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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 22 giugno 2015

G.U.R.S. 3 luglio 2015, n. 27

Avviso pubblico per la costituzione e l'attivazione dell'Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12).

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e della direttiva n. 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 12, rubricato "Albo unico regionale";

Visto il decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13 di emanazione del "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 - Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni", ed, in particolare, l'art. 25, rubricato "Affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo. Istituzione dell'albo unico regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011";

Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13, parte I, del 30 marzo 2012, con il quale si chiarisce che le domande per l'inserimento nell'albo unico regionale previsto dall'art. 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 potranno essere trasmesse solo successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità di apposito avviso corredato dalla relativa modulistica, così come previsto al comma 2 dell'art. 25 del precitato regolamento;

Visto l'art. 3 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, che modifica il termine di cui all'art. 6 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, per la definizione delle procedure disciplinate dal Titolo I della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, fissandolo al 30 settembre 2012;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, pubblicato nel S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 dell'1 giugno 2012;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", pubblicato nel S.O. n. 214 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 giugno 2012;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 novembre 2014, n. 355/Area1/SG, con il quale il dott. Giovanni Battista Pizzo è stato nominato Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 marzo 2015, n. 1067, con il quale è stato conferito al dott. Giovanni Arnone l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

Vista la circolare 27 luglio 2012 dell'Assessore regionale pro-tempore per le infrastrutture e la mobilità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33, parte I, del 10 agosto 2012;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 16 ottobre 2012, n. 2804/S13, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 2 novembre 2012, riguardante "Avviso pubblico per la costituzione dell'albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n.12)";

Visti il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni", e il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico 18 luglio 2013, n. 3, che assegnano le competenze relative alla costituzione e alla gestione dell'albo unico all'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011 al Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità 21 novembre 2014, n. 543 pubblicato nel S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 28 novembre 2014 [N.d.R. recte: S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 28 novembre 2014], riguardante "Avviso pubblico per la costituzione dell'albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)";

Ritenuto, altresì, opportuno costituire anche un albo unico dipendenti regionali ove sono iscritti, ad istanza di parte, i dipendenti regionali in possesso di specifiche qualificazioni ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo, ovvero di collaudo statico, ovvero di verifica di conformità, ovvero di verifica del progetto, per appalti di lavori, servizi e forniture nei quali l'Amministrazione regionale è stazione appaltante;

Ritenute, per la costituzione dell'albo unico regionale, infine, valide le istanze pervenute al 14 maggio 2015 pubblicate nel portale del notiziario sugli appalti all'indirizzo internet www.lavoripubblici.sicilia.it, gestito dal Dipartimento regionale tecnico, servizio 1;

Ritenute, per la costituzione l'albo unico dei dipendenti regionali, altresì, valide le istanze pervenute al 14 maggio 2015, pubblicate nel portale del notiziario sugli appalti all'indirizzo internet www.lavoripubblici.sicilia.it, gestito dal Dipartimento regionale tecnico, servizio 1;

Ritenuto necessario, al fine di uniformare le relative procedure, impartire alle stazioni appaltanti indicazioni circa la formulazione della lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio, per la domanda di partecipazione a cura del soggetto invitato, del disciplinare di gara e dei disciplinari per il conferimento degli incarichi;

Decreta:

Art. 1

1. In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è costituito l'Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12).

2. L'Albo unico regionale è costituito dall'elenco dei professionisti (operatori economici) ove sono iscritti, ad istanza di parte, i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis) e h), del decreto legislativo n. 163/2006, per l'affidamento di incarichi professionali relativamente alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'Allegato IIA, categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per corrispettivi inferiori alla soglia di cui all'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (ad oggi pari ad euro 100.000,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'osservanza delle procedure e delle modalità di cui al quadro di riferimento normativo vigente e nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa.

Art. 2

1. E' costituito, altresì, l'Albo unico dipendenti regionali, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i dipendenti interni dell'Amministrazione regionale che intendono espletare gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo, ovvero di collaudo statico, ovvero di verifica di conformità, ovvero di verifica del progetto, per appalti di lavori, servizi e forniture nei quali l'Amministrazione regionale è stazione appaltante.

Art. 3

1. E' fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, di attingere esclusivamente all'elenco di cui all'articolo 1 per le procedure di affidamento dei servizi di cui all'Allegato IIA, categoria 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo le loro necessità e secondo il loro insindacabile giudizio anche per l'affidamento dei servizi per corrispettivi inferiori alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (ad oggi pari ad euro 40.000,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi);

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, i soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che si avvalgono dell'Albo unico regionale hanno l'obbligo di comunicare ai competenti uffici dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, secondo le modalità rese note dallo stesso, preventivamente i dati concernenti il contenuto dei bandi ed i soggetti invitati, per le dovute verifiche.

La stazione appaltante, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, ha l'obbligo di comunicare i dati concernenti l'importo di aggiudicazione e il nominativo dell'affidatario, oltre gli obblighi derivanti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 7, commi 8 e 9.

Art. 4

1. Ciascun Dipartimento della Regione Siciliana, nella veste di stazione appaltante, potrà procedere all'affidamento a propri dipendenti iscritti al predetto Albo, in possesso di comprovate competenze ed esperienze acquisite in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo della prestazione, e nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.

2. Ove non dovessero essere rinvenuti all'interno dell'Albo soggetti idonei, la stazione appaltante, previo accertamento e certificazione da parte del responsabile del procedimento, potrà ricorrere a dipendenti di altre amministrazioni iscritti al medesimo Albo e, in caso di ulteriore assenza di soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, potrà avvalersi di soggetti esterni all'Amministrazione regionale, dotati dei requisiti richiesti ed iscritti all'Albo unico regionale oggetto del presente decreto.

Art. 5

1. Il responsabile del procedimento, nella lettera di invito, indicherà espressamente i requisiti oggetto di valutazione nell'ambito dello specifico incarico, tenendo conto delle indicazioni riportate all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 266 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle indicazioni riportate nelle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture relative alla materia, tra cui in particolare la determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 S.O. n. 196, con le modifiche ed integrazioni ritenute opportune in relazione alla natura e finalità dell'incarico da conferire.

2. In ogni caso i parametri di valutazione e la relativa ponderazione saranno già determinati, nella lettera di invito, al momento della richiesta di offerta. La scelta del contraente cui affidare l'incarico mediante la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una commissione, istituita ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'Albo di cui al comma 8. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dal servizio che gestisce l'Albo.

3. L'importo a base di gara sarà quello riportato nella lettera di invito, calcolato con riferimento alle categorie e classi dei lavori da realizzare, applicando le Tabelle allegate al decreto 20 luglio 2012, n. 140 del Ministero della giustizia "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia", ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012.

Art. 6

1. Rimane valido il divieto previsto dall'articolo 253 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni, di partecipare alla stessa procedura di gara messa in atto dall'ente locale singolarmente e quale componente di associazione temporanea, di società di professionisti o di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo.

Art. 7

1. Le dichiarazioni non veritiere accertate in sede di verifica e di espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi oggetto del presente decreto, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, comportano la decadenza dell'incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la cancellazione dall'Albo, fermo restando l'avvio del procedimento penale per la falsa dichiarazione resa.

Art. 8

1. L'Albo unico sarà pubblicato nel portale del notiziario sugli appalti all'indirizzo internet www.lavoripubblici.sicilia.it dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto.

2. Gli aggiornamenti saranno effettuati periodicamente sulla base delle istanze pervenute, con cadenza almeno semestrale, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, previo decreto dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Art. 9

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.P. 31 gennaio 2012, n. 13, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nonché nel portale del notiziario sugli appalti all'indirizzo internet www.lavoripubblici.sicilia.it.

2. Il presente decreto non è soggetto al visto della Ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Palermo, 22 giugno 2015.

PIZZO