
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1225 DELLA COMMISSIONE, 29 ottobre 2019
G.U.U.E. 3 settembre 2020, n. L 289
Regolamento che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 23 settembre 2020
Applicabile dal: 23 settembre 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 17, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) L'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 riguarda tutte le cartolarizzazioni, comprese quelle il cui prospetto deve essere compilato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 (2) (denominate comunemente cartolarizzazioni «pubbliche») e quelle per le quali non è necessario redigere un prospetto (denominate comunemente cartolarizzazioni «private»). L'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 fa riferimento alle cartolarizzazioni le cui informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, escludendo pertanto le cartolarizzazioni private.
2) Le cartolarizzazioni sono complesse ed eterogenee. Per consentire l'efficiente raccolta e valutazione dei dati da parte degli investitori, dei potenziali investitori, delle autorità competenti e, per le cartolarizzazioni pubbliche, da parte degli altri soggetti elencati all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) ed e), e all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere messe a disposizione in un formato armonizzato. Inoltre, laddove le informazioni debbano essere messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, il formato armonizzato facilita anche la perfetta aggregazione e comparazione dei dati detenuti dai diversi repertori.
3) Dovrebbero essere ridotti al minimo i costi per i partecipanti al mercato. Pertanto, il formato di segnalazione delle cartolarizzazioni dovrebbe essere per quanto possibile analogo a quello prescritto per la segnalazione dei contratti derivati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per la segnalazione delle informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, laddove le informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, il formato di segnalazione dovrebbe tenere conto anche delle soluzioni sviluppate dagli attuali centri di raccolta di dati sulle cartolarizzazioni. E' quindi opportuno imporre, anche per la segnalazione relativa alle cartolarizzazioni, l'uso del formato XML, comunemente utilizzato per la segnalazione delle informazioni su prestiti e analoghe esposizioni sottostanti.
4) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto determinano il formato e i modelli con cui il cedente, il promotore o la SSPE di una cartolarizzazione devono mettere a disposizione di varie parti le informazioni relative a tale cartolarizzazione, come previsto dal regolamento (UE) 2017/2402. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale e un accesso agevole a tutte le informazioni pertinenti della cartolarizzazione, è necessario riunire tali norme tecniche di attuazione in un unico regolamento.
5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
6) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 28.12.2017.
Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017).
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012).
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Modelli per le esposizioni sottostanti
1. Le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (1), sono messe a disposizione utilizzando i seguenti modelli:
a) il modello di cui all'allegato II del presente regolamento per i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali, indipendentemente dalla finalità di tali prestiti;
b) il modello di cui all'allegato III del presente regolamento per i prestiti destinati all'acquisto di immobili non residenziali o garantiti da immobili non residenziali;
c) il modello di cui all'allegato IV del presente regolamento per le esposizioni sottostanti verso imprese, comprese le esposizioni sottostanti verso microimprese e piccole e medie imprese;
d) il modello di cui all'allegato V del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su automobili, compresi sia i prestiti che i leasing a persone fisiche o giuridiche garantiti da automobili;
e) il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento per le esposizioni sottostanti verso consumatori;
f) il modello di cui all'allegato VII del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su carte di credito;
g) il modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su leasing;
h) il modello di cui all'allegato IX del presente regolamento per le esposizioni sottostanti che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g).
2. Le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando i seguenti modelli:
a) i modelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in funzione del tipo di esposizione sottostante;
b) il modello di cui all'allegato X per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.
3. Le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XI.
Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Modelli per le comunicazioni agli investitori
1. Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XII.
2. Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XIII.
SEZIONE 2
MODELLI PER LE CARTOLARIZZAZIONI PER CUI OCCORRE REDIGERE UN PROSPETTO (CARTOLARIZZAZIONI PUBBLICHE)
Modelli per le informazioni privilegiate
1. Le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XIV.
2. Le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XV.
Modelli per gli eventi significativi
1. Le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XIV.
2. Le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XV.
Formato delle informazioni
1. Il formato delle informazioni fornite nei modelli di cui agli allegati da I a XV corrisponde al formato indicato nella tabella 1 dell'allegato I.
2. Le informazioni sono messe a disposizione in formato elettronico e leggibile da dispositivo automatico tramite modelli XML comuni.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
JEAN CLAUDE JUNCKER