
N.d.R.: La presente raccomandazione è sostituita dal punto 21 della Raccomandazione (UE) 2022/2548, a decorrere dal 22 dicembre 2022.
RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/912 DEL CONSIGLIO, 30 giugno 2020
G.U.U.E. 1 luglio 2020, n. LI 208
Raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione.
TESTO COORDINATO (alla Raccomandazione (UE) 2022/290)
N.d.R.: La presente raccomandazione è sostituita dal punto 21 della Raccomandazione (UE) 2022/2548, a decorrere dal 22 dicembre 2022.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) Il 16 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione (1) in cui raccomandava una restrizione temporanea, per la durata di un mese, dei viaggi non essenziali dai paesi terzi verso la zona UE+ (2). Il 17 marzo 2020 i capi di Stato o di governo dell'UE hanno convenuto di attuare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali. Anche i quattro Stati associati Schengen hanno attuato detta restrizione.
2) Il 26 marzo 2020 i capi di Stato o di governo dell'Unione europea hanno convenuto di applicare una restrizione temporanea coordinata dei viaggi non essenziali verso l'UE a seguito della pandemia di COVID-19.
3) L'8 aprile 2020 (3) e l'8 maggio 2020 (4) la Commissione ha adottato due comunicazioni di follow-up, in ciascuna delle quali raccomandava di prorogare di un mese la restrizione dei viaggi non essenziali. Tutti gli Stati membri Schengen e i quattro Stati associati Schengen (in appresso «Stati membri») hanno deciso di attuare tali proroghe, da ultimo fino al 15 giugno 2020.
4) Il 15 aprile 2020 la presidente della Commissione europea e il presidente del Consiglio europeo hanno presentato una «Tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della COVID-19» (5). La tabella di marcia stabilisce un approccio in due fasi che prevede la revoca coordinata dei controlli alle frontiere interne. In seguito, le restrizioni temporanee alle frontiere esterne sarebbero gradualmente allentate e le persone non residenti nell'UE sarebbero autorizzate a riprendere i viaggi non essenziali verso l'UE. La revoca della restrizione di viaggio alle frontiere esterne dovrebbe avvenire successivamente o parallelamente alla revoca dei controlli alle frontiere interne da parte degli Stati membri.
5) Le consultazioni con gli Stati membri hanno confermato la necessità di prevedere un'ulteriore breve proroga delle restrizioni in vigore alle frontiere esterne e l'importanza di un approccio coordinato per la loro revoca graduale.
6) L'11 giugno 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione (6) in cui raccomanda di prorogare la restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE fino al 30 giugno 2020 e definisce l'approccio da adottare per la revoca graduale della restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1° luglio 2020. Tutti gli Stati membri hanno attuato l'ulteriore proroga fino al 30 giugno.
7) Nel frattempo gli Stati membri hanno valutato i criteri e la metodologia da applicare.
8) La presente raccomandazione non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di continuare ad applicare l'articolo 6 del codice frontiere Schengen (7) che stabilisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. In particolare, gli Stati membri mantengono la responsabilità di valutare, caso per caso, se un cittadino di un paese terzo debba essere considerato portatore di una minaccia per la salute pubblica. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione tra i corpi delle guardie di frontiera e i fornitori di servizi di trasporto.
9) I controlli di frontiera sono nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avviare la revoca della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE in modo coordinato. In una prima fase tale revoca dovrebbe applicarsi alle persone residenti dei paesi terzi elencati nell'allegato I della presente raccomandazione. L'elenco dovrebbe essere aggiornato periodicamente.
10) Per decidere in merito all'eventuale revoca della restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE si dovrebbe tenere conto della situazione epidemiologica all'interno dell'UE, vale a dire del numero medio di casi di COVID-19 per ogni 100 000 abitanti registrati nei 14 giorni precedenti.
11) Il regolamento sanitario internazionale del 2005 («RSI»), adottato dalla cinquantottesima Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005, ha rafforzato il coordinamento tra gli Stati parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), compresi tutti gli Stati membri dell'Unione, in materia di preparazione e risposta a un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Il quadro di monitoraggio dell"RSI individua le capacità essenziali in materia di sanità pubblica che gli Stati parte dell'OMS devono mantenere. I dati trasmessi periodicamente dai paesi nell'ambito di tale quadro possono essere espressi sotto forma di punteggio complessivo a indicare la capacità di risposta globale.
12) L'efficacia delle decisioni relative alla revoca della restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE dipende dalla loro attuazione coordinata per tutte le frontiere esterne da parte degli Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe decidere unilateralmente di revocare la restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE per uno specifico paese terzo prima che gli altri Stati membri abbiano deciso in modo coordinato in merito alla revoca della restrizione di viaggio per quello specifico paese. Gli Stati membri possono tuttavia, in totale trasparenza, procedere solo progressivamente a una revoca delle restrizioni di viaggio nei confronti dei paesi elencati nell'allegato I.
13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.
14) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (8); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
15) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9).
16) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (10), in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).
17) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (12), in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (13).
18) Lo status giuridico della presente raccomandazione, come ricordato ai considerando da 13 a 17, lascia impregiudicata la necessità che tutti gli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento dello spazio Schengen, decidano in modo coordinato in merito alla revoca della restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
(modificato dalla Raccomandazione (UE) 2020/1052, dalla Raccomandazione (UE) 2020/1144, dalla Raccomandazione (UE) 2020/1186, dalla Raccomandazione (UE) 2020/1551, dalla Raccomandazione (UE) 2020/2169, dalla Raccomandazione (UE) 2021/89, dalla Raccomandazione (UE) 2021/132, dalla Raccomandazione (UE) 2021/767, modificato e integrato dalla Raccomandazione (UE) 2021/816, modificato dalla Raccomandazione (UE) 2021/892, dalla Raccomandazione (UE) 2021/992, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1085, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1170, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1346, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1459, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1712, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1782, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1896, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1945, dalla Raccomandazione (UE) 2021/2022, dalla Raccomandazione (UE) 2021/2150, dalla Raccomandazione (UE) 2022/66 e modificato e integrato dalla Raccomandazione (UE) 2022/290)
1. Dal 17 gennaio 2022 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I.
Al fine di determinare i paesi terzi nei confronti dei quali dovrebbe essere revocata l'attuale restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE, si dovrebbe tenere conto della situazione epidemiologica nei rispettivi paesi terzi e degli ulteriori criteri stabiliti nella presente raccomandazione.
2. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, si dovrebbero applicare i seguenti criteri:
- il "tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni", vale a dire il numero totale di nuovi casi di COVID-19 registrati per 100 000 abitanti nei 14 giorni precedenti;
- l'andamento stabile o in diminuzione dei nuovi casi nel medesimo periodo rispetto ai 14 giorni precedenti;
- il "tasso di test effettuati", vale a dire il numero di test per l'infezione da COVID-19 effettuati per 100 000 abitanti nei sette giorni precedenti;
- il "tasso di positività dei test", vale a dire la percentuale di test positivi tra tutti i test per l'infezione da COVID-19 effettuati nei sette giorni precedenti;
- la natura del virus presente in un paese, in particolare se siano state individuate varianti di interesse o varianti del virus che destano preoccupazione. Le varianti di interesse e le varianti che destano preoccupazione sono valutate in quanto tali dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) in base a proprietà chiave del virus quali trasmissione, gravità e capacità di eludere la risposta immunitaria.
Per essere inclusi nell'allegato I i paesi terzi dovrebbero rispettare le seguenti soglie: un tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni non superiore a 100, un tasso di test effettuati superiore a 600 e un tasso di positività dei test non superiore al 4 %. Inoltre, si può tenere conto della risposta complessiva alla COVID-19, in particolare delle informazioni disponibili su aspetti quali il monitoraggio, il tracciamento dei contatti, il contenimento, le cure e la segnalazione, nonché dell'affidabilità delle informazioni e delle fonti di dati disponibili e, se necessario, del punteggio medio totale relativo a tutte le dimensioni del regolamento sanitario internazionale (RSI). (14)
I dati relativi al "tasso di test effettuati", al "tasso di positività dei test" e alle "varianti che destano preoccupazione e varianti di interesse" dovrebbero essere forniti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), sulla base delle informazioni messe a disposizione dell'ECDC. Tali dati potrebbero essere integrati da informazioni fornite dalle delegazioni dell'UE, dall'OMS e da altri centri di controllo delle malattie, se disponibili, anche sulla base della lista di controllo allegata alla comunicazione dell'11 giugno 2020.
Oltre alle informazioni di cui al punto 2, primo comma, l'ECDC dovrebbe pubblicare e aggiornare periodicamente una mappa che illustri la situazione per quanto riguarda le varianti che destano preoccupazione e le varianti di interesse nei paesi terzi.
3. Nel decidere se la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE si applichi a un cittadino di paese terzo, il fattore determinante dovrebbe essere la residenza in un paese terzo per il quale le restrizioni dei viaggi non essenziali sono state revocate (e non la cittadinanza).
4. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e se del caso aggiornare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui al punto 2.
Le restrizioni di viaggio possono essere revocate o reintrodotte in tutto o in parte per uno specifico paese terzo già elencato nell'allegato I in funzione dell'evolversi di alcune delle condizioni di cui sopra e, di conseguenza, della mutata valutazione della situazione epidemiologica.
Qualora la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e, in particolare, qualora si rilevi un'elevata incidenza di varianti preoccupanti del virus, le restrizioni di viaggio possono essere reintrodotte rapidamente per i viaggi non essenziali in relazione ai paesi terzi già elencati nell'allegato I.
Al fine di revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda i paesi terzi elencati nell'allegato I, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, caso per caso, della reciprocità accordata alla zona UE+.
5. Gli Stati membri dovrebbero scoraggiare fortemente i viaggi non essenziali dalla zona UE+ verso paesi diversi da quelli elencati nell'allegato I.
6. Se a un paese terzo continuano ad applicarsi le restrizioni temporanee di viaggio, dalla restrizione di viaggio dovrebbero essere esentate le seguenti categorie di persone, a prescindere dallo scopo del viaggio:
a) cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del TFUE e cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, nonché i loro familiari (15);
b) cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (16) e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altre direttive dell'UE o del diritto nazionale, o che sono in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.
Inoltre, i viaggi essenziali dovrebbero essere consentiti per le categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all'allegato II.
[Tuttavia gli Stati membri possono adottare misure opportune, ad esempio imporre a tali persone di sottoporsi ad autoisolamento o a misure analoghe qualora rientrino da un paese terzo per il quale è mantenuta la restrizione temporanea di viaggio, a condizione che essi impongano gli stessi obblighi ai propri cittadini.] (comma soppresso) (17)
[Qualora la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e, in particolare, qualora si rilevi un'elevata incidenza di varianti preoccupanti del virus, gli Stati membri possono limitare temporaneamente le categorie di viaggiatori elencate nell'allegato II. I viaggi giustificati da motivi impellenti dovrebbero rimanere possibili.] (comma soppresso) (18)
Inoltre, dovrebbero essere consentiti i viaggi essenziali per le categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all'allegato II.. (19)Gli Stati membri possono introdurre misure di sicurezza supplementari per tali viaggiatori, in particolare se provenienti da una regione ad alto rischio.
Il Consiglio può riesaminare l'elenco di categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all'allegato II, sulla base di una proposta della Commissione, in funzione di considerazioni di ordine sociale ed economico e della valutazione complessiva dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sulla base della metodologia, dei criteri e delle informazioni di cui sopra.
