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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 maggio 2020 

G.U.R.I. 6 luglio 2020, n. 168

Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica, tra le altre, la direttiva di esecuzione 2014/98/UE

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Vista la direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva n. 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione);

Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 recante modalità di esecuzione della direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, numero 298 del 16 ottobre 2014;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e n. 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019 - reg.ne n. 1-1011, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

Visto in particolare l'art. 10 della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177;

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141, registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Considerato che il regolamento (UE) 2016/2031 ha stabilito norme specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione;

Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie ammesse per tali organismi nonchè le misure volte a prevenirne la presenza sulle piante da frutto o altro materiale riproduttivo vegetale;

Considerato che con direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 sono stati aggiornati gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e i relativi requisiti di cui alla direttiva n. 2014/98/CEE in materia di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, al fine di garantire la coerenza con l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Ravvisata la necessità di recepire la direttiva n. 2020/177/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale;

Ritenuto pertanto necessario modificare il citato decreto ministeriale 6 dicembre 2016, con il quale è stata data applicazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva n. 2014/98/UE;

Acquisito il parere del comitato Fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, così come indicato all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 nella riunione del 28 aprile 2020;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 6 dicembre 2016

1. Il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 è così modificato:

a. la lettera b), del comma 2, dell'art. 15, è sostituita dalla seguente:

«b) procedere ad ispezioni visive o ad accertamenti analitici secondo quanto previsto nelle tabelle degli allegati II, III e IV, oppure secondo le indicazioni fornite dal SFR;»;

b. il comma 4 dell'art. 17, è sostituito dal seguente:

«4. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CCP, devono avanzare richiesta al Ministero per tramite del SFR competente ed essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato V.»;

c. il comma 6 dell'art. 23, è sostituito dal seguente:

«6. Il periodo massimo di utilizzo di una pianta madre di pre-base è stabilita nell'allegato IV»;

d. al comma 1 dell'art. 24 le parole «all'allegato I» sono sostituite dalle parole «agli allegati I e II»;

e. al comma 3 dell'art. 24 le parole «all'allegato I» sono sostituite dalle parole «all'allegato II»;

f. l'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Requisiti fitosanitari per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base). - 1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base risultano esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal SFR competente per territorio.

Il SFR competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I, il SFR competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base in questione.

2. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Il SFR competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal SFN.

3. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base infestati dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base conformemente all'art. 20, comma 5, o all'art. 21, comma 3, o adotta adeguate misure conformemente all'allegato IV.

4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

5. Il comma 1 non si applica alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione.»;

g. il comma 5 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

«5. Il fornitore registrato può rinnovare la pianta madre di pre-base solo prima della fine del periodo di cui all'allegato IV per quanto riguarda il genere o la specie in questione.»;

h. i. il comma 3 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

«3. Scopi di questa fase sono:

a) coltivazione in ambiente protetto di piante categoria «base»;

b) la produzione in ambiente protetto di materiale di moltiplicazione di categoria "base".»

i. All'art. 29 è inserito il comma:

«3-bis. in deroga al comma 3, il Ministero, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, in casi di necessità, può autorizzare i CP a coltivare in pieno campo piante e materiali di categoria "base", fatte salve le condizioni di cui all'allegato IV, per il genere e la specie in questione;»

j. il comma 6 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora le attività di cui al comma 3 si svolgono in ambiente protetto gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato V.»;

k. l'art. 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Requisiti fitosanitari per le piante madri di base e per i materiali di base). - 1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre di base o i materiali di base risultano esenti dagli ORNQ, elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal SFR competente per territorio.

Il SFR competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di base o dei materiali di base per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I, il SFR competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di base o dei materiali di base in questione.

2. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Il SFR competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal SFN.

3. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di base o i materiali di base infestati dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base conformemente all'art. 30, comma 9 o 10, o adotta adeguate misure conformemente all'allegato IV.

4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

5. Il comma 1 non si applica alle piante madri di base e ai materiali di base durante la crioconservazione.»;

l. il titolo dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

«Requisiti relativi al terreno per le piante madri di base e per i materiali di base»;

m. all'art. 32 le parole «allegato I» sono sostitutite dalle parole «allegato III»

n. il comma 1 dell'art. 34 è sostituito dal seguente:

1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di base, coltivate a partire da materiali di pre-base ai sensi dell'art. 30, comma 4, lettera a, in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di base. Le piante madri di base sono moltiplicate conformemente all'art. 27 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'art. 28. Il numero massimo consentito di generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante madri di base corrispondono a quelli stabiliti nell'allegato IV per i generi o le specie pertinenti.»;

o. l'art. 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati). - 1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre certificata o i materiali certificati risultano esenti dagli ORNQ, elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal SFR competente per territorio e, se del caso, dal fornitore registrato.

Il SFR competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I, il SFR competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.

2. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Il SFR competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal SFN.

3. In caso di risultato positivo a un'analisi per uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati conformemente all'art. 36, comma 10 o 11, o adotta adeguate misure conformemente all'allegato IV.

4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

5. Il comma 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione.»;

p. il titolo dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

«Requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati»;

q. all'art. 38 le parole «allegato I» sono sostituite dalle parole «allegato III»;

r. l'art. 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (Requisiti fitosanitari per i materiali CAC). - 1. All'atto dell'ispezione visiva, effettuata dal fornitore registrato nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC risultano praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell'allegato IV.

Il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I, il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC in questione.

I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all'atto dell'ispezione visiva effettuata dal fornitore registrato risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II.

Il fornitore registrato adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 conformemente all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

2. Il comma 1 non si applica ai materiali CAC durante la crioconservazione.»;

s. dopo l'art. 46 è inserito il seguente «art. 46-bis»:

«Art. 46-bis (Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona). - 1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono prodotti nel rispetto, oltre che dei requisiti fitosanitari e relativi al terreno di cui agli articoli 24, 25, 31, 32, 37, 38 e 44, anche dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'allegato IV, al fine di limitare la presenza degli ORNQ elencati in tale allegato per il genere o la specie in questione.».

Art. 2

Modifica allegati

1. Gli allegati del decreto ministeriale 6 dicembre 2016 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 18 maggio 2020

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 539

ALLEGATO V

Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessari alla conservazione ed alla produzione dei materiali di categoria "Prebase" e di categoria "Base"

Strutture

La conservazione, la coltivazione e la moltiplicazione di piante madri di "pre-base", e di "base", devono essere effettuate in serre a rete a prova di insetto (screen house), essere collocate in zone libere da coltivazioni di piante della specie per un raggio di almeno m 20.

Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato

- con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;

- con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori ed i bancali devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio, utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;

2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità, non inferiore a 20 cm rispetto al piano interno;

3. provviste di un cordolo o di altri manufatti che assicurino l'isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;

4. essere realizzate con tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama), provviste di vestibolo con pareti a doppia rete e con doppia porta;

5. disporre d'impianti idonei alla disinfezione delle attrezzature utilizzate, nonché di abbigliamento monouso per le persone che accedono ai locali di conservazione.