
REGOLAMENTO (UE) 2019/124 DEL CONSIGLIO, 30 gennaio 2019
G.U.U.E. 31 gennaio 2019, n. L 29
Regolamento che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2019/1838)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 1° febbraio 2019
Applicabile dal: 1° gennaio 2019
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.
3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
4) E' pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
5) A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'obbligo di sbarco è data piena attuazione al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2019. Quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di applicazione dell'obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo per un periodo massimo di tre anni.
6) Le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1° gennaio 2019 dovrebbero tenere conto del fatto che in linea di principio i rigetti non saranno più autorizzati. Pertanto, le possibilità di pesca dovrebbero essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore relativo agli sbarchi totali). I quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco dovrebbero essere dedotti dal valore raccomandato per le catture totali.
7) Per alcuni stock il parere del CIEM ha raccomandato l'assenza di catture. Se i TAC relativi a questi stock fossero fissati al livello indicato nei pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle attività di pesca multispecifica in cui sono effettuate catture accessorie di tali stock darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette specie a contingente limitante (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questi stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Il livello di questi TAC dovrebbe consentire di evitare qualsiasi aumento della mortalità degli stock considerati e offrire incentivi per il miglioramento della selettività e la prevenzione. Al fine di garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire un pool per lo scambio di contingenti per gli Stati membri sprovvisti di contingenti per coprire le catture accessorie inevitabili.
8) Per ridurre progressivamente le catture indesiderate degli stock considerati, a partire dal 2019 gli Stati membri dovrebbero attuare piani pluriennali per la riduzione delle catture accessorie nelle pertinenti attività di pesca, al fine di ridurre progressivamente le catture indesiderate degli stock considerati mediante l'adozione di misure nazionali ed eventualmente una collaborazione a livello regionale per presentare raccomandazioni comuni alla Commissione nel 2019. Tali piani per la riduzione delle catture accessorie devono essere valutati dallo CSTEP e riesaminati a distanza di due anni dalla loro entrata in vigore. Inoltre, a partire dal 2019 tutte le navi cui sono assegnati questi TAC specifici dovrebbero attuare un sistema di documentazione completa delle catture.
9) Secondo il parere scientifico, la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a, e da 7da 7h) continua ad essere gravemente minacciata. La biomassa dello stock riproduttore è in calo dal 2005 ed è attualmente al di sotto del Blim. La mortalità per pesca è aumentata nel corso delle serie temporali, raggiungendo un picco nel 2013 prima di scendere rapidamente al di sotto della mortalità per pesca che risulta nel rendimento massimo sostenibile del tasso-obiettivo (FMSY). Le stime indicano uno scarso reclutamento a partire dal 2008, tranne per le classi di età 2013 e 2014 per le quali evidenziano livelli medi di reclutamento. Il CIEM raccomanda che, nei casi in cui si applica l'approccio del rendimento massimo sostenibile (MSY), il prelievo complessivo non superi 1 789 tonnellate nel 2019, il che rappresenta un valore maggiore rispetto a quello contenuto nel parere del 2018. Pertanto, potrebbe essere autorizzato un volume di catture più elevato nella pesca di questa specie praticata con ami e palangari. E' inoltre opportuno continuare ad applicare le misure per le catture accessorie inevitabili di spigola mediante taluni altri attrezzi, prevedendo nel contempo un aumento limitato delle catture ammissibili. Le misure di gestione della pesca ricreativa della spigola dovrebbero essere adattate, tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno proseguire la pratica di cattura e rilascio e il limite di cattura, che dovrebbero tuttavia essere applicati per un periodo più lungo.
10) Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea (Anguilla anguilla L.), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione GFCM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell'anguilla europea nel Mar Mediterraneo. E' opportuno creare condizioni di parità in tutta l'Unione e quindi stabilire un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell'anguilla europea in tutte le fasi del ciclo della vita anche nelle acque dell'Unione della zona CIEM, come pure nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere coerente con gli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 (2) e con i modelli temporali di migrazione dell'anguilla europea, per le acque dell'Unione della zona CIEM è appropriato fissarlo tra il 1° agosto 2019 e il 29 febbraio 2020.
11) Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragion d'essere nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel presupposto che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1° gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP. E' pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.
12) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.
13) Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed è entrato in vigore nel 2018. Le possibilità di pesca per gli stock elencati nell'articolo 1 del piano dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi specifici (intervalli di valori FMSY) e alle misure di salvaguardia in ottemperanza delle condizioni stabilite dal piano. Gli intervalli di valori FMSY sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. Le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie nel Mare del Nord dovrebbero essere stabilite conformemente all'approccio precauzionale, come disposto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/973. Al fine di limitare le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), del suddetto regolamento, è opportuno utilizzare l'intervallo FMSY superiore per la sogliola nella divisione CIEM 2a e nella sottozona 4.
14) I TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio (4) e nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio (6) è ricostituire la biomassa degli stock interessati a un livello che rispetti i limiti di sicurezza biologica, conformandosi nel contempo ai dati scientifici. Secondo il parere scientifico, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto delle variazioni nei limiti di sicurezza biologica, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP è opportuno fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile formulato dal CIEM.
15) A seguito della definizione dei parametri di riferimento per lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni 6a, 7b e 7c (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le divisioni 6aS, 7b e 7c e l'altro per le divisioni 5b, 6b e 6aN). Secondo il CIEM, per tali stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale (7) non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, dovrebbe essere stabilito un TAC per consentire un volume limitato di catture nell'ambito di un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.
16) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
17) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (8) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si deve applicare l'articolo 3 o l'articolo 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
18) Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. E' opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.
19) E' necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2019 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007 e agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.
20) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.
21) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
22) Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione. E' pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
23) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. E' pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
24) Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2019, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.
25) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (10) e le Isole Fær Øer (11), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (12), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2019. E' pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
26) Nella riunione annuale del 2018 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
27) Nella riunione annuale del 2017 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha concordato che, nel 2018 e nel 2019, l'Unione possa ripartire le riserve di tonno rosso non assegnate per il 2019 e il 2020, considerando in particolare le esigenze delle parti contraenti dell'ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) costiere in fase di sviluppo per le loro attività di pesca artigianale. Detta ripartizione è stata concordata durante la riunione intersessione del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT (Madrid, marzo 2018) sulla base, per quanto riguarda l'assegnazione dell'Unione, delle informazioni ricevute dagli Stati membri, in particolare Grecia, Spagna e Portogallo. L'Unione ha quindi ottenuto possibilità di pesca specifiche pari a 87 tonnellate per il 2019 e a 100 tonnellate per il 2020, destinate all'utilizzo da parte di flotte artigianali dell'Unione in talune regioni dell'Unione. Detta assegnazione di nuove possibilità di pesca è stata approvata dall'ICCAT nella riunione annuale del 2018 ed è quindi opportuno istituire un criterio di ripartizione per queste possibilità di pesca aggiuntive.
28) Nel 2019 il TAC per il pesce spada del Mediterraneo è ridotto in linea con la raccomandazione ICCAT 16- 05. Come già avviene per lo stock di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT debbano essere soggette ai limiti di cattura adottati dall'ICCAT. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri che praticano la pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. E' opportuno attuare tutte tali misure nel diritto dell'Unione.
29) Nella 37a riunione annuale del 2018 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2019. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2019 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2018.
30) Nella riunione annuale del 2017 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nella IOTC. Ha inoltre ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e di navi d'appoggio. Tali disposizioni non sono state rivedute nella riunione annuale del 2018 e dovrebbero pertanto continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.
31) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 23 al 27 gennaio 2019. E' opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.
32) Nella riunione annuale del 2017 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020. Tale misura non è stata riveduta nella riunione annuale del 2018 e dovrebbe pertanto continuare a essere attuata nel diritto dell'Unione.
33) Nella sua riunione annuale del 2018 la Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno rosso del sud per il periodo 2018-2020, adottato nella riunione annuale nel 2016. E' opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla CCSBT.
34) Nella riunione annuale del 2018 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato TAC per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza. E' opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO.
35) Nella 15a riunione annuale del 2018 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato misure di conservazione e di gestione. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione attraverso una modifica delle presenti possibilità di pesca nel 2019.
36) Nella 40a riunione annuale del 2018 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2019 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
37) Nella 42a riunione annuale del 2018 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2019, 2020 e il 2021 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mare Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di cattura stabiliti all'allegato IL sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.
38) Nella 42a riunione annuale del 2018 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione GFCM/42/2018/1 che istituisce misure di gestione per l'anguilla europea (Anguilla anguilla L.) nel Mar Mediterraneo. Tali misure sono già attuate a livello dell'Unione mediante il regolamento (CE) n. 1100/2007. La raccomandazione prevede inoltre un periodo di chiusura annuale di tre mesi consecutivi che deve essere recepito nel diritto dell'Unione e definito da ciascuno Stato membro conformemente agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007, al suo piano o piani di gestione per l'anguilla e ai modelli temporali di migrazione dell'anguilla nello Stato membro. La chiusura si applica a tutte le acque marine del Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, a norma della raccomandazione.
39) Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del relativo impatto marginale sugli stock di piccole specie pelagiche, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche.
40) In occasione della 5a riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2018 sono state adottate misure di conservazione e di gestione per gli stock contemplati dall'accordo. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
41) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. E' quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2018, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
42) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2019. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.
43) Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (13), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
44) Poiché talune disposizioni devono essere applicate su base continuativa, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2019 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2020, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura previste dal presente regolamento continuino ad applicarsi all'inizio del 2020, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2020.
45) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
46) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché per la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
47) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2019, e di talune disposizioni specifiche riguardanti regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
48) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).
Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007).
Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018).
Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007).
Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016).
Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005).
Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008).
Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996).
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).
Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980).
Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980).
Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 293 del 23.10.2012).
GU L 6 del 10.1.2012.
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) i limiti di cattura per il 2019 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2020;
b) i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2020, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 27, 28 e 41, nonché per quanto riguarda i dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices - FAD);
c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2019 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 29 per i periodi del 2019 e del 2020 indicati in tale articolo.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a) pescherecci dell'Unione;
b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
d) «totale ammissibile di catture» (TAC):
i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;
ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f) «valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
g) «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (1);
h) «registro della flotta peschereccia unionale»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008).
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (1);
b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 53° 30’ N 15° 00’ O,
- 53° 30’ N 11° 00’ O,
- 51° 30’ N 11° 00’ O,
- 51° 30’ N 13° 00’ O,
- 51° 00’ N 13° 00’ O,
- 51° 00’ N 15° 00’ O,
- 53° 30’ N 15° 00’ O;
e) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 00’ N 8° 00’ O,
- 43° 00’ N 10° 00’ O,
- 42° 00’ N 10° 00’ O,
- 42° 00’ N 8° 00’ O;
f) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 42° 00’ N 8° 00’ O,
- 42° 00’ N 10° 00’ O,
- 38° 30’ N 10° 00’ O,
- 38° 30’ N 9° 00’ O,
- 40° 00’ N 9° 00’ O,
- 40° 00’ N 8° 00’ O;
g) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica sotto la giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;
h) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23’ 48’ O;
i) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (2);
j) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
k) «sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
l) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (5);
m) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (6);
n) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (7);
o) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
p) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (9);
q) «zona dell'accordo SIOFA»: la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (10);
r) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (11);
s) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (12);
t) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
u) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
- longitudine 150° O,
- longitudine 130° O,
- latitudine 4° S,
- latitudine 50° S.
Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009).
Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004).
Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009).
Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011).
Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006).
L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986).
L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995).
Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009).
Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002).
L'Unione vi ha aderito con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008).
L'Unione vi ha aderito con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012).
L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005).
TAC e loro ripartizione
1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento nonché nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e nelle relative disposizioni di applicazione.
Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017).
TAC stabiliti dagli Stati membri
1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e b) consentono:
i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2019 in poi; o ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo 2019 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
a) i TAC adottati;
b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:
a) sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
b) sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
2. Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui allo stesso articolo.
Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC riguardanti le catture accessorie inevitabili relative all'introduzione dell'obbligo di sbarco
1. Per tenere conto dell'introduzione dell'obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nel presente articolo si applica ai TAC di cui all'allegato IA.
2. Il 6% di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3% di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di un pool per lo scambio di contingenti, aperto a partire dal 1° gennaio 2019. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo al pool dei contingenti fino al 31 marzo 2019.
3. I quantitativi prelevati dal pool non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2019, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito al pool per lo scambio di contingenti.
4. I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce al pool, che figurano nell'appendice dell'allegato IA.
5. Tali contingenti hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6. Nei casi in cui il suddetto meccanismo non consenta agli Stati membri di coprire in misura analoga le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, facendo in modo che i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.
Limitazioni dello sforzo di pesca
Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le misure seguenti relative allo sforzo di pesca:
[a) allegato IIA per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a, a esclusione del Golfo di Cadice;] (lettera soppressa) (1)
b) allegato IIB per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e.
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1097.
Misure relative alla pesca della spigola
1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2019 e dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:
a) con reti a strascico (1), per catture accessorie inevitabili non superiori a 400 chilogrammi ogni due mesi e all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;
b) con reti da circuizione (2), per catture accessorie inevitabili non superiori a 210 chilogrammi/mese e all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;
c) con ami e palangari (3), per un massimo di 5,5 tonnellate per nave all'anno;
d) con reti da posta fisse (4), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,4 tonnellate per nave all'anno.
Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.
3. I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all'altro. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.
4. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a, da 7a a 7k:
a) dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre 2019 sono autorizzate unicamente attività di pesca di cattura e rilascio che offrano tassi elevati di sopravvivenza della spigola. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
b) dal 1° aprile al 31 ottobre 2019 non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno.
5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere conservati al massimo tre esemplari di spigola per pescatore al giorno.
Tutti i tipi di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).
Tutti i tipi di reti da circuizione (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).
Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).
Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, FYK, FPN e FIX).
Misure relative alla pesca dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM
E' proibita qualsiasi attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM, come pure nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere determinato da ciascuno Stato membro tra il 1° agosto 2019 e il 29 febbraio 2020. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo determinato entro il 1° giugno 2019.
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c) le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403 del Consiglio;
d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 17 del presente regolamento.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Periodi di divieto della pesca
1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2019: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosme, molva azzurra, molva e spinarolo.
Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
Punto | Latitudine | Longitudine |
1 | 52° 27’ N | 12° 19’ O |
2 | 52° 40’ N | 12° 30’ O |
3 | 52° 47’ N | 12° 39.600’ O |
4 | 52° 47’ N | 12° 56’ O |
5 | 52° 13,5’ N | 13° 53.830’ O |
6 | 51° 22’ N | 14° 24’ O |
7 | 51° 22’ N | 14° 03’ O |
8 | 52° 10’ N | 13° 25’ O |
9 | 52° 32’ N | 13° 07.500’ O |
10 | 52° 43’ N | 12° 55’ O |
11 | 52° 43’ N | 12° 43’ O |
12 | 52° 38.800’ N | 12° 37’ O |
13 | 52° 27’ N | 12° 23’ O |
14 | 52° 27’ N | 12° 19’ O |
.
In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank di navi aventi a bordo le specie menzionate in tale comma è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2019.
Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4.
Divieti
1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:
a) razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;
b) pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;
c) sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
d) squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
e) squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque;
f) zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
g) squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
h) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
i) sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
j) sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
k) canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
l) smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;
m) le specie seguenti di razze Mobula in tutte le acque:
i) diavolo di mare (Mobula mobular);
ii) diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);
iii) diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);
iv) diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);
v) diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);
vi) razza di Munk (Mobula munkiana);
vii) diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
viii) diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);
ix) diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
x) manta della barriera corallina (Mobula alfredi), xi) manta gigante (Mobula birostris);
n) le specie seguenti di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque:
i) pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
ii) pesce sega nano (Pristis clavata);
iii) pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
iv) pesce sega comune (Pristis pristis);
v) pesce sega verde (Pristis zijsron);
o) razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
p) razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k;
q) razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;
r) squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;
s) pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;
t) razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;
u) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
v) spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;
w) squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.
CAPO III
Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca
Trasferimenti e scambi di contingenti
1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2020 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso
1. Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.
2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.
3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.
7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (1) è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7, del presente regolamento.
8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 8.
Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007)
Pesca ricreativa
Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati, stabiliti nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.
Squali
1. E' vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2. E' vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3. E' vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. E' vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. E' vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
Divieti e limiti di cattura
1. La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.
Pesca sperimentale
1. Nel 2019 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1° giugno 2019.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units - SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2019/2020
1. Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2019/2020 ne danno notifica alla Commissione entro il 1° maggio 2019 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2019.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a) dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC
1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.
5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.
Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio
1. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 350 FAD derivanti in attività.
2. Il numero di navi d'appoggio non può superare una nave d'appoggio che coadiuva non meno di due pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
3. In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera dello stesso stato.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.
Pesca pelagica
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/529)
1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2019 a un livello totale di 36.102 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.
3. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
Pesca di fondo
1. Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2019 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.
2. Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.
Pesca sperimentale
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/529)
1. Gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nella zona della convenzione SPRFMO nel 2019 solo se l'SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca, incluso un piano delle operazioni di pesca e l'impegno di attuare un piano di raccolta dati.
2. La pesca si svolge esclusivamente nei capitoli di ricerca di cui all'allegato IJ. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2.000 metri.
3. Il TAC è stabilito nell'allegato IJ. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5.000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per capitolo di ricerca. Le attività di pesca cessano quando si raggiunge il TAC o se si effettuano 100 cale/retate, a seconda del caso che si verifica prima.
Pesca con reti da circuizione
1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a) dalle ore 00.00 del 29 luglio alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2019 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2019 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2020 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
- le coste americane del Pacifico,
- longitudine 150° O,
- latitudine 40 N,
- latitudine 40° S;
b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2019 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2019 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
- longitudine 96° O,
- longitudine 110° O,
- latitudine 4° N,
- latitudine 3° S.
2. Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2019, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:
a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure
b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
FAD derivanti
1. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD derivanti attivi nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di navi con reti da circuizione.
2. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.
3. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della IATTC.
Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari
Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ogni Stato membro nella zona della convenzione IATTC non superano 500 tonnellate o le rispettive catture annuali di tonno obeso praticate nel 2001.
Divieto di pesca di squali alalunga
1. Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.
3. Gli operatori delle navi:
a) registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);
b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.
Divieto di pesca delle Mobulidae
Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di mobulidi, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.
Divieto di pesca degli squali di acque profonde
Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:
- gattuccio fantasma (Apristurus manis),
- squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),
- sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),
- sagrì atlantico (Etmopterus princeps),
- sagrì nano (Etmopterus pusillus),
- razze (Rajidae),
- squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),
- squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,
- spinarolo (Squalus acanthias).
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale
1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero totale di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate da pescherecci con palangari non superino le 2 000 tonnellate.
Gestione della pesca con FAD
1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto alle navi con reti da circuizione di predisporre, utilizzare o calare FAD tra le ore 00.00 del 1° luglio 2019 e le ore 24.00 del 30 settembre 2019.
2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2019 alle ore 24.00 del 31 maggio 2019 oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2019 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2019. La scelta dei due mesi supplementari è notificata alla Commissione anteriormente al 31 gennaio 2019.
3. Gli Stati membri provvedono affinché in nessun momento ciascuna delle loro navi con reti da circuizione cali in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo di una nave.
4. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
5. Il paragrafo 4 non si applica nei casi seguenti:
a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.
Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.
Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S
Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino il limite di cui all'allegato IH. Gli Stati membri vegliano inoltre a che, a motivo di questa misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.
Squali seta e squali alalunga
1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:
a) squali seta (Carcharhinus falciformis),
b) squali alalunga (Carcharhinus longimanus).
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC
1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera u), applicano le misure di cui alla presente sezione.
