
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DECRETO 4 dicembre 2019
G.U.R.S. 14 febbraio 2020, n. 8
Determinazione del compenso da attribuire al presidente e ai componenti dei consigli di amministrazione degli EE.RR.SS.UU. della Sicilia.
L'ASSESSORE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, con il quale sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il D.P. 27 giugno 2019, n. 12, che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
Vista la legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, riguardante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia." e s.m.i.;
Visto, in particolare, l'art. 7 della summenzionata legge n. 20/2002, concernente "Enti regionali per il diritto allo studio universitario";
Visto l'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e la circolare esplicativa n. 6 del ragioniere generale di cui alla nota prot. n. 47767 del 2 agosto 2011;
Visto l'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che nel disciplinare, altresì, la partecipazione agli organi collegiali secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, prevede che detta disposizione non si applica agli enti nominativamente indicati nell'Allegato 1 - parte A - e che fra detti enti rientrano gli ERSU;
Visto l'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante misure di contenimento della spesa, che demanda ad un decreto presidenziale l'individuazione di tre fasce e dei compensi da erogare ai presidenti ed ai componenti degli organi degli enti sottoposti a tutela e vigilanza;
Visto il D.P. n. 7/Serv.1° S.G. del 20 gennaio 2012, recante determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Visto che l'art. 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, è stato sostituito dall'art. 33 della legge regionale 20 giugno 2019, che demanda la determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione ivi compreso il presidente, al decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale nei limiti di quanto stabilito dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Considerato, pertanto, di dovere rideterminare i compensi al presidente ed ai componenti dei consigli di amministrazione degli ERSU in applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, così come novellato con l'articolo 33 della legge regionale 20 giugno 2019;
Considerato che gli Enti universitari per il diritto allo studio (E.R.S.U.) si collocano nella fascia "B" di cui al sopracitato decreto n. 7/2012;
Ritenuto di dover determinare i compensi come segue in relazione al numero degli iscritti negli Atenei:
- Atenei con oltre 35.000 iscritti
Presidente 20.000,00
Componente 16.000,00
- Atenei con numero di iscritti fino a 35.000
Presidente 18.000,00
Componente 14.000,00
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come altresì modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;
Vista la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4 del 2015;
Considerato, pertanto, che per le cariche in Organi di governo delle amministrazioni e degli enti sottoposti a vigilanza non opera il limite di durata annuale, fermo restando la gratuità nei confronti dei soggetti collocati in quiescenza dagli enti di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 165/2001;
Decreta:
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che fanno parte integrante del presente dispositivo, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 20/2002 e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare lordo del compenso spettante ai consigli di amministrazione degli EE.RR.SS.UU. della Sicilia è così determinato:
Numero di iscritti negli Atenei | Presidente | Componente |
Negli Atenei con oltre 35.000 iscritti | € 20.000,00 | € 16.000,00 |
Negli Atenei con numero di iscritti fino a 35.000 | € 18.000,00 | € 14.000,00 |
I compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione degli EE.RR.SS.UU. della Sicilia, nella misura fissata all'art. 1, sono posti a carico degli Enti stessi e devono intendersi annuali e comprensivi di ogni compenso per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione all'attività degli stessi Enti, fatta eccezione per il trattamento di trasferta, se ed in quanto dovuto, secondo le vigenti disposizioni in materia.
La misura annua dei compensi si intende al netto dell'IVA, ove dovuta, e dei rimborsi previdenziali a carico degli EE.RR.SS.UU.
Ai sensi di quanto stabilito nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come altresì modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, ai componenti degli organi collocati in quiescenza dagli Enti di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 165/2001 non si applica il limite di durata annuale, fermo restando la gratuità.
Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 dicembre 2019.
LAGALLA