
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/452 DELLA COMMISSIONE, 26 marzo 2020
G.U.U.E. 27 marzo 2020, n. LI 94
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda mezzi e risorse istituiti in risposta a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato. [notificata con il numero C(2020) 2011] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 26 marzo 2020
Applicabile dal: 19 marzo 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera h) bis,
considerando quanto segue:
1) La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU. La riserva rescEU è composta da risorse a livello unionale il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme dei mezzi esistenti a livello nazionale nonché i mezzi impegnati dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di assicurare una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
2) La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (2) stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e risorse e i suoi requisiti di qualità. Le riserve di rescEU comprendono finora mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi e per l'evacuazione medica, risorse per squadre mediche di emergenza, nonché risorse per la costituzione di scorte di materiale medico.
3) L'articolo 21, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE prevede la possibilità di istituire mezzi e risorse di rescEU per gestire rischi poco probabili dall'impatto molto elevato. Al fine di istituire tali mezzi e risorse, le categorie dei rischi poco probabili dall'impatto molto elevato dovrebbero essere definite nella presente decisione, tenendo conto dei possibili scenari per tali rischi.
4) I mezzi e le risorse di rescEU istituiti per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato dovrebbero essere interamente finanziati dall'Unione a causa della loro natura altamente specializzata, dei costi elevati e della scarsità a livello di Unione. A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, e dell'articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE, per tali mezzi e risorse l'assistenza finanziaria dell'Unione copre tutti i costi necessari per assicurarne la disponibilità e la possibilità di mobilitarli, nonché tutti i costi operativi in caso di mobilitazione nell'ambito del meccanismo unionale.
5) Nel definire un mezzo o una risorsa di rescEU mediante atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe valutare se il mezzo o la risorsa in questione debba essere considerato una risposta a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.
6) Il processo di individuazione dei mezzi e delle risorse istituiti per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato deve basarsi sulla loro importanza strategica ed essere svolto in modo trasparente e in stretta cooperazione con gli Stati membri.
7) Al fine di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato, ad esempio, ma non solo, un attacco biologico su larga scala o un'epidemia che risulti in un elevato numero di pazienti affetti da una malattia altamente infettiva, si dovrebbe far ricorso a mezzi e risorse per l'evacuazione medica di pazienti altamente infettivi («Medevac HID»), mezzi aerei per l'evacuazione medica di vittime di catastrofi nonché mezzi e risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 3 («EMT-3»). Le risorse per la costituzione di scorte di materiale medico dovrebbero essere utilizzate anche per far fronte a gravi minacce per la salute di carattere transfrontaliero di lunga durata, che possono potenzialmente perturbare la prestazione di servizi sociali, ambientali, economici e di sanità pubblica a causa della loro portata e complessità.
8) Alla luce dell'emergenza COVID-19, considerata la necessità di istituire rapidamente una riserva europea comune in grado di sostenere gli Stati membri nella risposta, la retroattività deve applicarsi alle risorse per la costituzione di scorte di materiale medico nel quadro di rescEU a partire dalla data in cui sono state designate come risorse di rescEU dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/414 della Commissione (3).
9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570.
10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 347 del 20.12.2013.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019).
Decisione di esecuzione (UE) 2020/414 della Commissione, del 19 marzo 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda le risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico (GU L 82I del 19.3.2020).
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione è così modificata:
1) l'articolo 1 è così modificato:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) costi totali stimati delle risorse di rescEU per la costituzione di scorte di materiale medico;»;
b) sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):
«f) le categorie di rischi poco probabili dall'impatto molto elevato;
g) i mezzi e le risorse di rescEU istituiti per gestire rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.»;
2) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 3 quinquies
Categorie di rischi poco probabili dall'impatto molto elevato
Al fine di istituire i mezzi e le risorse di rescEU necessari per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi:
a) l'imprevedibilità o il carattere straordinario di una catastrofe;
b) le dimensioni di una catastrofe, compresi numero elevato di vittime e decessi, e sfollamenti di massa;
c) il perdurare di una catastrofe;
d) il grado di complessità di una catastrofe;
e) il rischio potenziale di gravi perturbazioni del funzionamento del governo nazionale, compresa la prestazione di servizi sociali, ambientali, economici e sanitari o l'interruzione dell'infrastruttura critica di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio [*1];
f) la ripartizione geografica, considerando anche gli impatti che si possono estendere oltre le frontiere; g) altri fattori quali l'attivazione completa dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR) del Consiglio o l'invocazione della clausola di solidarietà ai sensi dell'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 3 sexies
Mezzi e risorse rescEU istituiti per gestire rischi poco probabili dall'impatto molto elevato
1. Sono istituiti mezzi e risorse corrispondenti ad eventi caratterizzati da almeno due delle categorie di cui all'articolo 3 quinquies, con l'obiettivo di rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.
2. Per ogni mezzo e risorsa di rescEU ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, la Commissione valuta la possibilità di istituire il mezzo o la risorsa per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.
3. I mezzi e le risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f), sono istituiti allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato. L'assistenza finanziaria dell'Unione copre tutti i costi necessari per assicurare la disponibilità e la possibilità di mobilitare detti mezzi e risorse a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE.
4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.
_____________
[*1] Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008).»"