
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 24 gennaio 2020, n. 90
G.U.R.I. 30 aprile 2020, n. 111
Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione - modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 18 dell'ordinanza n. 19/2017. Approvazione delle Linee guida e modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018. (Ordinanza n. 90).
TESTO COORDINATO (all'O.P.C.M. 6 maggio 2021, n. 116)
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonchè con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonchè delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:
a) l'art. 1, comma 5, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo può delegare ai presidenti delle regioni - vicecommissari le funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;
b) l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;
c) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
d) l'art. 7, comma 1, che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a «riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni» (lettera b) nonchè a «riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso» (lettera c);
l) l'art. 30 il quale prevede:
al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinchè vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
m) l'art. 32 il quale prevede l'applicazione relativamente agli interventi di cui all'art. 14 delle previsioni contenute nell'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
n) l'art. 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);
Vista l'ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, recante la «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.»;
Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Vista la nota a firma del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018;
Visto il decreto legislativo n. 189/2016 [N.d.R. recte: decreto legge n. 189/2016], art. 10, commi 1, 2 e 3, in base al quale «... non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni e attività produttive che alla data del 24 agosto 2016... non avevano i requisiti di essere utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili...»;
Vista la circolare CGRTS n. 000713 del 23 maggio 2018;
Ritenuto necessario modificare la tabella allegata alla circolare CGRTS n. 000713 del 23 maggio 2018, in coerenza con le disposizioni della presente ordinanza;
Rilevato che a seguito della modifica normativa apportata al sopracitato decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni con l'introduzione del comma 3-bis per cui «le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni»;
Che pertanto si rende necessario, in ragione della specificità dell'argomento, emanare delle Linee guida al fine di fornire agli Uffici speciali per la ricostruzione parametri omogenei e uniformi per la determinazione degli importi ammissibili a contributo;
Che in particolare le Linee guida disciplinano:
le tipologie di edifici collabenti ammissibili a contributo e relative condizioni di ammissibilità;
le opere e i lavori ammissibili;
criteri e parametri specifici per la determinazione dei contributi e relative procedure a integrazione o sostituzione di quelli contenuti nelle ordinanze già in vigore in materia di ricostruzione privata;
Considerato che in sede di Tavolo tecnico USR del 19 novembre 2019, al punto dedicato alla trattazione degli edifici collabenti gli Uffici speciali per la ricostruzione hanno condiviso i criteri generali delle costruende Linee guida;
Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate, nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2019;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Individuazione dei ruderi e degli edifici collabenti - Modalità di ammissione a contributo dei collabenti di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2014 [N.d.R. recte: decreto legislativo n. 42/2004] e successive modificazioni e integrazioni - Approvazione delle Linee guida
Sono approvate le Linee guida in materia di ruderi ed edifici collabenti allegate (allegato 1) alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale.
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Modifica tabella allegata alla circolare GRTS 713 del 23 maggio 2018
La tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018 e modificata con la tabella di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza parte integrante della stessa.
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Disposizioni finanziarie
Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Entrata in vigore ed efficacia
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
Roma, 24 gennaio 2020
Il Commissario straordinario: FARABOLLINI
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 198
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
ALLEGATO 1
COMMISSARIO STRAORDINARIO
SISMA 2016
ORDINANZA N. 90 del 24/01/2020
(Attuazione dell'Art. 10 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 dell'Ordinanza n. 19/2017.
RUDERI ED EDIFICI COLLABENTI
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE
MODALITA' DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEI COLLABENTI VINCOLATI
LINEE GUIDA
Sommario
0 - Ambito di applicazione
1 - Criteri e modalità per l'individuazione dei ruderi e degli edifici collabenti (art. 10 - DL n. 189/2016 e ss.mm.ii.)
2 - Condizioni per l'ammissibilità al contributo - (Art. 10 comma 3-bis - DL n. 189/2016 e ss.mm.ii.)
2a - Opere e lavori ammissibili
2b - Determinazione del contributo e procedure
0 - Ambito di applicazione e Finalità
Le presenti Linee Guida si applicano agli immobili collabenti sia pubblici che privati di cui all'art. 10 del DL n. 189/2016 e ss.mm.ii. ed all'art. n. 18 dell'Ordinanza n. 19/2017.
Va evidenziato che il sopracitato art. 10, sancisce la non ammissibilità a contributo degli edifici definiti collabenti (commi 1, 2 e 3), ad eccezione dei collabenti vincolati (comma 3 bis) *
L'applicazione della norma contenuta ai commi 1 e 2 e 3 del sopracitato art. 10, rende necessario fornire, preliminarmente, istruzioni e direttive ai Comuni per la valutazione dello stato di collabenza alla luce degli elementi oggettivi che li contraddistinguono e secondo criteri, il più possibile omogeni e comuni in tutte le aree interessate dalla ricostruzione, che facciano riferimento a concetti quali: "inutilizzato", "fatiscente" e "inagibile".
L'applicazione della norma di cui al comma 3bis (edifici collabenti di interesse culturale), è finalizzata a consentire una seppur limitata fruibilità mediante opere limitate a:
- riduzione delle interferenze e dei rischi verso l'esterno, garantendo l'incolumità pubblica e privata delle aree circostanti/adiacenti, il bene stesso e la sua salvaguardia, nel caso dei ruderi;
- interventi strutturali, nel caso di edifici, ai fini della tutela e salvaguardia del bene;
1 - Criteri e modalità per l'individuazione dei ruderi e degli edifici collabenti (art. 10 - DL n. 189/2016 e ss.mm.ii.)
L'accertamento di "collabenza", "fatiscenza" o "inagibilità" compete al Comune che definisce gli edifici privi dei requisiti necessari per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi.
La Tabella n. 1 elenca i criteri per l'accertamento dello stato di collabenza da utilizzare da parte dei Comuni.
L'accertamento è trasmesso all'USR competente, ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. b) dell'ordinanza Commissariale n. 62/2018, il quale, a sua volta, provvede a verificare, anche avvalendosi delle schede AeDES, di cui all'articolo 8, comma 1, del D.L. 189/2016, se presenti, la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo.
Le predette indicazioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli edifici di proprietà pubblica.
2 - Condizioni per l'ammissibilità al contributo - (Art. 10 comma 3-bis - DL n. 189/2016 e ss.mm.ii.)
Gli edifici collabenti, soggetti a vincolo diretto, o ope-legis se non ricompresi nella fatti specie dell'art. 12 del D.Lgs 42/2004, possono essere sostanzialmente distinti nelle seguenti tipologie:
- a) Edifici allo stato di rudere aventi le seguenti caratteristiche: perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano altezza media di almeno m. 2,00 da terra, non individuabili né perimetrabili catastalmente, nonché privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante e di tutti i solai (o con alcune volte e/o orizzontamenti);
- b) Edifici che risultino danneggiati a seguito degli eventi sismici, non utilizzati o inagibili al momento del sisma, con o senza collasso di elementi strutturali, anche abbandonati e privi di impianti, ovvero dotati di impianti essenziali quali lo smaltimento delle acque nere, l'adduzione dell'acqua e dell'energia elettrica, anche con presenza di un grado di finitura minimo (pavimenti, intonaci interni ed esterni, infissi), costituiti da una regolare e ben individuata struttura, riconducibile per materiali costituenti e funzionamento strutturale a tipologie tradizionali dell'edilizia in muratura.
L'edificio collabente, per essere ammesso a contributo deve soddisfare le seguenti condizioni.
- presenza di vincolo diretto, notificato prima del 24 agosto 2016 o per il quale a quella data era già stato avviato il procedimento ufficiale di apposizione del vincolo presso l'Ente di tutela, ovvero per quanto riguarda gli edifici pubblici, anche se non formalmente dichiarati dall'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e smi, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, essi risultino sottoposti ope legis alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte II, fino a che non sia stata effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale (art. 12 Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- dimostrazione della connessione del danno (o l'eventuale aggravamento) agli eventi sismici del 2016-17 con perizia asseverata da parte di un professionista, con scheda AEDES, se presente, e la documentazione prevista dall'Ordinanza n. 10/2016.
[Laddove non siano presenti scheda AEDES e Ordinanza sindacale, deve essere prodotta una segnalazione del danno da sisma da presentare al Comune entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza che approva le presenti Linee Guida.] (punto abrogato) (1)
Entro lo stesso termine devono essere segnalati al Commissario straordinario, e per conoscenza agli USR competenti per territorio, i collabenti di interesse culturale, di proprietà pubblica da parte di Enti e Amministrazioni, o gli edifici di culto di proprietà degli Enti ecclesiastici, al fine dell'inserimento nella programmazione con una sommaria indicazione della spesa.
2a - Opere e lavori ammissibili
A titolo esemplificativo, nel caso di edificio ridotto a rudere di cui al punto 2 lett. a), si fornisce un elenco, non esaustivo, di lavori ammissibili:
- Eliminazione di vegetazione potenzialmente dannosa per le strutture;
- Formazioni di copertine superficiali a protezione da infiltrazioni meteoriche dei maschi murari.
- Chiusura leggera di aperture per evitare ingressi non autorizzati;
- Smontaggi controllati e conseguente cernita e accatastamento degli elementi;
- Tratti di cuci-scuci delle murature;
- Inserimento di catene e/o profilati metallici;
- Ripristino di orizzontamenti leggeri quando indispensabili ad impedire instabilità di elementi murari o preservare dalle intemperie elementi di pregio all'intradosso;
Tra le opere ammissibili sono da comprendere anche le finiture esterne, limitatamente a quelle strettamente necessarie ad evitare il degrado strutturale del manufatto quali regimentazione delle acque meteoriche, etc. In ogni caso sono ammesse quelle opere, nei limiti del contributo, che garantiscano le finalità degli interventi.
Viceversa sono da escludere le opere di tipo provvisionale e gli interventi inerenti finiture interne e impianti.
Nel caso di edificio danneggiato, di cui al punto 2 lett. b), sono ammissibili:
- Opere strutturali finalizzate alla sola sicurezza sismica del manufatto con ripristino degli elementi strutturali danneggiati finalizzate alla salvaguardia e tutela del bene culturale;
- Ripristino delle finiture esterne se connesse al mantenimento della struttura o se parte di un aggregato.
2b - Determinazione del contributo e procedure
[Per gli interventi sugli edifici ridotti allo stato di rudere, di cui al punto 2 lett. a), è concesso un contributo non superiore a 250 €/mq, senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese tecniche, al netto di IVA.] (capoverso abrogato) (2)
Per gli edifici collabenti, non utilizzati e inagibili, non ridotti allo stato di rudere, di cui al punto 2 lett. b), è concesso un contributo non superiore al 50% del livello operativo L4 senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese tecniche, al netto dell'IVA.
Per i collabenti di interesse culturale di proprietà privata, la richiesta di contributo deve sottostare alla seguente procedura:
- Il progetto, redatto e firmato da un professionista abilitato, viene caricato su MUDE e presentato all'USR competente che, acquisito il titolo abilitativo (CILA o SCIA) rilasciato dai Comuni, lo sottopone alla Conferenza regionale per l'acquisizione dei necessari pareri, in particolare quello del MIBACT; Nel caso di cui al punto 2 lett. b), prima del rilascio del contributo, deve essere acquisita preventiva autorizzazione sismica.
- Acquisiti i pareri, l'USR rilascia il provvedimento e decreta l'ammontare del contributo, applicando le modalità e le disposizioni delle Ordinanze in materia di edilizia privata, già vigenti.
Per i collabenti di proprietà pubblica, o per gli edifici di culto degli enti ecclesiastici, si seguono le procedure della ricostruzione pubblica.
A parità di finanziamento concesso e su richiesta motivata del Soggetto Attuatore, l'USR può autorizzare interventi tipologicamente diversi da quelli riportati in Tabella, a condizione che l'intervento autorizzato consenta di raggiungere un maggior grado di sicurezza sismica.
In presenza di collabenti di interesse storico-culturale gli interventi sono finalizzati a ridurre la vulnerabilità e in generale per garantire un livello di sicurezza per la salvaguardia del bene e della pubblica incolumità.
Punto abrogato dall'art. 14, comma 1, punto 4), dell'O.P.C.M. 6 maggio 2021, n. 116.
Capoverso abrogato dall'art. 14, comma 1, punto 5), dell'O.P.C.M. 6 maggio 2021, n. 116.
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.