
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE, 8 dicembre 2008
G.U.U.E. 12 dicembre 2008, n. L 334
Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.
N.d.R.: Per l'attuazione del presente regolamento si vedano i DD.MIPAAF 27 novembre 2009, 9 agosto 2012 e 6 febbraio 2018.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2021/461)
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 19 dicembre 2008
Applicabile dal: 1° gennaio 2009
______________________________________________________________________
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, l'articolo 38, lettera d), e l'articolo 40,
considerando quanto segue:
1) Gli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 stabiliscono le disposizioni generali che disciplinano le importazioni di prodotti biologici. Per garantire l'applicazione corretta e uniforme di tali disposizioni è opportuno definire le modalità di applicazione delle medesime.
2) Alla luce della considerevole esperienza acquisita dal 1992 in materia di importazione di prodotti che presentano garanzie equivalenti è opportuno concedere agli organismi e alle autorità di controllo un periodo relativamente breve per chiedere di essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini dell'equivalenza. In considerazione invece dell'assenza di esperienza nell'applicazione diretta delle norme comunitarie sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici al di fuori del territorio comunitario è opportuno concedere un periodo più lungo agli organismi e alle autorità di controllo che chiedono di essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini della conformità. E' quindi opportuno prevedere un periodo più lungo per la trasmissione delle domande e il loro esame.
3) Per i prodotti importati a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 gli operatori devono essere in grado di fornire documenti giustificativi di cui occorre stabilire il modello. E' necessario che i prodotti importati in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 siano scortati da un certificato di ispezione. Occorre pertanto stabilire le modalità relative al rilascio di tale certificato. E' necessario inoltre stabilire una procedura che permetta di coordinare a livello comunitario alcuni controlli sui prodotti importati dai paesi terzi e destinati ad essere commercializzati nella Comunità come prodotti biologici.
4) A norma del regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2), i paesi figuranti nell'elenco dei paesi terzi dai quali era autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti da commercializzare come prodotti biologici erano l'Argentina, l'Australia, il Costa Rica, l'India, Israele, la Nuova Zelanda e la Svizzera. La Commissione ha riesaminato la situazione di tali paesi alla luce dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, tenendo conto delle norme di produzione applicate e dell'esperienza acquisita con l'importazione di prodotti biologici dai medesimi paesi terzi che figuravano in precedenza nell'elenco previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tale riesame ha permesso di concludere che le condizioni necessarie per l'inserimento nell'elenco dei paesi terzi previsto, a fini di equivalenza, dall'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono soddisfatte per l'Argentina, l'Australia, il Costa Rica, l'India, Israele e la Nuova Zelanda.
5) La Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno concluso un accordo sul commercio di prodotti agricoli (3), approvato con la decisione 2002/309/CE del Consiglio e della Commissione (3). L'allegato 9 di tale accordo si applica ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e stabilisce che ogni parte adotta i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti biologici conformi alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte. Per ragioni di chiarezza è opportuno inserire anche la Svizzera nell'elenco dei paesi terzi previsto ai fini dell'equivalenza dall'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.
6) Le autorità degli Stati membri hanno acquisito una notevole esperienza e competenza in fatto di autorizzazione delle importazioni di prodotti biologici nel territorio della Comunità. E' opportuno che tale esperienza sia messa a frutto per compilare e tenere aggiornati gli elenchi dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo e dare alla Commissione la facoltà di tener conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e da altri esperti. Occorre procedere ad una ripartizione dei compiti equa e proporzionata.
7) E' altresì appropriato prevedere misure transitorie per le domande che la Commissione riceve dai paesi terzi anteriormente al 1° gennaio 2009, data alla quale il regolamento (CE) n. 834/2007 viene applicato.
8) Per non perturbare gli scambi internazionali e per agevolare la transizione tra le norme istituite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e quelle previste dal regolamento (CE) n. 834/2007, è necessario prorogare la facoltà concessa agli Stati membri di concedere caso per caso agli importatori le autorizzazioni di commercializzazione dei loro prodotti sul mercato comunitario, fino a quando non siano state adottate le misure necessarie per il corretto funzionamento del nuovo regime di importazione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. E' opportuno che tale facoltà sia gradualmente soppressa via via che viene compilato l'elenco degli organismi di controllo previsto dall'articolo citato.
9) Per migliorare la trasparenza e garantire la corretta applicazione del presente regolamento è opportuno predisporre un sistema elettronico di scambio di informazioni tra Commissione, Stati membri, paesi terzi e organismi e autorità di controllo.
10) Le modalità di applicazione previste dal presente regolamento sostituiscono quelle di cui al regolamento (CE) n. 345/2008 e al regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti dai paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (4). Occorre dunque abrogare i suddetti regolamenti e sostituirli con un nuovo regolamento.
11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 189 del 20.7.2007.
GU L 108 del 18.4.2008.
GU L 114 del 30.4.2002.
GU L 166 del 27.6.2008.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili all'importazione di prodotti conformi e di prodotti che offrono garanzie equivalenti, ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Definizioni
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "certificato di ispezione", il certificato di ispezione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 che accompagna una partita;
2) "documento giustificativo", il documento previsto all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (1) e all'articolo 6 del presente regolamento, il cui modello è riportato nell'allegato II del presente regolamento;
3) "partita", il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di ispezione, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e importato dallo stesso paese terzo;
4) "primo destinatario", la persona fisica o giuridica quale definita all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 889/2008;
5. "verifica della partita", la verifica, da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, nel quadro dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dell'osservanza dei requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, del regolamento (CE) n. 889/2008 e del presente regolamento tramite controlli documentali sistematici, controlli di identità casuali e, se ritenuto opportuno in base alla valutazione del rischio, controlli fisici, prima dell'immissione in libera pratica della partita nell'Unione conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;
6. "autorità competente dello Stato membro interessato", l'autorità doganale, l'autorità per la sicurezza alimentare o altre autorità designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, responsabili della verifica delle partite e della vidimazione dei certificati di ispezione;
7) "relazione di valutazione", la relazione di valutazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, redatta da un terzo indipendente che soddisfa le prescrizioni della norma ISO 17011 o da una autorità competente, che include le informazioni sulle analisi dei documenti con le descrizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, sulle verifiche d'ufficio, comprese le verifiche orientate al rischio, eseguite mediante osservazione diretta nei luoghi critici e in paesi terzi rappresentativi.
8. "prodotti dell'acquacoltura", i prodotti dell'acquacoltura quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 34, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
9. "non trasformato", il significato con cui tale termine è utilizzato nella definizione di prodotti non trasformati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o di etichettatura;
10. "trasformato", il significato con cui tale termine è utilizzato nella definizione di prodotti trasformati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o di etichettatura;
11. "punto di entrata", il punto di immissione in libera pratica.
GU L 250 del 18.9.2008.
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004).
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004).
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Compilazione e contenuto dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità
1. La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L'elenco è pubblicato nell'allegato I del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell'elenco sono definite dagli articoli 4, 16 e 17 del presente regolamento. L'elenco è pubblicato in Internet in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'articolo 17 del presente regolamento.
2. L'elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo o un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:
a) nome e indirizzo dell'organismo o dell'autorità di controllo, con indirizzo e-mail e sito Internet e numero di codice;
b) i paesi terzi interessati di cui i prodotti sono originari;
c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;
d) la durata di inclusione nell'elenco;
e) l'indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo, con la situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Domanda di inclusione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 590/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1287/2014, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/931, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1862)
1. La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un'autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell'elenco di cui all'articolo 3 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2018.
2. Le domande possono essere presentate da organismi e autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.
3. La domanda è costituita da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 per tutti i prodotti biologici destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:
a) una presentazione generale delle attività dell'organismo o dell'autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi interessati, con una stima del numero di operatori interessati e un'indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari originari del paese terzo o dei paesi terzi, destinati ad essere esportati nella Comunità nell'ambito del regime previsto dall'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;
b) una descrizione dettagliata delle modalità di attuazione dei titoli II, III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2008 nel paese terzo o in ciascuno dei paesi terzi interessati;
c) una copia della relazione di valutazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007:
i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell'organismo o dell'autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;
ii) che offre garanzie quanto agli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007;
iii) che garantisce che l'organismo o l'autorità di controllo soddisfano i requisiti di controllo e applicano le misure precauzionali previste al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008; e
iv) che conferma che l'organismo o l'autorità di controllo hanno effettivamente realizzato le attività di controllo nel rispetto di tali condizioni e requisiti;
d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità del paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;
e) l'indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;
f) l'impegno di rispettare le disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento;
g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall'organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.
4. Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell'elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l'esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un'analisi dei rischi.
5. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 3 e le informazioni di cui al paragrafo 4 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l'organismo o l'autorità di controllo e di inserirli nell'elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Gestione e revisione dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità
1. Per poter figurare nell'elenco di cui all'articolo 3 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:
a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell'elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che li riguardano;
b) tenere a disposizione e comunicare, alla prima richiesta, ogni informazione sulle proprie attività di controllo nel paese terzo; dare accesso ai propri uffici e impianti agli esperti designati dalla Commissione;
c) trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all'articolo 4, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell'anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o inadempienze rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l'aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;
d) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all'organismo o all'autorità di controllo e può sospenderne l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3; analoga decisione può essere adottata se l'organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;
e) mettere a disposizione degli interessati, su un sito Internet, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.
2. L'organismo o l'autorità di controllo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera c), non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica o l'elenco aggiornato degli operatori e dei prodotti biologici che certifica, oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall'elenco degli organismi o delle autorità di controllo mediante una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
Se un organismo o un'autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall'elenco.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Documenti giustificativi
1. I documenti giustificativi necessari per l'importazione di prodotti conformi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, sono compilati a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento in base al modello figurante nell'allegato II e contengono come minimo le indicazioni ivi riportate.
2. L'originale del documento giustificativo è redatto da un organismo o un'autorità di controllo riconosciuti per il rilascio di tale documento in virtù della decisione di cui all'articolo 4.
3. L'organismo o autorità che rilascia il documento giustificativo si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e alle regole riportate nel modello, nelle note e nelle linee direttrici rese disponibili dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti, di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Compilazione e contenuto dell'elenco dei paesi terzi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 508/2012 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842)
1. La Commissione redige un elenco di paesi terzi riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L'elenco dei paesi riconosciuti figura nell'allegato III del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell'elenco sono definite dagli articoli 8 e 16 del presente regolamento. Le modifiche dell'elenco sono pubblicate su Internet in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'articolo 17 del presente regolamento.
2. L'elenco contiene, per ogni paese terzo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati sottoposti al sistema di controllo del paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:
a) le categorie di prodotti controllati;
b) l'origine dei prodotti;
c) un riferimento alle norme di produzione applicate nel paese terzo;
d) l'autorità competente del paese terzo responsabile del sistema di controllo, con l'indirizzo postale, elettronico e sito Internet;
e) il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, il sito Internet e il numero di codice della o delle autorità di controllo e dell'organismo o degli organismi di controllo riconosciuti dall'autorità competente di cui alla lettera d) per l'esecuzione dei controlli;
f) il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, il sito Internet e il numero di codice della o delle autorità o dell'organismo o degli organismi di controllo responsabili del rilascio dei certificati nel paese terzo per l'importazione nell'Unione;
g) la durata di inclusione nell'elenco.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Domanda di inclusione nell'elenco dei paesi terzi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 508/2012, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 125/2013 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 442/2014)
1. La Commissione esamina le domande di inclusione di un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 7 in base alla specifica domanda presentata dal suo rappresentante a condizione che tale domanda sia presentata anteriormente al 1° luglio 2014.
2. La Commissione è tenuta a esaminare esclusivamente le domande di inclusione che soddisfano i seguenti prerequisiti.
La domanda è accompagnata da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:
a) informazioni generali sullo sviluppo della produzione biologica nel paese terzo, i prodotti ottenuti, la superficie coltivata, le regioni di produzione, il numero di produttori e le operazioni di trasformazione dei prodotti alimentari effettuate;
b) un'indicazione del tipo e delle quantità prevedibili di prodotti agricoli e alimentari biologici destinati ad essere esportati nella Comunità;
c) le norme di produzione applicate nel paese terzo e una valutazione della loro equivalenza con le norme applicate nella Comunità;
d) il sistema di controllo applicato nel paese terzo, in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza svolte dalle autorità competenti del paese terzo, insieme ad una valutazione dell'equivalenza di tale sistema in termini di efficacia rispetto al sistema di controllo applicato nella Comunità;
e) l'indirizzo Internet o un altro indirizzo dove è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti considerate;
f) le informazioni che il paese terzo propone di inserire nell'elenco di cui all'articolo 7;
g) l'impegno di rispettare le disposizioni dell'articolo 9;
h) ogni altra informazione ritenuta pertinente dal paese terzo o dalla Commissione.
3. Quando esamina una domanda di inclusione nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l'esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un'analisi dei rischi.
La Commissione può invitare esperti di altri paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 ad assistere alla verifica in loco in qualità di osservatori.
4. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere il paese terzo e di inserirlo nell'elenco per un periodo di tre anni. Se ritiene che le condizioni stabilite dal regolamento (CE) e dal presente regolamento continuino a essere soddisfatte, la Commissione può decidere di prorogare l'inclusione del paese terzo dopo tale triennio.
La decisione di cui al primo comma è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Gestione e revisione dell'elenco dei paesi terzi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842)
1. La Commissione è tenuta a esaminare una domanda di inclusione nell'elenco solo se il paese terzo si impegna ad accettare le seguenti condizioni:
a) dopo l'inclusione nell'elenco, il paese terzo è tenuto a comunicare senza indugio alla Commissione eventuali modifiche relative alle misure in esso vigenti o alla loro applicazione, con particolare riferimento al sistema di controllo; eventuali modifiche apportate alle informazioni di cui alle lettere d), e) e f) dell'articolo 7, paragrafo 2, sono notificate senza indugio alla Commissione mediante il sistema informatico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008;
b) la relazione annuale di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, aggiorna le informazioni del fascicolo tecnico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento; essa descrive in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza eseguite dall'autorità competente del paese terzo, i risultati ottenuti e i provvedimenti correttivi adottati;
c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili al paese terzo e sospenderne l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 7; analoga decisione può essere adottata se il paese terzo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco.
2. Il paese terzo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall'elenco mediante decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Compilazione e contenuto dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 586/2013 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842)
1. La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. L'elenco figura nell'allegato IV del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell'elenco sono definite dagli articoli 11, 16 e 17 del presente regolamento. L'elenco è pubblicato in Internet in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'articolo 17 del presente regolamento.
2. L'elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo di controllo o un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:
a) nome, indirizzo e numero di codice dell'organismo o dell'autorità di controllo, ed eventualmente l'indirizzo elettronico e il sito Internet;
b) i paesi terzi non figuranti nell'elenco di cui all'articolo 7, di cui i prodotti sono originari;
c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;
d) la durata di inclusione nell'elenco; e
e) l'indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l'elenco aggiornato degli operatori soggetti al sistema di controllo, che indichi la situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti nonché un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sugli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;
f) l'indirizzo del sito Internet su cui è disponibile una presentazione completa delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate dall'organismo o dall'autorità di controllo in un paese terzo.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari di un paese terzo riconosciuto inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, ma non coperti dal riconoscimento concesso a tale paese terzo, possono essere inseriti nell'elenco di cui al presente articolo.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Procedura per la domanda di inclusione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 586/2013, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/931, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/25 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/461)
1. La Commissione esamina le domande di inclusione dell'organismo di controllo o dell'autorità di controllo nell'elenco di cui all'articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per l'aggiornamento dell'elenco sono prese in considerazione solo le domande complete presentate entro il 30 giugno 2021.
2. Le domande possono essere presentate da organismi e da autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.
3. La domanda di inclusione consiste in un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:
a) una presentazione generale delle attività dell'organismo o dell'autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi, con una stima del numero di operatori interessati e un'indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari destinati ad essere esportati nella Comunità nell'ambito del regime previsto dall'articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;
b) una descrizione delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate nei paesi terzi, inclusa una valutazione dell'equivalenza di tali norme e misure con le disposizioni di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008;
c) una copia della relazione di valutazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007:
i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell'organismo di controllo o dell'autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;
ii) che conferma l'effettiva realizzazione delle sue attività di controllo nel rispetto di tali condizioni; e
iii) che dimostra e conferma l'equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità di ogni paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;
e) l'indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;
f) l'impegno di rispettare le disposizioni dell'articolo 12;
g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall'organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.
4. Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell'elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Inoltre, se presume l'esistenza di irregolarità la Commissione può far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un'analisi dei rischi.
5. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l'organismo o l'autorità di controllo e di inserirli nell'elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Gestione e revisione dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1267/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 586/2013)
1. Per poter figurare nell'elenco di cui all'articolo 10 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:
a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell'elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, che li riguardano;
b) trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all'articolo 11, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell'anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o infrazioni rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l'aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;
c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all'organismo o all'autorità di controllo e può sospenderne l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 10; analoga decisione può essere adottata se l'organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;
d) mettere a disposizione degli interessati, con mezzi elettronici, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.
2. In conformità alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, un organismo o un'autorità di controllo, o un riferimento a una specifica categoria di prodotto o un a paese terzo specifico in relazione a detto organismo o detta autorità di controllo, può essere soppresso dall'elenco di cui all'articolo 10 del presente regolamento nei seguenti casi:
a) se la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è pervenuta alla Commissione entro il 28 febbraio;
b) se l'organismo o l'autorità di controllo non notifica tempestivamente alla Commissione le modifiche al fascicolo tecnico;
c) se non fornisce informazioni alla Commissione durante le indagini su un caso di irregolarità;
d) se non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta alle irregolarità e alle infrazioni constatate;
e) se rifiuta di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione o se una verifica in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure di controllo;
f) in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall'organismo o dall'autorità di controllo.
Se un organismo di controllo o un'autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall'elenco in conformità alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. La decisione di soppressione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non appena possibile la Commissione rende pubblico l'elenco modificato con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
CAPO 3
Immissione in libera pratica di prodotti importati nell'ambito del regime di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Certificato di ispezione
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 125/2013, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/446, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/25 e integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/479)
1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di una partita di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell'ambito del regime di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento, è subordinata:
a) alla presentazione dell'originale del certificato di ispezione all'autorità competente dello Stato membro interessato;
b) alla verifica della partita e alla vidimazione del certificato di ispezione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato; nonché
c) all'indicazione del numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
La verifica della partita e la vidimazione del certificato di ispezione sono effettuate dall'autorità competente dello Stato membro interessato nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica nell'Unione.
Gli Stati membri designano i punti di entrata nel loro territorio e comunicano alla Commissione i punti di entrata designati.
2. Il certificato di ispezione è rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo pertinente prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine. Esso è vidimato dall'autorità competente dello Stato membro interessato e completato dal primo destinatario secondo il modello e le note figuranti nell'allegato V e utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System) istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione (2)
L'originale del certificato di ispezione è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Se il certificato di ispezione originale è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES, le autorità di controllo, gli organismi di controllo, le autorità competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e ricezione del certificato di ispezione che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in TRACES. Se nell'esemplare a stampa firmato del certificato di ispezione non figurano le informazioni relative ai documenti di trasporto delle caselle 16 e 17 né i pertinenti campi della casella 13, o se tali informazioni sono diverse da quelle disponibili in TRACES, le autorità competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario, a fini di verifica e di vidimazione del certificato di ispezione, tengono conto unicamente delle informazioni disponibili in TRACES. (4)
3. Per essere accettato ai fini della vidimazione, il certificato di ispezione deve essere stato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo del produttore o trasformatore del prodotto in questione o, nel caso in cui l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione sia diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, dall'autorità o dall'organismo di controllo dell'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007.
Tale autorità o organismo di controllo è:
a) un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato III del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o, se del caso, in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione; o
b) un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato IV del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione.
4. L'autorità o l'organismo di controllo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione nella casella 18 del medesimo solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compresi, in particolare, il piano di produzione per il prodotto interessato, i documenti commerciali e, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, dopo aver effettuato un controllo fisico della partita. Le informazioni relative ai documenti di trasporto contenute nella casella 13, in particolare il numero di colli e il peso netto, nonché le informazioni contenute nelle caselle 16 e 17 del certificato di ispezione relative ai mezzi di trasporto e ai documenti di trasporto, sono incluse nel certificato di ispezione non oltre 10 giorni dal rilascio del certificato e in ogni caso prima della vidimazione del certificato di ispezione da parte delle autorità competenti dello Stato membro.
