
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 17 agosto 2020.
PRESIDENZA
DECRETO 3 luglio 2020
G.U.R.S. 17 luglio 2020, n. 39
Adozione delle "Linee guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti".
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 17 agosto 2020.
IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi aggiornamenti, con cui è stato adottato il Piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la relazione generale del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione siciliana - edizione 2004;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'art. 63 del D.Lgs n. 152/2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:
- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 2 stabilisce che "Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.";
Considerato che l'art. 64 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al comma 1, lettera h), ha individuato tra i distretti idrografici il distretto idrografico della Sicilia comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;
Visto l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, con cui è stata istituita l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e sono state transitate alla stessa le competenze delle regioni di cui alla parte III del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.Reg. n. 4 del 12 febbraio 2019 di emanazione del regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;
Visto il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
Visto il D.P.Reg. n. 3169 del 22 maggio 2019, con il quale è stato conferito all'ing. Francesco Greco l'incarico di segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;
Visto l'art. 170 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che al comma 11 prevede che "fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175";
Considerato che il PAI regionale è stato redatto ed adottato ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989 e che fino a quando non si passerà ad un Piano distrettuale ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si dovrà operare con il combinato disposto delle norme vigenti e in particolare applicando il comma 11 dell'art. 170 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visti le norme d'attuazione del PAI regionale e, in particolare, il terzo punto del comma 7 dell'art. 8 "Le opere relative alle attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento" e nella lettera f) e il comma 4 dell'art. 11 "Gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona…..e purchè siano attivate opportune misure di allertamento";
Ritenuto necessario evitare interpretazioni delle sopra citate norme che impediscano o limitino fortemente la fruizione di aree protette, demanio marittimo e forestale ricadenti in aree con pericolosità P3 e P4 censite dal Piano di assetto idrogeologico (PAI) con Linee guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti, individuando le "opportune misure di allertamento che consentono l'attività di tempo libero" (e quindi la fruizione al pubblico), generalmente individuate dalle norme vigenti del PAI;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 17 agosto 2020.
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono adottate le "Linee guida relative alle azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, demanio marittimo e forestale finalizzate alla pubblica fruizione dei siti" che fanno parte integrante del presente decreto.
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 17 agosto 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel sito della Regione siciliana, Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia.
Palermo, 3 luglio 2020.
GRECO
N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 1, comma 1, del D.Dir. Presidenza 17 agosto 2020.