
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1981 DELLA COMMISSIONE, 28 novembre 2019
G.U.U.E. 29 novembre 2019, n. L 308
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi e loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di lumache, gelatina, collagene e insetti destinati al consumo umano. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 2 dicembre 2019
Applicabile dal: 14 dicembre 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione nell'ambito, tra l'altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che determinati animali e merci possano entrare nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco redatto dalla Commissione a tale scopo.
2) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce norme relative a determinati animali e merci che devono provenire solo dai paesi terzi o dalle loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Le prescrizioni per essere inclusi nell'elenco sono stabilite all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625, in aggiunta alle prescrizioni più generali per l'inclusione stabilite all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (3) stabilisce o fa riferimento a elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano, al fine di garantire la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare stabilite all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625 e all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
4) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 autorizza l'ingresso nell'Unione di partite di lumache, quali definite nell'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 (4), a determinate condizioni, purché tali partite provengano da paesi terzi o loro regioni figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.
5) In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 i prodotti di origine animale, comprese altre specie di lumache destinate al consumo umano, possono essere importati nell'Unione solo se il paese terzo o le sue regioni figurano in un elenco stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.
6) In attesa dell'inclusione in un tale elenco in conformità al regolamento (UE) 2019/626, le importazioni di queste lumache sono consentite conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/185 della Commissione (5), che prevede una deroga relativa alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, e che si applica fino al 31 dicembre 2020. E' opportuno includere queste specie di lumache nell'elenco dei paesi terzi e delle loro regioni figurante nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626, al fine di evitare eventuali perturbazioni degli scambi dopo il 31 dicembre 2020.
7) Il 31 gennaio 2019 l'Armenia ha chiesto di essere inclusa nell'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri devono autorizzare l'importazione nell'Unione di lumache destinate al consumo umano. L'Armenia ha fornito garanzie di conformità alle prescrizioni stabilite all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625, per essere autorizzata ad introdurre lumache nell'Unione. L'Armenia dovrebbe pertanto essere inclusa nell'elenco dei paesi terzi e delle loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di lumache, figurante nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.
8) L'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 fa riferimento all'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di gelatina e collagene. L'articolo 14 limita l'ingresso nell'Unione della gelatina e del collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini e da pollame solo ai paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di talune specie di ungulati e di carne di pollame.
9) L'articolo 14 limita ulteriormente l'ingresso nell'Unione di tale gelatina e tale collagene sulla base di restrizioni di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche. Dette restrizioni non sono adeguate poiché il processo di produzione della gelatina e del collagene esclude la presenza di tali pericoli per la sanità animale. E' pertanto opportuno applicare un approccio meno rigoroso all'ingresso nell'Unione di gelatina e collagene provenienti da paesi terzi o loro regioni, basato soltanto sulla conformità alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di animali e merci stabilite nel regolamento (UE) 2017/625 e nel regolamento delegato (UE) 2019/625.
10) L'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 fa riferimento a un elenco di paesi terzi e loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di insetti. Tale articolo fa riferimento ai paesi terzi e alle loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso di insetti conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e che sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (7). L'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 non prevede tuttavia una specifica identificazione dei paesi terzi e delle loro regioni che hanno tale autorizzazione. E' pertanto opportuno fare riferimento a un elenco concreto dei paesi terzi e delle loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di questi insetti in uno specifico allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626. I paesi terzi e le loro regioni dovrebbero essere autorizzati a introdurre insetti nell'Unione e inseriti nell'elenco unicamente se forniscono garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni stabilite all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
11) L'8 ottobre 2019 il Canada ha fornito garanzie sufficienti per essere autorizzato a introdurre insetti nell'Unione.
12) Il 28 agosto 2019 la Svizzera ha fornito garanzie sufficienti per essere autorizzata a introdurre insetti nell'Unione.
13) L'11 settembre 2019 la Corea del Sud ha fornito garanzie sufficienti per essere autorizzata a introdurre insetti nell'Unione.
14) Il Canada, la Svizzera e la Corea del Sud dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco dei paesi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di insetti e l'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
15) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data al fine di evitare eventuali perturbazioni degli scambi, in particolare per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di gelatina e di collagene.
16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019).
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004).
Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2017).
Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è così modificato:
1) all'articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente:
«17) "lumache": lumache quali definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra specie di lumache delle famiglie Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae, destinate al consumo umano;»
2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di lumache
Le partite di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato III del presente regolamento.»;
3) all'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 oppure dalla Corea del Sud, dalla Malaysia, dal Pakistan o da Taiwan.
2. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 o da Taiwan.»;
4) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di insetti
Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo o una sua regione elencati nell'allegato III bis del presente regolamento e se sono stati spediti da tale paese o regione.»;
5) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) 2019/626 sono così modificati:
1) nell'allegato III, tra la voce relativa all'Albania e la voce relativa all'Angola è inserita la voce seguente:
«AM | Armenia» |
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2) è inserito il seguente allegato III bis:
«ALLEGATO III bis
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di insetti, di cui all'articolo 20
Codice ISO del paese | Paese terzo o sue regioni | Osservazioni |
CA | Canada | |
CH | Svizzera | |
KR | Corea del Sud» |
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