
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/621 DELLA COMMISSIONE, 18 febbraio 2020
G.U.U.E. 7 maggio 2020, n. L 144
Regolamento che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 27 maggio 2020
Applicabile dal: 27 maggio 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l'articolo 24, primo comma,
considerando quanto segue:
1) Le autorità competenti degli Stati membri sono elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/125. Il Belgio, l'Irlanda, la Francia, la Croazia, l'Italia, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e il Regno Unito hanno informato la Commissione che le voci relative alle loro autorità competenti dovrebbero essere modificate. E' inoltre opportuno modificare l'indirizzo per le notifiche alla Commissione.
2) A norma degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 2019/125, sono soggette ad autorizzazione tutte le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e per servizi di intermediazione o assistenza tecnica connessi a tali merci, elencate nell'allegato IV di tale regolamento.
3) Un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, prevista all'allegato V del richiamato regolamento, si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale (2), purché rispettino tutte le condizioni e i requisiti d'uso di detta autorizzazione. L'allegato V, parte 2, elenca i paesi interessati.
4) Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d'Europa, l'elenco di cui all'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/125 comprende i paesi che hanno non solo abolito la pena di morte per tutti i reati, ma anche ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (3) senza formulare riserve.
5) A seguito della ratifica del protocollo senza riserve, la Gambia e il Madagascar soddisfano le condizioni per l'inserimento nell'elenco di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/125.
6) Per quanto riguarda la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», il 15 febbraio 2019 l'Unione europea è stata ufficialmente informata dell'entrata in vigore dell'accordo di Prespa (4), secondo cui la denominazione ufficiale del paese è «Repubblica di Macedonia del Nord» e quella corrente «Macedonia del Nord» (articolo 1, paragrafo 3, lettera a)]. E' opportuno tenere conto di tale modifica della denominazione e spostare la voce pertinente nella posizione appropriata nell'elenco.
7) Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 30 del 31.1.2019.
Cfr. l'articolo 20, paragrafo 1, e il considerando 33 del regolamento (UE) 2019/125.
Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto all'abolizione della pena di morte. Testo adottato con risoluzione 44/1281 del 15 dicembre 1989 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Accordo finale sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 e 845 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell'Accordo interinale del 1995 e l'istituzione di un partenariato strategico tra le parti.
Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono così modificati:
1) All'allegato I, la lettera A è così modificata:
a) la voce relativa al Belgio è sostituita dalla seguente:
«Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
Dienst Vergunningen Vooruitgangstraat 50
B-1210 Brussel
BELGIË
Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie
Direction générale des analyses économiques et de l'économie nationale
Service licences
Rue du Progrès 50
B-1210 Bruxelles
BELGIO
Tel. +32 22776713, +32 22776512
Fax +32 22775063
E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be
vincent.wuyts@economie.fgov.be»
b) la voce relativa all'Irlanda è sostituita dalla seguente:
«Ceadúnú agus Rialú Trádála
An Rionn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
Ionad Phort an Iarla
Sráid Haiste I'ochtarach
Baile A'tha Cliath 2
D02 PW01
E'IRE
Tel. +353 1 631 2121
E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie
Trade Licensing and Control
Department of Business, Enterprise and Innovation
Earlsfort Centre
Lower Hatch Street
Dublin 2
D02 PW01
IRLANDA
Tel. +353 1 631 2121
E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie»
c) la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:
«Service des biens à double usage (SBDU)
67, rue Barbès - BP 8000
194201 IVRY-SUR-SEINE Cedex
FRANCIA
Tél.: +33 1 79 84 34 19
Email: doublusage@finances.gouv.fr»
d) la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:
«Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju
Služba za izvoznu kontrolu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8
10000 Zagreb
CROAZIA
Tel. +385 1 4598 135 (137)
Fax + 385 1 6474 553
Adresa e-pošte: kontrola.izvoza@mvep.hr»
e) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:
«Divisione Materiali a duplice uso
Autorità nazionale - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Viale Boston, 25 - 00144 Roma
ITALIA
Tel. +39 0659932439
Fax +39 0659647506
E-mail: uama.dualuse@cert.esteri.it»
f) la voce relativa all'Ungheria è sostituita dalla seguente:
«Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya
Németvölgyi út 37-39.
H-1124 Budapest
UNGHERIA
Tel. +36 14585599
Fax +36 14585885
E-mail: armstrade@bfkh.gov.hu»
g) la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:
«Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek
Rijnstraat 8
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
PAESI BASSI
Tel. +31 703485954»
h) la voce relativa all'Austria è sostituita dalla seguente:
«Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung "Außenwirtschaftskontrollen" III/2
Stubenring 1
A-1010 Wien
AUSTRIA
Tel. +43 171100802067
Fax +43 171100808386
E-mail: aussenwirtschaftskontrollen@bmdw.gv.at»
i) la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:
«minister właściwy do spraw gospodarki
Ministerstwo Rozwoju
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
POLONIA
Tel. +48 22 4119665
Fax +48 22 4119140
E-mail: SekretariatDOT@mr.gov.pl»
j) la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente:
«Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Departamentul de Comerț
Exterior
Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene Compartimentul Licențe
Calea Victoriei nr. 152
București, sector 1
Cod poștal 010096
ROMANIA
Tel. +40 214010552, +40 214010504
Fax +40 214010594
E-mail: dgre@dce.gov.ro»
k) la voce relativa alla Slovacchia è sostituita dalla seguente:
«Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Odbor výkonu obchodných opatrení
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
SLOVACCHIA
Tel. +421 248 54 21 72
Fax +421 2 43 42 39 15
e-mail: patricia.monosiova@mhsr.sk»
l) la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:
«Import of goods listed in Annex II:
Department for International Trade (DIT)
Import Licensing Branch (ILB)
E-mail: enquiries.ilb@trade.gov.uk
Export of goods and supply of assistance related to goods listed in Annexes II, III or IV:
Department for International Trade
Export Control Joint Unit
3 Whitehall Place
London
SW1 A 2AW
REGNO UNITO
Tel. +44 2072154594
E-mail: eco.help@trade.gov.uk»
2) All'allegato II, la lettera B è sostituita dalla seguente:
«B. Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera
SEAE 02/290
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO
E-mail: FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu»
3) All'allegato V, l'elenco di cui alla parte 2 (Destinazioni) è così modificato:
a) la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» è soppressa;
b) dopo la voce «Gabon» è inserita la voce «Gambia»;
c) dopo la voce «Liechtenstein» è inserita la voce «Macedonia del Nord»;
d) prima della voce «Messico» è inserita la voce «Madagascar».