
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2024/2852.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1217 DELLA COMMISSIONE, 25 agosto 2020
G.U.U.E. 26 agosto 2020, n. L 277
Regolamento relativo a una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone, e che abroga la decisione 2002/887/CE.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/292)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2024/2852.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 15 settembre 2020
Applicabile dal: 15 settembre 2020
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2024/2852.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 40, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/2031 ha abrogato e sostituito la direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2), mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3) ha sostituito gli allegati da I a V di tale direttiva.
2) L'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in combinato disposto con l'allegato VI, punto 1, vieta l'introduzione nell'Unione di piante da impianto di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., esclusi i frutti e le sementi. In precedenza il corrispondente divieto era stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 1.
3) La decisione 2002/887/CE della Commissione (4) ha autorizzato gli Stati membri a prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, riguardo ai divieti di cui all'allegato III, parte A, punto 1, della medesima direttiva, per i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Giappone.
4) Il 3 agosto 2017 il Giappone ha chiesto che tale autorizzazione fosse estesa anche alle piante bonsai di pino nero (Pinus thunbergii Parl.) nanizzate naturalmente o artificialmente e ha fornito informazioni tecniche a sostegno di tale richiesta.
5) Nel maggio 2019 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso un parere scientifico nel quale ha valutato i rischi fitosanitari derivanti dalle piante bonsai di pino nero importate dal Giappone (5). Tale parere scientifico, che si basava sulle informazioni scientifiche e tecniche disponibili fornite dal Giappone, ha valutato come probabile l'indennità dagli organismi nocivi potenzialmente associati a tale merce, purché siano soddisfatte determinate condizioni.
6) Alcuni degli organismi nocivi in questione non sono ancora inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ma potrebbero soddisfare i criteri per figurarvi, e dovrebbero pertanto essere soggetti alle misure provvisorie di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Sulla base del parere scientifico dell'EFSA, le condizioni per l'importazione delle piante bonsai di Pinus thunbergii Parl. dal Giappone che garantiscono un determinato livello di indennità dagli organismi nocivi sono ritenute accettabili e dovrebbe essere concessa una deroga per l'introduzione di tali piante nell'Unione, per un periodo iniziale fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire un riesame di tali misure.
7) Nell'ottobre 2019 il Giappone ha inoltre presentato una richiesta di proroga della deroga concessa dalla decisione 2002/887/CE per Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L. Le circostanze che giustificavano tale deroga a norma della decisione 2002/887/CE sussistono tuttora e i rischi fitosanitari derivanti dall'introduzione di tali merci rimangono bassi. Poiché non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche ivi contenute, è opportuno concedere la proroga della deroga. L'elenco degli organismi nocivi rilevanti per Pinus sp. dovrebbe tuttavia essere aggiornato per tener conto delle recenti modifiche della tassonomia e delle nuove informazioni scientifiche contenute nel parere scientifico dell'EFSA.
8) Tale deroga dovrebbe essere soggetta alle medesime prescrizioni di cui alla decisione 2002/887/CE. Tali prescrizioni dovrebbero applicarsi fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e in particolare le prescrizioni di cui all'allegato VII, punto 30, di tale regolamento per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, eccetto le sementi.
9) Poiché la direttiva 2000/29/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031, è opportuno abrogare la decisione 2002/887/CE e sostituirla con il presente regolamento per motivi di chiarezza e coerenza giuridica.
10) La deroga prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per consentirne il riesame.
11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 317 del 23.11.2016.
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019).
Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone (GU L 309 del 12.11.2002).
Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali, 2019. Scienti?c Opinion on the commodity risk assessment of black pine (Pinus thunbergii Parl.) bonsai from Japan (parere scientifico sul rischio della merce relativo alle piante bonsai di pino nero (Pinus thunbergii Parl.) provenienti dal Giappone). EFSA Journal 2019;17:5667, 184 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5667.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2024/2852.
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «piante specificate» si intendono le piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, delle seguenti specie:
- Chamaecyparis sp. Spach,
- Juniperus sp. L.,
- Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr),
- Pinus thunbergii Parl.,
- Pinus parviflora Sieb. & Zucc., innestata su un portainnesto di un'altra specie di Pinus, originaria del Giappone, e
- Pinus thunbergii Parl., innestata su un portainnesto di un'altra specie di Pinus, originaria del Giappone.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2024/2852.
Deroga al divieto di introdurre nell'Unione le piante specificate
In deroga all'articolo 7 e all'allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, le piante specificate possono essere introdotte nell'Unione se soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2024/2852.
Periodi di applicazione della deroga
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/292)
La deroga di cui all'articolo 2 si applica alle piante specificate importate nell'Unione nei seguenti periodi:
a) Chamaecyparis: dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2024;
b) Juniperus: dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2024;
c) Pinus L.: dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2024.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2024/2852.
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Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2024/2852.
ALLEGATO
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/292)
Condizioni per l'introduzione nell'unione delle piante specificate in conformità all'articolo 2
1. Qualora le piante specificate appartengano alla specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. o Pinus thunbergii Parl. innestata su un portainnesto di un'altra specie di Pinus, il portainnesto non deve presentare germogli.
