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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/798 DELLA COMMISSIONE, 17 giugno 2020

G.U.U.E. 18 giugno 2020, n. L 194

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2020) 4134] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità 

Adottata il: 17 giugno 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell'allegato di detta decisione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.

3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/711 della Commissione (5) a seguito della comparsa nel pollame in Ungheria di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/711 l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di tre ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame, situate anch'esse nella provincia di Bács-Kiskun di tale Stato membro.

5) I nuovi focolai rilevati in Ungheria si trovano all'interno dei confini delle aree attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47. I confini delle nuove zone di protezione attorno a questi nuovi focolai, istituite dall'autorità competente dell'Ungheria in conformità alla direttiva 2005/94/CE, si estendono tuttavia oltre i confini delle zone di protezione attualmente elencate in tale allegato.

6) Inoltre la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui si teneva pollame nella regione di Plovdiv.

7) La Bulgaria non figura attualmente nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e in seguito alla comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 l'autorità competente di tale Stato membro ha adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tale focolaio.

8) La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dall'Ungheria conformemente alla direttiva 2005/94/CE e ha accertato che i confini delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente della Bulgaria e delle nuove zone di protezione istituite dall'autorità competente dell'Ungheria si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui sono stati confermati recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. E' pertanto opportuno modificare le zone di protezione elencate per l'Ungheria nella decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e aggiungere nuove zone di protezione e sorveglianza per la Bulgaria.

9) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificata al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Bulgaria e anche le nuove zone di protezione istituite dall'Ungheria conformemente alla direttiva 2005/94/CE e per aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili.

10) Inoltre dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 la situazione epidemiologica nell'Unione continua ad evolvere ed è particolarmente sfavorevole in Ungheria, dove sono stati confermati 264 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád, su un totale di 273 focolai confermati in tale Stato membro. La gravità della situazione epidemiologica è stata influenzata, tra l'altro, dall'elevata densità di aziende avicole e dall'elevata densità della popolazione avicola presente nelle aree colpite di tali province.

11) Nelle aree ad alta densità di pollame e in cui sono presenti determinate specie di pollame particolarmente esposte al rischio di infezione, è più elevato il rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza le aree nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád dell'Ungheria possono essere considerate aree ad alto rischio per la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Per controllare la moltiplicazione e la diffusione del virus è pertanto necessario ridurre la densità della popolazione avicola sensibile in tali aree ad alto rischio e limitare ulteriormente la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno rispetto a quanto consentito dalle misure di controllo di cui alla direttiva 2005/94/CE. Sono necessarie misure di protezione più rigorose a causa dell'evoluzione dell'attuale epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità.

12) Data la grande entità dei focolai nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád, nonché il numero elevato di volatili ancora presenti nelle zone di protezione e sorveglianza istituite per i focolai in tali province, al fine di attenuare il rischio di esposizione del pollame al virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che circola in tali aree e prevenire la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità è necessario adottare, in conformità al principio di precauzione, misure di protezione da applicare in tali aree ad alto rischio, oltre alle misure di controllo già previste dalla direttiva 2005/94/CE. Tali misure dovrebbero vietare lo spostamento di pollame e i pulcini di un giorno da e verso aziende all'interno di tali aree ad alto rischio e ritardare il ripopolamento del pollame in tali aree impedendo che il pollame o i pulcini di un giorno siano spostati verso le aziende in tali aree.

13) E' pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 al fine di istituire misure di protezione aggiuntive applicabili in tali aree ad alto rischio in Ungheria. L'allegato di tale decisione di esecuzione dovrebbe inoltre essere sostituito da due allegati, ossia l'allegato I, che elenca le zone di protezione e sorveglianza istituite conformemente alla direttiva 2005/94/CE, e l'allegato II, che riguarda le aree delle zone di protezione e sorveglianza elencate nell'allegato I che presentano un rischio particolarmente elevato di diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e in cui dovrebbero essere applicate misure di protezione aggiuntive a causa dell'attuale situazione epidemiologica nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád in Ungheria. E' pertanto opportuno indicare le aree ad alto rischio di tali province nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/47.

