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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1035 DELLA COMMISSIONE, 3 giugno 2020

G.U.U.E. 16 luglio 2020, n. L 227

Decisione che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio. (I testi in lingua ceca, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2022/344)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità 

Adottata il: 3 giugno 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) Conformemente al regolamento (UE) 2019/631 e, per quanto riguarda gli obiettivi specifici per le emissioni e le emissioni specifiche medie per l'anno civile 2018, al regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione è tenuta a determinare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo specifico per le emissioni per ciascun costruttore di autovetture e veicoli commerciali leggeri nell'Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori. In base a ciò vengono stabiliti i risultati raggiunti dai costruttori o dai raggruppamenti di costruttori nell'ottemperare all'obbligo di non superare i rispettivi obiettivi per le emissioni specifiche.

2) I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni dei costruttori si basano sulle immatricolazioni di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi negli Stati membri nel corso dell'anno civile 2018.

3) Tutti gli Stati membri hanno trasmesso i dati relativi al 2018 alla Commissione anche se con alcuni ritardi rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2019. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori trasmessi dallo Stato membro interessato non sono stati corretti.

4) Il 24 giugno 2019 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 95 costruttori di autovetture e 67 costruttori di veicoli commerciali leggeri, nonché ai rispettivi raggruppamenti, i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie di CO2 e i relativi obiettivi specifici per le emissioni nel 2018.

5) I dati provvisori comunicati dalla Commissione comprendevano i fattori di correzione sia per le autovetture, calcolati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (4), sia per i veicoli commerciali leggeri, calcolati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 (5) della Commissione. La determinazione dei fattori di correzione fa parte delle procedure di correlazione istituite per tenere conto del cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2. I fattori servono ad assicurare che le tolleranze procedurali necessarie per la correlazione dei valori di emissione di CO2 siano applicate come previsto e non come mezzo per ridurre artificialmente tali valori.

6) Il calcolo del fattore di correzione avviene sulla base dei fattori di deviazione e di verifica determinati per un campione statistico di veicoli che dovrebbe essere rappresentativo del parco di veicoli nuovi del costruttore. In considerazione del numero molto esiguo di veicoli commerciali leggeri omologati a norma della procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale, istituita nel 2018 con il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (6), il campione non può essere considerato statisticamente rappresentativo e non è stato pertanto applicato alcun fattore di correzione nel determinare i livelli di prestazione in materia di emissioni dei costruttori di veicoli commerciali leggeri.

7) Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati provvisori conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 e all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011 e, in particolare, i fattori di deviazione e di verifica in base ai quali viene calcolato il fattore di correzione, e di notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Sessanta costruttori di autovetture e 34 costruttori di veicoli commerciali leggeri hanno notificato errori. Per un costruttore di automobili è stata confermata l'applicabilità di un fattore di correzione alle loro emissioni specifiche medie. Per un costruttore di autovetture e un costruttore di veicoli commerciali leggeri, tutti i veicoli riportati nell'insieme di dati provvisori non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/631.

8) Per i restanti 35 costruttori di autovetture e 33 costruttori di veicoli commerciali leggeri che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi specifici per le emissioni. Per nessuno di questi costruttori è stato applicato un fattore di correzione.

9) La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le giustificazioni per la loro correzione; le serie di dati provvisori sono state confermate o modificate. Sono stati conservati solo i dati che includono i valori relativi alla massa e alle emissioni di CO2. Di conseguenza, per 94 costruttori di autovetture e 66 costruttori di veicoli commerciali leggeri è opportuno confermare o modificare i dati provvisori.

10) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 510/2011, è opportuno che un costruttore sia considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo specifico per le emissioni quando le sue emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella presente decisione non superano il suo obiettivo specifico per le emissioni. Per i costruttori che sono membri di un raggruppamento l'adempimento degli obiettivi va valutato a livello di raggruppamento, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, di entrambi i regolamenti citati.

11) Nel calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche e delle emissioni specifiche medie dovrebbero essere inclusi l'insieme dei dati relativi alla massa in ordine di marcia e alle emissioni di CO2 anche se con parametri di identificazione del veicolo mancanti o errati. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che i fabbricanti non sono in grado di verificarli o correggerli. E' pertanto opportuno applicare un margine di errore per determinare lo scostamento del fabbricante in questione dall'obiettivo.

12) Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo specifico per le emissioni (espresso come obiettivo specifico per le emissioni dedotto dalle emissioni specifiche medie) calcolato tenendo conto di tutte le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dal medesimo obiettivo calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore è applicato in modo da migliorare sempre la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo specifico per le emissioni.

13) Se tenendo conto del margine di errore lo scostamento dall'obiettivo del costruttore o del raggruppamento, a seconda dei casi, è superiore a zero, è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631, come avvenuto per il costruttore di autovetture Automobili Lamborghini SpA.. L'indennità per le emissioni in eccesso è calcolata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 443/2009.

14) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 e dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011, l'obiettivo specifico per le emissioni non si applica ai costruttori responsabili di un numero di nuove immatricolazioni inferiore a 1 000 unità nell'anno civile. E' tuttavia opportuno calcolare e comunicare le rispettive emissioni specifiche medie nonché il numero dei veicoli nuovi immatricolati.

15) Occorrono ulteriori chiarimenti da parte del costruttore Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG per quanto riguarda possibili irregolarità nei valori delle emissioni di CO2 indicati nelle schede di omologazione delle emissioni relative a due modelli di veicolo. Di conseguenza, i dati provvisori per gli anni civili dal 2014 al 2018 per il raggruppamento Volkswagen e il suo membro Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG non possono essere confermati né modificati.

16) A norma dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (7), la Commissione ha effettuato una verifica ad hoc del risparmio di CO2 certificato con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (8) e alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione (9). La verifica ha evidenziato risultati soddisfacenti per quanto riguarda il risparmio di CO2 certificato con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE. Tuttavia, per quanto riguarda la decisione di esecuzione (UE) 2015/158, è stata riscontrata una differenza pari, rispettivamente, al 9 % e al 23 % tra il risparmio certificato di CO2 di due alternatori efficienti installati nei veicoli prodotti da Daimler AG e quello verificato dalla Commissione. La Commissione ha notificato alla Daimler AG gli scostamenti rilevati e ha invitato il costruttore a fornire elementi che dimostrino l'accuratezza del risparmio certificato di CO2.

17) Sulla base delle informazioni fornite da Daimler AG, la Commissione ha rilevato che la differenza nel risparmio era dovuta alla differenza delle modalità di applicazione del metodo di prova ai fini della certificazione e della verifica del risparmio di CO2. Più precisamente, prima della prova di certificazione è stato eseguito un rodaggio degli alternatori efficienti, anche se la metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 non prescrive né consente un rodaggio specifico degli alternatori efficienti da effettuare al di fuori della prova di certificazione.

18) Dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 si desume che, al fine di tenere conto del risparmio di CO2 realizzato con tecnologie innovative per il calcolo delle emissioni medie specifiche di un costruttore nel 2018, questo risparmio deve apportare un contributo verificato alla riduzione di CO2, conformemente ad una metodologia in grado di fornire risultati verificabili, ripetibili e comparabili. Poiché il risparmio certificato di CO2 derivante da due alternatori efficienti in determinati veicoli prodotti da Daimler AG non è stato confermato dalla verifica effettuata sulla base della metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158, il risparmio certificato di CO2 attribuito a tali ecoinnovazioni, in totale 0,429 g di CO2/km a livello del parco veicoli, non dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore Daimler AG. Analogamente, il risparmio di CO2 attribuito a tali ecoinnovazioni, pari a 0,428 g CO2/km a livello del parco veicoli, non dovrebbe essere preso in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie del raggruppamento Daimler AG.

19) I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati dalla presente decisione, possono essere oggetto di revisione qualora le autorità nazionali competenti confermino l'esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO2 forniti per stabilire se il costruttore ha raggiunto l'obiettivo specifico per le emissioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 111 del 25.4.2019.

(2)

Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009).

(3)

Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017).

(6)

Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017).

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011).

(8)

Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013).

(9)

Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015).

Art. 1

1. I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di autovetture per l'anno civile 2018 sono specificati nell'allegato I.

2. I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2018 sono specificati nell'allegato II.

Art. 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631:

1) ADIDOR VOITURES SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE

2) ALFA ROMEO SpA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 - Building 6 - 1st floor - B15N Colonna N47

10135 Torino

ITALIA

3) ALKE srl

via Vigonovese 123

35127 Padova

ITALIA

4) ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG

Alpenstraße 35-37

86807 Buchloe

GERMANIA

5) SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCIA

6) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

Via Lanzo 27

10071 Borgaro Torinese

ITALIA

7) ASTON MARTIN LAGONDA LTD

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road Gaydon

CV35 0DB Warwickshire

REGNO UNITO

8) AUDI AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

9) AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

10) AUDI SPORT GmbH

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

11) AUTOMOBILES CITROEN

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

FRANCIA

12) AUTOMOBILES PEUGEOT

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

FRANCIA

13) AVTOVAZ JSC

Rappresentata nell'Unione da:

CS AUTOLADA

211 Konevova

130 00 Prague 3

CECHIA

14) BEE BEE AUTOMOTIVE

182 RT Beaugé

72700 Rouillon

FRANCIA

15) BENTLEY MOTORS LTD

Pyms Lane

CW1 3PL

Crewe Cheshire

REGNO UNITO

16) BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

FRANCIA

17) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

Petuelring 130

80788 München

GERMANIA

18) BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

GERMANIA

19) BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

Kriegsbergstraße 11

70174 Stuttgart

GERMANIA

20) BUGATTI AUTOMOBILES SAS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

21) CATERHAM CARS LIMITED

2 Kennet Road

DA1 4QN Dartford

REGNO UNITO

22) CHEVROLET ITALIA SpA

Rappresentata nell'Unione da:

Intertrust, Gruneburgweg 58-62

60322 Frankfurt am Main

GERMANIA

23) FCA US LLC

C.so Settembrini, 40

Gate 8 - Building 6 - 1st floor - B15N Colonna N47

10135 Torino

ITALIA

24) CNG-TECHNIK GmbH

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

GERMANIA

25) AUTOMOBILE DACIA SA

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCIA

26) DAIHATSU MOTOR CO LTD

Rappresentata nell'Unione da:

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget, 60

1140 Brussel

BELGIO

27) DAIMLER AG

F403, EA/R

70546 Stuttgart

GERMANIA

28) FABBRICA DALLARA srl

Via Guglielmo Marconi,18

43040 Varano de' Melegari (PR)

ITALIA

29) DFSK MOTOR CO LTD

Rappresentata nell'Unione da:

Giotti Victoria Sr.l. Pisana Road, 11/a

50021 Barberino, Val D'Elsa (FI)

ITALIA

30) DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

PAESI BASSI

31) DR AUTOMOBILES srl

Zona Industriale, Snc

86070 Macchia d'Isernia

ITALIA

32) DR MOTOR COMPANY srl

S S 85 Venafrana km 37500

86070 Macchia d'Isernia

ITALIA

33) ESAGONO ENERGIA srl

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

ITALIA

34) FERRARI SpA

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

ITALIA

35) FCA ITALY SpA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 - Building 6 - 1st floor - B15N Colonna N47

10135 Torino

ITALIA

36) FORD INDIA PRIVATE LIMITED

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

GERMANIA

37) FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

GERMANIA

38) FORD MOTOR COMPANY

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

GERMANIA

39) FORD-WERKE GmbH

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

GERMANIA

40) GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

PAESI BASSI

41) GONOW AUTO CO LTD

Via della Muratella, 797

00054 Maccarese (RM)

ITALIA

42) GOUPIL INDUSTRIE SA

Route de Villeneuve

47320 Bourran

FRANCIA

43) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

Great Wall Motor Europe Technical Center

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

GERMANIA

44) HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

REGNO UNITO

45) HONDA AUTOMOBILE THAILAND CO LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

REGNO UNITO

46) HONDA MOTOR CO LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

REGNO UNITO

47) HONDA TURKIYE AS

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

REGNO UNITO

48) HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

REGNO UNITO

49) HYUNDAI MOTOR COMPANY

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

50) HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

51) HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

52) HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

53) ISUZU MOTORS LIMITED

Bist 12

2630 Aartselaar

BELGIO

54) ITALDESIGN GIUGIARO SpA

via A.Grandi 25

10024 Moncalieri TO)

ITALIA

55) IVECO SpA

Via Puglia 35

10156 Torino

ITALIA

56) JAGUAR LAND ROVER LIMITED

Abbey Road Whitley

CV3 4LF Coventry

REGNO UNITO

57) KIA MOTORS CORPORATION

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/M

GERMANIA

58) KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/M

GERMANIA

59) KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

Valhall Park

262 74 Ängelholm

SVEZIA

60) KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

AUSTRIA

61) LADA AUTOMOBILE GmbH

Erlengrund 7

21614 Buxtehude

GERMANIA

62) AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA

via Modena 12

40019 Sant'Agata Bolognese BO)

ITALIA

63) LONDON EV COMPANY

Li Close, Ansty Park,

CV7 9RF Coventry

REGNO UNITO

64) LOTUS CARS LIMITED

Hethel Norwich

NR14 8EZ Norfolk

REGNO UNITO

65) MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungheria

66) MAHINDRA & MAHINDRA LTD

Via Cancelliera 35

00072 Ariccia Roma)

ITALIA

67) MAN TRUCK & BUS AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

68) MARUTI SUZUKI INDIA LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

UNGHERIA

69) MASERATI SpA

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

ITALIA

70) MAZDA MOTOR CORPORATION

European R&D Centre

Hiroshimastr. 1

61440 Oberursel/Taunus

GERMANIA

71) MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

Chertsey Road Woking

GU21 4YH Surrey

REGNO UNITO

72) MERCEDES-AMG GmbH

Zimmer 229 HPC F 403

Mercedesstr 137/1

70327 Stuttgart

GERMANIA

73) MFTBC

F403, EA/R

70546 Stuttgart

GERMANIA

74) MG MOTOR UK LIMITED

Westar House, 139-151 Marylebone Road

NW1 5QE London

REGNO UNITO

75) MICRO-VETT srl

Via Lago Maggiore, 48

36077 Altavilla Vicentina VI)

ITALIA

76) MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

F403, EA/R

70546 Stuttgart

GERMANIA

77) MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

Rappresentata nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

PAESI BASSI

78) MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

PAESI BASSI

79) MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

Rappresentata nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

PAESI BASSI

80) MORGAN TECHNOLOGIES LTD

Pickersleigh Road Malvern Link

WR14 2LL Worcestershire

REGNO UNITO

81) NISSAN INTERNATIONAL SA

Renault Nissan Representation Office

Avenue des Arts 40

1040 Brussels

BELGIO

82) NOBLE AUTOMOTIVE LTD

24a Centurion Way

Meridian Business Park

LE19 1WH Leicester

REGNO UNITO

83) ADAM OPEL GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

GERMANIA

84) OPEL AUTOMOBILE GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

GERMANIA

85) PAGANI AUTOMOBILI SpA

Via dell'Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro Modena)

ITALIA

86) PGO AUTOMOBILES

ZA de la Pyramide

30380 Saint Christol-Les-Alès

FRANCIA

87) PIAGGIO & C SpA

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera PI)

ITALIA

88) DR ING HCF PORSCHE AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

89) PSA AUTOMOBILES SA

2-10 boulevard de l'Europe

78300 Poissy

FRANCIA

90) RENAULT SAS

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCIA

91) RENAULT TRUCKS

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69806 Saint Priest Cedex

FRANCIA

92) ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

Petuelring 130

80788 München

GERMANIA

93) ROMANITAL srl

Via delle Industrie, 107

90040 Isola delle Femmine PA

ITALIA

94) SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

President Building

37 A avenue J.F. Kennedy

1855 Luxembourg

LUSSEMBURGO

95) SEAT SA

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

96) SECMA SAS

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

FRANCIA

97) SKODA AUTO AS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

98) SSANGYONG MOTOR COMPANY

Herriotstrasse 1

60528 Frankfurt/M

GERMANIA

99) STREETSCOOTER GmbH

Jülicher Straße 191

52070 Aachen

GERMANIA

100) SUBARU CORPORATION

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

BELGIO

101) SUZUKI MOTOR CORPORATION

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

UNGHERIA

102) SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

UNGHERIA

103) TECNO MECCANICA IMOLA SpA

via Selice provinciale, 42/E

40026 Imola Bologna

ITALIA

104) TESLA MOTORS LTD

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

PAESI BASSI

105) TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

BELGIO

106) UAZ

Moskovskoye shosse, 92

432034 Ulyanovsk

RUSSIA

107) UNIVERS VE HELEM

14 rue Federico Garcia Lorca

32000 Auch

FRANCIA

108) VOLKSWAGEN AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

GERMANIA

109) VOLVO CAR CORPORATION

Automotive Regulatory Compliance Dep 58800)

PVE reception, Assar Gabrielssons väg

40531 Göteborg

SVEZIA

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2020

Per la Commissione

FRANS TIMMERMANS

Vicepresidente esecutivo

(1)

Per le modifiche al presente allegato, si rimanda all'art. 1 della Dec. (UE) 2022/344.