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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/25 DELLA COMMISSIONE, 13 gennaio 2020

G.U.U.E. 14 gennaio 2020 n. L 8

Regolamento che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 febbraio 2020

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che il sistema degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per effettuare controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini dell'importazione di prodotti che offrono garanzie equivalenti sarà sostituito da un sistema di organismi e autorità di controllo riconosciuti dalla Commissione ai fini dell'importazione di prodotti conformi. Il nuovo regime di importazione di cui al regolamento (UE) 2018/848 si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2021. Al fine di assicurare che siano disponibili le necessarie capacità amministrative per un tempestivo riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo nell'ambito del nuovo regime, è opportuno introdurre un termine ultimo per la ricezione di nuove domande di riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo ai fini dell'equivalenza di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (3) e la loro inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV del medesimo regolamento. Le domande pervenute dopo tale termine non dovrebbero più essere ricevibili.

2) I prodotti importati da un paese terzo possono essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici se sono coperti da un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto o da un'autorità o un organismo di controllo riconosciuti. Al fine di assicurare la conformità all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007, che prevede che il certificato di ispezione accompagni le merci fino ai locali del primo destinatario, e al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti importati durante la distribuzione, compreso il trasporto da paesi terzi, è opportuno chiarire che il certificato di ispezione deve essere rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo competente nel momento in cui la partita lascia il paese terzo di esportazione o di origine.

3) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

4) Il Giappone ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto l'autorità di controllo «Akatonbo» all'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dal Giappone.

5) La Repubblica di Corea ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha modificato il nome di «Neo environmentally-friendly» e il nome e l'indirizzo Internet di «Association for Agricultural Products Quality Evaluation». La Repubblica di Corea ha inoltre informato la Commissione che il riconoscimento dell'organismo di controllo «Korea Agricultural Product and Food Certification» è stato revocato.

6) Gli Stati Uniti hanno informato la Commissione che la loro autorità competente ha aggiunto sette organismi di controllo all'elenco di quelli riconosciuti dagli Stati Uniti ai fini dell'equivalenza di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, ossia «CERES», «EcoLOGICA S.A», «Food Safety SA», «IBD Certifications», «Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (CIEA)», «OnMark» e «Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.». Gli Stati Uniti hanno inoltre chiesto l'eliminazione di «Global Culture», «Global Organic Certification Services», «Stellar Certification Services, Inc.», «Institute for Marketecology (IMO)» e «Basin and Range Organics (BARO)» dall'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

7) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

8) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «A CERT European Organization for Certification S.A» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Armenia, Ghana, Kosovo (4), Kuwait, Oman, Perù, Sudan, Emirati arabi uniti, Uzbekistan e Vietnam.

9) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Argencert SA» di essere eliminata dall'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato eliminare tale organismo di controllo dall'elenco.

10) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Balkan Biocert Skopje» di modificare il proprio status giuridico. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato sostituire il nome di tale organismo di controllo con «Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje».

11) La Commissione ha ricevuto una domanda da «Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» di modificare il proprio indirizzo.

12) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert S.r.l.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento a Paraguay e Uruguay per le categorie di prodotti A, B, D ed E, a Bolivia e Sri Lanka per le categorie di prodotti A, B e D, al Camerun per le categorie di prodotti A, D ed E a Figi per le categorie di prodotti A e D.

13) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Biocert International Pvt Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento ad Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Myanmar/Birmania, Egitto, Malaysia, Maurizio, Nepal, Oman, Pakistan, Filippine, Tanzania, Thailandia, Emirati arabi uniti e Vietnam per le categorie di prodotti A e D, a Benin, Etiopia, Mozambico, Nigeria, Qatar, Russia, Sudan, Togo, Uganda e Ucraina per le categorie di prodotti A, D ed E, e alla Georgia per le categorie di prodotti D ed E, ed estendere il suo riconoscimento allo Sri Lanka per la categoria di prodotti E.

14) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bio.inspecta AG» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento a Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia per le categorie di prodotti A, B, D, E e F, ad Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Iran, Kazakhstan, Kosovo (5), Moldova, Russia, Tagikistan, Ucraina, Uzbekistan e Vietnam per le categorie di prodotti B, E e F, ad Armenia, Libano e Tanzania per le categorie di prodotti B ed E, ad Algeria e Kirghizistan per la categoria di prodotti B, alla Turchia per le categorie di prodotti E e F e all'Azerbaigian per la categoria di prodotti E.

15) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bureau Veritas Certification France SAS» di modificare il proprio indirizzo Internet e le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato revocare il riconoscimento per la categoria di prodotti E in relazione a Maurizio.

16) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CPB Srl» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento a Burkina Faso, Camerun, Comore e Madagascar per le categorie di prodotti A, C e D e alla Costa d'Avorio per le categorie di prodotti C e D.

17) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento agli Stati Uniti per la categoria di prodotti C, agli Emirati arabi uniti per la categoria di prodotti A, al Cile per la categoria di prodotti C e al Sudafrica alla categoria di prodotti F.

18) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «DQS Polska sp. z o.o.» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere tale organismo di controllo per la Bosnia-Erzegovina, la Cina e il Madagascar per le categorie di prodotti A, B e D.

19) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento a Emirati arabi uniti, Cuba, Kuwait e Malawi per la categoria di prodotti B, a Serbia e Zimbabwe per la categoria di prodotti E e alla Moldova per la categoria di prodotti F.

20) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «FairCert Certification Services Pvt Ltd» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere tale organismo di controllo per il Bhutan e il Nepal per le categorie di prodotti A, B, D ed E, e per l'India per le categorie di prodotti B, D ed E.

21) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IBD Certificações Ltda.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento a Bolivia e Paraguay per le categorie di prodotti A e D e alla Mongolia per le categorie di prodotti A ed E.

22) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento alle Seychelles per le categorie di prodotti A e D, agli Stati Uniti per la categoria di prodotti C, ad Armenia, Georgia, Tagikistan, Uzbekistan e Zambia per la categoria di prodotti B, al Guatemala per le categorie di prodotti C e F, a Repubblica dominicana, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perù, Serbia e Turchia per la categoria di prodotti F.

23) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Mayacert» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento a Panama e Sri Lanka per le categorie di prodotti A e D.

24) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «OneCert International PVT Ltd.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento a Egitto, Giordania, Malaysia e Qatar per le categorie di prodotti A e D, agli Emirati arabi uniti per la categoria di prodotti A e ad Etiopia, India, Mozambico, Tanzania e Uganda per la categoria di prodotti E.

25) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento alla Colombia per le categorie di prodotti A e D, e a Cile e Uruguay per la categoria di prodotti E, fatti salvi i prodotti già coperti dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

26) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Servicio de Certificación CAAE S.L.U» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento a Colombia, Repubblica dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama per le categorie di prodotti A e D.

27) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Suolo e Salute srl» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento all'Egitto per la categoria di prodotti D.

28) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Tse-Xin Organic Certification Corporation» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento alla Repubblica di Corea per la categoria di prodotti A, a Hong Kong e Singapore per la categoria di prodotti D e a Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Filippine, Thailandia e Vietnam per le categorie di prodotti A e D.

29) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"» di modificare il proprio status giuridico. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato sostituire il nome di tale organismo di controllo con «SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"». Inoltre la Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da tale organismo di controllo di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento alla Bielorussia per le categorie di prodotti B, D, E e F, e all'Uzbekistan per le categorie di prodotti D, E ed F, a Kazakhstan, Moldova e Tagikistan per le categorie di prodotti A, B, D, E e F, e al Kirghizistan per le categorie di prodotti A, B, D ed E.

30) Sulla base del fascicolo presentato da «Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda», il regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione (6) ha esteso l'ambito di applicazione del suo riconoscimento alla Guinea per le categorie di prodotti A e D. Tuttavia, nel fascicolo tale organismo di controllo aveva erroneamente chiesto un'estensione alla Guinea anziché alla Guinea Bissau. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato rettificare opportunamente l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, tale rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/39.

31) E' pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.

32) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 189 del 20.7.2007.

(2)

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018).

(3)

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008).

(4)

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(5)

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 9 dell'11.1.2019).

Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione esamina le domande di inclusione dell'organismo di controllo o dell'autorità di controllo nell'elenco di cui all'articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per l'aggiornamento dell'elenco sono prese in considerazione solo le domande complete presentate entro il 30 giugno 2020.»;

2) all'articolo 13, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il certificato di ispezione è rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo pertinente prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine. Esso è vidimato dall'autorità competente dello Stato membro interessato e completato dal primo destinatario secondo il modello e le note figuranti nell'allegato V e utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System) istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione [*1].

_______________

[*1] Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003).»;"

3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

4) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Rettifica del regolamento (CE) n. 1235/2008

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 31 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO III

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, al punto 3, nel testo relativo a «Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda», la riga corrispondente alla Guinea è sostituita dalla seguente:

«GW-BIO-172 Guinea-Bissau x - - x -

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