Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 aprile 2020

G.U.R.I. 5 maggio 2020, n. 114

Isituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura.

TESTO COORDINATO (al D.M. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 aprile 2022)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 24 gennaio 2014 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia, notificata con il numero C(2014) 279;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonchè di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto», convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e in particolare l'art. 6-bis, recante «Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole»;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72 «Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi»;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè in materia di famiglia e disabilità» convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, concernente «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, concernente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

(integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 aprile 2022)

Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 (di seguito Fondo nazionale per la suinicoltura), per il perseguimento delle seguenti finalità e interventi volti:

a) a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini;

b) a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo;

c) a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore;

d) a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori,

e) a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti,

f) a promuovere l'innovazione e a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore.

Art. 2

Risorse disponibili

(modificato dall'art. 1, comma 2, del D.M. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 aprile 2022)

Ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano a 15 milioni di euro complessivi, di cui 1 milione di euro per l'annualità 2019, 4 milioni di euro per l'annualità 2020 e 10 milioni di euro per l'annualità 2021 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3

Riparto risorse e attività finanziabili

(modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 aprile 2022)

1. Il Fondo nazionale per la suinicoltura attua le finalità dell'art. 1 del presente decreto.

2. Le risorse disponibili di cui all'art. 2 sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili in coerenza con le finalità di cui all'art. 1:

a) tre milioni di euro nell'anno 2020 per la concessione di contributi per l'acquisto e l'installazione di macchinari di valutazione automatica delle carcasse suine Image-meater e AutoFOM previsti dalla «Decisione di esecuzione della commissione del 24 gennaio 2014 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia», al fine di valorizzare le carni nazionali e garantire una più oggettiva trasparenza nella formazione del valore;

b) 4,5 milioni di euro, di cui 1 milione nell'anno 2019, 0,5 milioni nell'anno 2020 e 3 milioni nell'anno 2021, per il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e attività di informazione e promozione presso i consumatori, condivise con le Regioni e con il Tavolo di filiera presso il Ministero, funzionali alle attività di investimento del presente decreto e volte alla valorizzazione della filiera suinicola e in particolare delle produzioni di prosciutto DOP;

c) 1,5 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro nell'anno 2020 e 1 milione di euro nell'anno 2021 per il sostegno per il rafforzamento della trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, attraverso il potenziamento dell'acquisizione e delle analisi dei dati oggettivi di mercato e dell'aggiornamento dell'equazione di stima, anche con utilizzo di software avanzati e accordi con università e centri di ricerca;

d) 6 milioni di euro nell'anno 2021 per il benessere animale, la biosicurezza e la sostenibilità degli allevamenti suinicoli.

3. In coerenza con quanto disposto dall'art. 6-bis, comma 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, le attività di cui alle lettere b e c del comma 2 del presente articolo sono attuate da «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

4. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo sono trasferite alle regioni proporzionalmente al numero dei capi suini registrati nella banca dati nazionale considerando esclusivamente sia gli allevamenti con almeno 15 scrofe, che con almeno 150 capi macellati per anno. Alle regioni sono affidati l'erogazione dei contributi a fondo perduto e il controllo sul corretto utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, da approvare entro due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono indicati l'elenco delle spese ammissibili al contributo che potranno comprendere a scelta delle regioni, tra le altre, materiali, attrezzature e servizi, e le disposizioni sul corretto utilizzo delle risorse di cui dare comunicazione al Ministero.

5. Qualora le risorse, ripartite tra le singole regioni secondo i criteri di cui al comma precedente, residuino per mancato utilizzo da parte delle regioni, possono essere ripartite proporzionalmente tra le regioni assegnatarie, in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero dei capi per i quali è stata presentata la domanda.

6. Gli aiuti sono in ogni caso concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal "Quadro temporaneo" come definito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo intervenute con la comunicazione della Commissione europea C (2021) 3364 final del 6 maggio 2021.

7. Decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" il sostegno potrà essere inquadrato con successivo decreto ministeriale:

nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 o del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, ovvero con un regime di aiuto da inquadrare ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Contributi per l'acquisto e l'installazione di macchinari di valutazione automatica delle carcasse suine

1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate a favore delle imprese di macellazione che abbiano sottoscritto o sottoscrivano entro la data di presentazione della domanda, contratti di filiera con allevatori nel settore suinicolo.

2. Per contratto di filiera ai sensi del comma 1 del presente articolo si intende un contratto di durata almeno triennale, rispondente alle caratteristiche minime vincolanti fissate dalla circolare di cui al comma 5 del presente articolo, tra i soggetti della filiera suinicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra gli allevatori e le imprese di macellazione, la tutela del reddito degli allevatori, il miglioramento della qualità e la migliore remunerazione del prodotto, che preveda l'utilizzo obbligatorio delle macchine Image-Meater o AutoFOM per la valutazione delle carcasse.

[3. L'aiuto è concesso nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».] (comma abrogato) (1)

4. L'aiuto è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero), dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.

5. Le imprese presentano domanda di aiuto per il sostegno di cui al presente articolo al Ministero nelle modalità e nei tempi stabiliti in apposita circolare ministeriale, sentite le regioni e il Tavolo di filiera suinicola presso il Ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

6. Alla domanda sono accluse in ogni caso:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni;

b) copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera riguardi cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, esso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di fornitura che riguarda la singola impresa d'allevamento socia così come regolato dalla circolare di cui al comma 5.

7. Le domande sono istruite dal Ministero, che effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis». Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. Il Ministero provvederà, altresì, alla registrazione della misura e a tutti i necessari adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.

8. Il Ministero verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto che abbia presentato domanda ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Ministero registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al beneficiario il riconoscimento dell'aiuto, l'importo effettivamente spettante e provvede alla liquidazione dello stesso.

10. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il Ministero provvede a comunicare al beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

11. Le eventuali economie di spesa delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) sono destinate alle attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) nel limite massimo di un milione di euro.

(1)

Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, del D.M. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 aprile 2022Ai sensi del predetto art. 3, comma 1, dello stesso D.M., si applica quanto previsto all'art. 2, lettera d), commi 6 e 7 del medesimo decreto 12 aprile 2022.

Art. 5

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità all'art. 4 del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Art. 6

Disposizioni finali

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2020

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

BELLANOVA

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2020,

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 205