
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1035 DELLA COMMISSIONE, 3 giugno 2020
G.U.U.E. 16 luglio 2020, n. L 227
Decisione che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio. (I testi in lingua ceca, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2022/344)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1) Conformemente al regolamento (UE) 2019/631 e, per quanto riguarda gli obiettivi specifici per le emissioni e le emissioni specifiche medie per l'anno civile 2018, al regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione è tenuta a determinare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo specifico per le emissioni per ciascun costruttore di autovetture e veicoli commerciali leggeri nell'Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori. In base a ciò vengono stabiliti i risultati raggiunti dai costruttori o dai raggruppamenti di costruttori nell'ottemperare all'obbligo di non superare i rispettivi obiettivi per le emissioni specifiche.
2) I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni dei costruttori si basano sulle immatricolazioni di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi negli Stati membri nel corso dell'anno civile 2018.
3) Tutti gli Stati membri hanno trasmesso i dati relativi al 2018 alla Commissione anche se con alcuni ritardi rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2019. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori trasmessi dallo Stato membro interessato non sono stati corretti.
4) Il 24 giugno 2019 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 95 costruttori di autovetture e 67 costruttori di veicoli commerciali leggeri, nonché ai rispettivi raggruppamenti, i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie di CO2 e i relativi obiettivi specifici per le emissioni nel 2018.
5) I dati provvisori comunicati dalla Commissione comprendevano i fattori di correzione sia per le autovetture, calcolati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (4), sia per i veicoli commerciali leggeri, calcolati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 (5) della Commissione. La determinazione dei fattori di correzione fa parte delle procedure di correlazione istituite per tenere conto del cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2. I fattori servono ad assicurare che le tolleranze procedurali necessarie per la correlazione dei valori di emissione di CO2 siano applicate come previsto e non come mezzo per ridurre artificialmente tali valori.
6) Il calcolo del fattore di correzione avviene sulla base dei fattori di deviazione e di verifica determinati per un campione statistico di veicoli che dovrebbe essere rappresentativo del parco di veicoli nuovi del costruttore. In considerazione del numero molto esiguo di veicoli commerciali leggeri omologati a norma della procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale, istituita nel 2018 con il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (6), il campione non può essere considerato statisticamente rappresentativo e non è stato pertanto applicato alcun fattore di correzione nel determinare i livelli di prestazione in materia di emissioni dei costruttori di veicoli commerciali leggeri.
7) Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati provvisori conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 e all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011 e, in particolare, i fattori di deviazione e di verifica in base ai quali viene calcolato il fattore di correzione, e di notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Sessanta costruttori di autovetture e 34 costruttori di veicoli commerciali leggeri hanno notificato errori. Per un costruttore di automobili è stata confermata l'applicabilità di un fattore di correzione alle loro emissioni specifiche medie. Per un costruttore di autovetture e un costruttore di veicoli commerciali leggeri, tutti i veicoli riportati nell'insieme di dati provvisori non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/631.
8) Per i restanti 35 costruttori di autovetture e 33 costruttori di veicoli commerciali leggeri che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi specifici per le emissioni. Per nessuno di questi costruttori è stato applicato un fattore di correzione.
9) La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le giustificazioni per la loro correzione; le serie di dati provvisori sono state confermate o modificate. Sono stati conservati solo i dati che includono i valori relativi alla massa e alle emissioni di CO2. Di conseguenza, per 94 costruttori di autovetture e 66 costruttori di veicoli commerciali leggeri è opportuno confermare o modificare i dati provvisori.
10) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 510/2011, è opportuno che un costruttore sia considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo specifico per le emissioni quando le sue emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella presente decisione non superano il suo obiettivo specifico per le emissioni. Per i costruttori che sono membri di un raggruppamento l'adempimento degli obiettivi va valutato a livello di raggruppamento, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, di entrambi i regolamenti citati.
