
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 6 giugno 2020, n. 24
G.U.R.S. 12 giugno 2020, n. 34
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - e sue ulteriori integrazioni - con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e, in particolare, le linee guida allegate per la riapertura delle attività economiche e produttive del 25 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale;
Visto il parere del 18 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico in relazione allo stato di avanzamento dell'emergenza in Sicilia e programmazione della fase di post-lockdown (fase 2), nonché la tabella sinottica denominata "classe di rischio dei lavoratori in relazione all'aggregazione sociale con modello in fase di studio con indicazioni sull'uso di DPI e del distanziamento";
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Viste in particolare, le richiamate "linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" del 25 maggio 2020 con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione, delle attività turistiche (balneazione), delle strutture ricettive, dei servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), del commercio al dettaglio, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercati degli hobbisti), degli uffici aperti al pubblico, delle piscine, delle palestre, della manutenzione del verde e dei musei, archivi e biblioteche, nonché, in analogia, per tutte le attività economiche e produttive autorizzate;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, n. 194 del 5 maggio 2020 e ss.mm.ii.;
Vista la nota prot. n. 18862 del 15 maggio 2020, con la quale il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha rilevato che alla data di applicazione della presente ordinanza - in base ai tre set di indicatori relativi alla "capacità di monitoraggio", alla "capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti" e alla "stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari" - la Regione Siciliana annovera una matrice di "rischio basso";
Considerato che il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, ha consentito, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;
Considerato che il medesimo decreto legge ha stabilito la progressiva riapertura della mobilità interregionale (dal 3 giugno 2020) - recepita con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 2 giugno 2020 - e che è imminente la riapertura dei confini internazionali, con la conseguenza diretta della progressiva (e auspicabile) ripresa del mercato turistico interno ed internazionale;
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti "gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica" sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della "ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica", nonché della "insularità del territorio regionale" e, quindi, della "praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia";
Tenuto conto che l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è di livello "basso" e che lo Stato, nel proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. Linee guida del 25 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Ritenuto che pur alla luce del precipuo rispetto delle Linee guida approvate e adottate con le Ordinanze vigenti, si stima nei mesi di giugno - settembre 2020 la presenza nell'Isola di centinaia di migliaia di persone non residenti le quali, prive di un proprio medico di medicina generale (ovvero pediatra di libera scelta), devono essere poste in contatto con il Sistema sanitario regionale, attraverso modalità tecnologiche e mediante la istituzione delle Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat), anche al fine di adottare adeguate misure contenitive per la gestione dei c.d. casi sospetti da Covid-19;
Ordina:
Recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza
1. Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 18 maggio 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza.
2. Le norme che seguono individuano il protocollo sanitario per la gestione degli ingressi di soggetti non residenti nell'Isola nel periodo tra il giorno 8 giugno 2020 - 30 settembre 2020.
Protocollo "SiciliaSiCura"
1. Chiunque faccia ingresso in Sicilia, se non residente nell'Isola o ivi domiciliato:
a) si registra sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo informatico previsto;
b) utilizza la WebApp collegata (o scarica in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia mobile, dalle piattaforme AppleStore e Android, l'applicazione "SiciliaSiCura"), con finalità di contatto con il sistema sanitario regionale ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute.
2. I titolari delle società di gestione dei trasporti e i titolari di qualsiasi struttura ricettiva (anche a carattere extralberghiero) promuovono il sistema di registrazione di cui al comma precedente, anche al fine di garantirne l'effettività. Nello specifico:
a) i vettori del trasporto (sia pubblici, che privati) informano i passeggeri, al momento della prenotazione e della emissione dei titoli di viaggio, in ordine alla necessità di procedere alla registrazione al sito siciliasicura.com e pubblicano sui propri siti web le relative informazioni;
b) le strutture ricettive, al momento del check-in dell'utente, nel caso di ospite non residente o domiciliato nell'Isola, sono onerate di inserire, nei moduli sottoposti alla firma, la dizione che segue: "dichiaro di essermi registrato sul sito web siciliasicura.com ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dal Presidente della Regione Siciliana". Il personale delle strutture ricettive, dedicato ai servizi di accoglienza, informa in ogni caso tutti gli ospiti della necessità di registrarsi al portale regionale e comunica il numero del call center dedicato.
c) al fine di uniformare la comunicazione su tutto il territorio della Regione e sui motori di ricerca e siti web degli operatori turistici è disponibile l'immagine allegata alla presente Ordinanza, scaricabile nel formato.jpg sul sito istituzionale regione.sicilia.it nonché sui siti istituzionali dei Dipartimenti regionali interessati.
3. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana è incaricato di coordinare, mediante il numero verde 800.458787, il call center regionale per la necessaria assistenza informativa inerente i contenuti del protocollo "SiciliaSiCura". I servizi di contatto sono organizzati in lingua italiana ed in lingua inglese e devono ricomprendere le informazioni di natura sanitaria per i gestori delle attività produttive, nonché quelle per i cittadini che si sono registrati al sito web dedicato.
4. La gestione dei flussi informatici è di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, che redige un report settimanale sull'andamento degli ingressi nell'Isola attraverso il riscontro informatico del loro monitoraggio.
Istituzione delle Uscat
1. Sono istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat) in analogia con quanto previsto dall'art. 8 del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 e sue modifiche ed integrazioni. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell'Isola e gestiti secondo il presente protocollo sanitario.
2. In caso di positività al contagio da Covid-19 di un soggetto non residente nell'Isola e presente per ragioni turistiche o di lavoro, si applicano i protocolli vigenti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità; tuttavia, l'isolamento domiciliare conseguente all'accertamento della positività al contagio, ove non sia necessario il ricorso a cure ospedaliere, è organizzato dalla Regione Siciliana senza oneri a carico dell'interessato.
3. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, unitamente al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del medesimo Assessorato, adottano ogni adeguato provvedimento amministrativo finalizzato alla istituzione di un numero di Uscat, nella misura non inferiore di una per provincia. Alla formazione dei medici ed infermieri provvede il Cefpas, mediante corsi a titolo non oneroso per l'Amministrazione.
4. Ogni ulteriore disposizione, relativa alla gestione dei protocolli sanitari in caso di crescente presenza dei cittadini non residenti nell'Isola, sarà adottata con provvedimento amministrativo dell'Assessore Regionale per la Salute.
Disposizioni sulla efficacia delle misure
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
2. La presente ordinanza, con validità dal giorno 8 giugno 2020 fino al 30 settembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Palermo, 6 giugno 2020.
MUSUMECI