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REGOLAMENTO (UE) 2019/125 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 16 gennaio 2019

G.U.U.E. 31 gennaio 2019, n. L 30

Regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2020/621)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 20 febbraio 2019

Applicabile dal: 20 febbraio 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modificazioni (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

2) Poiché il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce, ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, uno dei valori comuni agli Stati membri, la Comunità europea ha deciso nel 1995 di fare dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali un elemento essenziale delle sue relazioni con i paesi terzi. Si è deciso pertanto di inserire una clausola in tal senso in tutti i nuovi accordi di commercio, di cooperazione e di associazione a carattere generale conclusi con i paesi terzi.

3) L'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contengono un'incondizionata proibizione generale della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Altri testi, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di ogni essere umano dalla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (4) e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti impongono agli Stati di impedire la tortura.

4) L'articolo 2, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti UE in materia di pena di morte» decidendo che l'Unione si sarebbe adoperata in vista dell'abolizione universale della pena di morte.

5) L'articolo 4 della Carta stipula che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il 20 marzo 2012 il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (versione aggiornata degli Orientamenti)». In base a tali orientamenti i paesi terzi dovrebbero essere invitati a impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e a prevenire l'abuso di qualsiasi altro strumento a tali fini. Inoltre il divieto di pene crudeli, inumane o degradanti dovrebbe imporre chiari limiti all'uso della pena di morte. Pertanto, la pena di morte non è da considerarsi legittima in alcuna circostanza.

6) Occorre pertanto stabilire norme dell'Unione sul commercio con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e di quelle che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo tutelando, di conseguenza, la morale pubblica. Queste norme impedirebbero agli operatori economici dell'Unione di trarre vantaggio dagli scambi che promuovono o comunque agevolano l'attuazione di politiche in materia di pena di morte, tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti incompatibili con gli orientamenti pertinenti dell'UE, con la Carta e con le convenzioni e i trattati internazionali.

7) Ai fini del presente regolamento, si ritiene opportuno applicare la definizione di tortura contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e nella risoluzione 3452 (XXX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tale definizione dovrebbe essere interpretata in funzione della giurisprudenza sull'interpretazione dei termini corrispondenti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei testi pertinenti adottati dall'Unione o dai suoi Stati membri. La definizione di «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti», che non figura in tale convenzione, dovrebbe essere in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il significato del termine «sanzioni legali» utilizzato nella definizione di «tortura» e in quella di «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» dovrebbe tener conto della politica dell'Unione sulla pena di morte.

8) Occorre vietare le esportazioni e le importazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nonché la fornitura di assistenza tecnica relativa a tali merci.

9) Qualora tali merci si trovino in paesi terzi, è necessario vietare agli intermediari dell'Unione la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti tali merci.

10) Per contribuire all'abolizione della pena di morte nei paesi terzi e alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, occorre vietare la fornitura ai paesi terzi di assistenza tecnica connessa a merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

11) E' inoltre opportuno vietare agli intermediari e ai fornitori di assistenza tecnica di fornire formazioni sull'uso di tali merci ai paesi terzi, nonché vietare tanto la promozione di tali merci in fiere commerciali o mostre nell'Unione quanto la vendita o l'acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet e di tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione a tali merci.

12) Al fine di impedire agli operatori economici di trarre vantaggio dal trasporto di merci che sono destinate a essere usate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e che attraversano il territorio doganale dell'Unione per raggiungere un paese terzo, è necessario vietare all'interno dell'Unione il trasporto di tali merci se sono elencate all'allegato II del presente regolamento.

13) Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri applicare misure che limitano la fornitura di determinati servizi in relazione alle merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, conformemente alle norme dell'Unione applicabili.

14) Il presente regolamento stabilisce un regime di autorizzazioni all'esportazione concepito per impedire l'uso di talune merci per la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

15) Occorre pertanto istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi. I controlli in questione dovrebbero riguardare merci utilizzate principalmente per finalità coercitive e, a meno che tali controlli si rivelino sproporzionati, tutte le attrezzature o tutti i prodotti che potrebbero essere usati impropriamente per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche.

16) Per quanto riguarda le attrezzature utilizzate a fini repressivi, occorre notare che l'articolo 3 del codice di condotta per i funzionari incaricati di applicare la legge (5) limita il ricorso alla forza ai casi di assoluta necessità, nella misura richiesta dallo svolgimento delle loro funzioni. Conformemente ai principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, adottati nel 1990 dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, nello svolgimento delle loro funzioni i funzionari incaricati di applicare la legge devono utilizzare per quanto possibile mezzi non violenti prima di ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco.

17) I principi di base suddetti caldeggiano pertanto la produzione di armi paralizzanti non letali da usare in circostanze appropriate e comunque sotto una rigorosa sorveglianza. In quest'ottica, determinate attrezzature utilizzate tradizionalmente dalla polizia come strumenti antisommossa o di autodifesa sono state modificate affinché le si possa usare per somministrare scosse elettriche o rilasciare sostanze chimiche paralizzanti. In molti paesi, tuttavia, risulta che queste armi siano utilizzate impropriamente per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

18) I principi di base sottolineano che i funzionari incaricati di applicare la legge dovrebbero essere muniti di un'attrezzatura di autodifesa. Il presente regolamento, pertanto, non dovrebbe applicarsi al commercio delle attrezzature tradizionali di autodifesa, come gli scudi.

19) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al commercio di alcune specifiche sostanze chimiche paralizzanti.

20) Per quanto riguarda ceppi, catene e manette va osservato che l'articolo 33 delle Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti (6) dispone che gli strumenti di contenzione non siano mai usati a scopo punitivo e, inoltre, che catene e ceppi non vadano usati come strumenti di contenzione. Va altresì notato che le Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti vietano l'uso di altri strumenti di contenzione, salvo a scopo precauzionale per impedire l'evasione durante un trasferimento, per motivi medici sotto la guida di un operatore sanitario oppure, qualora gli altri metodi di controllo si rivelino inefficaci, per impedire a un prigioniero di provocare lesioni a se stesso o ad altre persone oppure danni alla proprietà.

21) Per mettere il personale ed altri al riparo dagli sputi, si obbligano talvolta i detenuti a indossare la cosiddetta «maschera antisputo». Coprendo la bocca e spesso anche il naso, tale maschera comporta un rischio intrinseco di asfissia. Se combinata con congegni di contenzione, quali le manette, presenta altresì il rischio di provocare lesioni al collo. E' pertanto opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di maschere antisputo.

22) Oltre alle armi portatili, l'ambito di applicazione delle autorizzazioni all'esportazione dovrebbe comprendere le armi a scarica elettrica fisse o montabili capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone. Spesso tali armi sono presentate come non letali, ma comportano perlomeno lo stesso rischio di provocare dolori o sofferenze forti delle armi a scarica elettrica portatili.

23) Dato che sono in commercio dispositivi fissi di diffusione di sostanze chimiche irritanti destinati all'uso all'interno degli edifici e che l'impiego di tali sostanze in ambiente chiuso comporta il rischio di provocare dolori o sofferenze forti che non si presenta nel tradizionale uso all'aperto, è opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di tali dispositivi.

