
REGOLAMENTO (UE) 2019/529 DEL CONSIGLIO, 28 marzo 2019
G.U.U.E. 29 marzo 2019, n. L 88
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 30 marzo 2019
Applicabile dal: 1° gennaio 2019
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
2) Nella riunione annuale del 2018 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha mantenuto le misure di conservazione per il pesce spada e il tonno tropicale. E' opportuno che tali misure siano attuate nel diritto dell'Unione.
3) Nella riunione annuale del 2019 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato nuovi limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) e ha approvato la pesca sperimentale di austromerluzzo (Dissostichus spp.). E' opportuno che le misure applicabili siano attuate nel diritto dell'Unione.
4) Nel regolamento (UE) 2019/124 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle divisioni 2a e 3a del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nella sottozona CIEM 4 era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici pertinenti sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre le attività di pesca iniziano ad aprile.
5) E' opportuno modificare i limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con il più recente parere scientifico del CIEM pubblicato il 22 febbraio 2019, per quanto concerne l'approccio del rendimento massimo sostenibile e, per alcune zone di gestione, l'approccio precauzionale.
6) I limiti di sforzo dei pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) si basano sulle informazioni fornite nei piani di pesca, di capacità e di allevamento del tonno rosso che gli Stati membri comunicano alla Commissione. Tali limiti di sforzo sono stati comunicati mediante il piano dell'Unione approvato dall'ICCAT nel corso della riunione intersessione del gruppo di esperti 2 tenutasi il 4 e 5 marzo 2019. Essi dovrebbero essere fissati nell'ambito delle possibilità di pesca.
7) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/124.
8) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/124 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. E' opportuno pertanto che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019).
Il regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:
1) all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2019 a un livello totale di 36 102 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.»;
2) è inserito il seguente articolo:
«Articolo 28 bis
Pesca sperimentale
1. Gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nella zona della convenzione SPRFMO nel 2019 solo se l'SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca, incluso un piano delle operazioni di pesca e l'impegno di attuare un piano di raccolta dati.
2. La pesca si svolge esclusivamente nei capitoli di ricerca di cui all'allegato IJ. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.
3. Il TAC è stabilito nell'allegato IJ. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per capitolo di ricerca. Le attività di pesca cessano quando si raggiunge il TAC o se si effettuano 100 cale/retate, a seconda del caso che si verifica prima.»;
3) gli allegati IA, IB, IH, IJ, III, IV, VII e VIII del regolamento (UE) 2019/124 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA