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L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 25 marzo 2020, n. 11

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 27 marzo 2020, n. 18

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del 20.03.2020 e nn. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Rilevato che un recentissimo studio ("Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)" di Ruiyun Li1*, Sen Pei2*†, Bin Chen3*, Yimeng Song4, Tao Zhang5, Wan Yang6, Jeffrey Shaman2†, pubblicato sulla Rivista scientifica http://science.sciencemag.org/ in data 16 marzo 2020) ha dimostrato che la grande maggioranza dei soggetti destinatari di contagio da Covid-19 (in una misura percentuale tra il 50% e il 75%) è completamente asintomatica e che la misura dell'isolamento dei contagiati (siano essi sintomatici o non sintomatici) non solo risulta capace di proteggere dal contagio altri soggetti, ma appare in grado di proteggere anche dalla evoluzione "grave" della malattia nei soggetti contagiati, come è dimostrato dal dato che il tasso di guarigione dei pazienti infettati, se isolati, è pari a soli 8 (otto) giorni nel 60% dei casi presi in esame;

Vista la ordinanza cautelare del T.A.R. della Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica";

Ritenuto che, con specifico riferimento all'articolo 1 lett. c, delle Ordinanze del Presidente della Regione n. 8 e n. 9 del 23 marzo 2020, è necessario uniformarne il contenuto, essendo analoga la emergenze epidemiologica oggetto di entrambi i provvedimenti contingibili e urgenti;

Considerato che, ad oggi, il numero dei contagi nei territori comunali interessati è aumentato e, in particolare: Comune di Agira n. 16 contagiati e n. 10 ulteriori cittadini a cui è stato effettuato il tampone ed in attesa di risultato; Comune di Salemi n. 15 contagiati e n. 17 ulteriori cittadini a cui è stato effettuato il tampone ed inattesa di risultato; Comune di Villafrati n. 69 contagiati;

Ritenuto che è necessario confermare, per il Comune di Agira, per il Comune di Salemi e per il Comune di Villafrati, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto la situazione che vede coinvolti i cittadini dei citati Comuni risulta di particolare gravità, in considerazione del numero dei contagi e dell'alto rischio di ulteriore e progressivo incremento;

Visto che si rende, altresì, necessario fornire una interpretazione univoca rispetto alle eccezioni individuate dalla lett. c, articolo 1, delle citate Ordinanze nn. 8 e 9, in merito al divieto di accesso e di allontanamento dai territori comunali interessati.

Ordina:

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 1

1. L'articolo 1, lett. c, delle Ordinanze contingibili e urgenti n. 8 e n. 9 del 23.03.2020, è sostituito, a fare data dalla pubblicazione del presente provvedimento, dal seguente testo:

"c) è consentito, in deroga alla lettera "a", esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza, nonché esclusivamente per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante".

2. Rimangono invariate tutte le ulteriori disposizioni di cui alle Ordinanze n. 8 e n. 9 del 23.03.2020.

L'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 2 giugno 2020, n. 22 e l'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 13 giugno 2020, n. 25, dispongono che: "Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente".

Art. 2

Disposizioni finali

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

1. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

2. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 25 marzo 2020.

MUSUMECI