
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/30 DELLA COMMISSIONE, 14 gennaio 2020
G.U.U.E. 15 gennaio 2020, n. L 9
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 per quanto riguarda le norme dettagliate per lo scambio elettronico diretto di informazioni adottate in applicazione delle norme della politica comune della pesca.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 4 febbraio 2020
Applicabile dal: 4 febbraio 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare gli articoli 71, 76 e 111,
considerando quanto segue:
1) Le norme che disciplinano lo scambio di dati in formato elettronico tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 1224/2009 («il regolamento sul controllo»). Gli articoli 71, 76 e 83 di tale regolamento riguardano specificamente lo scambio di rapporti di ispezione e di sorveglianza.
2) La Commissione ha elaborato un nuovo formato per la trasmissione dei dati sui rapporti di ispezione e di sorveglianza che è opportuno utilizzare per tutti i futuri scambi di dati elettronici di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo.
3) Il titolo IX, capo I bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2) stabilisce le norme che disciplinano lo scambio di dati tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato. Tali norme devono essere modificate per tenere conto del nuovo formato elaborato dalla Commissione per i dati di ispezione e di sorveglianza nonché delle nuove tecnologie e delle norme internazionali.
4) Poiché il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (3) è stato abrogato dal regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno che i riferimenti al suddetto regolamento contenuti nel titolo IX, capo I bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano soppressi.
5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 343 del 22.12.2009.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011).
Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008).
Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 è così modificato:
a) l'articolo 146 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 146 bis
Il presente capo stabilisce norme dettagliate per lo scambio di dati di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento sul controllo, per lo scambio di dati sui rapporti di ispezione di sorveglianza di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo, come pure per la notifica dei dati sulle catture di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo.»;
b) all'articolo 146 decies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri di bandiera utilizzano l'XSD basato sulla norma UN/CEFACT P1000-12 come formato per trasmettere alla Commissione i dati aggregati sulle catture di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo.»;
c) all'articolo 146 decies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I quantitativi indicati nelle relazioni di cattura si basano sui quantitativi sbarcati. Se le catture non sono ancora sbarcate, deve essere inviata una stima della relazione di cattura con l'indicazione "conservate a bordo". Entro il 15° giorno del mese successivo allo sbarco deve essere inviata una rettifica indicante il peso esatto e il luogo dello sbarco.»;
d) all'articolo 146 undecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le modifiche ai formati XML e ai documenti di attuazione da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri e gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, comprese le modifiche derivanti dagli articoli 146 septies, 146 octies, 146 nonies e 146 duodecies, sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.»;
e) è aggiunto il seguente articolo 146 duodecies:
«Articolo 146 duodecies
Scambio di dati relativi a ispezione e sorveglianza
1. Il formato da utilizzare per lo scambio di dati sui rapporti di ispezione e di sorveglianza, di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, è l'XSD dell'ambito "Ispezione e sorveglianza" basato sulla norma UN/CEFACT P1000-8.
2. A decorrere da una data stabilita di concerto con gli Stati membri a norma dell'articolo 146 undecies, paragrafo 2, i sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi di ispezione e di sorveglianza e di rispondere alle richieste di dati di ispezione e di sorveglianza in conformità all'XSD dell'ambito "Ispezione e sorveglianza" basato sulla norma UN/CEFACT P1000-8.»;
f) nell'allegato XII, dopo la riga «P1000 - 7; Ambito posizione della nave», è inserita la seguente riga:
«P1000 - 8; Ambito ispezione e sorveglianza».
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2020
Per la Commissione
La president
URSULA VON DER LEYEN