
RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/290 DEL CONSIGLIO, 22 febbraio 2022
G.U.U.E. 24 febbraio 2022, n. L 43
Raccomandazione che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (1).
2) Il 2 febbraio 2021 il Consiglio ha modificato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (2) allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti.
3) La stessa modifica ha introdotto meccanismi per contenere la diffusione di varianti del virus SARS-COV-2 che destano preoccupazione nella zona UE (3).
4) Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha modificato la raccomandazione (UE) 2020/912 (4) per tenere conto dell'avvio delle campagne di vaccinazione e dei loro effetti positivi nel contenere la diffusione del virus, nonché per contenere ulteriormente l'importazione e la diffusione nell'UE di nuove varianti di interesse e varianti che destano preoccupazione.
5) Il 14 giugno 2021 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato i regolamenti (UE) 2021/953 (5) e (UE) 2021/954 (6) relativi al certificato COVID digitale dell'UE. Il certificato COVID digitale dell'UE si è rivelato uno strumento fondamentale per contribuire a ripristinare gli spostamenti all'interno dell'UE.
6) In seguito all'adozione del regolamento (UE) 2021/953, la Commissione ha adottato diversi atti di esecuzione che stabiliscono che i certificati COVID-19 rilasciati da un determinato paese terzo devono essere considerati equivalenti ai certificati rilasciati dagli Stati membri conformemente a detto regolamento. I certificati di vaccinazione, di guarigione e di test oggetto di tali atti di esecuzione possono quindi essere autenticati in modo sicuro e affidabile. Pertanto il certificato COVID digitale dell'UE, e in particolare le decisioni di esecuzione adottate su tale base, hanno anche agevolato la riapertura sicura dei viaggi da paesi terzi verso l'UE (7).
7) E' opportuno aggiornare l'attuale approccio definito dalla raccomandazione (UE) 2020/912 per tenere conto dell'istituzione del certificato COVID digitale dell'UE e in considerazione dell'evoluzione della pandemia, in cui si registrano tra l'altro l'emergere della variante che desta preoccupazione Omicron, la crescente copertura vaccinale e la progressiva abolizione delle restrizioni di viaggio in tutto il mondo.
8) Nelle conclusioni del 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha chiesto, alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica, la prosecuzione del coordinamento volto a facilitare la libera circolazione all'interno dell'UE e i viaggi verso di essa, nonché una revisione delle due raccomandazioni, compresa la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio.
9) Il periodo standard di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati da paesi terzi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario dovrebbe essere fissato a 270 giorni. Per garantire un approccio coordinato, gli Stati membri non dovrebbero accettare certificati di vaccinazione rilasciati dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario se sono trascorsi più di 270 giorni dalla somministrazione della dose ivi indicata. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero accettare certificati di vaccinazione attestanti che sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario.
10) Per agevolare ulteriormente i viaggi in sicurezza nell'UE, è opportuno aumentare la soglia per il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni da 75 a 100 per 100 000 abitanti. Allo stesso tempo, per tener conto del miglioramento delle capacità di effettuare test a quasi due anni di distanza dalla prima comparsa del virus, anche il tasso minimo settimanale di test effettuati dovrebbe essere aumentato da 300 a 600 test per 100 000 abitanti. Ciò dovrebbe rendere ancora più affidabili i dati utilizzati per determinare la misura in cui dovrebbero essere consentiti i viaggi non essenziali da un determinato paese terzo.
11) Per facilitare i viaggi non essenziali verso l'Unione e offrire una maggiore prevedibilità ai viaggiatori di paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri accettino non solo i vaccini anti COVID-19 autorizzati all'immissione in commercio in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ma anche quelli che hanno completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
12) Inoltre, come alternativa alla vaccinazione, gli Stati membri dovrebbero consentire i viaggi non essenziali di persone che sono guarite dalla COVID-19 entro i 180 giorni precedenti al viaggio nell'UE e che sono in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE o di un certificato riconosciuto equivalente a quest'ultimo.
13) Al tempo stesso, per ridurre ulteriormente il rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2, gli Stati membri potrebbero anche richiedere una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo effettuato prima della partenza quando il viaggiatore i) ha ricevuto un vaccino anti COVID-19 che ha completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, ma che non figura nell'elenco dei vaccini autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure ii) è guarito dalla COVID-19 entro i 180 giorni precedenti il viaggio nell'UE.
13 bis) Dal momento che potrebbe non essere possibile verificare l'autenticità, l'integrità e la validità dei certificati di vaccinazione rilasciati da paesi terzi che non utilizzano il quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell'UE o un certificato di vaccinazione riconosciuto equivalente, gli Stati membri potrebbero richiedere una prova valida di un test RT-PCR con risultato negativo effettuato prima della partenza anche se il viaggiatore è completamente vaccinato con un vaccino anti COVID-19 autorizzato all'immissione in commercio in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 ma non è in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE o di un certificato riconosciuto equivalente.
14) I minori di età compresa tra 6 e 18 anni dovrebbero poter viaggiare a condizione di essere risultati negativi a un test RT-PCR prima della partenza. In questi casi gli Stati membri potrebbero richiedere ulteriori test dopo l'arrivo, la quarantena o l'autoisolamento. Non dovrebbe essere richiesto alcun test per i minori di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni in possesso di una prova valida della vaccinazione anti COVID-19 rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 autorizzato nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004. I minori di età inferiore ai 6 anni che viaggiano con un adulto non dovrebbero essere soggetti a requisiti aggiuntivi.
14 bis) Gli Stati membri potrebbero autorizzare i viaggi non essenziali delle persone per le quali la vaccinazione accettata contro la COVID-19 è controindicata per motivi medici, a condizione che tali persone abbiano presentato la documentazione necessaria e siano risultate negative a un test RT-PCR effettuato prima della partenza.
15) In considerazione della crescente copertura vaccinale a livello mondiale, è opportuno iniziare a prendere in considerazione un graduale passaggio dall'attuale approccio ibrido, basato sul paese e sulla persona, a un approccio basato esclusivamente sulla persona, e basare la revoca delle restrizioni di viaggio unicamente sullo status vaccinale o sulla funzione/necessità per la quale la persona intraprende il viaggio. Al momento, tuttavia, alcuni paesi terzi hanno ancora un accesso limitato ai vaccini o un basso tasso di vaccinazione. Pertanto, al fine di dare ai paesi terzi il tempo di aumentare i loro tassi di vaccinazione, compresa la somministrazione di dosi di richiamo per garantire la validità dei certificati di vaccinazione, e previa valutazione generale della situazione vaccinale nei paesi terzi sulla base dei dati forniti tra l'altro dalle delegazioni dell'UE entro il 30 aprile 2022, la raccomandazione dovrebbe essere riesaminata dalla Commissione al fine di sopprimere l'allegato I in considerazione della crescente copertura vaccinale a livello mondiale. La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio e se del caso potrebbe presentare allo stesso una proposta di soppressione dell'allegato I.
16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.
17) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (9); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
18) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (11).
19) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (12) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (13).
20) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (14) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (15).
21) Lo status giuridico della presente raccomandazione, come ricordato ai considerando da 15 a 19, lascia impregiudicata la necessità che tutti gli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento dello spazio Schengen, decidano in modo coordinato in merito alla revoca della restrizione dei viaggi non essenziali verso l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
La raccomandazione (UE) 2020/912 è così modificata:
1) a decorrere dal 1° marzo 2022, al punto 2, secondo comma, la cifra «75» è sostituita da «100» e la cifra «300» è sostituita da «600»;
2) a decorrere dal 1° marzo 2022, al punto 6 bis, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Fatto salvo il punto 6, lettere a) e b), qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni di viaggio volte a limitare la diffusione della COVID-19, essi dovrebbero, in linea di principio, revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda i viaggiatori cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell'ingresso nella zona UE+, l'ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), purché siano trascorsi meno di 270 giorni dalla somministrazione della dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario, o sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario.
Gli Stati membri dovrebbero revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE anche per quanto riguarda i viaggiatori cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell'ingresso nella zona UE+, l'ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 che hanno completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, purché siano trascorsi meno di 270 giorni dalla somministrazione della dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario, o sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda i viaggiatori che sono guariti dalla COVID-19 entro i 180 giorni precedenti il viaggio verso l'UE.
A tal fine, i viaggiatori che intendono effettuare un viaggio non essenziale verso uno Stato membro dovrebbero essere in possesso di:
a) una prova valida della vaccinazione anti COVID-19 rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 autorizzato nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure
b) una prova valida della vaccinazione anti COVID-19 rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 che abbia completato il processo di inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS ma che non figuri nell'elenco dei vaccini autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure
c) una prova valida della guarigione.
Per i viaggiatori di cui alle lettere b) e c), lo Stato membro potrebbe anche richiedere una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo, effettuato non più di 72 ore prima della partenza. Per i viaggiatori di cui alla lettera b), gli Stati membri potrebbero applicare misure sanitarie supplementari quali l'isolamento, la quarantena o la somministrazione di vaccini autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004.
Oltre ai certificati COVID digitali dell'UE, gli Stati membri dovrebbero accettare tali prove della vaccinazione anti COVID-19 o della guarigione dalla COVID-19 se corrispondono a certificati riconosciuti equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 8 di tale regolamento.
Qualora non sia stato adottato un atto di questo tipo riguardante certificati rilasciati da un paese terzo, gli Stati membri potrebbero accettare, conformemente al diritto nazionale, una prova di test e di vaccinazione rilasciata dal paese terzo in questione, tenuto conto della necessità di poter verificare l'autenticità, la validità e l'integrità del certificato e la presenza nello stesso di tutti i dati pertinenti di cui al regolamento (UE) 2021/953.
In tal caso, potrebbero richiedere una prova valida di un test RT-PCR con risultato negativo effettuato prima della partenza per i viaggiatori completamente vaccinati con un vaccino anti COVID-19 autorizzato all'immissione in commercio in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 che non sono in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE o di un certificato riconosciuto equivalente.
A meno che non rientrino nelle disposizioni di cui sopra, anche i minori di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni dovrebbero essere autorizzati a effettuare viaggi non essenziali verso uno Stato membro se sono in possesso di una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo, effettuato non più di 72 ore prima della partenza. In questi casi gli Stati membri potrebbero richiedere ulteriori test dopo l'arrivo, nonché la quarantena o l'autoisolamento. I minori di età inferiore ai 6 anni che viaggiano con un adulto non dovrebbero essere soggetti a requisiti aggiuntivi.
______________
(*1) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004)."
(*2) Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021).»;"
3) è inserito un nuovo punto 12:
«12. Entro il 30 aprile 2022 la Commissione dovrebbe riesaminare la raccomandazione al fine di sopprimere l'allegato I in considerazione della crescente copertura vaccinale a livello mondiale.
La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio e se del caso potrebbe presentare allo stesso una proposta di soppressione dell'allegato I.».
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE
Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208I dell'1.7.2020).
Raccomandazione (UE) 2021/132 del Consiglio, del 2 febbraio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (GU L 41 del 4.2.2021).
La «zona UE+» include tutti gli Stati membri Schengen (compresi Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania) e i quattro Stati associati Schengen, nonché l'Irlanda qualora quest'ultima decida di allinearsi.
Raccomandazione (UE) 2021/816 del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (GU L 182 del 21.5.2021).
Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021).
Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021).
L'elenco aggiornato delle decisioni di equivalenza è pubblicato sul seguente sito web: https://ec.europa.eu/info/publications/commission-implementing-decisions-eu-equivalence-covid-19-certificates-issued-non-eu-countries_it
Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004).
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002).
GU L 176 del 10.7.1999.
Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999).
GU L 53 del 27.2.2008.
Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008).
GU L 160 del 18.6.2011.
Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011).