
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 aprile 2020
Individuazione della quota del limite di spesa, per il 2020, da destinare ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
VISTE le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevede, tra l'altro, misure di sostegno al lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;
VISTO l'art. 44, comma 1, del citato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020;
VISTO, altresì, il comma 2 dell'art. 44 del citato decreto-legge, che demanda ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, la definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione della predetta indennità, nonché la eventuale quota del limite di spesa del "Fondo per il reddito di ultima istanza", da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2020, con il quale è stata individuata in 200 milioni di euro per l'anno 2020 la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui al citato art. 44, co. 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53073 del 27 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, con il quale è stata disposta la variazione di bilancio incrementativa per 200 milioni di euro per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 del decreto-legge medesimo, elevando la medesima all'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2020 medesimo, con effetto a decorrere dalla pubblicazione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 18 del 2020;
CONSIDERATO che per i lavoratori non coperti dagli strumenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono state previste dal Capo II del medesimo decreto-legge indennità pari a 600 euro per il mese di marzo riferibili a diverse categorie di lavoro dipendente e autonomo;
CONSIDERATO, altresì, che il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2020, ha fissato in 600 euro l'importo dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria;
CONSIDERATA la necessità, sulla base delle domande pervenute e accolte, di incrementare il limite di spesa di cui all'articolo 1 del decreto 28 marzo 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo della disciplina dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020;
RITENUTO OPPORTUNO garantire un beneficio, di uguale importo alle indennità citate, per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi che non risultano coperti dai suddetti provvedimenti e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Risorse
1. Le risorse a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponibili per gli interventi di cui al presente decreto conseguentemente all'individuazione della quota del limite di spesa da destinare al sostegno al reddito dei professionisti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2020, sono pari a 220 milioni di euro per il 2020.
2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 2.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi
1. I lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all'indennità di cui al comma 2 sono individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente;
b) titolari di pensione.
3. Ai lavoratori di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. L'indennità non è cumulabile con i seguenti:
a) i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;
b) le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020;
c) l'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2020;
d) il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Modalità di erogazione e monitoraggio
1. L'indennità di cui all'articolo 2 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa di cui all'articolo 1. L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, ulteriori provvedimenti concessori potranno essere adottati solo previa attuazione di quanto previsto all'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Modifiche al decreto interministeriale 28 marzo 2020
1. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 1, del decreto 28 marzo 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo della disciplina dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, le parole "200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "280 milioni di euro".
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Decorrenza delle disposizioni
1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno in ogni caso efficacia successivamente alla pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.
Roma, 30 aprile 2020
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CATALFO
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.