Tuttavia, per i prodotti trasformati, se l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione è un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato III, tale autorità o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tale prodotto sono stati controllati e certificati da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti dal paese terzo interessato che figura nello stesso allegato o, nel caso in cui l'autorità o l'organismo di controllo sia un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato IV, tale autorità o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti sono stati controllati e certificati da un'autorità o da un organismo di controllo di cui all'allegato III o IV oppure sono stati prodotti e certificati nell'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007.
Se l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione e che figura nell'allegato IV rilascia il suddetto certificato e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti, compresi i documenti di trasporto e i documenti commerciali, dopo aver verificato che la produzione o la trasformazione del prodotto in questione è stata controllata e certificata da un organismo o un'autorità di controllo riconosciuti per i prodotti interessati e il paese interessato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e dopo aver condotto, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, un controllo fisico della partita.
Su richiesta della Commissione o dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione in conformità al secondo e terzo comma mette a disposizione quanto prima l'elenco di tutti gli operatori della catena di produzione biologica e delle autorità o degli organismi di controllo a cui i suddetti operatori hanno affidato il controllo della loro attività.
5. Il certificato di ispezione è rilasciato in un unico esemplare originale.
Il primo destinatario o, ove del caso, l'importatore possono fare una copia del certificato di ispezione a fini di informazione dell'autorità o dell'organismo di controllo conformemente all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 889/2008. Tale copia reca l'indicazione "COPIA", stampata o apposta mediante timbro.
6. Al momento della verifica di una partita, l'autorità competente dello Stato membro interessato vidima il certificato originale di ispezione nella casella 20 e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato. (4)
7. Al ricevimento della partita, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento della partita è stato effettuato in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.
Il primo destinatario invia quindi l'originale del certificato all'importatore ivi indicato nella casella 11, ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).
Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003).
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014).
In deroga al paragrafo annotato, si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2020/977.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Forza maggiore o circostanze eccezionali
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842)
1. In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che impediscono al sistema elettronico di funzionare, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, i certificati di ispezione e i relativi estratti possono essere rilasciati e vidimati a norma dell'articolo 13, paragrafi da 3 a 7, senza l'utilizzo di TRACES, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, e sulla base dei modelli e delle note di cui all'allegato V o VI. Le autorità competenti, le autorità di controllo, gli organismi di controllo e gli operatori ne informano senza indugio la Commissione e inseriscono in TRACES tutte le informazioni necessarie entro i dieci giorni di calendario successivi al ripristino del sistema.
2. Se il certificato di ispezione è rilasciato senza utilizzare TRACES, esso è redatto in una lingua ufficiale dell'Unione e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.
Il certificato di ispezione è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di sdoganamento. Se necessario, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono richiedere una traduzione del certificato nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali.
Il certificato è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.
3. L'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato, tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico ed effettua in seguito la corrispondenza con il numero di serie attribuito da TRACES.
4. Se il certificato di ispezione è rilasciato e vidimato senza l'utilizzo di TRACES, il secondo e il terzo comma dell'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 15, paragrafo 5, non si applicano.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Importatore
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842)
L'importatore indica il numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Diritti di accesso
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842)
La Commissione è responsabile della concessione e dell'aggiornamento dei diritti di accesso a TRACES delle autorità competenti quali definite all'articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 834/2007, delle autorità competenti dei paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso regolamento e delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui all'allegato III o IV del presente regolamento. Prima di concedere diritti di accesso a TRACES, la Commissione verifica l'identità delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo interessati.
Le autorità competenti quali definite all'articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 834/2007 sono responsabili della concessione e dell'aggiornamento dei diritti di accesso a TRACES per gli operatori, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dell'Unione. Prima di concedere diritti di accesso a TRACES, le autorità competenti verificano l'identità degli operatori, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo interessati. Gli Stati membri designano un'autorità unica responsabile di coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione in questo settore.
Le autorità competenti comunicano alla Commissione i diritti di accesso concessi. La Commissione attiva tali diritti di accesso in TRACES.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Integrità e leggibilità delle informazioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842)
Il sistema TRACES tutela l'integrità delle informazioni registrate a norma del presente regolamento.
In particolare, esso offre le garanzie seguenti:
a) consente l'identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevede misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di informazioni, file e metadati;
b) è dotato di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro gli attacchi informatici;
c) protegge i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software;
d) impedisce, con vari mezzi, qualsiasi modifica non autorizzata e contiene meccanismi di verifica dell'integrità delle informazioni che consentono di stabilire se queste hanno subito modifiche nel tempo;
e) conserva in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;
f) offre procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l'accessibilità delle informazioni per l'intero periodo di immagazzinamento previsto;
g) è corredato di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema, che deve essere accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Procedure doganali speciali
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842 e rettificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2017/872)
1. Se una partita proveniente da un paese terzo è assegnata al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, e forma oggetto di una o più preparazioni di cui al secondo comma, l'autorità competente dello Stato membro interessato effettua la verifica della partita secondo quanto disposto all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento prima dell'esecuzione della prima preparazione. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana mediante la quale le merci sono state dichiarate per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo deve essere indicato nella casella 19 del certificato di ispezione.
La preparazione è limitata ai seguenti tipi di operazioni:
a) il confezionamento o il riconfezionamento; oppure
b) l'etichettatura relativa alla presentazione del metodo di produzione biologico.
Dopo tale preparazione e prima dell'immissione in libera pratica, la partita deve essere oggetto delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.
Al termine di tale procedura, l'originale del certificato di ispezione è restituito, ove del caso, all'importatore che figura nella casella 11 del certificato ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.
2. Se, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una partita proveniente da un paese terzo è destinata a essere suddivisa in più lotti in uno Stato membro prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità, prima che sia effettuata la suddivisione alla partita si applicano le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.
Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione della partita, l'importatore indicato nella casella 11 del certificato di ispezione presenta all'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato, mediante TRACES, un estratto del certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell'allegato VI. A seguito della verifica del lotto, l'autorità competente dello Stato membro interessato vidima l'estratto del certificato di ispezione nella casella 13 ai fini dell'immissione in libera pratica. La verifica del lotto e la vidimazione dell'estratto del certificato di ispezione sono effettuate dall'autorità competente dello Stato membro interessato nello Stato membro in cui il lotto è immesso in libera pratica nell'Unione.
La persona identificata come l'importatore originario della partita, indicato nella casella 11 del certificato di ispezione, conserva una copia di ogni estratto vidimato del certificato di ispezione unitamente all'originale del certificato medesimo. Tale copia reca l'indicazione "COPIA" o "DUPLICATO", stampata o apposta mediante timbro.
[Dopo la suddivisione della partita, l'originale vidimato di ciascun estratto del certificato di ispezione scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica il lotto ai fini dell'immissione in libera pratica.] (comma soppresso)
Al ricevimento del lotto, il destinatario compila la casella 15 dell'originale dell'estratto del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.
Il destinatario di un lotto tiene a disposizione dell'autorità e/o dell'organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l'estratto del certificato di ispezione.
3. Le operazioni di preparazione e suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono eseguite in conformità delle disposizioni pertinenti di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Prodotti non conformi
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1267/2011, modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 125/2013 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842)
1. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o del regolamento (CE) n. 889/2008, l'immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichettatura, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità di tali prodotti.
Se la verifica di una partita da parte di un'autorità competente dello Stato membro interessato porta all'individuazione di un'infrazione o di un'irregolarità che comporta il rifiuto della vidimazione del certificato e dell'immissione in libera pratica dei prodotti, tale autorità notifica senza indugio l'infrazione o l'irregolarità alla Commissione e agli altri Stati membri mediante TRACES.
Gli Stati membri garantiscono un coordinamento efficace ed efficiente tra le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali ai fini di uno scambio tempestivo di informazioni sull'individuazione di partite di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 recanti termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico, ma non dichiarati come destinati ad essere importati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. L'autorità competente dello Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali conclusioni mediante TRACES.
2. Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, l'importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.
L'importatore e l'organismo o l'autorità di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione di cui all'articolo 13 del presente regolamento informano immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché, ove opportuno, la Commissione. L'autorità o l'organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.
3. Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un'autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un'infrazione o irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, adotta tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immediatamente gli organismi di controllo, le autorità di controllo e le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione, nonché la Commissione.
4. Se la Commissione, dopo aver ricevuto una comunicazione da parte di uno Stato membro che la informa di sospetti fondati su un'infrazione o irregolarità per quanto riguarda la conformità di prodotti biologici importati alle disposizioni di detto regolamento o del presente regolamento, notifica la comunicazione a un'autorità competente di un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o a un'autorità od organismo di controllo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, tale autorità o organismo esamina l'origine della presunta irregolarità o infrazione ed informa dell'esito dell'indagine e delle misure adottate la Commissione e lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale. Tali informazioni sono trasmesse entro 30 giorni di calendario dalla data d'invio della notifica originaria da parte della Commissione. (1)
Lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale può chiedere alla Commissione di richiedere, se necessario, informazioni supplementari da trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato. In ogni caso, dopo aver ricevuto una risposta o informazioni supplementari, lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale inserisce le annotazioni e gli aggiornamenti necessari nel sistema informatico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.
5. L'importatore, il primo destinatario o l'autorità o l'organismo di controllo trasmette alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni sulle infrazioni o irregolarità constatate con riguardo ai prodotti importati tramite il sistema informatico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 mediante TRACES.
In deroga alla frase annotata, si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2020/977.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi
1. La Commissione esamina le domande ricevute a norma degli articoli 4, 8 e 11 coadiuvata dal comitato per la produzione biologica di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 (in appresso "il comitato"). Il comitato adotta a tal fine uno specifico regolamento interno.
Per assisterla nell'esame delle domande e nella gestione e revisione degli elenchi la Commissione costituisce un gruppo di esperti formato da esperti governativi e esperti privati.
