merito a ogni indisponibilità programmata, alla relativa durata e al motivo di tale indisponibilità.
Abrogazioni
1. La direttiva 94/3/CE, le decisioni 92/486/CEE, 2003/24/CE, 2003/623/CE, 2004/292/CE, 2004/675/CE e 2005/123/CE, il regolamento (UE) n. 16/2011, nonché le decisioni di esecuzione 2014/917/UE, (UE) 2015/1918 e (UE) 2018/1553, sono abrogati a decorrere dal 14 dicembre 2019.
2. I riferimenti a tali atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, ad eccezione del capo 3, sezione 2, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER
ALLEGATO I
Contenuto delle notifiche di cui all'articolo 32
1. Informazioni generali
1.1. Titolo - indicare la denominazione scientifica dell'organismo nocivo in questione di cui all'articolo 11, primo comma, lettere a) e b), all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, la localizzazione e se si tratta o no della sua prima presenza. La denominazione scientifica deve essere una delle seguenti:
1) la denominazione scientifica dell'organismo nocivo compresa, se del caso, la patovar; oppure,
2) se il punto 1 non è applicabile, la denominazione scientifica approvata da un'organizzazione internazionale, compresa la patovar, e il nome di tale organizzazione; oppure,
3) se né il punto 1 né il punto 2 sono applicabili, la denominazione scientifica indicata nella fonte di informazione più attendibile, con riferimento a tale fonte.
E' possibile presentare note esplicative.
1.2. Sintesi - una sintesi delle informazioni di cui ai punti da 3 a 7.
1.3. Indicare una delle seguenti opzioni:
1) notifica parziale conformemente all'articolo 32, paragrafi 1 e 2;
2) notifica conformemente all'articolo 32, paragrafo 3;
3) aggiornamento della notifica conformemente all'articolo 32, paragrafo 4;
4) nota conclusiva indicante l'abrogazione delle misure e i motivi di tale abrogazione.
2. Autorità unica e persone responsabili
2.1. Nome dell'autorità unica che trasmette la notifica - inserire la dicitura «Notifica trasmessa da», seguita dal nome dell'autorità unica e dello Stato membro di tale autorità.
2.2. Persona di contatto ufficiale presso l'autorità unica - indicare il nome, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica della persona nominata dall'autorità unica come persona di contatto ufficiale per la notifica. Se sono state indicate più persone, specificare i motivi.
3. Localizzazione della zona in cui l'organismo nocivo è presente
3.1. Indicare, nel modo più preciso possibile, la localizzazione della zona in cui l'organismo nocivo è presente, con riferimento almeno a un ente amministrativo (ad esempio comune, città, provincia).
3.2. Allegare una o più carte geografiche del luogo.
4. Motivo della notifica, stato fitosanitario della zona e dello Stato membro interessato
4.1. Indicare una delle seguenti opzioni:
1) prima presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo nel territorio dello Stato membro interessato;
2) presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo in una parte del territorio dello Stato membro interessato dove, fino a quel momento, la sua presenza non era nota (se applicabile, indicare che l'organismo nocivo è comparso in una parte del territorio in cui era stato presente in precedenza ma era stato eradicato).
4.2. Stato fitosanitario della zona [1] in cui è stato rilevato l'organismo nocivo dopo la conferma ufficiale - indicare, con una nota esplicativa, una o più delle seguenti opzioni:
1) presente ovunque nella zona;
2) presente solo in parti specifiche della zona;
3) presente in parti specifiche della zona dove non sono coltivate piante ospiti;
4) presente: in corso di eradicazione;
5) presente: in corso di contenimento;
6) presente: in scarsa prevalenza;
7) assente: organismo nocivo rilevato, ma eradicato;
8) assente: organismo nocivo rilevato, ma non più presente per motivi diversi dall'eradicazione;
9) transitorio (non si prevede che la presenza dell'organismo dia luogo al suo insediamento): nessun intervento necessario;
10) transitorio: previsti interventi, sotto sorveglianza;
11) transitorio: previsti interventi, in corso di eradicazione;
12) altro.
4.3. Stato fitosanitario nello Stato membro interessato prima della conferma ufficiale della presenza effettiva, o sospetta, dell'organismo nocivo - indicare, con una nota esplicativa, una o più delle seguenti voci:
1) presente ovunque nello Stato membro;
2) presente solo in alcune parti dello Stato membro;
3) presente in parti specifiche dello Stato membro dove non vi sono colture ospiti;
4) presente: stagionalmente;
5) presente: in corso di eradicazione;
6) presente: in corso di contenimento (qualora l'eradicazione sia impossibile);
7) presente: in scarsa prevalenza;
8) assente: organismo nocivo non rilevato;
9) assente: organismo nocivo eradicato;
10) assente: organismo nocivo non più presente per motivi diversi dall'eradicazione;
11) assente: rilevazioni dell'organismo nocivo non valide;
12) assente: rilevazioni dell'organismo nocivo non attendibili;
13) assente: unicamente intercettato;
14) transitorio: nessun intervento necessario;
15) transitorio: previsti interventi, sotto sorveglianza;
16) transitorio: previsti interventi, in corso di eradicazione;
17) altro.
4.4. Stato fitosanitario nello Stato membro interessato dopo la conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo - indicare, con una nota esplicativa, una o più delle seguenti opzioni:
1) presente ovunque nello Stato membro;
2) presente solo in alcune parti dello Stato membro;
3) presente in parti specifiche dello Stato membro dove non vi sono colture ospiti;
4) presente: stagionalmente;
5) presente: in corso di eradicazione;
6) presente: in corso di contenimento (qualora l'eradicazione sia impossibile);
7) presente: in scarsa prevalenza;
8) assente: organismo nocivo eradicato;
9) assente: organismo nocivo non più presente per motivi diversi dall'eradicazione;
10) assente: rilevazioni dell'organismo nocivo non valide;
11) assente: rilevazioni dell'organismo nocivo non attendibili;
12) assente: unicamente intercettato;
13) transitorio: nessun intervento necessario;
14) transitorio: previsti interventi, sotto sorveglianza;
15) transitorio: previsti interventi, in corso di eradicazione;
16) altro.
5. Scoperta, campionamento, analisi e conferma dell'organismo nocivo
5.1. Origine della scoperta o del sospetto della presenza dell'organismo nocivo - indicare una delle seguenti opzioni:
1) indagine ufficiale relativa all'organismo nocivo;
2) indagine relativa a un focolaio di un organismo nocivo esistente o eradicato;
3) ispezioni fitosanitarie di qualunque tipo;
4) ispezione basata sulla tracciabilità a monte e a valle relativa alla presenza specifica dell'organismo nocivo in questione;
5) ispezione ufficiale per scopi non fitosanitari;
6) informazioni fornite da operatori professionali, da laboratori o da altre persone;
7) informazioni scientifiche;
8) altro.
E' possibile formulare ulteriori osservazioni sotto forma di testo libero o di documenti allegati.
Nel caso dell'opzione 8), specificare.
Per le ispezioni, indicare la data o le date, la descrizione del metodo (compresi i dati relativi ai controlli visivi o di altro tipo), descrivere brevemente il sito dell'ispezione e i risultati e fornire immagini.
Nei casi delle opzioni 3) e 4), indicare la data dell'ispezione o delle ispezioni e descrivere il metodo di ispezione (compresi i dati relativi ai controlli visivi o di altro tipo). E' possibile descrivere brevemente il sito dell'ispezione e i risultati e fornire immagini.
5.2. Data del rilevamento - indicare la data in cui l'organismo ufficiale competente ha accertato la presenza dell'organismo nocivo, ha iniziato a sospettarne la presenza o ne è stato informato per la prima volta. Se l'organismo nocivo è stato rilevato da una persona diversa dall'organismo ufficiale competente, indicare la data in cui è stato rilevato e in cui tale persona ha informato l'organismo ufficiale competente.
5.3. Campionamento per l'analisi di laboratorio - se applicabile, fornire informazioni sulla procedura di campionamento per l'analisi di laboratorio, compresi data, metodo e dimensione del campione. E' possibile allegare immagini.
5.4. Laboratorio - se applicabile, indicare il nome e l'indirizzo del laboratorio o dei laboratori che hanno partecipato all'individuazione dell'organismo nocivo.
5.5. Metodo diagnostico - indicare una delle seguenti opzioni:
1) conforme a un protocollo verificato inter pares - (indicare chiaramente il riferimento al protocollo e, se del caso, eventuali scostamenti dal protocollo);
2) altro (specificare il metodo).
5.6. Data della conferma ufficiale dell'identità dell'organismo nocivo.
6. Informazioni relative alla zona infestata, alla gravità e alla fonte del focolaio
6.1. Dimensioni e delimitazione della zona infestata - indicare una o più delle seguenti opzioni (è possibile presentare cifre approssimative, ma corredate di spiegazione sul motivo della mancanza di dati precisi):
1) area infestata (m2, ha, km2);
2) numero di piante infestate (unità);
3) volume dei prodotti vegetali infestati (tonnellate, m3);
4) coordinate GPS, o altra descrizione specifica [ad esempio unità territoriali statistiche di Eurostat (NUTS), codici geografici (Geocodes), fotografie aeree] che delimitano la zona.
6.2. Caratteristiche della zona infestata e delle zone nelle sue vicinanze - indicare una o più delle seguenti opzioni:
1) zona all'aperto - zona di produzione:
1.1) terreno (a seminativo, a pascolo);
1.2) frutteto/vigneto;
1.3) vivaio;
1.4) foresta.
2) Zona all'aperto - altro:
2.1) giardino privato;
2.2) siti pubblici;
2.3) zona di conservazione;
2.4) piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione;
2.5) altro (specificare).
3) Ambiente chiuso:
3.1) serra;
3.2) altri giardini d'inverno;
3.3) sito privato (diverso da una serra);
3.4) sito pubblico (diverso da una serra);
3.5) altro (specificare).
Per ciascuna opzione, indicare se la contaminazione riguarda una o più delle seguenti voci:
- piante da impianto;
- altre piante;
- prodotti vegetali; o
- altri oggetti.
6.3. Piante ospiti nella zona infestata e nelle sue vicinanze - indicare la denominazione scientifica delle piante ospiti di tale zona, conformemente al punto 6.4. E' possibile fornire ulteriori informazioni sulla densità delle piante ospiti, con riferimento alle pratiche colturali e alla caratteristica specifica degli habitat, o sui prodotti vegetali sensibili della zona.
6.4. Piante, prodotti vegetali e altri oggetti infestati - indicare la denominazione scientifica delle piante ospiti infestate. E' possibile precisare la varietà e, per i prodotti vegetali, il tipo di merce, a seconda dei casi.
6.5. Vettori presenti nella zona - se applicabile, indicare una delle seguenti opzioni: 1) la denominazione scientifica dei vettori, almeno a livello di genere; oppure, 2) se il punto 1 non è applicabile, la denominazione scientifica approvata da un'organizzazione internazionale e il nome di tale organizzazione; oppure, 3) se né il punto 1 né il punto 2 sono applicabili, la denominazione scientifica indicata nella fonte di informazione più attendibile, con riferimento a tale fonte. E' possibile fornire ulteriori informazioni sulla densità dei vettori, o le caratteristiche delle piante importanti per i vettori.
6.6. Gravità del focolaio - descrivere la diffusione attuale dell'infestazione, i sintomi e il danno arrecato. Se del caso, aggiungere le previsioni non appena disponibili.
6.7. Fonte del focolaio - indicare la via confermata di entrata dell'organismo nocivo nella zona o, in attesa di conferma, la via sospettata. E' possibile fornire ulteriori informazioni circa l'origine confermata o potenziale dell'organismo nocivo.
7. Misure fitosanitarie ufficiali
7.1. Adozione di misure fitosanitarie ufficiali - indicare una delle seguenti opzioni e fornire note esplicative:
1) sono state adottate misure fitosanitarie ufficiali sotto forma di trattamento chimico, biologico o fisico;
2) sono state adottate misure fitosanitarie ufficiali diverse dal trattamento chimico, biologico o fisico;
3) è prevista l'adozione di misure fitosanitarie ufficiali;
4) in attesa di decisione sull'adozione di misure fitosanitarie ufficiali;
5) nessuna misura fitosanitaria ufficiale (spiegare il motivo).
In caso di definizione di una zona delimitata, per le opzioni 1), 2) e 3) precisare se le misure sono/saranno adottate all'interno o all'esterno di tale zona.
7.2. Data di adozione delle misure fitosanitarie ufficiali (indicare la durata prevista di eventuali misure temporanee).
7.3. Individuazione della zona interessata dalle misure fitosanitarie ufficiali - indicare il metodo utilizzato per individuare la zona interessata dalle misure fitosanitarie ufficiali. Fornire i risultati delle indagini effettuate.
7.4. Obiettivo delle misure fitosanitarie ufficiali - indicare una delle seguenti opzioni:
1) eradicazione;
2) contenimento (qualora l'eradicazione sia impossibile).
7.5. Misure che incidono sulla circolazione delle merci - indicare una delle seguenti opzioni:
1) misure che incidono sull'importazione di merci nell'Unione o sulla loro circolazione nell'Unione (descrivere le misure);
2) misure che non incidono sull'importazione di merci nell'Unione o sulla loro circolazione nell'Unione.
7.6. Indagini specifiche - nel caso di indagini effettuate nell'ambito delle misure fitosanitarie ufficiali, descrivere la metodologia, la durata e la portata di tali indagini.
8. Valutazione del rischio fitosanitario
Indicare una delle seguenti opzioni:
1) la valutazione del rischio fitosanitario non è richiesta [per gli organismi nocivi indicati all'articolo 11, primo comma, lettere a) e b), o soggetti alle misure di cui all'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031];
2) la valutazione, o la valutazione preliminare del rischio fitosanitario, è in corso;
3) esiste già una valutazione preliminare del rischio fitosanitario - presentare i risultati principali e allegare la valutazione preliminare del rischio fitosanitario o indicare dove è reperibile;
4) esiste già una valutazione del rischio fitosanitario - presentare i risultati principali e allegare la valutazione del rischio fitosanitario o indicare dove è reperibile.
9. Aggiungere link ai siti web pertinenti e altre fonti di informazione.
10. Indicare se alcune o tutte le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.3, 3.1, da 4.1 a 4.4, da 5.1 a 5.6, da 6.1 a 6.7, da 7.1 a 7.6 e 8 devono essere trasmesse all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante.
[1] In linea con il concetto definito nelle norme internazionali per le misure fitosanitarie, ISPM 8 (1998): Determination of pest status in an area. Roma, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf).
Allegato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2019, n. L 303.