24) Si dovrebbero sottoporre ad autorizzazione anche le esportazioni di materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti capace di coprire un'area estesa, laddove tale materiale non vi sia già sottoposto in virtù della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (7). Spesso tale materiale è presentato come tecnologia non letale, ma presenta perlomeno lo stesso rischio delle armi e dei dispositivi portatili di provocare dolori o sofferenze forti. Sebbene l'acqua non sia un agente chimico inabilitante o irritante, i cannoni ad acqua possono essere impiegati per diffondere agenti di quel tipo in forma liquida; le loro esportazioni dovrebbero quindi essere sottoposte ad autorizzazione.

25) E' opportuno integrare l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per l'oleoresina di capsicum (OC) e per il vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) con l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per talune miscele contenenti tali sostanze somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti o utilizzabili per la fabbricazione di tali agenti. Se del caso, i riferimenti agli agenti chimici inabilitanti o irritanti dovrebbero essere intesi come comprensivi dell'oleoresina di capsicum e delle miscele d'interesse che la contengono.

26) E' opportuno prevedere deroghe specifiche ai controlli sulle esportazioni allo scopo di non ostacolare l'operatività delle forze di polizia degli Stati membri e lo svolgimento di operazioni di mantenimento della pace o di gestione delle crisi.

27) Tenuto conto del fatto che alcuni Stati membri hanno già vietato le esportazioni e importazioni di tali merci, è opportuno concedere agli Stati membri la facoltà di vietare le esportazioni e importazioni di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche diversi dalle cinture a scariche elettriche. Gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati, se lo desiderano, a esercitare controlli sulle esportazioni di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata,catene incluse, superiore a 240 mm.

28) Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione generale per l'esportazione delle merci elencate all'allegato III del presente regolamento in modo da impedire che siano utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

29) Si sono verificati alcuni casi di prodotti medicinali esportati in paesi terzi che sono stati utilizzati per esecuzioni capitali, in particolare somministrando un'overdose letale mediante iniezione. L'Unione è contraria alla pena di morte indipendentemente dalle circostanze e si adopera perché sia abolita in tutto il mondo. Gli esportatori hanno disapprovato la loro associazione involontaria con questo uso di prodotti da essi sviluppati per uso medico.

30) Occorre pertanto istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la pena di morte per impedire l'uso di certi prodotti medicinali a tale scopo e garantire che a tutti gli esportatori di prodotti medicinali dell'Unione siano applicate condizioni uniformi al riguardo. I prodotti medicinali in questione sono stati sviluppati, tra l'altro, come anestetici e sedativi.

31) Il regime di autorizzazioni all'esportazione dovrebbe essere proporzionato e non dovrebbe quindi impedire l'esportazione di prodotti medicinali utilizzati a fini terapeutici legittimi.

32) E' opportuno che l'elenco delle merci per la cui esportazione è necessaria un'autorizzazione per impedire che tali merci siano utilizzate per la pena di morte includa solo le merci che sono state utilizzate per la pena di morte in un paese terzo che non ha abolito la pena di morte e le merci il cui uso per la pena di morte è stato approvato da un paese terzo, anche se tale paese non le ha utilizzate a tal fine. E' opportuno che siano escluse le merci non letali che non sono essenziali per giustiziare una persona condannata, quali mobili di base che possono trovarsi anche in una stanza di esecuzione.

33) Date le differenze tra la pena di morte, da un lato, e la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, dall'altro, è opportuno istituire un sistema di autorizzazioni all'esportazione specifico per prevenire l'uso di alcune merci per la pena di morte. Un tale sistema dovrebbe tener presente che diversi paesi hanno abolito la pena di morte, indipendentemente dal tipo di reato, e hanno sottoscritto un impegno internazionale in tal senso. Per ovviare al rischio di riesportazioni verso paesi che non hanno abolito la pena di morte, è opportuno stabilire determinati requisiti e condizioni al momento di autorizzare le esportazioni verso paesi che hanno abolito la pena di morte. Per le esportazioni verso i paesi che hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipo di reato e hanno confermato tale abolizione mediante un impegno internazionale è quindi opportuno rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione.

34) Per i paesi che non hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipo di reato e non hanno sottoscritto un impegno internazionale in tal senso, è opportuno che, nell'esaminare una domanda di autorizzazione di esportazione, le autorità competenti verifichino se sussiste il rischio che l'utente finale nel paese di destinazione utilizzi le merci esportate per eseguire la pena capitale. E' opportuno porre condizioni e requisiti adeguati per controllare la vendita o il trasferimento a terzi da parte dell'utente finale. In caso di spedizioni multiple tra uno stesso esportatore e un utente finale, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di riesaminare periodicamente lo status dell'utente finale, per esempio ogni sei mesi, invece che ogni volta che rilasciano un'autorizzazione all'esportazione per una spedizione, fermo restando il diritto delle autorità competenti di annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse.

35) Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione generale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali da parte di un esportatore verso un determinato utente finale per un arco di tempo stabilito, specificando, se del caso, un quantitativo corrispondente all'uso normale di tali prodotti da parte dell'utente. Una tale autorizzazione dovrebbe essere valida da uno a tre anni, con possibilità di proroga al massimo per altri due anni.

36) Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui un produttore intenda esportare prodotti medicinali che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento verso un distributore in un paese che non ha abolito la pena di morte, a condizione che l'esportatore e il distributore abbiano concluso un accordo giuridicamente vincolante in forza del quale il distributore è tenuto a applicare una serie di misure adeguate atte a garantire che i prodotti medicinali non siano utilizzati per la pena di morte.

37) I prodotti medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere controllati in conformità delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope. Scopo di questi controlli è prevenire il traffico di stupefacenti e non già evitare che i prodotti medicinali esportati siano utilizzati per la pena di morte ed è quindi opportuno che i controlli all'esportazione di cui al presente regolamento si applichino in aggiunta a tali controlli internazionali. Gli Stati membri dovrebbero essere tuttavia incoraggiati ad avvalersi di un'unica procedura per entrambi i sistemi di controllo.

38) E' opportuno che i controlli all'esportazione di cui al presente regolamento non si applichino alle merci la cui esportazione è controllata in forza della posizione comune 2008/944/PESC, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (8) e del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

39) E' opportuno che la fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV del presente regolamento sia soggetta a un'autorizzazione preventiva per evitare che i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica contribuiscano all'utilizzo delle merci cui si riferiscono per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

40) I servizi di intermediazione e l'assistenza tecnica che a norma del presente regolamento sono soggetti ad autorizzazione preventiva dovrebbero essere quelli forniti dall'interno dell'Unione, vale a dire quelli forniti dall'interno dei territori che rientrano nell'ambito d'applicazione territoriale dei trattati, compreso lo spazio aereo e tutti gli aeromobili o i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

41) In sede di autorizzazione della fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate all'allegato III del presente regolamento, è opportuno che le autorità competenti si adoperino per garantire che l'assistenza tecnica ed eventuali formazioni sull'uso delle merci che sarebbero fornite o offerte insieme all'assistenza tecnica per cui si richiede l'autorizzazione siano fornite in modo da promuovere norme di applicazione della legge che rispettano i diritti umani e contribuire ad evitare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

42) Al fine di impedire agli operatori economici di trarre vantaggio dal trasporto di merci che sono destinate ad essere usate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e che attraversano il territorio doganale dell'Unione per raggiungere un paese terzo, è necessario vietare all'interno dell'Unione il trasporto di tali merci se sono elencate all'allegato III o all'allegato IV del presente regolamento, purché l'operatore economico sia a conoscenza dell'uso previsto.

43) Conformemente agli Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le relazioni periodiche dei capi missione nei paesi terzi devono comprendere un'analisi della frequenza con cui si ricorre, nello Stato presso il quale sono accreditati, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e delle misure adottate per ovviare a questa situazione. Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di tali relazioni e di relazioni analoghe elaborate dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile competenti. Nelle relazioni suddette dovrebbe figurare anche una descrizione delle attrezzature utilizzate nei paesi terzi per la pena di morte o per la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

44) Se da un lato le autorità doganali dovrebbero scambiarsi determinate informazioni con altre autorità doganali mediante il sistema di gestione dei rischi doganali, conformemente alla normativa doganale dell'Unione, dall'altro le autorità competenti di cui al presente regolamento dovrebbero scambiarsi determinate informazioni con altre autorità competenti. E' opportuno che le autorità competenti siano tenute a utilizzare un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni sui dinieghi. A tal fine è opportuno che la Commissione renda disponibile una nuova funzione nel sistema esistente istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 428/2009.

45) Il trattamento e lo scambio di informazioni, nella misura in cui riguardano i dati personali, dovrebbero rispettare la normativa applicabile sul trattamento e lo scambio di dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

46) Al fine di adottare le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati da I a IX del presente regolamento. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

47) Al fine di consentire all'Unione di rispondere rapidamente quando sono sviluppate nuove merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e quando vi è un rischio chiaro ed immediato che tali merci saranno usate per scopi che comportano tali violazioni dei diritti umani, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto della Commissione quando, in caso di modifica degli allegati II o III del presente regolamento, sussistono motivi imperativi d'urgenza per tale modifica. Al fine di consentire all'Unione di rispondere rapidamente quando uno o più paesi terzi autorizzano l'uso di determinate merci per la pena di morte, oppure accettano o violano un impegno internazionale di abolire la pena di morte per tutti i reati, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto della Commissione quando, in caso di modifica degli allegati IV o V del presente regolamento, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza. Quando si ricorre alla procedura d'urgenza, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

48) E' opportuno istituire un gruppo di coordinamento. Tale gruppo dovrebbe consentire agli esperti degli Stati membri e alla Commissione di scambiare informazioni sulle pratiche amministrative e di discutere di questioni di interpretazione del presente regolamento, di questioni tecniche legate alle merci elencate, delle evoluzioni legate al presente regolamento e di tutte le altre questioni pertinenti. Il gruppo dovrebbe, in particolare, poter discutere delle questioni legate alla natura delle merci, all'utilizzo al quale sono destinate, alla disponibilità delle merci nei paesi terzi e del fatto che le merci siano o non siano specificatamente concepite o modificate per essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Se la Commissione decide di consultare il gruppo in sede di preparazione degli atti delegati, è opportuno che tale consultazione sia condotta conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

49) La Commissione non svolge funzioni collegate al mantenimento dell'ordine pubblico, all'azione repressiva o all'esecuzione delle sentenze penali e non si rifornisce quindi di attrezzature che servono ad assolvere a queste funzioni. E' quindi opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di ricevere informazioni su attrezzature e prodotti commercializzati nell'Unione e utilizzati a fini repressivi che non sono inclusi negli elenchi di merci il cui commercio è vietato o controllato onde garantire l'aggiornamento degli elenchi alla luce di nuovi sviluppi. Quando uno Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di aggiungere merci all'allegato II, all'allegato III o all'allegato IV del presente regolamento, è opportuno che la trasmetta agli altri Stati membri.

50) Le misure di cui al presente regolamento, volte a combattere il ricorso alla pena di morte, alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nei paesi terzi, comprendono restrizioni agli scambi con paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Si ritiene superfluo instaurare controlli di questo tipo sulle operazioni all'interno dell'Unione, poiché la pena di morte non esiste negli Stati membri e questi ultimi avranno adottato opportune misure per dichiarare illegale e impedire l'uso della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

51) Conformemente agli Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, per combattere efficacemente il ricorso alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti occorre adottare misure per impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. E' compito degli Stati membri imporre ed applicare le necessarie restrizioni all'uso e alla produzione di tali attrezzature.

52) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente sulle misure adottate a norma del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono.

53) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2018.

(2)

Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005).

(3)

Cfr. allegato X.

(4)

Risoluzione 3452 (XXX) del 9 dicembre 1975 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(5)

Risoluzione 34/169 del 17.12.1979 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(6)

Approvate con le risoluzioni 663 C (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2076 (LXII) del 13 maggio 1977 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

(7)

Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008).

(8)

Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009).

(9)

Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012).

(10)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(11)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

(12)

GU L 123 del 12.5.2016.

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme dell'Unione che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e le norme che disciplinano la fornitura di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica, di formazione e di pubblicità riguardanti tali merci.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «tortura»: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, per fini quali l'ottenimento da essa o da una terza persona di informazioni o confessioni, la punizione per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, intimorire o far pressione su di essa o su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;

b) «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»: qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, che raggiungano un livello minimo di gravità, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;

c) «autorità incaricata dell'applicazione della legge»: qualsiasi autorità incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in ambito penale, tra cui, ma non esclusivamente, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche o private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari;

d) «esportazione»: l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

e) «importazione»: l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca, il vincolo ad un regime speciale e l'immissione in libera pratica ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013;

f) «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

g) «museo»: un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che ricerca, acquisisce, conserva, comunica e espone a fini di studio, educazione e diletto le testimonianze materiali dell'umanità e del suo ambiente;

h) «autorità competente»: un'autorità di uno degli Stati membri, che figura nell'elenco dell'allegato I, abilitata, a norma dell'articolo 20, ad assumere decisioni sulle richieste di autorizzazioni o a vietare a un esportatore di ricorrere all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione;

i) «richiedente»:

1) l'esportatore, per le esportazioni di cui agli articoli 3, 11 o 16;

2) la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, per il transito di cui all'articolo 5;

3) il fornitore di assistenza tecnica, per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 3;

4) il museo che esporrà la merce, per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 4;

5) il fornitore di assistenza tecnica o l'intermediario, per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 15 o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 18;

j) «territorio doganale dell'Unione»: il territorio quale stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;

k) «servizi di intermediazione»:

1) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura delle merci interessate da un paese terzo verso qualunque altro paese terzo, oppure

2) la vendita o l'acquisto delle merci interessate ubicate in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla presente definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

l) «intermediario»: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca i servizi definiti alla lettera k) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione;

m) «fornitore di assistenza tecnica»: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione;

n) «esportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona, l'entità o l'organismo che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo interessato e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Qualora non sia stato concluso un siffatto contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona, l'entità o l'organismo che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora ai sensi di tale contratto risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona, un'entità o un organismo non residente o stabilito nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nell'Unione;

o) «autorizzazione generale di esportazione dell'Unione»: autorizzazione per le esportazioni di cui alla lettera d) verso determinati paesi, concessa a tutti gli esportatori che ne rispettano le condizioni e i requisiti d'uso elencati all'allegato V;

p) «autorizzazione specifica»: un'autorizzazione rilasciata a:

1) uno specifico esportatore per le esportazioni quali definite alla lettera d) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci;

2) uno specifico intermediario per la fornitura di servizi di intermediazione quali definiti alla lettera k) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci; o

3) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione per il transito quale definito alla lettera s);

q) «autorizzazione generale»: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario per un tipo di merci elencate all'allegato III o all'allegato IV, che può essere valida per:

1) le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici;

2) le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'esportatore sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato IV, sezione 1;

3) la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici;

4) la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'intermediario sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato IV, sezione 1;

r) «distributore»: un operatore economico che svolge attività all'ingrosso riguardanti le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, ovvero all'allegato IV, sezione 1, quali l'acquisto presso i produttori oppure lo stoccaggio, la fornitura o l'esportazione di tali merci; le attività all'ingrosso di tali merci non comprendono l'acquisto di tali merci da parte di un ospedale, un farmacista o un professionista del settore medico esclusivamente finalizzato alla distribuzione al pubblico;

s) «transito»: il trasporto nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali che attraversano il territorio doganale dell'Unione con una destinazione esterna a tale territorio.

(1)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).

CAPO II

MERCI PRATICAMENTE UTILIZZABILI SOLO PER LA PENA DI MORTE, PER LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

Art. 3

Divieto di esportazione

1. Sono vietate tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

E' fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire, anche gratuitamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare un'esportazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura dell'assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

Art. 4

Divieto di importazione

1. Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

E' fatto divieto a qualunque persona, entità o organismo nell'Unione di accettare da qualunque persona, entità o organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate all'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'importazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura di assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che lo Stato membro di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

Art. 5

Divieto di transito

1. E' vietato il transito delle merci elencate all'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il transito delle merci elencate all'allegato II, purché si dimostri che il paese di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

Art. 6

Divieto di servizi di intermediazione

E' fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

Art. 7

Divieto di formazioni

E' fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica o a un intermediario di fornire ovvero offrire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo formazioni sull'uso delle merci elencate all'allegato II.

Art. 8

Fiere commerciali

E' fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che essi risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di esporre o mettere in vendita le merci elencate all'allegato II in occasione di una mostra o fiera che ha luogo nell'Unione, a meno che non sia dimostrato che, in considerazione della natura della mostra o della fiera, una siffatta esposizione o la messa in vendita non promuova né sia determinante per la vendita ovvero la fornitura delle merci in questione ad alcuna persona, entità o organismo in un paese terzo.

Art. 9

Pubblicità

E' fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, che sia residente o stabilito in uno Stato membro e venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, nonché a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, di vendere a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo, o di acquistare da questi ultimi, spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet ovvero tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione alle merci elencate all'allegato II.

Art. 10

Misure nazionali

1. Fatte salve le norme dell'Unione applicabili, compreso il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, gli Stati membri possono adottare o mantenere misure nazionali che limitano il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione in relazione alle merci elencate all'allegato II.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 1, e le relative modifiche o abrogazioni anteriormente alla loro data di entrata in vigore.

CAPO III

MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

Art. 11

Obbligo di autorizzazione di esportazione

1. Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.

L'allegato III contiene esclusivamente le merci seguenti che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti:

a) merci utilizzate principalmente per finalità coercitive;

b) merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

L'allegato III non comprende:

a) le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012;

b) i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009;

c) le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei territori degli Stati membri che sono al contempo elencati nell'allegato VI ed esterni al territorio doganale dell'Unione, purché le merci siano utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge sia nel paese o territorio di destinazione sia nella parte metropolitana dello Stato membro cui il territorio in questione appartiene. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta e, in attesa di tale accertamento, possono decidere di sospendere l'esportazione.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei paesi terzi, purché le merci siano utilizzate da personale militare o civile di uno Stato membro nell'ambito di un'operazione UE o ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo in questione oppure nell'ambito di un'operazione basata su accordi tra gli Stati membri e paesi terzi nel campo della difesa. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta. In attesa di tale accertamento l'esportazione è sospesa.

Art. 12

Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato III sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

2. L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate nell'allegato III potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.

L'autorità competente tiene conto:

a) delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali;

b) dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II e III.

3. Al momento della verifica dell'uso finale previsto e del rischio di sviamento, valgono le norme di cui al secondo e al terzo comma.

Se il produttore di merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, chiede un'autorizzazione per esportare tali merci verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che tali merci e, se del caso, i prodotti nei quali verranno incorporate non siano utilizzati per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si considera che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possano essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.

Art. 13

Divieto di transito

E' fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato III qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese terzo.

Art. 14

Misure nazionali

1. In deroga agli articoli 11 e 12 gli Stati membri possono adottare o mantenere divieti di esportazione e importazione di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche.

2. Gli Stati membri possono subordinare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata, catene incluse, superiore a 240 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro. A tali tipi di manette gli Stati membri interessati applicano i capi III e V.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 anteriormente alla loro data di entrata in vigore.

Art. 15

Obbligo di autorizzazione per determinati servizi

1. E' richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, a titolo oneroso o meno, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo:

a) assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine; e

b) servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine.

2. In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, l'articolo 12 si applica mutatis mutandis.

In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, i criteri di cui all'articolo 12 sono tenuti in considerazione onde valutare:

a) se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, un'entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; e

b) se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato III destinate a una persona, un'entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

3. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica qualora:

a) l'assistenza tecnica sia fornita ad un'autorità incaricata dell'applicazione della legge di uno Stato membro o a personale militare o civile di uno Stato membro, come indicato nella prima frase dell'articolo 11, paragrafo 3;

b) l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure

c) l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato III la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere il divieto di fornitura di servizi di intermediazione riguardanti ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche. Laddove gli Stati membri mantengano tale divieto, essi informano la Commissione se le misure precedentemente adottate e notificate ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono modificate o abrogate.

CAPO IV

MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE

Art. 16

Obbligo di autorizzazione di esportazione

1. Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato IV sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.

L'allegato IV contiene esclusivamente le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e che sono state approvate o sono realmente utilizzate a tal fine da uno o più paesi terzi che non hanno abolito la pena di morte. L'allegato IV non comprende:

a) le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012;

b) i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009; e

c) le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC.

2. Qualora l'esportazione di prodotti medicinali richieda un'autorizzazione all'esportazione conformemente al presente regolamento e sia inoltre soggetta a requisiti di autorizzazione a norma delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e dalla convenzione pertinente.

Art. 17

Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato IV sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

2. L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi di ritenere che le merci elencate all'allegato IV potrebbero essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo.

3. Al momento della verifica dell'uso finale e del rischio di sviamento, si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma.

Se il produttore di merci elencate all'allegato IV, sezione 1, chiede un'autorizzazione per esportare i prodotti verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che le merci non siano utilizzate per la pena di morte.

Se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato IV, sezione 1, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si considera che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possano essere utilizzate per la pena di morte.

La Commissione, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, può adottare orientamenti sulle migliori prassi riguardanti la verifica dell'uso finale e dello scopo per cui sarà utilizzata l'assistenza tecnica.

4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.

Art. 18

Divieto di transito

E' fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato IV qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla pena di morte in un paese terzo.

Art. 19

Obbligo di autorizzazione per determinati servizi

1. E' richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, anche gratuite, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo:

a) assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato IV, indipendentemente dalla loro origine; e

b) servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato IV indipendentemente dalla loro origine.

2. In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato IV, l'articolo 17 si applica mutatis mutandis.

In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato IV, i criteri di cui all'articolo 17 sono tenuti in considerazione onde valutare:

a) se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, un'entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte; e

b) se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato IV destinate a una persona, un'entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte.

3. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, qualora:

a) l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure

b) l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato IV la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento.

CAPO V

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

Art. 20

Tipi di autorizzazioni e autorità competenti al rilascio

1. Il presente regolamento stabilisce per alcune esportazioni un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione di cui all'allegato V.

L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore può vietare a quest'ultimo di utilizzare l'autorizzazione qualora sussista un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare i termini dell'autorizzazione o una disposizione della normativa sui controlli all'esportazione.

Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori privati del diritto di usare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, a meno che non accertino che uno specifico esportatore non tenterà di esportare le merci elencate all'allegato IV attraverso un altro Stato membro. A questo fine è utilizzato un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 per le quali è richiesta un'autorizzazione conformemente al presente regolamento. Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV; tale autorizzazione può essere specifica o generale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.

3. L'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, elencata all'allegato I, rilascia l'autorizzazione per il transito delle merci elencate all'allegato II. Se tale persona, entità o organismo non risiede o non è stabilita in uno Stato membro, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro nel quale ha luogo l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione. Tale autorizzazione deve essere un'autorizzazione specifica.

4. L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni per le quali è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.

5. Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato II è rilasciata:

a) dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, dall'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito, se l'assistenza è destinata a un museo in un paese terzo; oppure

b) dall'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, se l'assistenza è destinata a un museo nell'Unione.

6. Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito.

7. Un'autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'intermediario, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui l'intermediario è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito. Tale autorizzazione è rilasciata per una determinata quantità di merci specifiche circolanti tra due o più paesi terzi. L'ubicazione delle merci nei paesi terzi d'origine, l'utente finale e la sua esatta ubicazione devono essere chiaramente precisati.

8. I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o generale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.

Per quanto riguarda le esportazioni, le autorità competenti ricevono informazioni complete, in particolare per quanto riguarda l'utente finale, il paese di destinazione e l'uso finale delle merci.

Per quanto riguarda i servizi di intermediazione, le autorità competenti ricevono in particolare dettagli sull'ubicazione delle merci nel paese terzo d'origine, una chiara descrizione delle merci e della quantità interessata, i terzi implicati nella transazione, il paese terzo di destinazione, l'utente finale in tale paese e la sua esatta ubicazione.

Il rilascio dell'autorizzazione può essere soggetto a una dichiarazione sull'uso finale, se opportuno.

9. In deroga al paragrafo 8, quando un produttore o un suo rappresentante deve esportare o vendere e trasferire merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III o nella sezione 1 dell'allegato IV verso un distributore in un paese terzo, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure adottati per impedire che le merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III siano utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti o per impedire che le merci incluse nella sezione 1 dell'allegato IV siano utilizzate per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci.

10. Su richiesta di un meccanismo nazionale di prevenzione istituito ai sensi del protocollo opzionale alla convenzione del 1984 delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, le autorità competenti possono decidere di mettere le informazioni che hanno ricevuto da un richiedente sul paese di destinazione, sul destinatario, sull'uso finale e sugli utenti finali o, se del caso, sul distributore e sugli accordi e le misure di cui al paragrafo 9 a disposizione del meccanismo nazionale di prevenzione richiedente. Le autorità competenti ascoltano il richiedente prima che le informazioni siano messe a disposizione e possono imporre restrizioni dell'uso che può essere fatto delle informazioni. Le autorità competenti adottano le proprie decisioni in conformità delle leggi e della prassi nazionale.

11. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o generali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.

Art. 21

Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni, le importazioni o il transito sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VII. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di intermediazione sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VIII. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di assistenza tecnica sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato IX. Tali autorizzazioni sono valide in tutta l'Unione per un periodo compreso tra tre e dodici mesi, prorogabile al massimo di altri dodici mesi. Il periodo di validità di un'autorizzazione generale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni.

2. Un'autorizzazione di esportazione rilasciata a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 17 implica un'autorizzazione per l'esportatore a fornire assistenza tecnica all'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci di cui è autorizzata l'esportazione.

3. Le autorizzazioni possono essere rilasciate elettronicamente. Le procedure specifiche sono stabilite su base nazionale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa opzione ne informano la Commissione.

4. Le autorizzazioni di esportazione, importazione, transito, fornitura di assistenza tecnica o prestazione di servizi di intermediazione sono soggette a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari.

5. Le autorità competenti, in ottemperanza al presente regolamento, possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni che hanno già concesso.

Art. 22

Formalità doganali

1. Al momento di espletare le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore presenta il formulario di cui all'allegato VII, debitamente compilato, per dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione necessaria per l'esportazione o l'importazione in causa. Se il documento non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dove sono espletate le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore può essere invitato a fornire una traduzione in detta lingua ufficiale.

2. Se è redatta una dichiarazione in dogana riguardante le merci elencate negli allegati II, III o IV e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione a norma del presente regolamento per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e informano l'esportatore o l'importatore che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma del diritto nazionale applicabile.

Art. 23

Obbligo di notifica e di consultazione

1. Uno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione se le sue autorità competenti, elencate all'allegato I, decidono di respingere una richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o di annullare un'autorizzazione che hanno rilasciato. Tale notifica deve avvenire entro 30 giorni dalla data della decisione o dell'annullamento.

2. L'autorità competente, attraverso canali diplomatici ove necessario o opportuno, consulta quella o quelle autorità che nei tre anni precedenti hanno respinto una richiesta di autorizzazione per un'esportazione, un transito o la prestazione di assistenza tecnica a una persona, un'entità o un organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione a norma del presente regolamento, se riceve una richiesta riguardante un'esportazione, un transito, la prestazione di assistenza tecnica a una persona, un'entità o un organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione che comportano un'operazione sostanzialmente identica a quella oggetto della richiesta precedente e ritiene comunque opportuno concedere l'autorizzazione.

3. Se, dopo le consultazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione e fornendo, se del caso, tutte le informazioni a sostegno.

4. Se il rifiuto di concedere un'autorizzazione è basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 4, esso non rappresenta una decisione di respingere la richiesta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Tutte le notifiche richieste dal presente articolo devono essere effettuate tramite un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24

Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX. I dati riguardanti le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato I sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Qualora, in caso di modifica degli allegati II, III, IV o V, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 30 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Art. 25

Richieste di aggiunta di merci a uno degli elenchi

1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta debitamente motivata di aggiungere agli allegati II, III o IV merci concepite o commercializzate per finalità coercitive. La richiesta comprende informazioni riguardanti:

a) la concezione e le caratteristiche delle merci;

b) tutte le finalità alle quali le merci possono essere destinate; e

c) le norme internazionali o nazionali che potrebbero essere violate dall'eventuale utilizzo delle merci per finalità coercitive.

Quando presenta la richiesta alla Commissione, lo Stato membro richiedente la trasmette anche agli altri Stati membri.

2. La Commissione può, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, chiedere allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni. La Commissione trasmette le sue richieste agli altri Stati membri. Gli altri Stati membri possono altresì fornire alla Commissione ulteriori informazioni per la valutazione della domanda.

3. Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro 20 settimane dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento di ulteriori informazioni, rispettivamente, la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.

Art. 26

Scambi di informazioni tra le autorità degli Stati membri e la Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 23, la Commissione e gli Stati membri possono, su richiesta, informarsi reciprocamente sulle misure adottate a norma del presente regolamento e comunicarsi le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.

2. Le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse e rifiutate comprendono almeno il tipo di decisione, i motivi della decisione o una sintesi di questi, i nomi dei destinatari e, qualora siano differenti, degli utenti finali nonché le merci di cui trattasi.

3. Gli Stati membri, se possibile in cooperazione con la Commissione, elaborano una relazione pubblica annuale contenente informazioni sul numero di richieste ricevute, sulle merci e sui paesi a cui si riferiscono, e sulle decisioni prese in merito. La relazione non include informazioni la cui divulgazione è considerata da uno Stato membro contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza.

4. La Commissione predispone una relazione annuale comprendente tutte le relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 3. Tale relazione annuale è resa pubblica.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio, ad eccezione della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione.

6. Il rifiuto di concedere un'autorizzazione basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, non costituisce un'autorizzazione rifiutata ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 27

Trattamento dei dati personali

Il trattamento e lo scambio di dati personali devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725.

Art. 28

Uso delle informazioni

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e la legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti, le informazioni ricevute a norma del presente regolamento servono solo allo scopo per il quale sono state richieste.

(1)

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001).

Art. 29

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 30

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Art. 31

Gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura

1. E' istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante per tale gruppo.

2. Il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura esamina tutti i quesiti riguardanti l'applicazione del presente regolamento, tra i quali, ma non esclusivamente, lo scambio di informazioni sulle pratiche amministrative e qualsiasi quesito che possa essere sollevato dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro.

3. Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura consulta gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti interessati dal presente regolamento.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale scritta sulle attività, le analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura.

La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura rimangono riservate.

Art. 32

Riesame

1. Entro il 31 luglio 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Il riesame valuterà la necessità di includere le attività dei cittadini dell'Unione all'estero. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per preparare tale relazione.

2. Speciali sezioni della relazione trattano quanto segue:

a) il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura e le sue attività. La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo rimangono riservate; e

b) le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, e notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2.

Art. 33

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione ogni modifica delle norme riguardanti le sanzioni notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Art. 34

Ambito territoriale

1. Il presente regolamento ha lo stesso ambito di applicazione territoriale dei trattati, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, degli articoli 5, 11, 13, 14, 16 e 18, dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 4, e dell'articolo 22, che si applicano:

- al territorio doganale dell'Unione;

- ai territori spagnoli di Ceuta e Melilla;

- al territorio tedesco di Helgoland.

2. Ai fini del presente regolamento Ceuta, Helgoland e Melilla sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione.

Art. 35

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1236/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.

Art. 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, 16 gennaio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

ALLEGATO I

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/621)

ELENCO DELLE AUTORITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 20 E 23 E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

A. Autorità degli Stati membri

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie nationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIO

Tel. +32 22776713, +32 22776512

Fax +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

vincent.wuyts@economie.fgov.be

BULGARIA

Министерство на икономиката

ул.«Славянска» № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tel. +359 29407771

Fax +359 29880727

E-mail: exportcontrol@mi.government.bg

CECHIA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

CECHIA

Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558

E-mail: dual@mpo.cz

DANIMARCA

Allegato III, punti 2 e 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel. +45 72268400

Fax +45 33933510

E-mail: jm@jm.dk

Allegato II e allegato III, punto 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANIMARCA

Tel. +45 35291000

Fax +45 35291001

E-mail: eksportkontrol@erst.dk

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

GERMANIA

Tel. +49 6196 908 2217

Fax +49 6196 908 1800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIA

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

ESTONIA

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

IRLANDA

Ceadúnú agus Rialú Trádála

An Rionn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Ionad Phort an Iarla

Sráid Haiste I'ochtarach

Baile A'tha Cliath 2

D02 PW01

E'IRE

Tel. +353 1 631 2121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie

Trade Licensing and Control

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

D02 PW01

IRLANDA

Tel. +353 1 631 2121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie

GRECIA

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GRECIA

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPAGNA

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

SPAGNA

Tel.: +34 913492587

Fax: +34 913492470

E-mail: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCIA

Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès - BP 8000

194201 IVRY-SUR-SEINE Cedex

FRANCIA

Tél.: +33 1 79 84 34 19

Email: doublusage@finances.gouv.fr

CROAZIA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

Služba za izvoznu kontrolu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

CROAZIA

Tel. +385 1 4598 135 (137)

Fax + 385 1 6474 553

Adresa e-pošte: kontrola.izvoza@mvep.hr

ITALIA

Divisione Materiali a duplice uso

Autorità nazionale - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Viale Boston, 25 - 00144 Roma

ITALIA

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: uama.dualuse@cert.esteri.it

CIPRO

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CIPRO

Tel. +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Fax +357 22375443

E-mail: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTONIA

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LETTONIA

Tel. +371 67016426

Fax +371 67828121

E-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITUANIA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LITUANIA

Tel.: +370 82719767

Fax: +370 52719976

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUSSEMBURGO

Ministère de l'E'conomie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUSSEMBURGO

Tel.: +352 22 61 62

Fax: +352 46 61 38

E-mail: office.licences@eco.etat.lu

UNGHERIA

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya

Németvölgyi út 37-39.

H-1124 Budapest

UNGHERIA

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@bfkh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi tà Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel. +356 21242270

Fax +356 25690286

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Rijnstraat 8

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

PAESI BASSI

Tel. +31 703485954

AUSTRIA

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Abteilung "Außenwirtschaftskontrollen" III/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

AUSTRIA

Tel. +43 171100802067

Fax +43 171100808386

E-mail: aussenwirtschaftskontrollen@bmdw.gv.at

POLONIA

minister właściwy do spraw gospodarki

Ministerstwo Rozwoju

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLONIA

Tel. +48 22 4119665

Fax +48 22 4119140

E-mail: SekretariatDOT@mr.gov.pl

PORTOGALLO

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n. 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTOGALLO

Tel. +351 218813843

Fax +351 218813986

E-mail: dsl@at.gov.pt

ROMANIA

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Departamentul de Comerț

Exterior

Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene Compartimentul Licențe

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMANIA

Tel. +40 214010552, +40 214010504

Fax +40 214010594

E-mail: dgre@dce.gov.ro

SLOVENIA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

SLOVENIA

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

SLOVENIA

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

SLOVACCHIA

Tel. +421 248 54 21 72

Fax +421 2 43 42 39 15

e-mail: patricia.monosiova@mhsr.sk

FINLANDIA

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

FINLANDIA

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 STATSRÅDET

FINLANDIA

Tel. +358 295 480 171

Fax +358 9 160 44635

E-mail: kirjaamo@intermin.fi

SVEZIA

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVEZIA

Tel. +46 86904800

Fax +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

REGNO UNITO

Import of goods listed in Annex II: 

Department for International Trade (DIT) 

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@trade.gov.uk

Export of goods and supply of assistance related to goods listed in Annexes II, III or IV:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1 A 2AW

REGNO UNITO

Tel. +44 2072154594

E-mail: eco.help@trade.gov.uk

B. Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Office EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MERCI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1].

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al presente regolamento costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note 1. Le voci 1.3 e 1.4 della sezione 1 relative alle merci destinate all'esecuzione di esseri umani non comprendono le merci di natura medico-tecnica.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale, occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico, nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

Codice N Descrizione
  1. Merci destinate all'esecuzione di esseri umani

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1. Forche, ghigliottine e lame di ghigliottina

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2. Sedie elettriche per l'esecuzione di esseri umani

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3. Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di un gas o di una sostanza letale

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4. Sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale
  2. Merci inidonee all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini di contenzione di esseri umani
ex 8543 70 90 2.1. Dispositivi a scarica elettrica concepiti per essere indossati da persone sottoposte a contenzione, come cinture, maniche e manette, destinati alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2. Manette serrapollici e serradita, viti schiacciapollici e schiacciadita Nota Questa voce comprende manette e viti chiodate e non chiodate.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3. Combinazioni di cavigliere e barre, pesi per il ritegno degli arti inferiori e sistemi di catene muniti di combinazioni di cavigliere e barre o di pesi per il ritegno degli arti inferiori

Note 1. Le combinazioni di cavigliere e barre sono anelli o ganasce alla caviglia muniti di meccanismo di chiusura e collegati a una barra rigida generalmente metallica.

2. Questa voce comprende le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori che una catena collega alle manette normali.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4. Manette per la contenzione degli esseri umani, da fissare alla parete, al pavimento o al soffitto

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5. Sedie di contenzione: sedie munite di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano Nota Questa voce non vieta le sedie munite esclusivamente di cinghie o cinture.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6. Tavoli di contenzione e letti di contenzione: tavoli e letti muniti di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano Nota Questa voce non vieta i tavoli e i letti muniti esclusivamente di cinghie o cinture.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7. Letti gabbia: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di barre metalliche o di altro tipo e che sono apribili solo dall'esterno

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8. Letti retati: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di reti e che sono apribili solo dall'esterno
  3. Dispositivi portatili inidonei all'uso da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge a fini antisommossa o di autodifesa
ex 9304 00 00 3.1. Manganelli o sfollagente di metallo o di altri materiali e che hanno un corpo con chiodi di metallo

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2. Scudi con chiodi di metallo
  4. Fruste
ex 6602 00 00 4.1. Fruste a code multiple, quali flagelli o gatti a nove code
ex 6602 00 00 4.2. Fruste con una o più code munite di spine, uncini, chiodi, fili metallici o oggetti analoghi che potenziano l'impatto delle code

.

[1] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

ALLEGATO III

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 11

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al presente regolamento costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico, nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS diversi.

Codice NC Descrizione
  1. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1. Anelli e sistemi di catene

Note

1. Gli anelli sono congegni di contenzione costituiti da un paio di manette o ganasce munito di meccanismo di chiusura e unito da una catena o barra.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II.

3. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le «manette normali». Le manette normali sono manette che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catena inclusa) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro,

- la circonferenza interna massima di ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura,

- la circonferenza interna minima di ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino inserito nel primo scatto del meccanismo di chiusura,

- le manette non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2. Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura, con circonferenza interna superiore a 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura Nota Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una catena collega alle manette normali.

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3. Maschere antisputo: maschere, anche retate, con copertura della bocca per impedire di sputare Nota Questa voce comprende le maschere antisputo che una catena collega alle manette normali.
  2. Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1. Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

Note

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali a scarica elettrica che l'utente porta con sé per autodifesa.

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2. Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione dalla voce 2.1

Nota

Sono considerati componenti essenziali:

- l'unità che produce la scarica elettrica,

- l'interruttore, telecomandato o no,

- gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3. Armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche
  3. Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1. Armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa

Note

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. [1]

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa. 3. Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

ex 2924 29 98

3.2. Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3. Oleoresina di capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4. Miscele contenenti almeno lo 0,3% in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti

Note

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione. [2]

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5. Materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato Nota Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6. Materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio

Note

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

2. Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i cannoni ad acqua

3. Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

.

[1] Ultima versione adottata dal Consiglio il 26 febbraio 2018 (GU C 98 del 15.3.2018).

[2] Cfr., in particolare, regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004) e direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001).

ALLEGATO IV

MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE DI CUI ALL'ARTICOLO 16

Codice NC Descrizione
  1. Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale:
  1.1. Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

ex 2933 53 90 [da a) a f)]

ex 2933 59 95 [g) e h)]

a) amobarbital (CAS RN 57-43-2)

b) amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7)

c) pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

d) pentobarbital sale sódico (CAS 57-33-0)

e) secobarbital (CAS RN 76-73-3)

f) secobarbital sale sódico (CAS RN 309-43-3)

g) tiopental (CAS RN 76-75-5)

h) tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico

ex 3003 90 00

Nota

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

La presente voce sottopone a controlli anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.

.

ALLEGATO V

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/621)

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE UE GEA 2019/125

PARTE 1

Merci

La presente autorizzazione generale di esportazione copre le merci elencate all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio [1].

Essa copre altresì le forniture di assistenza tecnica per l'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci la cui esportazione è autorizzata, se tale assistenza è fornita dall'esportatore.

PARTE 2

Destinazioni

Non è richiesta un'autorizzazione di esportazione a norma del regolamento (UE) 2019/125 per le forniture di merci verso un paese o un territorio compresi nel territorio doganale dell'Unione che, ai fini del presente regolamento, include Ceuta, Melilla e Helgoland (articolo 34, paragrafo 2).

La presente autorizzazione generale di esportazione è valida in tutta l'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

territori danesi non compresi nel territorio doganale:

- Isole Fær Øer

- Groenlandia territori francesi non compresi nel territorio doganale:

- Nuova Caledonia e Dipendenze

- Polinesia francese

- Saint-Barthélemy

- Saint Pierre e Miquelon

- Terre australi e antartiche francesi

- Wallis e Futuna territori dei Paesi Bassi non compresi nel territorio doganale:

- Aruba

- Bonaire

- Curaçao

- Saba

- Sint Eustatius

- Sint Maarten territori britannici non compresi nel territorio doganale:

- Anguilla

- Bermuda

- Isole Falkland

- Isole Georgia del Sud e Sandwich australi

- Gibilterra

- Montserrat

- Sant'Elena e Dipendenze

- Isole Turks e Caicos

Albania

Andorra

Argentina

Australia

Benin

Bolivia

Bosnia-Erzegovina

Canada

Capo Verde

Colombia

Costa Rica

Ecuador

[ex Repubblica jugoslava di Macedonia] (voce soppressa) (1)

Filippine

Gabon

Gambia

Georgia

Gibuti

Guinea-Bissau

Honduras

Islanda

Kirghizistan

Liberia

Liechtenstein

Macedonia del Nord

Madagascar

Messico

Moldova

Mongolia

Montenegro

Mozambico

Namibia

Nepal

Nicaragua

Norvegia

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

Repubblica dominicana

Ruanda

San Marino

Sao Tomé e Principe Serbia Seychelles

Sudafrica Svizzera (compresi Büsingen e Campione d'Italia)

Timor Leste

Togo

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Uruguay

Uzbekistan

Venezuela

PARTE 3

Requisiti e condizioni d'uso della presente autorizzazione generale di esportazione

1) La presente autorizzazione generale di esportazione non può essere utilizzata se:

a) all'esportatore è stato vietato di usare la presente autorizzazione generale di esportazione in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/125;

b) le autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore è residente o stabilito hanno informato l'esportatore che le merci in questione sono o possono essere destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o possono essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo;

c) l'esportatore è a conoscenza o ha ragionevoli motivi di ritenere che le merci in questione sono destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o all'utilizzo per la pena di morte in un paese terzo;

d) le merci interessate sono esportate verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione generale di esportazione;

e) l'esportatore è il produttore del prodotto medicinale in questione e non ha concluso con il distributore alcun accordo giuridicamente vincolante che obblighi il distributore a concludere, per ogni fornitura e per ogni trasferimento, un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, in forza del quale il cliente si impegna a:

i) non utilizzare per la pena di morte le merci ricevute dal distributore;

ii) non fornire o trasferire le merci a terzi, laddove il cliente sia a conoscenza o abbia ragionevoli motivi di ritenere che le merci sono destinate all'uso per la pena di morte; e

iii) imporre gli stessi requisiti ai terzi verso i quali fornisce o trasferisce una qualsiasi delle merci;

f) l'esportatore non è il produttore del prodotto medicinale interessato e non ha ottenuto una dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale nel paese di destinazione;

g) l'esportatore di prodotti medicinali non ha concluso con il distributore o con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, che obblighi il distributore o l'utente finale, se l'accordo è concluso con quest'ultimo, a ottenere dall'esportatore una previa autorizzazione per:

i) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso un'autorità incaricata dell'applicazione della legge in un paese o territorio che non ha abolito la pena di morte;

ii) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso una persona fisica o giuridica, entità o organismo che fornisce alla suddetta autorità incaricata dell'applicazione della legge le merci interessate o servizi che ne implichino l'uso;

iii) qualsiasi riesportazione o trasferimento di qualsiasi parte della spedizione verso un paese o un territorio che non ha abolito la pena di morte; oppure

h) l'esportatore di merci diverse dai prodotti medicinali non ha concluso con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante di cui al punto g).

2) Quando utilizza per la prima volta la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 2019/125, l'esportatore lo comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente o stabilito, entro 30 giorni dalla data della prima esportazione.

L'esportatore notifica inoltre nella dichiarazione doganale che utilizza la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 2019/125, riportando il codice relativo che figura nella base dati TARIC nel riquadro 44.

3) Gli Stati membri definiscono i requisiti di notifica per l'uso della presente autorizzazione generale di esportazione e stabiliscono quali informazioni supplementari può richiedere lo Stato membro esportatore sulle merci esportate nell'ambito della presente autorizzazione generale di esportazione.

Gli Stati membri possono chiedere agli esportatori residenti o stabiliti nel proprio territorio di registrarsi anteriormente al primo uso della presente autorizzazione generale di esportazione. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) EU GEA 2019/125, la registrazione è automatica e le autorità competenti ne danno notifica all'esportatore in tempi brevi e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento.

[1] Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(1)

Voce soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/621.

ALLEGATO VI

ELENCO DEI TERRITORI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2

DANIMARCA

- Groenlandia

FRANCIA

- Nuova Caledonia e dipendenze

- Polinesia francese

- Terre australi ed antartiche francesi

- Isole Wallis e Futuna

- Saint Pierre e Miquelon

GERMANIA

- Büsingen

ALLEGATO X

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio

(GU L 200 del 30.7.2005)

 

Regolamento (CE) n. 1377/2006 della Commissione

(GU L 255 del 19.9.2006)

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006)

limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, tredicesimo trattino, con riferimento al regolamento (CE) n. 1236/2005, e al punto 13, paragrafo 5, dell'allegato

Regolamento (CE) n. 675/2008 della Commissione

(GU L 189 del 17.7.2008)

 

Regolamento (UE) n. 1226/2010 della Commissione

(GU L 336 del 21.12.2010)

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione

(GU L 338 del 21.12.2011)

 

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013)

limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), quarto trattino, e al punto 16, paragrafo 4, dell'allegato

Regolamento (UE) n. 585/2013 della Commissione

(GU L 169 del 21.6.2013)

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014)

limitatamente al punto 12 dell'allegato

Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della Commissione

(GU L 210 del 17.7.2014)

 

Regolamento delegato (UE) 2015/1113 della Commissione

(GU L 182 del 10.7.2015)

 

Regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 338 del 13.12.2016)

 

Regolamento delegato (UE) 2018/181 della Commissione

(GU L 40 del 13.2.2018)

 

.

ALLEGATO XI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1236/2005 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 1
Articolo 2 Articolo 2
Articolo 3 Articolo 3
Articolo 4 Articolo 4
Articolo 4 bis Articolo 5
Articolo 4 ter Articolo 6
Articolo 4 quater Articolo 7
Articolo 4 quinquies Articolo 8
Articolo 4 sexies Articolo 9
Articolo 4 septies Articolo 10
Articolo 5 Articolo 11
Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma Articolo 12, paragrafo 2, primo comma
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 6, paragrafo 3, parole introduttive Articolo 12, paragrafo 3, primo comma
Articolo 6, paragrafo 3, punto 3.1 Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 3, punto 3.2 Articolo 12, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 6 bis Articolo 13
Articolo 7 Articolo 14
Articolo 7 bis Articolo 15
Articolo 7 ter Articolo 16
Articolo 7 quater, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 7 quater, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 7 quater, paragrafo 3, parole introduttive Articolo 17, paragrafo 3, primo comma
Articolo 7 quater, paragrafo 3, punto 3.1 Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 7 quater, paragrafo 3, punto 3.2 Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 7 quater, paragrafo 3, punto 3.3 Articolo 17, paragrafo 3, quarto comma
Articolo 7 quater, paragrafo 4 Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 7 quinquies Articolo 18
Articolo 7 sexies Articolo 19
Articolo 8 Articolo 20
Articolo 9 Articolo 21
Articolo 10 Articolo 22
Articolo 11 Articolo 23
Articolo 12 Articolo 24
Articolo 12 bis Articolo 25
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 13, paragrafo 3 bis Articolo 26 paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 26, paragrafo 5
Articolo 13 paragrafo 5 Articolo 26, paragrafo 6
Articolo 13 bis Articolo 27
Articolo 14 Articolo 28
Articolo 15 bis Articolo 29
Articolo 15 ter Articolo 30
Articolo 15 quater Articolo 31
Articolo 15 quinquies Articolo 32
Articolo 17 Articolo 33
Articolo 18 Articolo 34
- Articolo 35
Articolo 19 Articolo 36
Allegato I Allegato I
Allegato II Allegato II
Allegato III Allegato III
Allegato III bis Allegato IV
Allegato III ter Allegato V
Allegato IV Allegato VI
Allegato V Allegato VII
Allegato VI Allegato VIII
Allegato VII Allegato IX
- Allegato X
- Allegato XI

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