2. Per ogni domanda ricevuta, dopo aver debitamente consultato gli Stati membri secondo il regolamento interno specifico, la Commissione nomina due Stati membri correlatori. La Commissione ripartisce le domande tra gli Stati membri in proporzione al numero di voti di cui dispone ogni Stato membro nel comitato per la produzione biologica. Gli Stati membri correlatori esaminano i documenti e le informazioni relativi alla domanda previsti agli articoli 4, 8 e 11 e redigono una relazione. Per la gestione e la revisione degli elenchi, esaminano anche le relazioni annuali e tutte le altre informazioni di cui agli articoli 5, 9 e 12, relative all'inclusione negli elenchi.
3. Tenendo conto dei risultati dell'esame effettuato dagli Stati membri correlatori la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, in merito al riconoscimento dei paesi terzi, degli organismi o delle autorità di controllo, alla loro inclusione negli elenchi o alla modifica degli elenchi stessi, come pure in merito all'assegnazione di un numero di codice a detti organismi e dette autorità di controllo. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. La Commissione rende pubblici gli elenchi con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Comunicazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842)
1. Per la trasmissione dei documenti o delle altre informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento alla Commissione o agli Stati membri, le autorità competenti dei paesi terzi, le autorità e gli organismi di controllo si avvalgono dei mezzi di trasmissione elettronica. Essi usano, se disponibili, i sistemi di trasmissione elettronica specifici forniti dalla Commissione o dagli Stati membri. Anche la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di tali sistemi di trasmissione elettronica per scambiarsi i documenti pertinenti.
2. Per quanto riguarda la forma e il contenuto dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, la Commissione redige, se del caso, linee direttrici, modelli e questionari e li mette a disposizione attraverso i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le linee direttrici, i modelli e i questionari sono adattati e aggiornati dalla Commissione che ne informa preventivamente gli Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché gli organismi e le autorità di controllo riconosciuti in conformità del presente regolamento.
3. Il sistema informatico di cui al paragrafo 1 permette di raccogliere le domande, i documenti e le informazioni previsti dal presente regolamento, ove del caso.
4. I documenti giustificativi di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, in particolare agli articoli 4, 8 e 11, sono conservati dalle autorità competenti dei paesi terzi, dalle autorità o organismi di controllo e tenuti a disposizione della Commissione e degli Stati membri per almeno i tre anni successivi all'anno dell'esecuzione dei controlli o del rilascio dei certificati di ispezione e dei documenti giustificativi.
5. Se un documento o una procedura, previsti dagli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 o dalle relative modalità di applicazione, richiede la firma di una persona autorizzata o l'accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa comunitaria, in particolare della decisione 2004/563/CE, Euratom.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Disposizioni transitorie relative all'elenco dei paesi terzi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842)
Le domande di inclusione dei paesi terzi presentate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 345/2008 anteriormente al 1° gennaio 2009 sono considerate domande presentate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
Il primo elenco di paesi terzi riconosciuti comprende l'Argentina, l'Australia, il Costa Rica, l'India, Israele (1), la Nuova Zelanda e la Svizzera. Non contiene i numeri di codice di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento. Tali numeri di codice sono aggiunti anteriormente al 1° luglio 2010 mediante aggiornamento dell'elenco a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.
Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Disposizioni transitorie relative all'importazione equivalente di prodotti non originari di paesi terzi figuranti nell'elenco
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1267/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 508/2012, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 125/2013 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842)
[1. In conformità dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 834/2007 l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori di tale Stato membro che abbiano comunicato la propria attività a norma dell'articolo 28 del citato regolamento, a immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché l'importatore comprovi in maniera soddisfacente che sono soddisfatte le condizioni ivi previste all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b). L'autorità competente di uno Stato membro può altresì concedere tali autorizzazioni, alle stesse condizioni, ai prodotti importati da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 se i prodotti importati di cui trattasi non rientrano nelle categorie e/o nell'origine prevista per tale paese.
Se dopo aver dato all'importatore e a ogni altro interessato la possibilità di presentare osservazioni considera che tali condizioni non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzazione.Le autorizzazioni scadono al più tardi 12 mesi dopo la loro concessione, ad eccezione di quelle che sono già state concesse per un periodo più lungo anteriormente al 1° luglio 2012. Le autorizzazioni concesse prima del 1° luglio 2012 scadono entro e non oltre il 1° luglio 2014.
Il prodotto importato è scortato da un certificato di ispezione ai sensi dell'articolo 13 rilasciato dall'organismo o dall'autorità di controllo che è stato accettato per il rilascio del certificato di ispezione da parte dell'autorità competente dello Stato membro che concede l'autorizzazione. L'originale del certificato deve accompagnare la merce fino ai locali del primo destinatario. Successivamente l'importatore deve tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e, se del caso, dell'autorità di controllo, per almeno due anni.2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente articolo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi, entro 15 giorni di calendario dalla data del rilascio.
3. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato per la produzione biologica esamina un'autorizzazione concessa a norma del presente articolo. Se tale esame rileva che le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 834/2007 non sono soddisfatte, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a revocarla.4. A decorrere dal 1° luglio 2013 gli Stati membri non concedono più le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo se:
- i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un'autorità di controllo non figuranti nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 10, o
- i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un'autorità di controllo figuranti nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 10, ma dette merci non appartengono ad alcuna delle categorie di prodotti elencate nell'allegato IV per quanto concerne l'organismo o l'autorità di controllo di detto paese terzo.5. Gli Stati membri non concedono più autorizzazioni a norma del paragrafo 1 a partire dal 1° luglio 2014.[6. Le autorizzazioni a commercializzare prodotti importati da un paese terzo, concesse a un importatore prima del 31 dicembre 2008 dall'autorità nazionale competente in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, scadono al più tardi il 31 dicembre 2009.] (paragrafo abrogato)]
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Disposizioni transitorie relative all'uso di certificati di ispezione non rilasciati in TRACES
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842)
Fino al 19 ottobre 2017 i certificati di ispezione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e i loro estratti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono essere rilasciati e vidimati a norma dell'articolo 13, paragrafi da 3 a 7, senza l'utilizzo di TRACES conformemente all'articolo 13 bis, paragrafi 1, 2 e 3, e sulla base dei modelli e delle note di cui all'allegato V o VI.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 345/2008 e (CE) n. 605/2008 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
ALLEGATO I
ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITA' DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELLA CONFORMITA' E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Il presente allegato è stato modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 537/2009, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 471/2010, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 590/2011, modificato dagli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1084/2011, integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 126/2012, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 508/2012. Per le modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) n. 125/2013, all'art. 1 del Reg. (UE) 567/2013, all'art. 1 del Reg. (UE) n. 586/2013, all'art. 1 del Reg. (UE) n. 644/2014, all'art. 1 del Reg. (UE) n. 829/2014, all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1287/2014, all'art. 1 del Reg. (UE) 2015/131, all'art. 1 del Reg. (UE) 2015/931, all'art. 1 del Reg. (UE) 2015/2345, all'art. 1 del Reg. (UE) 2016/459, all'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1330, all'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842, all'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2259, all'art. 1 del Reg. (UE) 2017/872, all'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2329, all'art. 1 del Reg. (UE) 2018/949, all'art. 1 del Reg. (UE) 2019/39, all'art. 1 del Reg. (UE) 2019/446, all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/25, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2020/786 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2196.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Il presente allegato è stato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1267/2011, modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 126/2012, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 508/2012, dall'art. 1 del Reg. (UE) 751/2012, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 125/2013, dall'art. 1 del Reg. (UE) 519/2013, dall'art. 1 del Reg. (UE) 567/2013, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 586/2013, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 355/2014, dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 644/2014, dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 829/2014, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1287/2014, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2015/131, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2015/931, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2015/1980, dall'art. 1 del Reg. (UE). 2015/2345, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/459, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/910, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1330. Per le modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842, all'art. 1 del Reg. (UE) 2016/2259, all'art. 2 del Reg. (UE) 2017/872, all'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1473, all'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2329, all'art. 1 del Reg. (UE) 2018/949, all'art. 1 del Reg. (UE) 2019/39, all'art. 1 del Reg. (UE) 2019/446, agli artt. 1 e 2 del Reg. (UE) 2020/25, all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/786 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2020/2196.
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Il presente allegato è stato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2329 nel seguente modo:
Il riferimento alla «casella 24», nella nota alla casella 12, è sostituito da «casella 21».
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
Il presente allegato è sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1842 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2017/872 nel seguente modo:
Il riferimento all'«articolo 33» nella casella 14 dell'estratto e nella relativa nota è sostituito dal riferimento all'«articolo 34».
N.d.R.: Per l'abrogazione del presente regolamento si rimanda all'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2306.
ALLEGATO VII
Tavola di concordanza di cui all'articolo 20
Presente regolamento |
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Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 1, paragrafo 2 |
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Articolo 2, frase introduttiva e punto 1 |
Articolo 2, frase introduttiva e punto 1 |
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Articolo 2, punto 2 |
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Articolo 2, punto 2 |
Articolo 2, punto 3 |
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Articolo 2, punto 3 |
Articolo 2, punto 4 |
. |
Articolo 2, punto 4 |
- |
. |
Articolo 2, punto 5 |
Articolo 2, punto 5 |
- |
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Articolo 3 |
- |
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Articolo 4 |
- |
- |
Articolo 5 |
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- |
Articolo 6 |
Articolo 1 |
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Articolo 7 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
- |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
- |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
- |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
- |
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 |
- |
- |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 5 |
. |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 6 |
. |
Articolo 9, paragrafi 3 e 4 |
- |
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Articolo 10 |
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Articolo 11 |
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Articolo 12 |
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Articoli 3 e 4 |
Articolo 13 |
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Articolo 5 |
Articolo 14 |
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Articolo 6 |
Articolo 15 |
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Articolo 16 |
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Articolo 17 |
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Articolo 7, paragrafo 1 |
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Articolo 7, paragrafo 2 |
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Articolo 18 |
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Articolo 19 |
Articolo 3 |
Articolo 8 |
Articolo 20 |
Articolo 4 |
Articolo 9 |
Articolo 21 |
Allegato II |
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Allegato I |
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Allegato II |
Allegato |
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Allegato III |
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Allegato IV |
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Allegato I |
Allegato V |
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Allegato II |
Allegato VI |
Allegato III |
Allegato IV |
Allegato VII |