2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera u), applicano le misure di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 30, 31 e 32.
Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18
1. Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli quali indicati nell'allegato IL del presente regolamento.
2. I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.
Anguilla europea nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27)
1. Sono soggette alle disposizioni del presente articolo tutte le attività delle navi dell'Unione e le altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dell'anguilla europea, ossia le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa.
2. Il presente articolo si applica al Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione.
3. La pesca dell'anguilla europea nell'Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo è proibita per un periodo di tre mesi consecutivi determinato da ciascuno Stato membro. Il periodo di chiusura è coerente con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli temporali di migrazione dell'anguilla europea nello Stato membro in questione. Gli Stati membri comunicano il periodo determinato alla Commissione al più tardi un mese prima dell'entrata in vigore della chiusura e in ogni caso entro il 31 gennaio 2019.
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering
E' vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.
Misure provvisorie per la pesca di fondo
1. Gli Stati membri le cui navi hanno esercitato attività di pesca per più di 40 giorni in un qualsiasi anno nella zona dell'accordo SIOFA fino al 2016 provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera limitino lo sforzo di pesca annuale e/o le catture annuali nella pesca di fondo al proprio livello medio annuo e che le attività di pesca si svolgano all'interno della zona che ha formato oggetto della valutazione d'impatto presentata al SIOFA.
2. Gli Stati membri le cui navi non hanno esercitato attività di pesca per più di 40 giorni in un qualsiasi anno nella zona dell'accordo SIOFA fino al 2016 provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera limitino lo sforzo di pesca e/o le catture nella pesca di fondo, nonché la distribuzione spaziale, conformemente ai dati storici della loro attività di pesca.
Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.
Pescherecci battenti bandiera del Venezuela
I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste dal presente regolamento e dal titolo III del regolamento (UE) n. 2017/2403.
Autorizzazioni di pesca
Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 45.
Periodi di divieto della pesca
Alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 è fatto divieto di pescare il cicerello in tale zona con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2019.
Divieti
1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:
a) razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;
b) le specie seguenti di pesce sega nelle acque dell'Unione:
i) pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
ii) pesce sega nano (Pristis clavata);
iii) pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
iv) pesce sega comune (Pristis pristis);
v) pesce sega verde (Pristis zijsron);
c) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;
d) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
e) canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
f) sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
g) zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;
h) smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;
i) le seguenti specie di razze Mobula nelle acque dell'Unione:
i) diavolo di mare (Mobula mobular);
ii) diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);
iii) diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);
iv) diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);
v) diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);
vi) razza di Munk (Mobula munkiana);
vii) diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
viii) diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);
ix) diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
x) manta della barriera corallina (Mobula alfredi), xi) manta gigante (Mobula birostris);
j) razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
k) razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k;
l) razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10 e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;
m) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
n) pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;
o) squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;
p) spinarolo (Squalus acanthias) nella acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
q) squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Disposizione transitoria
L'articolo 10, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 14, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 39, 42, 43 e 50 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2020 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2020.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2019. Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 21, 22 e 23 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
Per le modifiche all'allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2019/529, all'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1097, all'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1601 e all'art. 11 del Reg. (UE) 2019/1838.
Allegato IIA è soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1097.
Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/529.
Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/529.
Per le ulteriori modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1097.
ALLEGATO VI
ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC
1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC
Stato membro | Numero massimo di navi | Capacità (stazza lorda) |
Spagna | 22 | 61 364 |
Francia | 27 | 45 383 |
Portogallo | 5 | 1 627 |
Italia | 1 | 2 137 |
Unione | 55 | 110 511 |
.
2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC
Stato membro | Numero massimo di navi | Capacità (stazza lorda) |
Spagna | 27 | 11 590 |
Francia | 41 [1] | 7 882 |
Portogallo | 15 | 6 925 |
Regno Unito | 4 | 1 400 |
Unione | 87 | 27 797 [1] |
.
Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.
3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.
ALLEGATO VII
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/529)
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC
Spagna | 14 |
Unione | 14 |
.
Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/529.