
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/626 DELLA COMMISSIONE, 5 marzo 2019
G.U.U.E. 17 maggio 2019, n. L 131
Regolamento relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2021/171)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 6 giugno 2019
Applicabile dal: 14 dicembre 2019
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione nell'ambito, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che determinati animali e merci possano entrare nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco redatto dalla Commissione a tale scopo.
2) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 (sicurezza alimentare) o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Tali condizioni comprendono l'identificazione degli animali e delle merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
3) Gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano sono redatti al fine di garantire la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che sarà abrogato con effetto dal 14 dicembre 2019 dal regolamento (UE) 2017/625, e alle prescrizioni in materia di salute degli animali conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (4). Quando è stata ritenuta necessaria la conformità alle prescrizioni in materia sia di salute umana sia di salute degli animali sono stati redatti elenchi comuni relativi a entrambi gli aspetti mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione (5), il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (6), il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (7), la decisione 2007/777/CE della Commissione (8), la decisione 2003/779/CE della Commissione (9) ed il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (10).
4) La decisione 2006/766/CE della Commissione (11), adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, stabilisce elenchi supplementari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca sulla base di considerazioni in materia di sanità pubblica.
5) Dal momento che il regolamento (CE) n. 854/2004 sarà abrogato dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019 e al fine di disporre di un unico atto giuridico che comprenda tutti i paesi terzi o loro regioni che devono figurare in un elenco concernente gli alimenti e la sicurezza alimentare affinché determinati animali e merci da essi provenienti siano autorizzati ad essere introdotti sul mercato dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca elenchi per tali animali e merci.
6) Dal momento che sono in corso le discussioni relative alle prescrizioni per la redazione di elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti di origine animale per motivi di salute animale nel contesto dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), è altresì opportuno fornire elenchi di tali prodotti di origine animale stabilendo riferimenti incrociati con gli elenchi esistenti per motivi di salute animale al fine di evitare la duplicazione degli elenchi. Tali elenchi sono stati redatti sulla base del regolamento (CE) n. 854/2004 e della direttiva 2002/99/CE del Consiglio su richiesta dei paesi terzi interessati. Al fine di figurare in tali elenchi le autorità competenti dei paesi terzi hanno fornito garanzie adeguate, in particolare in merito alla conformità o all'equivalenza alla legislazione alimentare dell'Unione e riguardo all'organizzazione delle autorità competenti dei paesi terzi. Il riesame della conformità a tali condizioni a norma del regolamento (UE) 2017/625 non è quindi necessario.
7) Ai fini del regolamento (UE) 2017/625 è opportuno mantenere, parallelamente agli elenchi esistenti redatti per motivi di salute animale, elenchi comuni relativi agli alimenti e alla sicurezza alimentare e utilizzare un approccio coordinato includendo negli elenchi i paesi terzi e le loro regioni solo se è stato approvato un piano di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (13), se del caso.
8) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) stabilisce prescrizioni per gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale e prodotti composti. In particolare, prevede che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi o loro regioni provvedano affinché il paese terzo di spedizione figuri in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti.
9) Il regolamento (UE) 2017/185 della Commissione (15) stabilisce disposizioni transitorie che prevedono deroghe alle condizioni di importazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e si applicano a determinati prodotti di origine animale fino al 31 dicembre 2020.
10) E' quindi necessario redigere elenchi supplementari di paesi terzi o loro regioni prima della scadenza delle disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/185 per evitare l'interruzione dell'ingresso nell'Unione di partite di tali prodotti di origine animale. In particolare, è opportuno redigere elenchi per grassi animali fusi e ciccioli, carni di rettili, insetti e budelli.
11) Gli alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da insetti o loro parti, compresi gli insetti vivi, sono soggetti all'autorizzazione per i nuovi alimenti conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). E' opportuno redigere un elenco per tali gruppi di prodotti.
12) Prima della scadenza delle disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/185 è necessario redigere nel presente regolamento un elenco di prodotti di origine animale diversi da quelli per cui sono già stati redatti elenchi specifici, al fine di evitare di compromettere l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale attualmente importati che sono fondamentali per gli operatori del settore alimentare europeo.
13) Le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2017/185 relative a determinati prodotti di origine animale e prodotti composti sono state introdotte poiché tali prodotti rappresentano un rischio ridotto per la salute umana perché ne vengono consumate quantità molto limitate o perché la loro fabbricazione esclude ampiamente rischi per la salute umana. E' quindi sproporzionato richiedere ai paesi terzi tutte le prove e le garanzie conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
14) Gli elenchi dovrebbero essere redatti nel presente regolamento e soppressi dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e dalla decisione 2006/766/CE. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/759 e abrogare la decisione 2006/766/CE.
15) Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica con effetto dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
16) Gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui, sulla base del loro status zoosanitario, è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di budelli saranno redatti soltanto a decorrere dal 21 aprile 2021 conformemente al regolamento (UE) 2016/429. E' opportuno che l'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di budelli destinati al consumo umano si applichi solo a decorrere da quella stessa data. Le disposizioni transitorie che prevedono deroghe relative alle prescrizioni in materia di sanità pubblica per l'ingresso nell'Unione di partite di budelli dovrebbero quindi essere prorogate fino al 20 aprile 2021.
17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004).
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016).
Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010).
Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009).
Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007).
Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi (GU L 285 dell'1.11.2003).
Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010).
Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006).
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016).
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996).
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004).
Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2017).
Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento riguarda gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui le partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione dal punto di vista della sicurezza alimentare conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Definizioni
(modificato dall'allegato del Reg. (UE) 2019/1981)
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «carni fresche»: carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
2) «preparazioni di carni»: preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;
3) «carne»: carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
4) «pollame»: pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
5) «selvaggina selvatica»: selvaggina selvatica quale definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
6) «uova»: uova quali definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
7) «ovoprodotti»: ovoprodotti quali definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
8) «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
9) «stomachi, vesciche e intestini trattati»: stomachi, vesciche e intestini trattati quali definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;
10) «molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
11) «prodotti della pesca»: prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
12) «latte crudo»: latte crudo quale definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
13) «prodotti lattiero-caseari»: prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
14) «colostro»: colostro quale definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
15) «prodotti ottenuti dal colostro»: prodotti ottenuti dal colostro quali definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
16) «cosce di rana»: cosce di rana quali definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
17) "lumache": lumache quali definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra specie di lumache delle famiglie Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae, destinate al consumo umano;
18) «grasso animale fuso»: grasso animale fuso quale definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
19) «ciccioli»: ciccioli quali definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
20) «gelatina»: gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
21) «collagene»: collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
22) «miele»: miele quale definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
23) «prodotti apicoli»: prodotti apicoli quali definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
24) «carni di rettili»: carni di rettili quali definite all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2019/625;
25) «insetti»: insetti quali definiti all'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/625.
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati
Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carne di pollame, ratiti e selvaggina di penna, preparazioni di carni di pollame, uova e ovoprodotti
Le partite di carne di pollame, ratiti e selvaggina di penna, preparazioni di carni di pollame, uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 798/2008 (1).
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carne di leporidi selvatici, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e di conigli d'allevamento
Le partite di carne di leporidi selvatici, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e di conigli d'allevamento destinata al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 119/2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne e stomachi, vesciche e intestini trattati diversi dai budelli
Le partite di prodotti a base di carne e stomachi, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 3, lettera b), della decisione 2007/777/CE.
Le partite di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati destinati al consumo umano sono tuttavia autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di budelli
Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 1 della decisione 2003/779/CE.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati
Le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato I. E' tuttavia autorizzato l'ingresso nell'Unione anche di muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, provenienti da paesi terzi che non figurano in tale elenco.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca diversi da quelli di cui all'articolo 8
Le partite di prodotti della pesca diversi da quelli di cui all'articolo 8 destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1572)
Le partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 605/2010.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di cosce di rana
Le partite di cosce di rana destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato III.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di lumache
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1981)
Le partite di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato III del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di grassi animali fusi e ciccioli
Le partite di grassi animali fusi e ciccioli destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di prodotti a base di carne conformemente all'articolo 3, lettera b), punto i), della decisione 2007/777/CE.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di gelatina e collagene
(modificato dall'allegato del Reg. (UE) 2019/1981)
1. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 oppure dalla Corea del Sud, dalla Malaysia, dal Pakistan o da Taiwan.
2. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 o da Taiwan.
3. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.
4. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene
1. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all'articolo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010.
2. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, da cui sono autorizzate le importazioni di carne di pollame delle rispettive specie come specificato in tale parte di tale allegato.
3. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.
4. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene
1. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o da Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan.
2. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, o da Taiwan.
3. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato II.
4. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.
5. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di materie prime ottenute da tali prodotti conformemente all'articolo 15 del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli
Le partite di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nella colonna «Paese» dell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (1) e recano una «X» nella colonna «Miele» di tale allegato.
Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti altamente raffinati
Le partite di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:
1. nel caso di materie prime ottenute da ungulati, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan;
2. nel caso di materie prime ottenute da prodotti della pesca, tutti i paesi terzi o loro regioni di cui all'allegato II;
3. nel caso di materie prime ottenute da pollame, i paesi terzi e/o i territori che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni di rettili
Le partite di carni di rettili destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da Svizzera (1), Botswana, Vietnam, Sud Africa o Zimbabwe.
Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di insetti
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1981)
Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo o una sua regione elencati nell'allegato III bis del presente regolamento e se sono stati spediti da tale paese o regione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale
Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 20 destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:
1. nel caso di prodotti ottenuti da ungulati, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, o Corea del Sud, Malaysia, Pakistan o Taiwan;
2. nel caso di prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, o Taiwan;
3. nel caso di prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni di cui all'allegato II;
4. nel caso di prodotti ottenuti da leporidi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009;
5. nel caso di prodotti ottenuti da specie diverse, i paesi terzi o loro regioni di cui ai punti da 1 a 4 del presente articolo per ciascun prodotto di origine animale.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:
1. l'articolo 1 è soppresso;
2. l'allegato I è soppresso.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Abrogazione
La decisione 2006/766/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione 2006/766/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Disposizioni transitorie
Fino al 20 aprile 2021 gli Stati membri continuano a consentire l'ingresso nel loro territorio di partite di budelli di cui all'articolo 7 provenienti da paesi terzi o loro regioni autorizzati all'importazione di tali partite nell'Unione conformemente all'articolo 1 della decisione 2003/779/CE.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
ALLEGATO I
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2209)
ELENCO DI PAESI TERZI O LORO REGIONI DA CUI E' CONSENTITO L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI, REFRIGERATI, CONGELATI O TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (1)
CODICE ISO DEL PAESE | PAESE TERZO O SUE REGIONI | OSSERVAZIONI |
AU | Australia | |
CA | Canada | |
CH | Svizzera (2) | |
CL | Cile | |
GB | Regno Unito (3) | |
GG | Guernsey | |
GL | Groenlandia | |
IM | Isola di Man | |
JE | Jersey | |
JM | Giamaica | Unicamente gasteropodi marini. |
JP | Giappone | Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati. |
KR | Corea del Sud | Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati. |
MA | Marocco | I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere accompagnati: a) da un attestato sanitario supplementare conforme al modello di cui all'allegato VI, appendice V, parte B, del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005); e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (paralytic shellfish poison) individuabile dal metodo del saggio biologico. |
NZ | Nuova Zelanda | |
PE | Perù | Unicamente Pectinidae (pettini di) eviscerati d'acquacoltura. |
TH | Thailandia | Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati. |
TN | Tunisia | |
TR | Turchia | |
US | Stati Uniti d'America | Stato di Washington e Massachusetts |
UY | Uruguay | |
VN | Vietnam | Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati. |
Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004).
Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).
A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/ Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
ALLEGATO II
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2209)
ELENCO DI PAESI TERZI O LORO REGIONI DA CUI E' CONSENTITO L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I
CODICE ISO DEL PAESE | PAESE TERZO O SUE REGIONI | RESTRIZIONI |
AE | Emirati arabi uniti | |
AG | Antigua e Barbuda | Unicamente astici vivi. |
AL | Albania | |
AM | Armenia | Unicamente gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d'allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d'allevamento congelati. |
AO | Angola | |
AR | Argentina | |
AU | Australia | |
AZ | Azerbaigian | Unicamente caviale. |
BA | Bosnia-Erzegovina | |
BD | Bangladesh | |
BJ | Benin | |
BN | Brunei | Unicamente prodotti dell'acquacoltura. |
BR | Brasile | |
BQ | Bonaire, Sint Eustatius, Saba | |
BS | Bahamas | |
BY | Bielorussia | |
BZ | Belize | |
CA | Canada | |
CG | Congo | Unicamente prodotti della pesca catturati, eviscerati (se del caso), congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare. |
CH | Svizzera (1) | |
CI | Costa d'Avorio | |
CL | Cile | |
CN | Cina | |
CO | Colombia | |
CR | Costa Rica | |
CU | Cuba | |
CV | Capo Verde | |
CW | Curaçao | |
DZ | Algeria | |
EC | Ecuador | |
EG | Egitto | |
ER | Eritrea | |
FJ | Figi | |
FK | Isole Falkland | |
GA | Gabon | |
GB | Regno Unito (2) | |
GD | Grenada | |
GE | Georgia | |
GG | Guernsey | |
GH | Ghana | |
GL | Groenlandia | |
GM | Gambia | |
GN | Guinea | Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento. Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 25.6.1994). |
GT | Guatemala | |
GY | Guyana | |
HK | Hong Kong | |
HN | Honduras | |
ID | Indonesia | |
IL | Israele | |
IM | Isola di Man | |
IN | India | |
IR | Iran | |
JE | Jersey | |
JM | Giamaica | |
JP | Giappone | |
KE | Kenya | |
KI | Repubblica di Kiribati | |
KR | Corea del Sud | |
KZ | Kazakhstan | |
LK | Sri Lanka | |
MA | Marocco | |
MD | Repubblica di Moldova | Unicamente caviale. |
ME | Montenegro | |
MG | Madagascar | |
MK | Macedonia del Nord | |
MM | Myanmar/Birmania | |
MR | Mauritania | |
MU | Maurizio | |
MV | Maldive | |
MX | Messico | |
MY | Malaysia | |
MZ | Mozambico | |
NA | Namibia | |
NC | Nuova Caledonia | |
NG | Nigeria | |
NI | Nicaragua | |
NZ | Nuova Zelanda | |
OM | Oman | |
PA | Panama | |
PE | Perù | |
PF | Polinesia francese | |
PG | Papua Nuova Guinea | |
PH | Filippine | |
PM | Saint Pierre e Miquelon | |
PK | Pakistan | |
RS | Serbia Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. | |
RU | Russia | |
SA | Arabia Saudita | |
SB | Isole Salomone | |
SC | Seychelles | |
SG | Singapore | |
SH | Sant'Elena Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione. | |
00 | Tristan da Cunha Escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione. | Unicamente astici (freschi o congelati). |
SN | Senegal | |
SR | Suriname | |
SV | El Salvador | |
SX | Sint Maarten | |
TG | Togo | |
TH | Thailandia | |
TN | Tunisia | |
TR | Turchia | |
TW | Taiwan | |
TZ | Tanzania | |
UA | Ucraina | |
UG | Uganda | |
US | Stati Uniti d'America | |
UY | Uruguay | |
VE | Venezuela | |
VN | Vietnam | |
YE | Yemen | |
ZA | Sud Africa | |
ZW | Zimbabwe |
Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).
A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/ Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
ALLEGATO III
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1981 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2209)
ELENCO DI PAESI TERZI O LORO REGIONI DA CUI E' CONSENTITO L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COSCE DI RANA E LUMACHE, PREPARATE CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO III, SEZIONE XI, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004, DESTINATE AL CONSUMO UMANO
CODICE ISO DEL PAESE | PAESE TERZO O SUE REGIONI | RESTRIZIONI |
AE | Emirati arabi uniti | |
AL | Albania | |
AM | Armenia | |
AO | Angola | |
AR | Argentina | |
AU | Australia | |
AZ | Azerbaigian | |
BA | Bosnia-Erzegovina | |
BD | Bangladesh | |
BJ | Benin | |
BR | Brasile | |
BQ | Bonaire, Sint Eustatius, Saba | |
BS | Bahamas | |
BY | Bielorussia | |
BZ | Belize | |
CA | Canada | |
CH | Svizzera (1) | |
CI | Costa d'Avorio | |
CL | Cile | |
CN | Cina | |
CO | Colombia | |
CR | Costa Rica | |
CU | Cuba | |
CV | Capo Verde | |
CW | Curaçao | |
DZ | Algeria | |
EC | Ecuador | |
EG | Egitto | |
ER | Eritrea | |
FJ | Figi | |
FK | Isole Falkland | |
GA | Gabon | |
GB | Regno Unito (2) | |
GD | Grenada | |
GE | Georgia | |
GG | Guernsey | |
GH | Ghana | |
GL | Groenlandia | |
GM Gambia | ||
GT | Guatemala | |
GY | Guyana | |
HK | Hong Kong | |
HN | Honduras | |
ID | Indonesia | |
IL | Israele | |
IM | Isola di Man | |
IN | India | |
IR | Iran | |
JE | Jersey | |
JM | Giamaica | |
JP | Giappone | |
KE | Kenya | |
KI | Repubblica di Kiribati | |
KR | Corea del Sud | |
KZ | Kazakhstan | |
LK | Sri Lanka | |
MA | Marocco | |
MD | Repubblica di Moldova | Unicamente lumache. |
ME | Montenegro | |
MG | Madagascar | |
MK | Macedonia del Nord | |
MM | Myanmar/Birmania | |
MR | Mauritania | |
MU | Maurizio | |
MV | Maldive | |
MX | Messico | |
MY | Malaysia | |
MZ | Mozambico | |
NA | Namibia | |
NC | Nuova Caledonia | |
NG | Nigeria | |
NI | Nicaragua | |
NZ | Nuova Zelanda | |
OM | Oman | |
PA | Panama | |
PE | Perù | |
PF | Polinesia francese | |
PG | Papua Nuova Guinea | |
PH | Filippine | |
PM | Saint Pierre e Miquelon | |
PK | Pakistan | |
RS | Serbia Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. | |
RU | Russia | |
SA | Arabia Saudita | |
SB | Isole Salomone | |
SC | Seychelles | |
SG | Singapore | |
SH | Sant'Elena Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione. | |
SN | Senegal | |
SR | Suriname | |
SV | El Salvador | |
SX | Sint Maarten | |
SY | Siria | Unicamente lumache. |
TG | Togo | |
TH | Thailandia | |
TN | Tunisia | |
TR | Turchia | |
TW | Taiwan | |
TZ | Tanzania | |
UA | Ucraina | |
UG | Uganda | |
US | Stati Uniti d'America | |
UY | Uruguay | |
VE | Venezuela | |
VN | Vietnam | |
YE | Yemen | |
ZA | Sud Africa | |
ZW | Zimbabwe |
Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).
A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/ Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.
ALLEGATO III bis
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1981, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1572 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/171)
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di insetti, di cui all'articolo 20
Codice ISO del paese | Paese terzo o sue regioni | Osservazioni |
CA | Canada | |
CH | Svizzera | |
KR | Corea del Sud | |
TH | Thailandia | |
VN | Vietnam |
.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/405.