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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1975 DELLA COMMISSIONE, 31 ottobre 2019

G.U.U.E. 29 novembre 2019, n. L 308

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 6 dicembre 2019

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'articolo 5 ter, paragrafo 7, l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione (3), che hanno introdotto le statistiche integrate sulle aziende agricole, è necessario adeguare la tipologia unionale delle aziende agricole di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione (4).

2) L'orientamento tecnico-economico e la dimensione economica delle aziende devono essere determinati sulla base di un criterio economico. E' opportuno utilizzare la produzione standard di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e introdurre, a tal fine, il concetto di «coefficiente di produzione standard». E' necessario che i coefficienti di produzione standard siano stabiliti per prodotto e in linea con le variabili delle statistiche integrate sulle aziende agricole elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 e descritte nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 ed è altresì necessario stabilire una concordanza tra le variabili di tali statistiche integrate e le rubriche della scheda aziendale della rete di informazione contabile agricola (RICA). E' opportuno definire nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, anziché nel regolamento (UE) 2018/1091, i prodotti per i quali occorre stabilire un coefficiente di produzione standard.

3) Gli articoli da 11 a 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabiliscono procedure dettagliate riguardanti la retribuzione forfettaria. Al fine di facilitare le operazioni di raccolta dei dati contabili sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione nell'ambito della rete, è necessario precisare le responsabilità relative alla debita compilazione delle schede aziendali e alla retribuzione forfettaria. A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, è inoltre opportuno precisare che la responsabilità delle spese di costituzione e funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento incombe agli Stati membri.

4) Ai fini della tempestiva disponibilità, della completezza e della migliore qualità dei dati contabili trasmessi dagli Stati membri, i termini per la trasmissione dei dati e la procedura relativa al pagamento della retribuzione forfettaria sono stati riveduti dalla Commissione e, di conseguenza, è necessario modificarli. Essi sono collegati ai tempi di trasmissione e alla completezza delle informazioni RICA trasmesse alla Commissione.

5) Facendo seguito alla richiesta della Cechia e della Danimarca di modificare il numero di aziende contabili e la soglia di dimensione economica a causa di cambiamenti strutturali intervenuti nell'agricoltura, è opportuno autorizzare tali Stati membri a rivedere i loro piani di selezione o la loro soglia di dimensione economica per l'esercizio contabile 2020 e a ridistribuire o adeguare di conseguenza il numero di aziende contabili.

6) L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 contiene una tavola di concordanza che collega il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 e le schede aziendali della RICA. E' opportuno definire, in tale allegato, i termini «produzione standard» e «coefficiente di produzione standard». E' necessario allineare la tavola di corrispondenza di tale allegato per tener conto della definizione delle variabili di cui al regolamento (UE) 2018/1091 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874.

7) Nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è opportuno definire i principi per il calcolo della «produzione standard» e del «coefficiente di produzione standard». E' opportuno che gli Stati membri calcolino tali valori per ciascun prodotto considerato e per ciascuna regione. Per evitare potenziali errori e fornire una base di riflessione su una metodologia comune, è opportuno imporre agli Stati membri l'obbligo di presentare alla Commissione le metodologie utilizzate per calcolare i rispettivi coefficienti di produzione standard.

8) L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello secondo cui devono essere presentati i dati contabili nelle schede aziendali. Per motivi di chiarezza è opportuno modificare tale allegato onde tener conto dell'abolizione del sistema delle quote zucchero e delle conseguenti modifiche agli obblighi di notifica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (5), della necessità di allineare il deprezzamento della voce «frutti pendenti - colture» ai principi contabili internazionali e della necessità di allineare le denominazioni dei coefficienti di produzione standard a quelle usate nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 e ai nuovi codici introdotti dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.

10) Vista la natura delle modifiche, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dall'esercizio contabile 2020.

11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 328 del 15.12.2009.

(2)

Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione, del 29 novembre 2018, sui dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, per quanto riguarda l'elenco delle variabili e la loro descrizione (GU L 306 del 30.11.2018).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017).

(6)

Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Coefficiente di produzione standard e produzione standard totale dell'azienda

1. Il metodo di calcolo per determinare il coefficiente di produzione standard di ogni attività produttiva di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e la procedura di raccolta dei dati corrispondenti sono stabiliti negli allegati IV e VI del presente regolamento.

Il coefficiente di produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 è determinato per le variabili vegetali e animali elencate nell'allegato IV, parte B.I, del presente regolamento e per ciascuna unità geografica di cui all'allegato VI, punto 2, lettera b), del presente regolamento.

2. La produzione standard totale di un'azienda si ottiene moltiplicando il coefficiente di produzione standard di ciascuna variabile vegetale e animale per il numero di unità corrispondenti.»;

2) all'articolo 11 è aggiunto il secondo comma seguente:

«Gli uffici contabili e i servizi amministrativi che svolgono funzioni contabili sono responsabili della debita compilazione tempestiva delle schede aziendali affinché gli organi di collegamento possano presentarle entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.»;

3) all'articolo 13 sono aggiunti il terzo, quarto e quinto comma seguenti:

«La retribuzione forfettaria concorre ai costi della debita compilazione delle schede aziendali e dei miglioramenti della tempistica, dei processi, dei sistemi e delle procedure di consegna dei dati e della qualità complessiva delle schede aziendali, in particolare da parte degli uffici contabili e dei servizi amministrativi che svolgono funzioni contabili a tale riguardo.

La retribuzione forfettaria versata agli Stati membri per il numero ammissibile di schede aziendali debitamente compilate trasmesse alla Commissione diventa una risorsa dello Stato membro e non più dell'Unione.

La copertura dei costi relativi alla costituzione e al funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento è responsabilità degli Stati membri.»;

4) all'articolo 14, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. La maggiorazione della retribuzione forfettaria di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere incrementata di 2 EUR per l'esercizio contabile 2018, di 5 EUR per gli esercizi contabili 2019 e 2020 e di 10 EUR a decorrere dall'esercizio contabile 2021, qualora i dati contabili siano stati verificati dalla Commissione conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera b), del presente regolamento e siano considerati debitamente compilati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, al momento della loro presentazione alla Commissione o entro 40 giorni lavorativi dalla data alla quale la Commissione ha informato lo Stato membro che presenta i dati contabili che questi non sono stati debitamente compilati.»;

5) gli allegati I, II, IV, VI e VIII sono modificati secondo l'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER