
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/625 DELLA COMMISSIONE, 6 maggio 2020
G.U.U.E. 7 maggio 2020, n. L 144
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione e la decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 27 maggio 2020
Applicabile dal: 27 maggio 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell'allegato I di tale regolamento e le condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell'allegato II di tale regolamento, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.
2) Alcune categorie di partite di alimenti e mangimi sono escluse dal campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a condizione che il loro peso lordo non sia superiore a 30 kg. Dato che i pericoli riguardano i prodotti stessi e non i loro contenitori immediati o imballaggi, questo limite di peso dovrebbe riguardare solo i prodotti stessi. E' pertanto opportuno modificare l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di sostituire il riferimento al peso lordo con un riferimento al peso netto.
3) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità.
4) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nonché le relazioni semestrali sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri nel 2019 in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (4) evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
5) In particolare per le partite di arance, mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. Inoltre, per le miscele di spezie provenienti dal Pakistan, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana dovuti alla possibile contaminazione da aflatossine, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. E' pertanto opportuno inserire le voci relative a tali partite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
6) A causa dell'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento (CE) n. 669/2009 nel primo semestre del 2019, è opportuno aumentare la frequenza dei controlli fisici e di identità sui fagioli del Kenya e sulle uve secche e le melagrane della Turchia. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tali partite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
7) I semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall'Uganda sono già soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di Salmonella rispettivamente dal luglio 2017 e dal gennaio 2017. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti alimentari indicano un aumento del tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Tali risultati dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione costituisce un grave rischio per la salute umana.
8) Al fine di tutelare la salute umana nell'Unione è quindi necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per i semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall'Uganda. In particolare, tutte le partite di semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall'Uganda dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi indicano l'assenza di Salmonella in 25 g. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. E' pertanto opportuno sopprimere dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 le voci relative ai semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall'Uganda e inserirle nell'allegato II di tale regolamento.
9) Inoltre, i peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e dal Pakistan sono già soggetti ad un livello accresciuto di controlli ufficiali dal gennaio 2018 per la verifica della presenza di residui di antiparassitari. Tale tasso di frequenza è già stato aumentato dal 10 % al 20 % nel gennaio 2019 a causa di un elevato grado di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità per i peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e un aumento del tasso di non conformità per i peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan dopo l'incremento dei controlli ufficiali. Dopo l'istituzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali sono state trasmesse varie notifiche con il sistema RASFF riguardanti entrambi i prodotti. Tali risultati dimostrano che l'ingresso di questi alimenti nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana.
10) Al fine di tutelare la salute umana nell'Unione è quindi necessario, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, prevedere condizioni speciali per i peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e dal Pakistan. In particolare, tutte le partite di peperoni (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e dal Pakistan dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per verificare la presenza di residui di antiparassitari e tutti i risultati indicano che non sono stati superati i livelli massimi di residui di antiparassitari. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. E' pertanto opportuno sopprimere dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 le voci relative ai peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e dal Pakistan e inserirle nell'allegato II di tale regolamento.
11) Per le foglie di curry provenienti dall'India è diminuita la frequenza dei casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri. E' pertanto opportuno sopprimere dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la voce relativa alle foglie di curry dell'India e inserirla nell'allegato I di tale regolamento. E' opportuno aumentare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici che devono essere effettuati su questo prodotto, dato che le prescrizioni sulla certificazione ufficiale, sul campionamento e sulle analisi per i residui di antiparassitari nel paese terzo saranno sospese per questo prodotto.
12) Per i lamponi provenienti dalla Serbia, le albicocche secche e le albicocche altrimenti preparate o conservate provenienti dalla Turchia e i limoni della Turchia le informazioni disponibili indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla legislazione dell'Unione e quindi un livello accresciuto di controlli ufficiali non è più giustificato per questi prodotti. E' pertanto opportuno sopprimere le voci relative a detti prodotti dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
13) Il codice della nomenclatura combinata indicato per i semi di sesamo negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 comprende i semi di sesamo crudi e trattati. Dal punto di vista della gestione dei rischi è opportuno che sia i semi di sesamo crudi che quelli trattati siano compresi negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dato che in particolare nel caso dei paesi di origine menzionati negli allegati I e II di detto regolamento i semi di sesamo crudi o trattati presentano gli stessi rischi. Tutte le descrizioni dei prodotti figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 riguardanti i semi di sesamo dovrebbero quindi essere modificate per comprendere sia i semi di sesamo crudi che quelli trattati. Inoltre, al fine di una migliore armonizzazione con la descrizione del prodotto corrispondente a tale codice nella nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5), questi prodotti dovrebbero essere indicati nella versione inglese degli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793 semplicemente con il termine «Sesamum seeds» anziché «Sesame seeds (Sesamum seeds)».
14) Le farine e le polveri di arachidi presentano lo stesso rischio delle forme di tali alimenti e mangimi attualmente elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Tutte le voci degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relative alle arachidi dovrebbero pertanto essere modificate per comprendere le farine e le polveri di arachidi.
15) Analogamente, i panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide presentano lo stesso rischio delle forme di tale prodotto attualmente elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Alcune voci dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relative alle arachidi non comprendono le arachidi nella forma sopra menzionata. E' pertanto opportuno modificare tutte le voci relative alle arachidi figuranti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per includere i panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide.
16) I codici della nomenclatura combinata indicati per i peperoni della specie Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci), provenienti rispettivamente dallo Sri Lanka e dall'India, e per le albicocche, altrimenti preparate o conservate, provenienti dall'Uzbekistan dovrebbero essere modificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di garantire la coerenza con la descrizione di tali prodotti figurante negli allegati I e II di detto regolamento.
17) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato I e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
18) La decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione (6) vieta l'importazione nell'Unione di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel originari o provenienti dal Bangladesh. Essa è stata adottata a seguito di numerose notifiche trasmesse con il sistema RASFF a causa della presenza di un'ampia varietà di ceppi di salmonella, tra cui la Salmonella Typhimurium, riscontrata in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle», comunemente note come «foglie di paan» o «betel quid») del Bangladesh.
19) Il Bangladesh non ha presentato un piano d'azione soddisfacente. Per questo motivo non si può concludere che le garanzie fornite dal Bangladesh siano sufficienti per far fronte ai gravi rischi per la salute umana individuati precedentemente. E' pertanto opportuno che le misure urgenti stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/88/UE restino in vigore.
20) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione (7) sospende l'importazione nell'Unione di fagioli secchi dei codici NC 0713 39 00, 0713 35 00 e 0713 90 00 originari dalla Nigeria a causa della continua presenza di diclorvos. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1256 della Commissione (8) ha prorogato la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 fino al 30 giugno 2022, al fine di permettere alla Nigeria di attuare misure appropriate di gestione del rischio e di fornire le garanzie richieste.
21) Le norme stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dalla decisione di esecuzione 2014/88/UE e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 sono sostanzialmente collegate, poiché riguardano tutte l'istituzione di misure supplementari che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi a causa di un rischio individuato e che si applicano a seconda della gravità del rischio. E' quindi opportuno facilitare l'applicazione corretta e completa delle norme pertinenti riunendo in un unico atto le disposizioni concernenti l'incremento temporaneo dei controlli ufficiali di determinati alimenti e mangimi di origine non animale e le rispettive misure di emergenza. La decisione di esecuzione 2014/88/UE e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 dovrebbero pertanto essere abrogati e le loro disposizioni dovrebbero essere trasferite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, il quale dovrebbe essere modificato di conseguenza.
22) Ai fini della certezza del diritto è opportuno prevedere che gli Stati membri possano autorizzare l'ingresso nell'Unione delle partite di semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall'Uganda e di peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e dal Pakistan che non sono accompagnate da un certificato ufficiale e dai risultati del campionamento e delle analisi qualora abbiano hanno lasciato il paese d'origine, o il paese di spedizione se tale paese è diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
23) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 31 dell'1.2.2002.
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019).
Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009).
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).
Decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») (GU L 45 del 15.2.2014).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione, del 18 giugno 2015, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 154 del 19.6.2015).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1256 della Commissione, del 23 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria, per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (GU L 196 del 24.7.2019).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:
1) l'articolo 1 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera b bis):
«b bis) la sospensione dell'ingresso nell'Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell'allegato II bis;»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a meno che il loro peso netto non sia superiore a 30 kg:
a) le partite di alimenti e mangimi inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinati all'immissione sul mercato;
b) le partite di alimenti e mangimi che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinati al consumo o all'uso personale;
c) le partite non commerciali di alimenti e mangimi spediti a persone fisiche che non sono destinati all'immissione sul mercato;
d) le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici.»;
2) il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:
«CONDIZIONI SPECIALI DI INGRESSO NELL'UNIONE E DI SOSPENSIONE DELL'INGRESSO NELL'UNIONE PER DETERMINATI ALIMENTI E MANGIMI PROVENIENTI DA ALCUNI PAESI TERZI»;
3) è inserito il seguente articolo 11 bis:
«Articolo 11 bis
Sospensione dell'ingresso nell'Unione
1. Gli Stati membri vietano l'ingresso nell'Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell'allegato II bis.
2. Il paragrafo 1 si applica agli alimenti e ai mangimi destinati all'immissione sul mercato dell'Unione e agli alimenti e mangimi destinati all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione.»;
4) gli allegati I e II sono modificati in conformità all'allegato al presente regolamento;
5) è inserito un allegato II bis in conformità all'allegato del presente regolamento.
Abrogazioni
1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 e la decisione di esecuzione 2014/88/UE sono abrogati.
2. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
Misure transitorie
Le partite di semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall'Uganda e di peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India e dal Pakistan che hanno lasciato il paese di origine, o il paese di spedizione se tale paese è diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono entrare nell'Unione senza essere accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN