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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 23 marzo 2020

G.U.R.S. 17 aprile 2020, n. 22

Aggiornamento periodico dell'Albo unico regionale (articolo 12, comma 4, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 12, rubricato "Albo unico regionale";

Visto il decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13 di emanazione del "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 - Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni" ed, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo. Istituzione dell'albo unico regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

Visto l'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico n. 543/2014 del 21 novembre 2014, pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale tecnico e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 28 novembre 2014, riguardante "Avviso pubblico per la costituzione dell'Albo unico regionale (articolo 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)";

Visto il decreto 22 giugno 2015 "Avviso pubblico per la costituzione e l'attivazione dell'Albo unico regionale (articolo 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)" dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27, parte I, del 3 luglio 2015;

Visto il decreto n. 283 del 22 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34, parte I, del 5 agosto 2016 di aggiornamento dell'Albo unico regionale;

Vista la nota, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44, parte I, del 14 ottobre 2016, con la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico ha riaperto le iscrizioni all'Albo unico regionale e dell'Albo dei dipendenti regionali anche al fine di provvedere all'aggiornamento dei suddetti albi;

Visto il D.D.G. n. 70 del 9 marzo 2017 di aggiornamento dell'Albo unico regionale;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che modifica ed integra il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.D.G. n. 58 del 29 gennaio 2018 di aggiornamento dell'Albo unico regionale;

Preso atto che, in attuazione dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 11 luglio 2011, n. 12 [N.d.R. recte: legge regionale 12 luglio 2011, n. 12], occorre aggiornare, con cadenza almeno semestrale, l'Albo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore complessivamente ad € 100.000,00 con le modalità previste dal D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed, in particolare, dall'art. 30, comma 1, dall'art. 3, comma 8, dall'art. 34, dall'art. 42 e dall'art. 157, comma 2;

Ritenuto che per l'aggiornamento dell'Albo unico regionale siano valide le istanze pervenute e verificate tramite il portale in uso al servizio 1 del Dipartimento regionale tecnico www.lavoripubblici.sicilia.it;

Decreta:

Art. 1

E' approvato ed aggiornato alla data del 20 marzo 2020 l'Albo unico regionale ex art. 12, comma 4, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, costituito dall'elenco degli operatori economici allegato al presente decreto sub "A", ove sono iscritti, ad istanza di parte, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento degli incarichi professionali di cui all'art. 31, comma 8, ed art. 157, comma 2, del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (importo complessivamente inferiore ad € 100.000,00), nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Art. 2

E' approvato ed aggiornato alla data del 20 marzo 2020 l'Albo unico dei dipendenti regionali allegato al presente decreto sub "B", ove sono iscritti, ad istanza di parte, i dipendenti interni dell'Amministrazione regionale che intendono espletare gli incarichi di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di collaudo statico, ovvero di verifica di conformità, ovvero di verifica del progetto, per appalti di lavori, servizi e forniture per i quali i vari rami dell'Amministrazione regionale svolgono le funzioni di stazione appaltante.

Art. 3

E' fatto obbligo agli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ed ai Dipartimenti regionali, per l'affidamento degli incarichi professionali di cui all'articolo 1 del presente decreto, di attingere esclusivamente dall'Albo unico regionale allegato sub "A" di cui all'articolo 1 del presente decreto, rispettando i principi di cui all'art. 30, comma 1, agli artt. 34 e 42 (conflitto di interesse) del codice dei contratti, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Art. 4

E' fatto obbligo agli enti di cui al precedente art. 3 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 di dare comunicazione al Dipartimento regionale tecnico dell'anagrafica, completa dei dati fiscali, dei soggetti affidatari degli incarichi di cui all'art. 1 soprariportato, ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13.

Art. 5

Resta nelle competenze degli enti di cui all'art. 3 attuare le procedure di scelta dell'operatore economico di cui trattasi in conformità alla vigente normativa di settore nonchè alla vigente disciplina degli ordinamenti delle professioni, in ultimo modificata ed integrata dal D.P.R. n. 328/2001, con particolare riguardo alle competenze ascritte da tale disciplina ad ogni professione.

Art. 6

L'Albo unico regionale, di cui all'articoli 1 e 2, sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità "Area gare", nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, e saranno periodicamente aggiornati sulla base delle istanze pervenute.

Art. 7

Il presente decreto non è soggetto al visto della Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i.

Palermo, 23 marzo 2020.

LIZZIO

N.B. - Il presente decreto è pubblicato con esclusione degli allegati che sono visionabili nel sito istituzionale del Dipartimento regionale tecnico.

N.d.R.: Si riporta di seguito l'allegato del presente decreto, tratto dal sito istituzionale del Dipartimento regionale tecnico.

ALLEGATO