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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/574 DELLA COMMISSIONE, 24 aprile 2020

G.U.U.E. 27 aprile 2020, n. L 132

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2020) 2732] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 24 aprile 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell'allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.

3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/549 della Commissione (5), a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati nel pollame in Ungheria e Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/549 l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád.

5) Alcuni dei nuovi focolai rilevati in Ungheria sono situati al di fuori dei confini delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47; di conseguenza, le nuove zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti ungheresi conformemente alla direttiva 2005/94/CE intorno a questi nuovi focolai, si estendono oltre i confini delle zone attualmente elencate in tale allegato.

6) La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Ungheria conformemente alla direttiva 2005/94/CE e ha accertato che i confini delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Ungheria, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tale Stato membro. E' pertanto opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 nuove zone di protezione e sorveglianza per l'Ungheria.

8) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Ungheria in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili. Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

9) Inoltre, dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità in atto è ulteriormente evoluta e la sua diffusione geografica si è estesa, principalmente a causa degli spostamenti stagionali degli uccelli migratori selvatici e, in particolare, degli uccelli migratori selvatici acquatici che, come è noto, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza aviaria. Tali spostamenti stagionali costituiscono una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, con il rischio di una possibile successiva diffusione dei virus da un'azienda infetta ad altre aziende.

10) Questa evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità ha comportato la necessità di modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 ripetute volte al fine di tener conto degli ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati in Bulgaria, Cechia, Germania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

11) Dato che la situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità è in evoluzione, e tenuto conto anche della stagionalità della circolazione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici, il rischio di comparsa di ulteriori focolai di tale malattia nell'Unione nei prossimi mesi è molto elevato, in particolare durante la prossima stagione migratoria degli uccelli selvatici. L'attuazione rigorosa delle misure di sorveglianza e di controllo dell'Unione resta pertanto molto importante.

12) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 si applica attualmente fino al 31 maggio 2020. Il periodo di applicazione di tale decisione di esecuzione dovrebbe tuttavia essere prorogato in ragione del persistere della presenza del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione, della situazione epidemiologica in costante evoluzione nell'Unione per quanto riguarda tale malattia, dei rischi connessi alla salute animale e degli sforzi necessari per combattere tale malattia, pur senza imporre, allo stesso tempo, inutili restrizioni agli scambi commerciali.

13) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) istituisce un nuovo quadro legislativo per la prevenzione e il controllo di una serie di malattie elencate nell'Unione, tra cui l'influenza aviaria ad alta patogenicità, e prevede misure di salvaguardia in caso di malattie animali. Tale regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Alla luce dell'attuale epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, è importante che le misure contro tale malattia a livello dell'Unione abbiano carattere di continuità. E' pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 fino al 20 aprile 2021 al fine di comprendere la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nell'Unione.

14) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2020/47.

15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 395 del 30.12.1989.

(2)

GU L 224 del 18.8.1990.

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020).

(4)

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006).

(5)

Decisione di esecuzione (UE) 2020/549 della Commissione, del 20 aprile 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 123 del 21.4.2020).

(6)

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016).

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è così modificata:

1) all'articolo 5, la data «31 maggio 2020» è sostituita dalla data «20 aprile 2021»;

2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2020

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione