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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 5 agosto 2020

G.U.R.S. 28 agosto 2020, n. 45

Integrazione del decreto 5 luglio 2007, concernente determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e relative disposizioni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 12 del 12 aprile 1952 - Costruzione di alloggi per le categorie più disagiate;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55:

Vista la legge di stabilità regionale 2020-2022, n. 9, del 12 maggio 2020;

Vista la legge di bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022, n. 10 del 12 maggio 2020;

Visto il D.A. n. 74 del 5 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 20 luglio 2007, parte I;

Considerato che al Titolo I all'art. 3 del citato decreto, "Interventi di edilizia residenziale pubblica realizzati con la legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 attuati dagli enti locali", viene normata l'applicazione dei massimali di costo per la determinazione dell'importo da porre a base d'asta e, altresì, vengono per la prima volta indicate le migliorie che possono essere apportate con le economie registrate;

Ritenuto pertanto, al fine di una migliore aspettativa di vita, anche in termini di servizi minimi ed essenziali, di implementare le realizzazioni con opere di urbanizzazioni primarie, oltre "al completamento o migliorie d'apportare al programma costruttivo realizzato; ad altri interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata già realizzati";

Visto il D.P.Reg. n. 2759 del 18 giugno 2020, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2003 e dell'art. 6 del D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, con il quale è stato nominato il dott. Fulvio Bellomo dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il D.D.G. 6 agosto 2019, n. 1961, con il quale viene conferito all'arch. Gaetano Ciccone l'incarico di dirigente del servizio 5 "Edilizia varia - Gestione patrimonio abitativo - Piano nazionale edilizia abitativa";

Considerato, altresì, che nel D.D.G. n. 2400 del 3 agosto 2020 si sono accertati dei meri errori di battitura nella scrittura del testo;

Visto il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio in corso;

Decreta:

Art. 1

Per gli interventi di cui alla legge regionale n. 12 del 12 aprile 1952 - Costruzione di alloggi per le categorie più disagiate - ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3.2 del D.A. n. 74 del 5 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 20 luglio 2007, parte I, e, in particolare per la parte che recita: "Le relative economie per ribassi d'asta o comunque rilevate ed accertate nell'ambito del quadro economico dell'intervento, previa autorizzazione di questo Assessorato alla relativa spesa, possono essere utilizzate dagli enti beneficiari per far fronte: ad eventuali necessità intervenute durante l'esecuzione dei lavori; al completamento o migliorie d'apportare al programma costruttivo realizzato; ad altri interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata già realizzati", si aggiungono le seguenti parole: - "limitatamente alla zona di edificazione, le migliorie possono interessare opere di impianti idrici, di illuminazione, fognari e delle telecomunicazioni, oltre a sistemazione di sede stradali e marciapiedi e comunque debbono rientrare tra le disponibilità delle economie registrate ed accantonate e che le stesse devono essere proposte ed autorizzate da questo Dipartimento I.M.T. prima della redazione della perizia variante".

Art. 2

Per detti lavori i costi saranno sempre desunti dal decreto sui nuovi limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale sociale (edilizia agevolata convenzionata).

Art. 3

I comuni destinatari dei finanziamenti di cui alla legge regionale n. 12 del 12 aprile 1952 che hanno in corso di definizione e/o completamento alloggi, verificate le eventuali economie come sopra indicate presso l'Istituto di credito erogante il mutuo, possono presentare per eventuali migliorie anche in tema di opere di urbanizzazione primaria richieste a questo Assessorato delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Servizio 5.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Art. 5

Per le motivazioni di cui in premessa, il D.D.G. n. 2400 del 3 agosto 2020 è annullato e sostituito dal presente.

Palermo, 5 agosto 2020.

BELLOMO