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N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/728 DELLA COMMISSIONE, 29 maggio 2020

G.U.U.E. 2 giugno 2020, n. L 170

Decisione relativa all'approvazione della funzione di generatore efficiente utilizzata nei generatori-starter a 12 V per l'uso in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 22 giugno 2020

Applicabile dal: 22 giugno 2020

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Il 20 settembre 2019, i costruttori Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Automobile Citroen, Automobile Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, SEG Automotive Germany GmbH, Volkswagen AG, Volkswagen AG Nutzfahrzeuge e il fornitore Valeo Electrification Systems, in conformità all'articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (2) della Commissione, hanno presentato congiuntamente una richiesta di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della Commissione (3) al fine di estendere l'approvazione della tecnologia innovativa al suo uso in determinati veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) della categoria M1 e determinate autovetture che possono essere alimentate da alcuni combustibili alternativi.

2) Il 1° ottobre 2019, i costruttori Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Mitsubishi Electric Corporation, Opel Automobile GmbH-PSA, Automobile Citroen, Automobile Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, SEG Automotive Germany GmbH, Volkswagen AG, Volkswagen AG Nutzfahrzeuge e il fornitore Valeo Electrification Systems, in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, hanno presentato congiuntamente una domanda di approvazione, come tecnologia innovativa, della funzione di generatore efficiente nei generatori-starter a 12 V per l'uso in determinati veicoli commerciali leggeri, compresi alcuni veicoli HEV NOVC e veicoli commerciali leggeri che possono essere alimentati con alcuni carburanti alternativi.

3) Un generatore-starter a 12 V può funzionare come un motore elettrico che converte l'energia elettrica in energia meccanica o come un generatore che converte l'energia meccanica in energia elettrica, analogamente a quanto fa un alternatore. La tecnologia oggetto della richiesta di modifica e della domanda di approvazione è definita come una funzione di generatore efficiente del generatore-starter a 12 V.

4) Considerando che la richiesta di modifica e la domanda di approvazione fanno riferimento alla medesima tecnologia innovativa e che per il suo uso nelle categorie di veicoli interessate si applicano le stesse condizioni, è opportuno trattare sia la richiesta di modifica sia la domanda di approvazione in un'unica decisione.

5) La richiesta di modifica e la domanda di approvazione sono state valutate conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e n. 427/2014 della Commissione (4), e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (versione luglio 2018) (6). Entrambe soddisfacevano i requisiti formali; a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631, erano corredate in particolare di una relazione di verifica effettuata da un organismo indipendente e certificato.

6) La funzione di generatore efficiente di un generatore-starter a 12 V è già stata approvata per l'impiego in autovetture con motore a combustione interna convenzionale con la decisione di esecuzione (UE) 2017/785 come tecnologia innovativa in grado di ridurre le emissioni di CO2 in un modo che è solo parzialmente coperto dalle misurazioni effettuate nell'ambito della prova delle emissioni nel quadro del nuovo ciclo di guida europeo di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (7). La valutazione dimostra che l'eco-innovazione approvata è in grado di ridurre le emissioni di CO2 alle stesse condizioni anche per altre categorie di veicoli.

7) Più precisamente, i richiedenti hanno dimostrato che la funzione di generatore efficiente di un generatore-starter a 12 V è in grado di ridurre le emissioni di CO2 nei veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna convenzionale, come per le autovetture con lo stesso tipo di propulsione.

8) Per quanto riguarda i veicoli HEV NOVC delle categorie M1 e N1 per i quali, conformemente all'allegato 8, punto 5.3.2, del regolamento UN/ECE n. 101 (8), possono essere usati valori misurati di emissione di CO2 e del consumo di carburante senza correzione, ai fini della presente decisione è opportuno considerarli equivalenti ai veicoli M1 e N1 con motore a combustione interna convenzionale.

9) I richiedenti hanno dimostrato che il metodo di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/785 per determinare i risparmi di CO2 ottenuti con la funzione di generatore efficiente nei generatori-starter 12 V in autovetture con motore a combustione interna convenzionale è idoneo a determinare tali risparmi derivanti dall'uso della tecnologia nei veicoli commerciali leggeri nonché per alcuni veicoli HEV NOVC delle categorie M1 e N1.

10) I richiedenti hanno chiesto che, a motivo della crescente percentuale di autovetture e veicoli commerciali leggeri che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, il campo di applicazione della presente decisione includa anche tali veicoli e che pertanto alcuni fattori nel metodo di prova siano adeguati di conseguenza.

11) Considerando la limitata disponibilità di E85 sul mercato dell'Unione nel suo complesso, non è tuttavia opportuno distinguere questo carburante dalla benzina ai fini del metodo di prova.

12) Per quanto riguarda l'aggiunta al metodo di prova di una procedura di rodaggio per il generatore-starter, la domanda non ne stabilisce con sufficiente precisione le modalità di esecuzione, né specifica come tenere conto degli effetti prodotti. Inoltre, il fatto che si possa tenere conto di simili effetti, ove necessario, è già previsto nel metodo di prova illustrato nella decisione di esecuzione (UE) 2017/785, in quanto è richiesto che l'efficienza della funzione di generatore del generatore-starter sia misurata almeno cinque volte. Poiché l'efficienza della funzione di generatore del generatore-starter è determinata sulla base della media dei risultati delle misurazioni, eventuali effetti del rodaggio, positivi o negativi, possono essere adeguatamente presi in considerazione nella determinazione finale dell'efficienza, se necessario aumentando il numero delle misurazioni. In tale contesto, non è opportuno integrare il metodo di prova con una specifica procedura di rodaggio supplementare come proposto nelle domande.

13) Considerato quanto precede, il metodo di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/785, con l'aggiunta di alcuni fattori specifici del carburante, dovrebbe essere considerato adatto a determinare i risparmi di CO2 ottenuti dalla tecnologia innovativa di cui sono dotati i veicoli N1 con motore a combustione interna, i veicoli HEV NOVC delle categorie M1 e N1 e i veicoli M1 e N1 che possono essere alimentati da determinati carburanti alternativi.

14) I costruttori dovrebbero avere la possibilità di chiedere a un'autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall'uso della tecnologia innovativa laddove siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente decisione. A tal fine, i costruttori dovrebbero accertarsi che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente e certificato che confermi che la tecnologia innovativa soddisfa le condizioni stabilite nella presente decisione e che i risparmi sono stati determinati conformemente al metodo di prova di cui alla presente decisione.

15) Per facilitare una più ampia diffusione della tecnologia innovativa nei veicoli nuovi, il costruttore dovrebbe anche avere la facoltà di presentare un'unica domanda per la certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti dalle funzioni di generatore efficienti usate in vari generatori-starter a 12 V. E' tuttavia opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuove solo la diffusione dei generatori-starter che offrono la massima efficienza.

16) Spetta all'autorità di omologazione verificare accuratamente che siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente decisione per la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall'uso di una tecnologia innovativa. Se la certificazione è rilasciata, l'autorità di omologazione responsabile deve garantire che tutti gli elementi presi in considerazione per la certificazione siano registrati in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica e che insieme a questa viene conservata, e che tali informazioni siano messe a disposizione della Commissione su richiesta.

17) Al fine di determinare il codice generale di eco-innovazione da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è necessario attribuire un codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa.

18) A decorrere dal 2021, il rispetto da parte dei costruttori dei loro obiettivi specifici per le emissioni di CO2 deve essere stabilito sulla base delle emissioni di CO2 determinate conformemente alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (10). I risparmi di CO2 derivanti dalla tecnologia innovativa certificati conformemente alla presente decisione possono pertanto essere presi in considerazione nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori solo per l'anno civile 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 111 del 25.4.2019.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della Commissione, del 5 maggio 2017, relativa all'approvazione di generatori-starter a 12 Volt efficienti per l'impiego in autovetture con motore a combustione interna convenzionale quale tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 118 del 6.5.2017).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014).

(5)

Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009).

(6)

https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(7)

Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008).

(8)

Regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica (GU L 138 del 26.5.2012).

(9)

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007).

(10)

Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017).

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.

Art. 1

Tecnologia innovativa

La funzione di generatore efficiente utilizzata in un generatore-starter a 12 V, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/785, è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, tenendo conto del fatto che è solo parzialmente coperta dalla procedura di prova standard di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 e alle seguenti condizioni:

a) la tecnologia innovativa è installata in veicoli commerciali leggeri (N1) con motori a combustione interna alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o in veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) della categoria M1 o N1 che sono conformi all'allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3, del regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

b) l'efficienza della funzione di generatore, determinata secondo il metodo di cui all'allegato, è almeno:

i) 73,8 % per i veicoli a benzina, o a E85, senza turbocompressore;

ii) 73,4 % per i veicoli a benzina, o a E85, con turbocompressore;

iii) 74,2 % per i veicoli diesel;

iv) 74,6 % per i veicoli a GPL senza turbocompressore;

v) 74,1 % per i veicoli a GPL con turbocompressore;

vi) 76,3 % per i veicoli a GNC senza turbocompressore;

vii) 75,7 % per i veicoli a GNC con turbocompressore.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.

Art. 2

Tecnologia di riferimento

La tecnologia di riferimento è un alternatore con una massa massima di 7 kg e un'efficienza del 67 %.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.

Art. 3

Domanda di certificazione dei risparmi di CO2

1. Il costruttore può chiedere a un'autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 derivanti dall'uso della tecnologia approvata conformemente all'articolo 1 («la tecnologia innovativa») per uno o vari generatori-starter a 12 V con riferimento alla presente decisione.

2. Il costruttore si assicura che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente e certificato che confermi che sono state rispettate le condizioni di cui all'articolo 1.

3. Se i risparmi di CO2 sono stati certificati conformemente all'articolo 3, il costruttore assicura che i risparmi certificati e il codice di eco-innovazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano registrati nei certificati di conformità dei veicoli interessati.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.

Art. 4

Certificazione dei risparmi di CO2

1. L'autorità di omologazione si assicura che i risparmi di CO2 ottenuti grazie all'uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando il metodo di cui all'allegato.

2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall'uso della tecnologia innovativa di diversi generatori-starter a 12 V in relazione a una versione di un veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei generatori-starter a 12 V sottoposti a prova genera i risparmi di CO2 più bassi. Tale valore è utilizzato ai fini del paragrafo 4.

3. Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l'autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue:

a) per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;

b) per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, il valore dei risparmi di COcon riferimento alla benzina.

4. L'autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente al paragrafo 1 o 2 e il codice dell'eco-innovazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

5. L'autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione.

6. L'autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 solo se ritiene che la tecnologia innovativa soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1 e se il risparmio di CO2 ottenuto è pari a 1 g CO2/km o superiore, come specificato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 nel caso delle autovetture, o all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 nel caso dei veicoli commerciali leggeri.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.

Art. 5

Codice di eco-innovazione

1. Alla tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione è attribuito il codice di eco-innovazione n. 30.

2. I risparmi di CO2 registrati in riferimento a tale codice di eco-innovazione possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore per l'anno civile 2020.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.

Art. 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2020

Per la Commissione

La president

URSULA VON DER LEYEN

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 5 della Dec. (UE) 2020/1806, con effetto dal 1° gennaio 2021.