11) Nel calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche e delle emissioni specifiche medie dovrebbero essere inclusi l'insieme dei dati relativi alla massa in ordine di marcia e alle emissioni di CO2 anche se con parametri di identificazione del veicolo mancanti o errati. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che i fabbricanti non sono in grado di verificarli o correggerli. E' pertanto opportuno applicare un margine di errore per determinare lo scostamento del fabbricante in questione dall'obiettivo.
12) Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo specifico per le emissioni (espresso come obiettivo specifico per le emissioni dedotto dalle emissioni specifiche medie) calcolato tenendo conto di tutte le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dal medesimo obiettivo calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore è applicato in modo da migliorare sempre la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo specifico per le emissioni.
13) Se tenendo conto del margine di errore lo scostamento dall'obiettivo del costruttore o del raggruppamento, a seconda dei casi, è superiore a zero, è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631, come avvenuto per il costruttore di autovetture Automobili Lamborghini SpA.. L'indennità per le emissioni in eccesso è calcolata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 443/2009.
14) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 e dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011, l'obiettivo specifico per le emissioni non si applica ai costruttori responsabili di un numero di nuove immatricolazioni inferiore a 1 000 unità nell'anno civile. E' tuttavia opportuno calcolare e comunicare le rispettive emissioni specifiche medie nonché il numero dei veicoli nuovi immatricolati.
15) Occorrono ulteriori chiarimenti da parte del costruttore Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG per quanto riguarda possibili irregolarità nei valori delle emissioni di CO2 indicati nelle schede di omologazione delle emissioni relative a due modelli di veicolo. Di conseguenza, i dati provvisori per gli anni civili dal 2014 al 2018 per il raggruppamento Volkswagen e il suo membro Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG non possono essere confermati né modificati.
16) A norma dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (7), la Commissione ha effettuato una verifica ad hoc del risparmio di CO2 certificato con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (8) e alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione (9). La verifica ha evidenziato risultati soddisfacenti per quanto riguarda il risparmio di CO2 certificato con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE. Tuttavia, per quanto riguarda la decisione di esecuzione (UE) 2015/158, è stata riscontrata una differenza pari, rispettivamente, al 9 % e al 23 % tra il risparmio certificato di CO2 di due alternatori efficienti installati nei veicoli prodotti da Daimler AG e quello verificato dalla Commissione. La Commissione ha notificato alla Daimler AG gli scostamenti rilevati e ha invitato il costruttore a fornire elementi che dimostrino l'accuratezza del risparmio certificato di CO2.
17) Sulla base delle informazioni fornite da Daimler AG, la Commissione ha rilevato che la differenza nel risparmio era dovuta alla differenza delle modalità di applicazione del metodo di prova ai fini della certificazione e della verifica del risparmio di CO2. Più precisamente, prima della prova di certificazione è stato eseguito un rodaggio degli alternatori efficienti, anche se la metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 non prescrive né consente un rodaggio specifico degli alternatori efficienti da effettuare al di fuori della prova di certificazione.
18) Dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 si desume che, al fine di tenere conto del risparmio di CO2 realizzato con tecnologie innovative per il calcolo delle emissioni medie specifiche di un costruttore nel 2018, questo risparmio deve apportare un contributo verificato alla riduzione di CO2, conformemente ad una metodologia in grado di fornire risultati verificabili, ripetibili e comparabili. Poiché il risparmio certificato di CO2 derivante da due alternatori efficienti in determinati veicoli prodotti da Daimler AG non è stato confermato dalla verifica effettuata sulla base della metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158, il risparmio certificato di CO2 attribuito a tali ecoinnovazioni, in totale 0,429 g di CO2/km a livello del parco veicoli, non dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore Daimler AG. Analogamente, il risparmio di CO2 attribuito a tali ecoinnovazioni, pari a 0,428 g CO2/km a livello del parco veicoli, non dovrebbe essere preso in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie del raggruppamento Daimler AG.
19) I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati dalla presente decisione, possono essere oggetto di revisione qualora le autorità nazionali competenti confermino l'esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO2 forniti per stabilire se il costruttore ha raggiunto l'obiettivo specifico per le emissioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 111 del 25.4.2019.
Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009).
Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017).
Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011).
Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015).
1. I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di autovetture per l'anno civile 2018 sono specificati nell'allegato I.
2. I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2018 sono specificati nell'allegato II.
Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631:
1) ADIDOR VOITURES SAS
2/4 Rue Hans List
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE
2) ALFA ROMEO SpA
C.so Settembrini, 40
Gate 8 - Building 6 - 1st floor - B15N Colonna N47
10135 Torino
ITALIA
3) ALKE srl
via Vigonovese 123
35127 Padova
ITALIA
4) ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG
Alpenstraße 35-37
86807 Buchloe
GERMANIA
5) SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE
1 Avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
FRANCIA
6) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE
Via Lanzo 27
10071 Borgaro Torinese
ITALIA
7) ASTON MARTIN LAGONDA LTD
Gaydon Engineering Centre
Banbury Road Gaydon
CV35 0DB Warwickshire
REGNO UNITO
8) AUDI AG
Letter box 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
9) AUDI HUNGARIA MOTOR KFT
Letter box 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
10) AUDI SPORT GmbH
Letter box 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
11) AUTOMOBILES CITROEN
7, rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 Rueil-Malmaison
FRANCIA
12) AUTOMOBILES PEUGEOT
7, rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 Rueil-Malmaison
FRANCIA
13) AVTOVAZ JSC
Rappresentata nell'Unione da:
CS AUTOLADA
211 Konevova
130 00 Prague 3
CECHIA
14) BEE BEE AUTOMOTIVE
182 RT Beaugé
72700 Rouillon
FRANCIA
15) BENTLEY MOTORS LTD
Pyms Lane
CW1 3PL
Crewe Cheshire
REGNO UNITO
16) BLUECAR SAS
31-32 quai de Dion Bouton
92800 Puteaux
FRANCIA
17) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
Petuelring 130
80788 München
GERMANIA
18) BMW M GmbH
Petuelring 130
80788 München
GERMANIA
19) BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD
Kriegsbergstraße 11
70174 Stuttgart
GERMANIA
20) BUGATTI AUTOMOBILES SAS
Letter box 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
21) CATERHAM CARS LIMITED
2 Kennet Road
DA1 4QN Dartford
REGNO UNITO
22) CHEVROLET ITALIA SpA
Rappresentata nell'Unione da:
Intertrust, Gruneburgweg 58-62
60322 Frankfurt am Main
GERMANIA
23) FCA US LLC
C.so Settembrini, 40
Gate 8 - Building 6 - 1st floor - B15N Colonna N47
10135 Torino
ITALIA
24) CNG-TECHNIK GmbH
Niehl Plant, building, Imbert 479
Henry Ford Strasse 1
50735 Köln
GERMANIA
25) AUTOMOBILE DACIA SA
1 Avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
FRANCIA
26) DAIHATSU MOTOR CO LTD
Rappresentata nell'Unione da:
Toyota Motor Europe
Avenue du Bourget, 60
1140 Brussel
BELGIO
27) DAIMLER AG
F403, EA/R
70546 Stuttgart
GERMANIA
28) FABBRICA DALLARA srl
Via Guglielmo Marconi,18
43040 Varano de' Melegari (PR)
ITALIA
29) DFSK MOTOR CO LTD
Rappresentata nell'Unione da:
Giotti Victoria Sr.l. Pisana Road, 11/a
50021 Barberino, Val D'Elsa (FI)
ITALIA
30) DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV
Pascallaan 96
8218 NJ Lelystad
PAESI BASSI
31) DR AUTOMOBILES srl
Zona Industriale, Snc
86070 Macchia d'Isernia
ITALIA
32) DR MOTOR COMPANY srl
S S 85 Venafrana km 37500
86070 Macchia d'Isernia
ITALIA
33) ESAGONO ENERGIA srl
Via Puecher 9
20060 Pozzuolo Martesana (MI)
ITALIA
34) FERRARI SpA
Via Emilia Est 1163
41122 Modena
ITALIA
35) FCA ITALY SpA
C.so Settembrini, 40
Gate 8 - Building 6 - 1st floor - B15N Colonna N47
10135 Torino
ITALIA
36) FORD INDIA PRIVATE LIMITED
Niehl Plant, building, Imbert 479
Henry Ford Strasse 1
50735 Köln
GERMANIA
37) FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED
Niehl Plant, building, Imbert 479
Henry Ford Strasse 1
50735 Köln
GERMANIA
38) FORD MOTOR COMPANY
Niehl Plant, building, Imbert 479
Henry Ford Strasse 1
50735 Köln
GERMANIA
39) FORD-WERKE GmbH
Niehl Plant, building, Imbert 479
Henry Ford Strasse 1
50735 Köln
GERMANIA
40) GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC
Bouwhuispad 1
8121 PX Olst
PAESI BASSI
41) GONOW AUTO CO LTD
Via della Muratella, 797
00054 Maccarese (RM)
ITALIA
42) GOUPIL INDUSTRIE SA
Route de Villeneuve
47320 Bourran
FRANCIA
43) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
Great Wall Motor Europe Technical Center
Otto-Hahn-Str. 5
63128 Dietzenbach
GERMANIA
44) HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD
Cain Road, Bracknell
RG12 1HL Berkshire
REGNO UNITO
45) HONDA AUTOMOBILE THAILAND CO LTD
Cain Road, Bracknell
RG12 1HL Berkshire
REGNO UNITO
46) HONDA MOTOR CO LTD
Cain Road, Bracknell
RG12 1HL Berkshire
REGNO UNITO
47) HONDA TURKIYE AS
Cain Road, Bracknell
RG12 1HL Berkshire
REGNO UNITO
48) HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD
Cain Road, Bracknell
RG12 1HL Berkshire
REGNO UNITO
49) HYUNDAI MOTOR COMPANY
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
GERMANIA
50) HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
GERMANIA
51) HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
GERMANIA
52) HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
GERMANIA
53) ISUZU MOTORS LIMITED
Bist 12
2630 Aartselaar
BELGIO
54) ITALDESIGN GIUGIARO SpA
via A.Grandi 25
10024 Moncalieri TO)
ITALIA
55) IVECO SpA
Via Puglia 35
10156 Torino
ITALIA
56) JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Abbey Road Whitley
CV3 4LF Coventry
REGNO UNITO
57) KIA MOTORS CORPORATION
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt/M
GERMANIA
58) KIA MOTORS SLOVAKIA SRO
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt/M
GERMANIA
59) KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB
Valhall Park
262 74 Ängelholm
SVEZIA
60) KTM-SPORTMOTORCYCLE AG
Stallhofnerstrasse 3
5230 Mattighofen
AUSTRIA
61) LADA AUTOMOBILE GmbH
Erlengrund 7
21614 Buxtehude
GERMANIA
62) AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA
via Modena 12
40019 Sant'Agata Bolognese BO)
ITALIA
63) LONDON EV COMPANY
Li Close, Ansty Park,
CV7 9RF Coventry
REGNO UNITO
64) LOTUS CARS LIMITED
Hethel Norwich
NR14 8EZ Norfolk
REGNO UNITO
65) MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD
Schweidel Jozsef U52
2500 Esztergom
Ungheria
66) MAHINDRA & MAHINDRA LTD
Via Cancelliera 35
00072 Ariccia Roma)
ITALIA
67) MAN TRUCK & BUS AG
Letter box 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
68) MARUTI SUZUKI INDIA LTD
Schweidel Jozsef U52
2500 Esztergom
UNGHERIA
69) MASERATI SpA
Viale Ciro Menotti 322
41122 Modena
ITALIA
70) MAZDA MOTOR CORPORATION
European R&D Centre
Hiroshimastr. 1
61440 Oberursel/Taunus
GERMANIA
71) MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED
Chertsey Road Woking
GU21 4YH Surrey
REGNO UNITO
72) MERCEDES-AMG GmbH
Zimmer 229 HPC F 403
Mercedesstr 137/1
70327 Stuttgart
GERMANIA
73) MFTBC
F403, EA/R
70546 Stuttgart
GERMANIA
74) MG MOTOR UK LIMITED
Westar House, 139-151 Marylebone Road
NW1 5QE London
REGNO UNITO
75) MICRO-VETT srl
Via Lago Maggiore, 48
36077 Altavilla Vicentina VI)
ITALIA
76) MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION
F403, EA/R
70546 Stuttgart
GERMANIA
77) MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC
Rappresentata nell'Unione da:
Mitsubishi Motors Europe BV
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
PAESI BASSI
78) MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
PAESI BASSI
79) MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH
Rappresentata nell'Unione da:
Mitsubishi Motors Europe BV
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
PAESI BASSI
80) MORGAN TECHNOLOGIES LTD
Pickersleigh Road Malvern Link
WR14 2LL Worcestershire
REGNO UNITO
81) NISSAN INTERNATIONAL SA
Renault Nissan Representation Office
Avenue des Arts 40
1040 Brussels
BELGIO
82) NOBLE AUTOMOTIVE LTD
24a Centurion Way
Meridian Business Park
LE19 1WH Leicester
REGNO UNITO
83) ADAM OPEL GmbH
Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsselsheim
GERMANIA
84) OPEL AUTOMOBILE GmbH
Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsselsheim
GERMANIA
85) PAGANI AUTOMOBILI SpA
Via dell'Artigianato 5
41018 San Cesario sul Panaro Modena)
ITALIA
86) PGO AUTOMOBILES
ZA de la Pyramide
30380 Saint Christol-Les-Alès
FRANCIA
87) PIAGGIO & C SpA
Viale Rinaldo Piaggio, 25
56025 Pontedera PI)
ITALIA
88) DR ING HCF PORSCHE AG
Letter box 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
89) PSA AUTOMOBILES SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 Poissy
FRANCIA
90) RENAULT SAS
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
FRANCIA
91) RENAULT TRUCKS
99 Route de Lyon TER L10 0 01
69806 Saint Priest Cedex
FRANCIA
92) ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD
Petuelring 130
80788 München
GERMANIA
93) ROMANITAL srl
Via delle Industrie, 107
90040 Isola delle Femmine PA
ITALIA
94) SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD
President Building
37 A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
LUSSEMBURGO
95) SEAT SA
Letter box 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
96) SECMA SAS
Rue Denfert Rochereau
59580 Aniche
FRANCIA
97) SKODA AUTO AS
Letter box 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
98) SSANGYONG MOTOR COMPANY
Herriotstrasse 1
60528 Frankfurt/M
GERMANIA
99) STREETSCOOTER GmbH
Jülicher Straße 191
52070 Aachen
GERMANIA
100) SUBARU CORPORATION
Leuvensesteenweg 555 B/8
1930 Zaventem
BELGIO
101) SUZUKI MOTOR CORPORATION
Schweidel Jozsef U52
2500 Esztergom
UNGHERIA
102) SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD
Schweidel Jozsef U52
2500 Esztergom
UNGHERIA
103) TECNO MECCANICA IMOLA SpA
via Selice provinciale, 42/E
40026 Imola Bologna
ITALIA
104) TESLA MOTORS LTD
7-9 Atlasstraat
5047 RG Tilburg
PAESI BASSI
105) TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA
Avenue du Bourget 60
1140 Brussels
BELGIO
106) UAZ
Moskovskoye shosse, 92
432034 Ulyanovsk
RUSSIA
107) UNIVERS VE HELEM
14 rue Federico Garcia Lorca
32000 Auch
FRANCIA
108) VOLKSWAGEN AG
Letter box 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
109) VOLVO CAR CORPORATION
Automotive Regulatory Compliance Dep 58800)
PVE reception, Assar Gabrielssons väg
40531 Göteborg
SVEZIA
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2020
Per la Commissione
FRANS TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 della Dec. (UE) 2022/344.