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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/529 DELLA COMMISSIONE, 15 aprile 2020

G.U.U.E. 16 aprile 2020, n. L 118

Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2020) 2369] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 15 aprile 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell'allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.

3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/504 della Commissione (5) a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati nel pollame in Germania e in Ungheria, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

4) Dopo l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/504 l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád.

5) Alcuni dei nuovi focolai in Ungheria sono situati al di fuori dei confini delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e le autorità competenti di detto Stato membro hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali nuovi focolai.

6) La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Ungheria conformemente alla direttiva 2005/94/CE ed ha accertato che i confini delle nuove zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti di tale Stato membro, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, i quali sono situati al di fuori dei confini delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47.

7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Ungheria, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tale Stato membro. E' pertanto opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 nuove zone di protezione e sorveglianza per l'Ungheria.

8) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Ungheria in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47.

10) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 395 del 30.12.1989.

(2)

GU L 224 del 18.8.1990.

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020).

(4)

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006).

(5)

Decisione di esecuzione (UE) 2020/504 della Commissione, del 6 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 109 del 7.4.2020).

Art. 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2020

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione