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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 16 luglio 2020

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 31 luglio 2020, n. 41

Piano regionale di controllo ufficiale dei contaminanti agricoli e delle tossine vegetali negli alimenti - Anni 2020-2022.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e le s.m.i;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le s.m.i;

Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. 31 marzo 1998, n. 112 [N.d.R. recte: D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112] e s.m.i.;

Visto il regolamento CEE n. 315/93 del Consiglio dell'8 febbraio 1993 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari;

Visto il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che detta norme di igiene dei prodotti alimentari e s.m.i.;

Visto il regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Visto regolamento CE n. 1882/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari;

Visto regolamento UE 2015/705 della Commissione del 30 aprile 2015 che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva n. 80/891/CEE della Commissione;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali";

Visto l'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni, inerente agli obblighi della pubblica Amministrazione in materia di pubblicazione dei provvedimenti;

Vista la delibera di Giunta n. 254 del 14 giugno 2020, con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;

Visto il regolamento UE n. 625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti CE n. 999/2001, CE n. 396/2005, CE n. 1069/2009, CE n. 1107/2009, UE n. 1151/2012, UE n. 652/2014, UE 2016/429 e UE 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti CE n. 1/2005 e CE n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti CE n. 854/2004 e CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

Vista l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Piano di controllo nazionale pluriennale 2020-2022" (Rep. Atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020);

Visto il D.A. n. 183/2020 del 6 marzo 2020 "Recepimento dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Piano di controllo nazionale pluriennale 2020-2022" (Rep. Atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020). Designazione punto di contatto regionale con compiti di referente tecnico per il Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP).";

Vista la nota prot. n. 0008193-P-06/03/2020, con la quale il Ministero della salute - DGISAN ha diramato alle Regioni e alle P.A., il Piano nazionale di controllo ufficiale dei contaminanti agricoli e delle tossine vegetali negli alimenti - Anni 2020-2022;

Considerato che la Regione, in coerenza con il Piano di controllo nazionale pluriennale -PNCP, dovrà attuare un proprio Piano dei controlli pluriennale;

Ritenuto, pertanto, di dover predisporre la programmazione per il Piano regionale di controllo ufficiale dei contaminanti agricoli e delle tossine vegetali negli alimenti - Anni 2020-2022, che tenga conto degli indirizzi operativi contenuti nel Piano nazionale;

Ritenuto necessario procedere nel merito;

Decreta:

Art. 1

Il Piano

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, è approvato il "Piano regionale di controllo ufficiale dei contaminanti agricoli e delle tossine vegetali negli alimenti - Anni 2020-2022" costituito dall'Allegato A (Piano nazionale), al cui contenuto si farà puntuale riferimento per quanto non espressamente previsto o citato nel presente atto, e dalla Tabella 1, che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il Piano si prefigge di garantire il controllo sull'attuazione della normativa di settore, fornire indicazioni alle ASP sul controllo ufficiale dei contaminanti agricoli e delle tossine vegetali nei prodotti alimentari di cui al regolamento CE 1881/2006 e indicazioni di campionamento riguardanti specifiche combinazioni prodotto alimentare/ contaminante agricolo (o tossina vegetale) sulla base dei principi che regolano la valutazione dell'esposizione del consumatore, garantire il flusso di informazioni dalla Regione alle Autorità centrali per l'elaborazione delle stesse con il supporto dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che consentirà di verificare il sistema di gestione dei rischi sull'intero territorio nazionale, e quindi di rivalutare i rischi ai fini della successiva pianificazione, contribuire alla raccolta ed alla trasmissione dei dati del controllo ufficiale all'EFSA attraverso il sistema NSIS Alimenti-flusso VIG (di seguito NSIS VIG) consentendo di assolvere il debito informativo, di cui ai regolamenti CE n. 178/2002 e n. 1881/2006 nei confronti di tale Autorità e della Commissione europea e di prendere parte attiva allo sviluppo normativo a livello UE.

Art. 2

Attività di controllo e campionamento

Le Aziende sanitarie provinciali della Sicilia, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano nazionale (Allegato A), assicureranno una puntuale esecuzione dell'attività di controllo.

Il programma di campionamento è eseguito, ognuno per le rispettive competenze, dai Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), e dai Servizi di igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) delle ASP della Sicilia e riguarda le seguenti attività:

- campionamento per le micotossine;

- campionamento per l'acido cianidrico (dal 2021);

- campionamento per l'acido erucico;

- campionamento per i nitrati.

Il totale dei campioni da prelevare e la loro distribuzione per coppia prodotto alimentare/contaminante agricolo, tossina vegetale è riportato nella Tabella 1 allegata al presente Piano.

I punti di campionamento più strategici ai fini del controllo sono i molini, i centri di stoccaggio delle aziende di trasformazione, i vari punti vendita (centri di distribuzione, ipermercati, supermercati, ecc.), le farmacie (limitatamente a specifici alimenti ad es. alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, inclusi gli alimenti a fini medici speciali; integratori alimentari a base di riso rosso fermentato).

Le AA.SS.PP., nell'esecuzione del Piano, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo a livello regionale, avranno cura di garantire il rispetto del numero di campioni da prelevare e la correttezza della rendicontazione costituenti uno degli indicatori per gli adempimenti LEA della sicurezza alimentare.

Garantiranno, altresì, la compilazione in maniera puntuale e completa sia del verbale di prelevamento che del modello di conferimento del campione al laboratorio incaricato.

Art. 3

Laboratorio incaricato

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia "A. Mirri" (I.Z.S. Sicilia), nella qualità di laboratorio ufficiale incaricato assicurerà le analisi di laboratorio e la gestione del flusso dei dati analitici e la trasmissione degli stessi tramite il Nuovo sistema informatico sanitario (Nuovo sistema alimenti - VIG), in conformità alle indicazioni ministeriali riportate nel Piano nazionale (Allegato A).

Qualora il laboratorio incaricato (IZS Sicilia) non possa effettuare la prova analitica prevista, invierà il campione ad altro Laboratorio con prova accreditata per l'esecuzione dell'analisi.

I risultati analitici, molto superiori al LOQ o a quelli mediamente riscontrati dovranno essere inseriti, insieme ad altre informazioni specifiche, nel sistema RACE (rapid assessment of contaminant exposure) reso disponibile da EFSA al seguente indirizzo web: https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1625, al fine della valutazione dei rischi.

Il laboratorio ufficiale dell'IZS Sicilia dovrà programmare attività formative al fine di garantire l'accuratezza dei dati analitici e la corretta interpretazione dei dati, nonchè prender parte ai test organizzati dall"LNR e/o dal LR UE.

Il laboratorio dovrà fornire i rapporti di prova dei campioni non conformi.

Art. 4

Modalità, tempistica e rendicontazione

Le ASP conferiranno i campioni prelevati nello svolgimento del controllo ufficiale al laboratorio incaricato entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento.

L'IZS Sicilia inserirà i dati sul campionamento e sulle analisi, per ciascun campione, nel sistema NSIS VIG, sottoflusso VIGMON (i metaboliti del deossinivalenolo: 3- AcDON; 15-AcDON; DON-3-glucoside possono essere, eccezionalmente, inseriti nel flusso VIG005AL), al massimo entro 2 mesi dalla disponibilità degli stessi, e comunque entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

La Regione - Servizio 7 "Sicurezza alimentare" del Dipartimento A.S.O.E., al fine di rendere i dati disponibili al Ministero della salute - DGISAN - procederà al controllo e alla validazione nel sistema NSIS dei dati inseriti dal laboratorio ufficiale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 5

Risultati

Il Ministero elabora i dati presenti nel sistema al fine dell'integrazione della relazione (art. 113 del Reg. UE 2017/625) per il PNCP da inviare, annualmente, alla Commissione UE entro 31 agosto.

L'ISS definisce, sulla base dei dati presenti nel sistema, un rapporto di valutazione dell'esposizione entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di campionamento che include, anche, una valutazione complessiva dei risultati ottenuti ed eventuali indicazioni correttive ai fini di una razionalizzazione dei controlli per gli anni successivi.

I dati validati dalla Regione sono trasmessi dal Ministero all'EFSA, annualmente, tramite il sistema NSIS VIG.

Gli esiti conseguiti dall'attuazione del Piano sono oggetto di valutazione al Tavolo di verifica degli adempimenti LEA, istituito con l'art. 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, in materia di sicurezza alimentare.

Art. 6

Referenti

I referenti regionali per l'attuazione del presente piano sono:

- il dirigente del Servizio 7 - Sicurezza alimentare - dr.ssa Daniela Nifosì (d.nifosi@regione.sicilia.it - 091.7079377);

- il dirigente della U.O.B. 7.2 - Igiene degli alimenti di origine non animale - dr.ssa Francesca Mattina (francesca.mattina@regione.sicilia.it - 091.7079339).

Art. 7

Pubblicità

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, c. 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., nel sito web istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo, 16 luglio 2020.

DI LIBERTI