
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 20 febbraio 2020
G.U.R.S. 6 marzo 2020, n. 12
Criteri di individuazione e procedure di riconoscimento dei Distretti produttivi.
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto l'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come integrato dall'art. 15 della legge regionale n. 20 del 22 dicembre 2005, con il quale si dispone che l'Assessore regionale per le attività produttive, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei Distretti produttivi;
Considerato che è intendimento della Regione promuovere la costituzione dei Distretti produttivi, interpretati anche come cluster di imprese, in quanto gli stessi possano assumere il ruolo di referenti prioritari per le politiche di programmazione e sviluppo della Regione, per le loro potenziali capacità di esprimere, attraverso i soggetti pubblici e privati partecipanti, progetti strategici settoriali che possano contribuire alla determinazione delle relative politiche regionali a sostegno delle imprese;
Ritenuto che il Distretto non è legato ad una logica stringente di filiera produttiva orizzontale ma fa riferimento anche alle filiere verticali di imprese identificabili in agglomerati di imprese che svolgono attività simili, secondo una logica di filiera verticale, come quella riscontrabile in molti Paesi a sviluppo tardivo;
Ritenuto che il suddetto intendimento implica, comunque, l'adozione di successivi atti normativi che consentano, in conformità alla regolamentazione comunitaria, di riconoscere al Distretto produttivo anche il ruolo di beneficiario finale di risorse comunitarie, statali o regionali;
Vista la deliberazione n. 512 del 10 novembre 2005, con la quale la Giunta regionale ha preso atto ed apprezzato lo schema di decreto assessoriale concernente il percorso procedurale relativo alla determinazione delle modalità e dei criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi;
Visto il D.A. n. 152 dell'1 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con il quale l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha disciplinato, in forza dell'art. 56 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei Distretti produttivi;
Visto il D.P. n. 643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive;
Visto il D.A. n. 1937/2 del 28 giugno 2016, che ha modificato e integrato il D.A. n. 152 dell'1 dicembre 2005, in forza dell'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come integrato dall'art. 15 della legge regionale n. 20 del 22 dicembre 2005;
Visto il promemoria prot. 7037 del 10 febbraio 2020, con il quale il dirigente del servizio 11.S propone modifiche ed integrazioni al D.A. n. 1937/2 del 28 giugno 2016;
Ritenuto di dover apportare modifiche ed integrazioni al citato D.A. n. 1937/2 del 28 giugno 2016 alla luce delle attività poste in essere dai Distretti già riconosciuti, nonché dei nuovi documenti di programmazione della Regione siciliana;
Decreta:
Finalità
1. La Regione siciliana, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità ai principi fondamentali in materia di ricerca scientifica e tecnologica, di sostegno dell'innovazione per i settori produttivi e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato alle imprese, promuove azioni di sostegno allo sviluppo ed all'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.
2. Il presente decreto disciplina, in forza dell'art. 56 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, i criteri d'individuazione e le procedure di riconoscimento dei Distretti produttivi.
Definizione
1. Il Distretto produttivo si configura come un sistema produttivo omogeneo, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccola e media dimensione e dall'elevata specializzazione produttiva e anche come cluster di imprese ed è caratterizzato dalla compresenza:
a) di agglomerati di imprese che svolgono attività simili secondo una logica di filiera, verticale o orizzontale;
b) di un insieme di attori istituzionali aventi competenze ed operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.
2. Il Distretto produttivo è espressione della capacità del sistema delle imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in un Patto per lo sviluppo del Distretto, conforme agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti e di internazionalizzazione dell'economia siciliana, nonché con le strategie territoriali dei programmi regionali finanziate dalla UE.
Indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale
1. Ai fini del riconoscimento di un Distretto produttivo, un sistema d'impresa deve presentare i seguenti requisiti:
a) connotarsi come filiera produttiva verticale e/o orizzontale, anche con eventuali dislocazioni in aree transnazionali caratterizzate da vantaggi localizzativi e competitivi;
b) comprendere un numero di imprese operanti in aree che già presentino un'elevata densità imprenditoriale, anche in sistemi di specializzazione integrata come i consorzi di imprese, non inferiore a cinquanta ed un numero di addetti non inferiore a centocinquanta; per entrambi gli indicatori fa fede il dato reso disponibile dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
c) presentare al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio documentabile dall'analisi organizzativa delle catene di fornitura riscontrabile per almeno un terzo delle imprese aderenti al Patto e desumibile sulla base delle dichiarazioni effettuate dai soggetti proponenti;
d) essere in grado di esprimere capacità di innovazione tecnologica, comprovata dai relativi processi di produzione o dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, nonché dalla presenza di istituzioni specifiche.
Soggetti che possono concorrere alla formazione del Distretto produttivo
1. I soggetti che possono concorrere alla formazione del Distretto produttivo, ai sensi dell'art. 56, comma 4, della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, sono:
a) le imprese con sede, anche operativa, nel territorio regionale;
b) le associazioni di categoria di settore;
c) enti ed associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca e dell'innovazione, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo;
d) gli enti locali territoriali, le autonomie funzionali, le istituzioni pubbliche e private riconosciute ed attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, le università.
Patto di sviluppo distrettuale
1. Il Patto di sviluppo distrettuale, redatto in modo e forma libera e sottoscritto dal rappresentante del Distretto di cui al successivo art. 8, è un documento programmatico, di durata quinquennale, che evidenzia i contenuti delle azioni che il distretto propone di attuare per lo sviluppo della propria realtà produttiva. Allo scadere del primo anno detto Patto potrà essere rielaborato alla luce delle intervenute variazioni economiche della filiera.
2. Il Patto di sviluppo distrettuale, oltre agli indicatori previsti dall'art. 3 dovrà comunque contenere:
- la denominazione prescelta per il Distretto, che ne identifichi chiaramente la filiera produttiva e/o il prodotto prevalente;
- una relazione esaustiva sulla realtà produttiva del Distretto, che ne descriva l'attuale consistenza e configurazione economica, le tipologie di prodotto, le dimensioni approssimative del fatturato globale, sulle esportazioni e sulle importazioni, sull'occupazione attuale e tendenziale, nonché su quanto altro utile a determinarne la rilevanza rispetto al sistema economico della Regione;
- una descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del Distretto, che ne rilevi le problematicità e ne evidenzi le linee di azione che si intendono necessarie seguire per sostenere e sviluppare il Distretto;
- un programma quanto più possibile dettagliato di azioni (politiche innovative di prodotto e di processo, strutture da realizzare, azioni promozionali sui mercati interni ed esteri, creazione di marchi, ricostruzione o completamento della filiera produttiva anche attraverso iniziative volte a ridurre la dipendenza dall'estero nel settore dei beni strumentali per le produzioni tipiche del distretto, etc.) che il Distretto intende intraprendere attraverso il Patto;
- un piano finanziario di massima, che quantifichi le azioni del Patto per tutto il periodo di attuazione dello stesso, identifichi le diverse voci di spesa, configuri la quantità di risorse che il Distretto intende mettere a disposizione e individui la quota parte di intervento finanziario che i diversi sottoscrittori e sovventori (associati alla partnership del Distretto con funzione di sola sovvenzione noprofit, sotto forma di contributi di capitale, di borse di studio, di finanziamenti dedicati alla ricerca) si impegnano ad assicurare.
3. Al Patto dovrà essere allegato un elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei sovventori con la chiara evidenza, per ciascuno di essi, di:
- ragione sociale e sede, sia legale che operativa, indirizzo di posta elettronica certificata e nominativo del rappresentante legale;
- codice ATECO dell'impresa;
- breve descrizione dell'attività svolta;
- solo per le imprese sottoscrittrici numero degli addetti, comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro matricola e personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Il Patto dovrà contenere al proprio interno l'individuazione nominativa della persona fisica denominata rappresentante del Patto di Distretto, al quale verranno attribuiti i compiti previsti dall'art. 8 del presente decreto.
5. Il Patto dovrà essere sottoscritto con firma autografa:
- dai legali rappresentanti di tutte le imprese sottoscrittrici;
- dai legali rappresentanti, o aventi titolo, dei soggetti elencati ai punti b), c), d) dell'art. 4 del presente decreto.
6. Gli enti pubblici sottoscrittori del Patto dovranno far accompagnare la sottoscrizione di cui sopra da una lettera d'intenti redatta su carta intestata dall'organo esecutivo di governo dei rispettivi enti.
Procedure di ammissibilità del Patto di Distretto e riconoscimento del Distretto produttivo
1. Il documento definito "Patto per lo sviluppo del Distretto……."con la relativa istanza di riconoscimento sottoscritta dal rappresentante del Distretto dovrà essere presentata contestualmente:
- alla Camera di commercio nel territorio della quale ha sede la totalità o il maggior numero di imprese che hanno sottoscritto il Patto;
- all'Assessorato regionale delle attività produttive, Dipartimento delle attività produttive.
Inoltre è necessario allegare la seguente documentazione:
- dichiarazione di adesione al Patto per lo sviluppo del Distretto sottoscritta dall'impresa partecipante;
- scheda di sottoscrizione del Patto del Distretto sottoscritta dall'impresa partecipante;
- scheda Distretto relativa ad ogni impresa partecipante;
- elenco delle imprese sottoscrittrici del Patto di sviluppo distrettuale;
- scheda di coerenza agli strumenti legislativi e programmatori;
- visure camerali delle imprese sottoscrittrici del Patto di sviluppo distrettuale;
- lettera d'intenti redatta su carta intestata dall'organo esecutivo di governo (per gli enti partecipanti).
La modulistica relativa alla documentazione da allegare verrà resa disponibile sulla home page del Dipartimento delle attività produttive.
Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento è fissato dall'1 al 31 gennaio di ogni anno. (1)
L'istanza pervenuta oltre i termini di scadenza non sarà presa in considerazione e sarà considerata irricevibile.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione del Patto le Camere di commercio dovranno far pervenire al Dipartimento delle attività produttive apposita relazione contenente un'analisi di contesto sull'iniziativa e i dati statistici sulle imprese partecipanti necessari per la valutazione degli indicatori di cui al precedente art. 3 corredato dall'elenco delle imprese partecipanti.
3. Potrà essere considerato ammissibile solo ed unicamente un Patto di sviluppo del Distretto per ogni filiera o settore di attività, caratterizzato dall'unicità o dalla prevalenza di un prodotto o di una catena di prodotti funzionalmente interconnessi tra di loro.
4. Nel caso venissero presentati più Patti afferenti il medesimo settore nell'ambito dello stesso contesto socioeconomico, gli stessi saranno respinti invitando contestualmente i diversi sottoscrittori dei Patti concorrenti a formulare un Patto di sviluppo unico.
5. Nel caso venissero presentati Patti di sviluppo afferenti settori già ammessi dalla Regione siciliana per gli stessi sarà prioritariamente valutata la possibilità di accorpamenti con i Patti distrettuali già riconosciuti.
6. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di contesto predisposte dalle Camere di commercio il dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive convoca la commissione di valutazione di cui al successivo punto 7.
7. La valutazione della compatibilità economica e della fattibilità complessiva del Patto sarà condotta da una Commissione di valutazione composta da tre dirigenti e/o funzionari del Dipartimento delle attività produttive e nominata dal dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive.
8. Il dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive provvede all'insediamento della Commissione ed indica il segretario tra i funzionari del Dipartimento delle attività produttive.
9. La Commissione entro trenta giorni dalla data di insediamento predispone gli elenchi, con relativi punteggi conseguiti, dei patti distrettuali valutando i sottoelencati criteri:
- numerosità (oltre la soglia di ammissibilità) delle imprese aderenti al distretto (max 10 punti);
- completezza della filiera verticale (30 punti);
- la sua coerenza agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti ed il livello di integrazione con tutte le iniziative per lo sviluppo del territorio previste dai programmi di sviluppo locale e di internazionalizzazione dell'economia siciliana nonché con le strategie territoriali dei programmi regionali finanziate dall'UE, da riportare, anche ai fini dell'attribuzione del punteggio nel Patto di sviluppo del Distretto, attraverso una matrice/ceck list che evidenzi i collegamenti (10 punti);
- il grado di innovatività delle azioni proposte, comprovato dall'originalità dei prodotti e/o dei processi produttivi soprattutto in termini di grado di valore aggiunto ed incremento del fatturato che si verrebbero a determinare per il Distretto, dimostrabile sulla base di una opportuna batteria di indicatori da riportare nel Patto di sviluppo del Distretto, in grado di evidenziare le ricadute territoriali (30 punti);
- la presenza di aziende in una posizione di leadership nazionale o regionale nel settore di riferimento, da evidenziare, con riferimenti specifici al fatturato medio e/o al numero di occupati dell'ultimo quinquennio, anche ai fini dell'attribuzione del punteggio, nel Patto di sviluppo del Distretto (5 punti );
- il numero di brevetti registrati dalle imprese sottoscrittrici del Patto (max 5 punti);
- l'esistenza di marchi di qualità dei prodotti già registrati o in via di registrazione e/o di certificazione di prodotto e/o di processo, all'interno del Distretto (5 punti );
- la presenza, all'interno del Distretto, di istituzioni formative specifiche (5 punti ).
E' ammesso ciascun Patto che abbia i requisiti sopra riportati e che raggiunga una valutazione minima di 60/100 punti.
10. Entro trenta giorni dalla valutazione finale il Dipartimento trasmette la relazione dell'attività svolta all'Assessore regionale per le attività produttive che, con proprio decreto, provvederà al riconoscimento di ogni singolo Patto distrettuale.
11. Ciascun Patto distrettuale è destinato a valere per il quinquennio successivo decorrente dalla data del decreto dell'Assessore di riconoscimento del Distretto.
12. Alla scadenza del quinquennio, e comunque entro 60 giorni dalla scadenza del decreto di riconoscimento, è facoltà del Distretto riproporre un nuovo Patto distrettuale con i requisiti previsti di cui all'art. 3 che saranno verificati dal Dipartimento delle attività produttive, che provvederà con un nuovo provvedimento al rinnovo del Patto per un altro quinquennio.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.A. Attività Produttive 12 gennaio 2021, il termine, di cui al comma annotato, è fissato, esclusivamente per l'anno 2021, dall'1 gennaio al 31 maggio 2021.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.A. Attività Produttive 14 settembre 2022, n. 1249, esclusivamente per l'anno 2022, è aperta, nell'arco temporale compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2022, una ulteriore finestra per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei Distretti Produttivi.
Personalità giuridica del Distretto produttivo
I soggetti partecipanti alla sottoscrizione del Patto, ove lo rendessero necessario, hanno la possibilità di costituire il Distretto produttivo da libera aggregazione a società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile. In tal caso dovrà essere inviato al Dipartimento delle attività produttive copia conforme dello statuto.
Rappresentante del Distretto produttivo
I soggetti partecipanti alla sottoscrizione del patto individuano nel proprio ambito, all'interno dei soggetti di cui all'articolo 4 e secondo un criterio fiduciario, la persona fisica al quale affidare la rappresentanza legale del distretto, al quale compete:
a) di formulare la richiesta di riconoscimento del distretto, disciplinata dall'art. 6;
b) di rappresentare il Distretto produttivo nella Consulta di cui al successivo articolo 9 ed in tutte le occasioni in cui si rendesse necessario;
c) di monitorare le diverse fasi di realizzazione del Patto di sviluppo industriale.
Consulta dei Distretti
1. Presso il Dipartimento delle attività produttive è istituita con decreto dell'Assessore per le attività produttive la Consulta dei distretti.
2. La Consulta è l'organismo di coordinamento e concertazione dei distretti riconosciuti per l'attuazione ed il monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale.
3. La Consulta è composta:
- dall'Assessore per le attività produttive o suo delegato che la presiede;
- dai rappresentanti dei distretti produttivi, di cui all'art. 8, riconosciuti ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del presente decreto;
- dal dirigente generale o suo delegato del Dipartimento delle attività produttive;
- dal dirigente del servizio 11.S "ZES ed altri interventi agevolativi";
- da un esperto individuato all'interno del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Dipartimento programmazione;
- dal responsabile dello SPRINT Sicilia.
Le funzioni di segreteria della Consulta di cui al comma 1 sono svolte da un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento delle attività produttive.
4. La Consulta è convocata dall'Assessore per le attività produttive, ogni qualvolta si ritenga opportuno acquisire esperienze, informazioni e pareri.
5. I rappresentanti dei distretti produttivi, componenti della Consulta decadono di diritto allo scadere del quinquennio indicato all'articolo 5, comma 1.
Interventi
Possono costituire oggetto d'intervento le seguenti iniziative:
a) realizzazione di opere ed infrastrutture strettamente funzionali e connesse al potenziamento, miglioramento e risanamento ambientale del territorio e delle aree produttive incluse nel sistema produttivo locale strettamente connesse con il territorio di riferimento del Distretto;
b) attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzate o commissionate da una molteplicità di imprese aggregate negli ambiti di cui alla S3 Sicilia 2014/2020 approvata dalla Regione siciliana;
c) realizzazione di servizi informatici e telematici, che attengano ai settori individuati dal Patto di sviluppo distrettuale e destinati a fornire alle imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimolare l'interazione e l'integrazione fra imprese della stessa filiera produttiva;
d) allestimento di temporanee esposizioni dimostrative di macchine, attrezzature, prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente decreto;
e) promozione commerciale di prodotti innovativi, attinenti la filiera, anche mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di mercato;
f) sostegno a forme di aggregazione e capitalizzazione delle imprese;
g) promozione e potenziamento di strumenti d'integrazione delle politiche formative e del lavoro;
h) consulenze organizzative finalizzate alla creazione di funzioni aziendali avanzate in grado di consentire una maggiore propensione all'export.
Attività di promozione e verifica
1. Il Dipartimento regionale delle attività produttive attua apposite azioni di promozione e di informazione nei confronti dei destinatari del presente decreto, anche attraverso l'emanazione di appositi bandi per il conferimento dei relativi servizi, ed attua altresì specifiche azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi.
2. Il rappresentante del Patto di sviluppo distrettuale trasmette, con cadenza stabilita dall'Assessorato delle attività produttive, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004.
Palermo, 20 febbraio 2020.
TURANO