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N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1809.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/47 DELLA COMMISSIONE, 20 gennaio 2020

G.U.U.E. 21 gennaio 2020, n. L 16

Decisione relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2020) 344] (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2020/798)

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1809.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 20 gennaio 2020

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1809.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame o altri volatili in cattività. Nei volatili le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

2) L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

3) Se si manifesta un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno Stato membro, esiste il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di pollame o di altri volatili in cattività vivi o di loro prodotti.

4) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce determinate misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. Questa regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili sul resto del territorio dello Stato membro interessato prevenendo l'introduzione dell'agente patogeno e garantendo l'individuazione precoce della malattia.

5) Nel dicembre 2019 e nel gennaio 2020 la Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria e la Romania (gli Stati membri interessati) hanno notificato alla Commissione la comparsa nel loro territorio di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame e hanno immediatamente adottato le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

6) La Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame nelle regioni di Lubartowski, Ostrowski, Krasnostawski, My?liborski e Kolski.

7) La Slovacchia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame nella regione di Nitra.

8) L'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame nelle regioni di Komárom-Esztergom e Hajdú-Bihar.

9) La Romania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame nella regione di Maramure?.

10) La Commissione ha esaminato le misure applicate a norma della direttiva 2005/94/CE in collaborazione con gli Stati membri interessati e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei focolai.

11) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire a livello dell'Unione le zone di protezione e sorveglianza istituite negli Stati membri interessati in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità.

12) Di conseguenza si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza degli Stati membri interessati nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

13) La decisione di esecuzione (UE) 2020/10 della Commissione (4) dovrebbe inoltre essere abrogata e sostituita dalla presente decisione per tenere conto delle misure aggiornate di gestione della malattia in vigore e dell'evoluzione della situazione epidemiologica in Polonia per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

14) Al fine di tenere conto della situazione epidemiologica in costante evoluzione nell'Unione per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 maggio 2020.

15) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che la presente decisione sia adottata quanto prima.

16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 395 del 30.12.1989.

(2)

GU L 224 del 18.8.1990.

(3)

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2020/10 della Commissione, del 7 gennaio 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Polonia (GU L 5 del 9.1.2020).

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1809.

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

(sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/798)

1. La presente decisione definisce a livello di Unione le zone di protezione e sorveglianza da istituire in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE a cura degli Stati membri elencati nell'allegato I della presente decisione («gli Stati membri interessati») in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, nonché la durata delle misure da applicarsi in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE.

2. La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione da attuare in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati membri o nelle aree di cui all'allegato II, per quanto riguarda:

a) la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno all'interno di tali Stati membri o di loro aree;

b) la spedizione di partite di pollame e pulcini di un giorno dalle aziende situate in tali Stati membri o in loro aree.

La durata di tali misure di protezione è stabilita in funzione della durata delle zone di protezione e sorveglianza per tali aree, elencate nell'allegato I.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1809.

Art. 2

Aree da elencare nella parte A dell'allegato I e durata delle misure da applicarsi in tali aree

(sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/798)

Gli Stati membri interessati garantiscono che:

a) le zone di protezione istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione nell'allegato I, parte A, della presente decisione;

b) le misure da applicarsi nelle zone di protezione, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nell'allegato I, parte A, della presente decisione.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1809.

Art. 3

Aree da elencare nella parte B dell'allegato I e durata delle misure da applicarsi in tali aree

(sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/798)

Gli Stati membri interessati garantiscono che:

a) le zone di sorveglianza istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate come zone di sorveglianza nell'allegato I, parte B, della presente decisione;

b) le misure da applicarsi nelle zone di sorveglianza, come stabilito all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza indicate nell'allegato I, parte B, della presente decisione.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1809.

Art. 3

Misure di protezione da applicarsi nelle aree di cui all'allegato II

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/798)

1. Gli Stati membri elencati nell'allegato II vietano:

a) la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno dalle aziende situate nelle aree di cui all'allegato II verso altre aziende situate in tali aree;

b) la spedizione di partite di pollame e pulcini di un giorno dalle aziende situate nelle aree di cui all'allegato II;

c) la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno da aziende situate in aree del medesimo Stato membro non elencate nell'allegato II o da aziende situate in altri Stati membri o in paesi terzi verso aziende situate nelle aree di cui all'allegato II.

2. In seguito all'esito favorevole di una valutazione del rischio e a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi e di biosicurezza per impedire l'introduzione e la diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, anche nell'azienda di destinazione, gli Stati membri di cui all'allegato II possono, in deroga ai divieti di cui al paragrafo 1, autorizzare:

a) la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno provenienti da aziende situate in aree del medesimo Stato membro non elencate nell'allegato II o da altri Stati membri o da paesi terzi verso aziende situate nelle zone di sorveglianza istituite nell'allegato I per le aree di cui all'allegato II;

b) la movimentazione di pollame originario di un'azienda situata nella zona di sorveglianza istituita nell'allegato I per le aree di cui all'allegato II verso un'azienda situata all'interno della stessa zona di sorveglianza in cui non vi sia altro pollame, a condizione che:

i) il veterinario ufficiale abbia eseguito un esame clinico del pollame nell'azienda di origine il giorno della spedizione;

ii) il pollame sia stato sottoposto nell'azienda di origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente al manuale diagnostico, entro le 48 ore precedenti la data della spedizione;

iii) successivamente all'arrivo del pollame l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale;

c) la spedizione di partite di pollame destinato alla macellazione immediata da aziende situate nelle aree di cui all'allegato II a un macello designato all'interno delle pertinenti zone di protezione o sorveglianza o, se in tali zone non esiste un macello appropriato o se la capacità di macellazione è limitata, all'esterno delle zone di protezione e sorveglianza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a h), della direttiva 2005/94/CE e alla lettera b), punti i) e ii), del presente articolo;

d) la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone di protezione e sorveglianza istituite per le aree di cui all'allegato II a un'azienda situata nello stesso Stato membro all'esterno delle aree di cui all'allegato II, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 24 e all'articolo 30, lettera c), punto iii), della direttiva 2005/94/CE.

3. Il pollame e i pulcini di un giorno di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), sono trasportati unicamente in veicoli, gabbie, contenitori o scatole, a seconda dei casi, puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale e conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1809.

Art. 4

La decisione di esecuzione (UE) 2020/10 è abrogata.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1809.

Art. 5

(modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/574)

La presente decisione si applica fino al 20 aprile 2021.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1809.

Art. 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2020

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1809.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/114, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/134, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/175, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/210, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/240, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/281, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/384, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/406, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/454, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/504, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/529, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/549, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/574, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/604, dall'art. 1 del Dec. (UE) 2020/627, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/661, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/711 e dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/798.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1809.

ALLEGATO II

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2020/798)

Stato membro: Ungheria

Le seguenti aree di quelle elencate nell'allegato I:

- Bács-Kiskun megye

- Csongrád-Csanád megye

- Jász-Nagykun-Szolnok megye

- Pest megye

- Bekes megye, the following municipalities: Orosháza, Kardoskút, Békéssámson