
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2128 DELLA COMMISSIONE, 12 novembre 2019
G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321
Regolamento che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 1 gennaio 2020
Applicabile dal: 14 dicembre 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 77, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 90, lettere a) e f),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce le norme cui le autorità competenti degli Stati membri devono attenersi nell'esecuzione dei controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione al fine di verificarne la conformità alla normativa dell'Unione relativa alla filiera agroalimentare.
2) Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (2) stabilisce le norme per i controlli ufficiali sulle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi, che sono immagazzinate in depositi ubicati nel territorio dell'Unione e devono essere consegnate a una base militare della NATO o degli Stati Uniti situata nel territorio dell'Unione o in un paese terzo oppure a una nave in uscita dall'Unione e sono destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri.
3) Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 stabilisce in particolare che tali partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti devono essere accompagnate da un certificato ufficiale quando escono dal deposito.
4) Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 prevede inoltre che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi che sono destinate a una nave in uscita dall'Unione debbano essere accompagnate da un certificato ufficiale quando vengono trasportate dal posto di controllo frontaliero alla nave.
5) Per motivi di chiarezza e di coerenza è opportuno stabilire un modello unico di certificato ufficiale per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi che devono essere consegnate a navi in uscita dall'Unione e sono destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a basi militari della NATO o degli Stati Uniti situate nel territorio dell'Unione o in un paese terzo.
6) Il contenuto delle partite viene spesso formato nei depositi. Tali partite possono essere costituite da merci provenienti da varie partite di diverse origini o categorie di prodotti. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi è opportuno utilizzare un unico certificato ufficiale per le merci delle partite nuovamente costituite. La tracciabilità delle merci dovrebbe essere garantita indicando nel certificato ufficiale il numero del documento sanitario comune di entrata (DSCE) che accompagna le partite da cui provengono originariamente le merci.
7) Il certificato ufficiale può essere rilasciato dalle autorità competenti in formato cartaceo o elettronico. E' quindi opportuno stabilire prescrizioni relative al rilascio del certificato ufficiale in entrambi i casi.
8) Per coerenza, le norme che si applicano al rilascio di certificati elettronici e all'uso di una firma elettronica per i certificati ufficiali stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (3) dovrebbero applicarsi anche al modello di certificato ufficiale riportato nel presente regolamento.
9) I modelli di certificati sono inclusi nel sistema elettronico TRACES, che è stato istituito dalle decisioni 2003/623/CE (4) e 2004/292/CE (5) della Commissione per facilitare e accelerare le procedure amministrative alle frontiere dell'Unione e nei depositi doganali e consentire la comunicazione elettronica tra le parti coinvolte. Il formato del modello di certificato riportato nel presente regolamento e le note sulla sua compilazione dovrebbero di conseguenza essere adeguati al sistema TRACES.
10) A norma dell'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 il sistema TRACES deve essere integrato nel sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Il modello di certificato ufficiale figurante nel presente regolamento dovrebbe pertanto essere adeguato all'IMSOC.
11) Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.
12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci in transito, trasbordo e trasporto successivo, che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011 e (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce le norme di funzionamento del sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e i suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019).
Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (GU L 216 del 28.8.2003).
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004).
Definizione
Ai fini del presente regolamento, si applica la definizione di «deposito» di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione.
Modello di certificato ufficiale
1. Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 29, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, il modello di certificato ufficiale riportato nell'allegato, parte I, del presente regolamento è utilizzato per la certificazione ufficiale delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti, che sono consegnate:
a) a navi in uscita dal territorio dell'Unione e sono destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri, oppure
b) da un deposito ubicato nel territorio dell'Unione a basi militari della NATO o degli Stati Uniti situate nel territorio dell'Unione o in un paese terzo.
Il certificato ufficiale può essere rilasciato in formato cartaceo o elettronico utilizzando il sistema IMSOC.
2. Se il contenuto della partita viene formato in un deposito ed è costituito da prodotti di diverse origini o categorie di prodotti, per tale partita può essere rilasciato un unico certificato ufficiale di accompagnamento.
Prescrizioni relative ai certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC
I certificati ufficiali che non sono presentati con il sistema IMSOC rispettano le seguenti prescrizioni:
1. oltre alla firma del certificatore, il certificato ufficiale reca un timbro ufficiale. La firma e il timbro sono di colore diverso da quello del testo stampato;
2. se il modello di certificato contiene dichiarazioni, le dichiarazioni non pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure sono soppresse completamente dal certificato;
3. il certificato ufficiale è costituito da:
a) un unico foglio, o
b) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario, o c) una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza;
4. se il certificato ufficiale è costituito da una sequenza di pagine, ogni pagina deve indicare il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e recare la firma del certificatore e il timbro ufficiale;
5. il certificato ufficiale è rilasciato prima che le partite cui si riferisce escano dalla sfera di controllo delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero o del deposito.
Prescrizioni relative ai certificati ufficiali presentati con il sistema IMSOC e all'uso della firma elettronica
1. I certificati ufficiali presentati con il sistema IMSOC si basano sul modello di certificato ufficiale riportato nell'allegato, parte 1, del presente regolamento.
2. Il certificato ufficiale è presentato con il sistema IMSOC prima che le partite cui si riferisce escano dalla sfera di controllo delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero o del deposito.
3. I certificati ufficiali presentati con il sistema IMSOC rispettano le prescrizioni relative al rilascio dei certificati ufficiali elettronici e all'uso della firma elettronica stabilite all'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
Note sulla compilazione dei certificati ufficiali
Il certificato ufficiale è compilato facendo riferimento alle note contenute nell'allegato, parte 2, del presente regolamento.
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER