
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1227 DELLA COMMISSIONE, 12 novembre 2019
G.U.U.E. 3 settembre 2020, n. L 289
Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 23 settembre 2020
Applicabile dal: 23 settembre 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
1) Per facilitare notifiche efficaci e armonizzate è opportuno che le informazioni riguardanti le cartolarizzazioni che soddisfano i requisiti in materia di criteri semplici, trasparenti e standardizzati (STS) di cui agli articoli da 19 a 22 e agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 siano segnalate all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in un formato coerente e in conformità a norme uniformi.
2) La comunicazione delle informazioni in un formato armonizzato consente la raccolta efficiente dei dati da parte dell'ESMA e facilita i controlli di coerenza e la valutazione della completezza da parte degli investitori e delle autorità competenti. Pertanto è opportuno specificare il formato di ciascuno dei campi da segnalare nella notifica STS e le informazioni da comunicare all'ESMA dovrebbero essere trasmesse per via elettronica.
3) Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall'ESMA alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
4) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 28.12.2017.
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Moduli per la notifica STS
1. Le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione (1) sono fornite mediante il modulo di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all'allegato II del presente regolamento.
3. Le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all'allegato III del presente regolamento.
4. Se le informazioni da comunicare a norma del presente articolo non sono disponibili o non sono richieste in ragione dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2402, la notifica riporta la dizione «Non applicabile in ragione dell'applicazione delle disposizioni transitorie» nel campo o nei campi pertinenti degli allegati del presente regolamento.
5. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse in formato elettronico a lettura automatica.
6. Le «Informazioni supplementari» di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono incluse nel campo «Casella da compilare» degli allegati da I a III del presente regolamento.
Regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione, del 12 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
JEAN CLAUDE JUNCKER