14) E' opportuno ridurre la densità della popolazione avicola sensibile nelle aree ad alto rischio delle zone di protezione e sorveglianza di cui all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/47, in particolare ritardando il ripopolamento delle aziende avicole a rischio particolarmente elevato di infezione. E' inoltre opportuno limitare la movimentazione di pollame da tali zone di protezione e sorveglianza e al loro interno, salvo nel caso in cui siano soddisfatte determinate norme di polizia sanitaria.

15) Tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché delle misure di controllo di cui alla direttiva 2005/94/CE, l'Ungheria dovrebbe applicare misure rigorose di protezione per limitare il rischio di diffusione di tale malattia nelle aree ad alto rischio delle province di Bács-Kiskun e Csongrád. L'Ungheria dovrebbe pertanto garantire che le partite di pollame e pulcini di un giorno non siano spedite dalle aree ad alto rischio di cui all'allegato II ad altre parti dell'Ungheria o ad altri Stati membri o paesi terzi.

16) La movimentazione di pollame destinato alla macellazione immediata comporta un minor rischio di diffusione della malattia rispetto ad altri tipi di spostamenti di pollame, purché siano adottate misure di attenuazione dei rischi. Qualora non sia possibile la macellazione di pollame nelle aree ad alto rischio di cui all'allegato II per motivi connessi alla logistica e al benessere degli animali, in particolare a causa dell'assenza di un macello appropriato o delle limitazioni della capacità di macellazione all'interno delle aree ad alto rischio in questione, è opportuno che gli Stati membri interessati possano concedere, eccezionalmente, deroghe per la spedizione di pollame destinato alla macellazione immediata da un'area ad alto rischio di cui all'allegato II, a un macello designato situato al di fuori di tale area ad alto rischio nello stesso Stato membro. Tali movimentazioni dovrebbero essere autorizzate a condizione che siano applicate rigorose misure di attenuazione dei rischi al fine di non compromettere il controllo delle malattie.

17) Il ripopolamento delle aziende avicole situate nelle aree ad alto rischio dell'Ungheria di cui all'allegato II dovrebbe essere rinviato per un periodo di tempo sufficiente a garantire l'eradicazione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in tali aree ad alto rischio, e almeno fino a quando l'assenza di circolazione virale non sia confermata dai risultati di un idoneo piano di sorveglianza predisposto dall'autorità competente di tale Stato membro. La movimentazione di pulcini di un giorno nelle aziende di tali aree ad alto rischio non dovrebbe pertanto essere consentita. Inoltre il ripopolamento delle aziende avicole situate in tali aree ad alto rischio dovrebbe essere consentito soltanto in seguito all'esito favorevole di una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente dell'Ungheria e a condizione che le aziende avicole da ripopolare abbiano posto in essere adeguate misure di attenuazione dei rischi e di biosicurezza per impedire l'introduzione e la diffusione del virus.

18) Inoltre, al fine di concedere all'autorità competente dell'Ungheria il tempo sufficiente per attuare la sorveglianza necessaria a confermare che il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità non circoli nelle zone di protezione e sorveglianza istituite per i focolai nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád di cui all'allegato II e tenuto conto del tempo necessario per effettuare i controlli indispensabili in tutte le aziende avicole situate in tali zone prima di consentirne il ripopolamento, la durata delle misure di protezione applicate in tali zone dovrebbe essere prorogata. E' pertanto opportuno prorogare il periodo durante il quale devono essere applicate le misure di protezione nelle zone di protezione e sorveglianza elencate nelle parti A e B dell'allegato I per l'Ungheria.

19) Il 4 giugno 2020 la denominazione ufficiale della provincia di Csongrád in Ungheria è diventata Csongrád-Csanád. Di conseguenza i riferimenti alla provincia di Csongrád di cui all'attuale allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbero essere sostituiti dalla nuova denominazione di tale provincia nei nuovi allegati I e II di tale atto.

20) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Ungheria, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE ed elencate nell'allegato I, nonché le aree di cui all'allegato II nelle quali si applicano le misure di protezione supplementari.

21) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47.

22) In considerazione dell'attuale evoluzione della situazione epidemiologica in Bulgaria e Ungheria e della necessità di attenuare l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto quanto prima.

23) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 395 del 30.12.1989.

(2)

GU L 224 del 18.8.1990.

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020).

(4)

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006).

(5)

Decisione di esecuzione (UE) 2020/711 della Commissione, del 27 maggio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 166 del 28.5.2020).

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è così modificata:

1) gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione definisce a livello di Unione le zone di protezione e sorveglianza da istituire in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE a cura degli Stati membri elencati nell'allegato I della presente decisione («gli Stati membri interessati») in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, nonché la durata delle misure da applicarsi in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE.

2. La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione da attuare in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati membri o nelle aree di cui all'allegato II, per quanto riguarda:

a) la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno all'interno di tali Stati membri o di loro aree;

b) la spedizione di partite di pollame e pulcini di un giorno dalle aziende situate in tali Stati membri o in loro aree.

La durata di tali misure di protezione è stabilita in funzione della durata delle zone di protezione e sorveglianza per tali aree, elencate nell'allegato I.

Articolo 2

Aree da elencare nella parte A dell'allegato I e durata delle misure da applicarsi in tali aree

Gli Stati membri interessati garantiscono che:

a) le zone di protezione istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione nell'allegato I, parte A, della presente decisione;

b) le misure da applicarsi nelle zone di protezione, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nell'allegato I, parte A, della presente decisione.

Articolo 3

Aree da elencare nella parte B dell'allegato I e durata delle misure da applicarsi in tali aree

Gli Stati membri interessati garantiscono che:

a) le zone di sorveglianza istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate come zone di sorveglianza nell'allegato I, parte B, della presente decisione;

b) le misure da applicarsi nelle zone di sorveglianza, come stabilito all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza indicate nell'allegato I, parte B, della presente decisione.

Articolo 3 bis

Misure di protezione da applicarsi nelle aree di cui all'allegato II

1. Gli Stati membri elencati nell'allegato II vietano:

a) la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno dalle aziende situate nelle aree di cui all'allegato II verso altre aziende situate in tali aree;

b) la spedizione di partite di pollame e pulcini di un giorno dalle aziende situate nelle aree di cui all'allegato II;

c) la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno da aziende situate in aree del medesimo Stato membro non elencate nell'allegato II o da aziende situate in altri Stati membri o in paesi terzi verso aziende situate nelle aree di cui all'allegato II.

2. In seguito all'esito favorevole di una valutazione del rischio e a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi e di biosicurezza per impedire l'introduzione e la diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, anche nell'azienda di destinazione, gli Stati membri di cui all'allegato II possono, in deroga ai divieti di cui al paragrafo 1, autorizzare:

a) la movimentazione di pollame e pulcini di un giorno provenienti da aziende situate in aree del medesimo Stato membro non elencate nell'allegato II o da altri Stati membri o da paesi terzi verso aziende situate nelle zone di sorveglianza istituite nell'allegato I per le aree di cui all'allegato II;

b) la movimentazione di pollame originario di un'azienda situata nella zona di sorveglianza istituita nell'allegato I per le aree di cui all'allegato II verso un'azienda situata all'interno della stessa zona di sorveglianza in cui non vi sia altro pollame, a condizione che:

i) il veterinario ufficiale abbia eseguito un esame clinico del pollame nell'azienda di origine il giorno della spedizione;

ii) il pollame sia stato sottoposto nell'azienda di origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente al manuale diagnostico, entro le 48 ore precedenti la data della spedizione;

iii) successivamente all'arrivo del pollame l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale;

c) la spedizione di partite di pollame destinato alla macellazione immediata da aziende situate nelle aree di cui all'allegato II a un macello designato all'interno delle pertinenti zone di protezione o sorveglianza o, se in tali zone non esiste un macello appropriato o se la capacità di macellazione è limitata, all'esterno delle zone di protezione e sorveglianza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a h), della direttiva 2005/94/CE e alla lettera b), punti i) e ii), del presente articolo;

d) la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone di protezione e sorveglianza istituite per le aree di cui all'allegato II a un'azienda situata nello stesso Stato membro all'esterno delle aree di cui all'allegato II, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 24 e all'articolo 30, lettera c), punto iii), della direttiva 2005/94/CE.

3. Il pollame e i pulcini di un giorno di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), sono trasportati unicamente in veicoli, gabbie, contenitori o scatole, a seconda dei casi, puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale e conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.»;

2) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2020

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione