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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/621 DELLA COMMISSIONE, 18 febbraio 2020

G.U.U.E. 7 maggio 2020, n. L 144

Regolamento che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 27 maggio 2020

Applicabile dal: 27 maggio 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l'articolo 24, primo comma,

considerando quanto segue:

1) Le autorità competenti degli Stati membri sono elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/125. Il Belgio, l'Irlanda, la Francia, la Croazia, l'Italia, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e il Regno Unito hanno informato la Commissione che le voci relative alle loro autorità competenti dovrebbero essere modificate. E' inoltre opportuno modificare l'indirizzo per le notifiche alla Commissione.

2) A norma degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 2019/125, sono soggette ad autorizzazione tutte le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e per servizi di intermediazione o assistenza tecnica connessi a tali merci, elencate nell'allegato IV di tale regolamento.

3) Un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, prevista all'allegato V del richiamato regolamento, si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale (2), purché rispettino tutte le condizioni e i requisiti d'uso di detta autorizzazione. L'allegato V, parte 2, elenca i paesi interessati.

4) Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d'Europa, l'elenco di cui all'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/125 comprende i paesi che hanno non solo abolito la pena di morte per tutti i reati, ma anche ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (3) senza formulare riserve.

5) A seguito della ratifica del protocollo senza riserve, la Gambia e il Madagascar soddisfano le condizioni per l'inserimento nell'elenco di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/125.

6) Per quanto riguarda la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», il 15 febbraio 2019 l'Unione europea è stata ufficialmente informata dell'entrata in vigore dell'accordo di Prespa (4), secondo cui la denominazione ufficiale del paese è «Repubblica di Macedonia del Nord» e quella corrente «Macedonia del Nord» (articolo 1, paragrafo 3, lettera a)]. E' opportuno tenere conto di tale modifica della denominazione e spostare la voce pertinente nella posizione appropriata nell'elenco.

7) Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 30 del 31.1.2019.

(2)

Cfr. l'articolo 20, paragrafo 1, e il considerando 33 del regolamento (UE) 2019/125.

(3)

Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto all'abolizione della pena di morte. Testo adottato con risoluzione 44/1281 del 15 dicembre 1989 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(4)

Accordo finale sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 e 845 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell'Accordo interinale del 1995 e l'istituzione di un partenariato strategico tra le parti.

Art. 1

Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono così modificati:

1) All'allegato I, la lettera A è così modificata:

a) la voce relativa al Belgio è sostituita dalla seguente:

«Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie nationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIO

Tel. +32 22776713, +32 22776512

Fax +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

vincent.wuyts@economie.fgov.be»

b) la voce relativa all'Irlanda è sostituita dalla seguente:

«Ceadúnú agus Rialú Trádála

An Rionn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Ionad Phort an Iarla

Sráid Haiste I'ochtarach

Baile A'tha Cliath 2

D02 PW01

E'IRE

Tel. +353 1 631 2121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie

Trade Licensing and Control

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

D02 PW01

IRLANDA

Tel. +353 1 631 2121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie»

c) la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès - BP 8000

194201 IVRY-SUR-SEINE Cedex

FRANCIA

Tél.: +33 1 79 84 34 19

Email: doublusage@finances.gouv.fr»

d) la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

«Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

Služba za izvoznu kontrolu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

CROAZIA

Tel. +385 1 4598 135 (137)

Fax + 385 1 6474 553

Adresa e-pošte: kontrola.izvoza@mvep.hr»

e) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Divisione Materiali a duplice uso

Autorità nazionale - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Viale Boston, 25 - 00144 Roma

ITALIA

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: uama.dualuse@cert.esteri.it»

f) la voce relativa all'Ungheria è sostituita dalla seguente:

«Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya

Németvölgyi út 37-39.

H-1124 Budapest

UNGHERIA

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@bfkh.gov.hu»

g) la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:

«Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Rijnstraat 8

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

PAESI BASSI

Tel. +31 703485954»

h) la voce relativa all'Austria è sostituita dalla seguente:

«Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Abteilung "Außenwirtschaftskontrollen" III/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

AUSTRIA

Tel. +43 171100802067

Fax +43 171100808386

E-mail: aussenwirtschaftskontrollen@bmdw.gv.at»

i) la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:

«minister właściwy do spraw gospodarki

Ministerstwo Rozwoju

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLONIA

Tel. +48 22 4119665

Fax +48 22 4119140

E-mail: SekretariatDOT@mr.gov.pl»

j) la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente:

«Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Departamentul de Comerț

Exterior

Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene Compartimentul Licențe

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMANIA

Tel. +40 214010552, +40 214010504

Fax +40 214010594

E-mail: dgre@dce.gov.ro»

k) la voce relativa alla Slovacchia è sostituita dalla seguente:

«Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

SLOVACCHIA

Tel. +421 248 54 21 72

Fax +421 2 43 42 39 15

e-mail: patricia.monosiova@mhsr.sk»

l) la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Import of goods listed in Annex II: 

Department for International Trade (DIT) 

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@trade.gov.uk

Export of goods and supply of assistance related to goods listed in Annexes II, III or IV:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1 A 2AW

REGNO UNITO

Tel. +44 2072154594

E-mail: eco.help@trade.gov.uk»

2) All'allegato II, la lettera B è sostituita dalla seguente:

«B. Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

SEAE 02/290

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu»

3) All'allegato V, l'elenco di cui alla parte 2 (Destinazioni) è così modificato:

a) la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» è soppressa;

b) dopo la voce «Gabon» è inserita la voce «Gambia»;

c) dopo la voce «Liechtenstein» è inserita la voce «Macedonia del Nord»;

d) prima della voce «Messico» è inserita la voce «Madagascar».