6 bis Fatto salvo il punto 6, lettere a) e b), qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni di viaggio volte a limitare la diffusione della COVID-19, essi dovrebbero, in linea di principio, revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda i viaggiatori cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell'ingresso nella zona UE+, l'ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), purché siano trascorsi meno di 270 giorni dalla somministrazione della dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario, o sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. (21)
Gli Stati membri dovrebbero revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE anche per quanto riguarda i viaggiatori cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell'ingresso nella zona UE+, l'ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 che hanno completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, purché siano trascorsi meno di 270 giorni dalla somministrazione della dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario, o sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. (21)
Gli Stati membri dovrebbero inoltre revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda i viaggiatori che sono guariti dalla COVID-19 entro i 180 giorni precedenti il viaggio verso l'UE. (21)
A tal fine, i viaggiatori che intendono effettuare un viaggio non essenziale verso uno Stato membro dovrebbero essere in possesso di:
a) una prova valida della vaccinazione anti COVID-19 rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 autorizzato nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure
b) una prova valida della vaccinazione anti COVID-19 rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 che abbia completato il processo di inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS ma che non figuri nell'elenco dei vaccini autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure
c) una prova valida della guarigione. (21)
Per i viaggiatori di cui alle lettere b) e c), lo Stato membro potrebbe anche richiedere una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo, effettuato non più di 72 ore prima della partenza. Per i viaggiatori di cui alla lettera b), gli Stati membri potrebbero applicare misure sanitarie supplementari quali l'isolamento, la quarantena o la somministrazione di vaccini autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004. (21)
Oltre ai certificati COVID digitali dell'UE, gli Stati membri dovrebbero accettare tali prove della vaccinazione anti COVID-19 o della guarigione dalla COVID-19 se corrispondono a certificati riconosciuti equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 8 di tale regolamento. (21)
Qualora non sia stato adottato un atto di questo tipo riguardante certificati rilasciati da un paese terzo, gli Stati membri potrebbero accettare, conformemente al diritto nazionale, una prova di test e di vaccinazione rilasciata dal paese terzo in questione, tenuto conto della necessità di poter verificare l'autenticità, la validità e l'integrità del certificato e la presenza nello stesso di tutti i dati pertinenti di cui al regolamento (UE) 2021/953. (21)
In tal caso, potrebbero richiedere una prova valida di un test RT-PCR con risultato negativo effettuato prima della partenza per i viaggiatori completamente vaccinati con un vaccino anti COVID-19 autorizzato all'immissione in commercio in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 che non sono in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE o di un certificato riconosciuto equivalente. (21)
A meno che non rientrino nelle disposizioni di cui sopra, anche i minori di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni dovrebbero essere autorizzati a effettuare viaggi non essenziali verso uno Stato membro se sono in possesso di una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo, effettuato non più di 72 ore prima della partenza. In questi casi gli Stati membri potrebbero richiedere ulteriori test dopo l'arrivo, nonché la quarantena o l'autoisolamento. I minori di età inferiore ai 6 anni che viaggiano con un adulto non dovrebbero essere soggetti a requisiti aggiuntivi. (21)
Qualora gli Stati membri decidano di revocare le restrizioni per i viaggiatori in possesso di una valida prova di vaccinazione anti COVID-19, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, caso per caso, della reciprocità accordata alla zona UE+.
7. Fatto salvo il punto 6 bis gli Stati membri dovrebbero esigere che coloro che viaggiano per qualsiasi motivo, funzione o necessità essenziale o non essenziale, ad eccezione dei lavoratori del settore dei trasporti e dei lavoratori frontalieri, abbiano ottenuto un risultato negativo al test per l'infezione da COVID-19 sulla base di un test di reazione a catena della polimerasi (PCR) effettuato non più di 72 ore prima della partenza, e presentino una prova adeguata di tale risultato nella forma stabilita dalle autorità.
Se non sono possibili test alla partenza, le persone di cui al punto 6, lettere a) e b), dovrebbero avere la possibilità di sottoporsi al test dopo l'arrivo, conformemente alle procedure nazionali. Ciò non pregiudica l'obbligo di sottoporsi a qualsiasi ulteriore misura, compresa la quarantena, dopo l'arrivo.
Inoltre, gli Stati membri possono imporre l'autoisolamento, la quarantena e il tracciamento dei contatti per un periodo massimo di 14 giorni, nonché, ove necessario, ulteriori test per la COVID-19 durante lo stesso periodo, a condizione che impongano gli stessi obblighi ai propri cittadini quando giungono dallo stesso paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero imporre tali prescrizioni, in particolare la quarantena all'arrivo e ulteriori test all'arrivo o dopo l'arrivo, ai viaggiatori provenienti da un paese terzo in cui è stata individuata una variante del virus che desta preoccupazione.
7 bis Qualora la situazione epidemiologica di un paese terzo o di una regione peggiori rapidamente e, in particolare, qualora sia stata individuata una variante che desta preoccupazione o di interesse, gli Stati membri dovrebbero, in via eccezionale, adottare una restrizione temporanea urgente di tutti i viaggi verso l'UE per i cittadini di paesi terzi che risiedono nel paese terzo in questione. Detta restrizione di viaggio non dovrebbe applicarsi alle persone di cui al punto 6, lettere a) e b) e ai viaggiatori elencati nell'allegato II, punto i. e punti da iv. a ix. Tali viaggiatori dovrebbero tuttavia essere soggetti ad adeguati test regolari, anche prima della partenza come disposto al punto 7, e sottoporsi ad autoisolamento/quarantena anche se è stata somministrata loro, almeno 14 giorni prima dell'ingresso nella zona UE+, l'ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, o di uno dei vaccini anti COVID-19 che abbia completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS.
Qualora uno Stato membro applichi tali restrizioni, gli Stati membri, riuniti nell'ambito delle strutture del Consiglio e in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbero riesaminare urgentemente la situazione in modo coordinato. Tali restrizioni dovrebbero essere riesaminate almeno ogni due settimane, tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
7 ter Per quanto riguarda i viaggi effettuati in relazione a una funzione o necessità essenziale in conformità dell'allegato II:
- gli Stati membri possono decidere, in modo coordinato, di non applicare alcune o nessuna delle misure di cui sopra nei casi in cui tali misure impediscano di conseguire lo scopo stesso del viaggio;
- per autorizzare i lavoratori del settore dei trasporti, i marittimi e i lavoratori frontalieri a entrare nella zona UE+, gli Stati membri dovrebbero limitarsi a esigere un test antigenico rapido negativo all'arrivo. Nel caso specifico del personale addetto ai trasporti proveniente da un paese in cui è rilevata un'elevata incidenza di varianti preoccupanti del virus, gli Stati membri possono esigere un test antigenico rapido negativo prima della partenza;
- il personale di volo dovrebbe essere esonerato da qualsiasi test se il suo soggiorno in un paese terzo ha avuto una durata inferiore a 12 ore, tranne se arriva da un paese terzo in cui è stata individuata una variante che desta preoccupazione, nel qual caso dovrebbe essere sottoposto a test proporzionati.
Tali misure lasciano impregiudicate le prescrizioni generali di sanità pubblica che possono essere imposte dagli Stati membri, quali il distanziamento interpersonale e l'obbligo di indossare una mascherina.
8. Gli Stati membri dovrebbero elaborare un modulo per la localizzazione dei passeggeri e imporre alle persone che entrano nell'UE di presentare il suddetto modulo, nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di protezione dei dati. Un modulo europeo comune per la localizzazione dei passeggeri è in corso di elaborazione e potrebbe essere utilizzato dagli Stati membri. Ove possibile, per le informazioni relative alla localizzazione dei passeggeri dovrebbe essere utilizzata un'opzione digitale al fine di semplificare le procedure e accelerare il tracciamento dei contatti, garantendo nel contempo parità di accesso a tutti i cittadini di paesi terzi.
9. Uno Stato membro non dovrebbe decidere di revocare la restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE per uno specifico paese terzo prima che la revoca di tale restrizione sia stata coordinata in linea con la presente raccomandazione.
10. Ai fini della presente raccomandazione le persone residenti ad Andorra, Monaco, San Marino e nello Stato della Città del Vaticano/nella Santa Sede dovrebbero essere considerate persone residenti nell'UE.
11. La presente raccomandazione dovrebbe essere attuata da tutti gli Stati membri a tutte le frontiere esterne.
12. Entro il 30 aprile 2022 la Commissione dovrebbe riesaminare la raccomandazione al fine di sopprimere l'allegato I in considerazione della crescente copertura vaccinale a livello mondiale.
La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio e se del caso potrebbe presentare allo stesso una proposta di soppressione dell'allegato I.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
ALLEGATO I
(sostituito dalla Raccomandazione (UE) 2020/1052, dalla Raccomandazione (UE) 2020/1144, dalla Raccomandazione (UE) 2020/1186, dalla Raccomandazione (UE) 2020/1551, dalla Raccomandazione (UE) 2020/2169, dalla Raccomandazione (UE) 2021/89, dalla Raccomandazione (UE) 2021/767, dalla Raccomandazione (UE) 2021/892, dalla Raccomandazione (UE) 2021/992, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1085, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1170, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1346, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1459, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1712, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1782, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1896, dalla Raccomandazione (UE) 2021/1945, dalla Raccomandazione (UE) 2021/2022, dalla Raccomandazione (UE) 2021/2150 e dalla Raccomandazione (UE) 2022/66)
Paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE:
I. STATI
1. BAHREIN
2. CILE
3. COLOMBIA
4. INDONESIA
5. KUWAIT
6. NUOVA ZELANDA
7. PERU'
8. QATAR
9. RUANDA
10. ARABIA SAUDITA
11. COREA DEL SUD
12. EMIRATI ARABI UNITI
13. URUGUAY
14. CINA [*1]
II. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
RAS di Hong Kong
RAS di Macao
III. ENTITA' E AUTORITA' TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO
Taiwan.
__________
[*1] Fatta salva la conferma della reciprocità.
ALLEGATO II
Categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale:
i. operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell'assistenza agli anziani;
ii. lavoratori frontalieri;
iii. lavoratori stagionali del settore agricolo;
iv. personale del settore dei trasporti;
v. diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate dalle organizzazioni internazionali la cui presenza fisica è necessaria per il buon funzionamento di tali organizzazioni, personale militare, operatori umanitari e della protezione civile nell'esercizio delle proprie funzioni;
vi. passeggeri in transito;
vii. passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi;
viii. marittimi;
ix. persone che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per altri motivi umanitari;
x. cittadini di paesi terzi che viaggiano per motivi di studio;
xi. lavoratori di paesi terzi altamente qualificati se il loro lavoro è necessario dal punto di vista economico e non può essere posticipato o svolto all'estero.
COM 115 del 16 marzo 2020.
La «zona UE+» include tutti gli Stati membri Schengen (compresi Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania) e i quattro Stati associati Schengen, nonché l'Irlanda e il Regno Unito qualora questi ultimi decidano di allinearsi.
COM 148 dell'8 aprile 2020.
COM 222 dell'8 maggio 2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0417
COM 399 dell'11 giugno 2020.
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016).
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002).
GU L 176 del 10.7.1999.
GU L 53 del 27.2.2008.
Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008).
GU L 160 del 18.6.2011.
Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011).
Ai sensi del punto 1) della Raccomandazione (UE) 2022/290, la modifica di cui al comma annotato operata dal punto 1) della predetta Raccomandazione (UE) 2022/290, si applica a decorrere dal 1° marzo 2022.
Definiti agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004).
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004).
Comma soppresso dalla Raccomandazione (UE) 2021/132.
Comma soppresso dalla Raccomandazione (UE) 2021/816.
[Cfr. anche le comunicazioni della Commissione del 16 marzo (COM 115) e dell'11 giugno 2020 (COM 399), nonché le linee guida del 30 marzo 2020 (C 2050 del 30 marzo 2020).]
Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004).
Ai sensi del punto 2) della Raccomandazione (UE) 2022/290, la modifica di cui al comma annotato operata dal punto 2) della predetta Raccomandazione (UE) 2022/290, si applica a decorrere dal 1° marzo 2022.
Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021).