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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2020

G.U.R.S. 22 maggio 2020, n. 30

Ambiti carenti di assistenza primaria relativi all'anno 2020 - integrazione e rettifica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 dell'A.C.N. 21 giugno 2018, che sostituisce l'art. 34 e definisce le nuove procedure per l'assegnazione degli ambiti carenti di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all'art. 33;

Visto il D.A. n. 8927 del 26 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 17 novembre 2006, con il quale sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri previsti dall'art. 33 dell'A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i.;

Visto il D.D.G. n. 2032 del 12 novembre 2019 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 29 novembre 2019) e s.m.i., con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2020;

Visto il D.D.G. n. 303/2020 del 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 24 aprile 2020, con il quale sono stati pubblicati gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria relativi all'anno 2020;

Vista la nota prot. n 47819 del 17 marzo 2020, con la quale l'A.S.P. di Catania, ad integrazione della precedente nota prot. n. 38016 del 2 marzo 2020, comunica che per mero errore di calcolo non ha trasmesso n. 1 zona carente nell'ambito territoriale di Biancavilla;

Vista la nota prot. n. 41794 del 15 aprile 2020, con la quale l'A.S.P. di Trapani, ad integrazione della precedente nota prot. n. 21792 del 20 febbraio 2020, comunica che per mero errore di calcolo non ha trasmesso ulteriori n. 2 carenze nell'ambito territoriale di Alcamo;

Vista la nota prot. n 61752 del 20 aprile 2020, con la quale l'A.S.P. di Agrigento, ad integrazione della precedente nota prot. n. 29124 del 14 febbraio 2020, comunica che per mero errore di calcolo non ha trasmesso n. 1 zona carente nell'ambito territoriale di Agrigento e n. 2 nell'ambito territoriale di Favara;

Vista la nota prot. n 64742 del 24 aprile 2020, con la quale l'A.S.P. di Agrigento comunica che dei due incarichi individuati presso l'ambito di Sciacca-Caltabellotta l'obbligo di apertura nel comune di Caltabellotta riguarda n. 1 incarico e non entrambi, come erroneamente indicato nel D.D.G. n. 303/2020;

Considerato che, per mero refuso nell'art. 7 del succitato D.D.G. n. 303/2020, è stato riportato quale criterio di graduazione delle istanze per trasferimento il criterio previsto dall'art. 34, comma 7, dell'A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005 e non quello contenuto nel medesimo articolo, come riformulato ai sensi dell'art. 5 dell'A.C.N. del 21 giugno 2018;

Ritenuto, pertanto, di dover sostituire l'art. 7 del D.D.G. n. 303/2020 il quale prevede che "I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "B1") atta a provare l'anzianità di incarico, in qualità di titolare a tempo indeterminato di assistenza primaria. L'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata sommando l'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi di assistenza primaria della Regione, detratti i periodi di eventuale cessazione dall'incarico, con l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza, ancorché già compresa nella precedente" con la seguente formulazione: "I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "B1") atta a provare l'anzianità di incarico, in qualità di titolare a tempo indeterminato di assistenza primaria. I suddetti medici sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico di cui all'articolo 18, comma 1, A.C.N. di medicina generale";

Ritenuto, altresì, di dovere provvedere alle necessarie integrazioni relativamente agli ambiti carenti di assistenza primaria relativi all'anno 2020;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa indicato, fermo restando quant'altro previsto dal D.D.G. n. 303/2020 del 10 aprile 2020 e ad integrazione degli ambiti nello stesso indicati, con il presente provvedimento vengono individuati i seguenti ulteriori ambiti carenti:

ASP di Agrigento:

- n. 1 posto ambito territoriale di Agrigento;

- n. 2 posti ambito territoriale di Favara;

ASP di Catania:

- n. 1 posto ambito territoriale di Biancavilla;

ASP di Trapani:

- n. 2 posti ambito territoriale di Alcamo.

A parziale rettifica di quanto indicato nel D.D.G. n. 303/2020, dei 2 incarichi individuati nell'ambito di Sciacca - Caltabellotta, l'obbligo di apertura nel comune di Caltabellotta riguarda n. 1 incarico e non entrambi come erroneamente indicato nel precitato D.D.G. n. 303/2020.

Art. 2

L'art. 7 del D.D.G. n. 303/2020 è sostituito dal seguente "I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "B1") atta a provare l'anzianità di incarico, in qualità di titolare a tempo indeterminato di assistenza primaria. I suddetti medici sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico di cui all'articolo 18, comma 1, A.C.N. di medicina generale".

Art. 3

Fermo restando che rimangono valide le domande di partecipazione all'assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria già presentate secondo le modalità e i termini di cui al D.D.G. n. 303/2020 del 10 aprile 2020, e nella considerazione che nel succitato decreto erano già state individuate carenze negli ambiti di Agrigento, Favara e Alcamo, sono riaperti i termini esclusivamente per la presentazione delle domande di quanti intendessero concorrere limitatamente alla copertura della carenza nell'ambito territoriale di Biancavilla.

Art. 4

I medici interessati all'ambito di Biancavilla, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli schemi allegati al DDG n. 303 del 10 aprile 2020 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 24 aprile 2020) e specificatamente "A" e "A1" (reiscrizioni), "B" e "B1" (tra sferimenti), "C" e "C1" (assegnazione per graduatoria), "D" e "D1" (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale), "E" e "E1" (medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Sicilia) all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica - servizio 1 "Personale del S. S. R. - Dipendente e convenzionato " - p.zza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo.

Concorrono automaticamente all'assegnazione del precitato ambito carente, senza necessità di inviare ulteriore istanza, i medici che nella domanda di partecipazione agli ambiti territoriali carenti di cui al D.D.G. n. 303/2020 del 10 aprile 2020, avevano specificato di voler concorrere indistintamente per tutti gli ambiti territoriali carenti della Regione o a tutti gli ambiti dell'A.S.P. di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 12 maggio 2020.

LA ROCCA