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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1227 DELLA COMMISSIONE, 12 novembre 2019

G.U.U.E. 3 settembre 2020, n. L 289

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 23 settembre 2020

Applicabile dal: 23 settembre 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

1) Per facilitare notifiche efficaci e armonizzate è opportuno che le informazioni riguardanti le cartolarizzazioni che soddisfano i requisiti in materia di criteri semplici, trasparenti e standardizzati (STS) di cui agli articoli da 19 a 22 e agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 siano segnalate all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in un formato coerente e in conformità a norme uniformi.

2) La comunicazione delle informazioni in un formato armonizzato consente la raccolta efficiente dei dati da parte dell'ESMA e facilita i controlli di coerenza e la valutazione della completezza da parte degli investitori e delle autorità competenti. Pertanto è opportuno specificare il formato di ciascuno dei campi da segnalare nella notifica STS e le informazioni da comunicare all'ESMA dovrebbero essere trasmesse per via elettronica.

3) Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall'ESMA alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

4) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 28.12.2017.

(2)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Moduli per la notifica STS

1. Le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione (1) sono fornite mediante il modulo di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. Le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all'allegato II del presente regolamento.

3. Le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all'allegato III del presente regolamento.

4. Se le informazioni da comunicare a norma del presente articolo non sono disponibili o non sono richieste in ragione dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2402, la notifica riporta la dizione «Non applicabile in ragione dell'applicazione delle disposizioni transitorie» nel campo o nei campi pertinenti degli allegati del presente regolamento.

5. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse in formato elettronico a lettura automatica.

6. Le «Informazioni supplementari» di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono incluse nel campo «Casella da compilare» degli allegati da I a III del presente regolamento.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione, del 12 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

JEAN CLAUDE JUNCKER