2. Il numero complessivo di piante specificate importate non deve superare i quantitativi stabiliti per ciascun anno e notificati alla Commissione e agli altri Stati membri dallo Stato membro importatore, tenendo conto delle strutture di confinamento o delle stazioni di quarantena disponibili.
3. Prima dell'esportazione nell'Unione, le piante specificate devono essere state coltivate, tenute e curate per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente registrati e soggetti a un regime di lotta dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante («NPPO») del Giappone. Gli elenchi annuali dei vivai ufficialmente registrati devono essere messi a disposizione della Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero di piante coltivate in ciascun vivaio, nella misura in cui esse siano ritenute adatte all'introduzione nell'Unione a norma del presente regolamento.
4. Nel caso delle piante di Juniperus, le piante dei generi Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. e Pyrus L., coltivate nei vivai di piante nanizzate naturalmente o artificialmente di cui al punto 3 e nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti l'importazione, devono essere state sottoposte a ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno a intervalli opportuni per accertare la presenza di organismi nocivi rilevanti. Nel caso delle piante di Chamaecyparis e Pinus, le piante dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L. coltivate nei suddetti vivai di piante nanizzate naturalmente o artificialmente e nelle loro immediate vicinanze devono essere state sottoposte a ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno a intervalli opportuni per accertare la presenza di organismi nocivi rilevanti.Gli organismi nocivi rilevanti sono:
a) per le piante di Juniperus:
i) Aschistonyx eppoi Inouye;
ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e G. yamadae Miyabe ex Yamada;
iii) Oligonychus perditus Pritchard et Baker;
iv) Popillia japonica Newman;
v) qualsiasi altro organismo nocivo da quarantena o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell'Unione;
b) per le piante di Chamaecyparis:
i) Popillia japonica Newman;
ii) Urocerus japonicus (F. Sm.);
iii) qualsiasi altro organismo nocivo da quarantena o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell'Unione;
c) per le piante di Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr):
i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al.;
ii) Coleosporium paederiae Dietel ex Hirats. f.;
iii) Crisicoccus pini (Kuwana);
iv) Cronartium kurilense (Dietel) Y. Ono;
v) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai;
vi) Dendrolimus sibiricus Chetverikov;
vii) Dendrolimus spectabilis (Butler);
viii) Dendrolimus superans Butler;
ix) Monochamus spp. (popolazioni non europee);
x) Pissodes nitidus Roelofs;
xi) Popillia japonica Newman;
xii) Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;
xiii) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;
xiv) Urocerus japonicus (F. Sm.);
xv) qualsiasi altro organismo nocivo da quarantena o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell'Unione;
d) per le piante di Pinus thunbergii Parl.:
i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al.;
ii) Coleosporium asterum (Dietel) Sydow & P.Sydow;
iii) Coleosporium phellodendri Komarov;
iv) Crisicoccus pini (Kuwana);
v) Cronartium orientale Kaneko;
vi) Dendrolimus sibiricus Chetverikov;
vii) Dendrolimus spectabilis (Butler);
viii) Dendrolimus superans Butler;
ix) Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet;
x) Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell;
xi) Monochamus spp. (popolazioni non europee);
xii) Pissodes nitidus Roelofs;
xiii) Popillia japonica Newman;
xiv) Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;
xv) Sirex nitobei Mats.;
xvi) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;
xvii) Urocerus japonicus (F. Sm.);
xviii) qualsiasi altro organismo nocivo da quarantena o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell'Unione.
5. In seguito alle suddette ispezioni le piante specificate devono essere risultate indenni dagli organismi nocivi rilevanti elencati al punto 4, lettere da a) a d). Le piante infestate devono essere rimosse dall'NPPO o dagli organismi nazionali competenti o da operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell'NPPO del Giappone. Le restanti piante specificate devono essere efficacemente trattate e devono essere tenute per un periodo di tempo adeguato e ispezionate per accertarne l'indennità da tali organismi nocivi.L'eventuale presenza degli organismi nocivi rilevanti specificati al punto 4, accertata nel corso delle ispezioni effettuate in conformità al punto 4, deve essere ufficialmente registrata e i registri devono essere messi a disposizione della Commissione, ove questa ne faccia richiesta. L'accertamento della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi rilevanti implica per il vivaio la perdita dello status di vivaio ufficialmente registrato. La Commissione ne deve essere informata immediatamente. Il tal caso la registrazione può essere rinnovata non prima dell'anno successivo.
6. Le piante specificate destinate all'esportazione nell'Unione, almeno durante il periodo di due anni consecutivi di cui al punto 3, devono:
a) essere state poste in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra o su un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui; e
b) essere risultate indenni, in seguito alle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi rilevanti; e
c) qualora appartengano al genere Pinus L. e nel caso degli innesti su un portainnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. o Pinus thunbergii Parl., avere un portainnesto ottenuto da fonti ufficialmente riconosciute come sane; e
d) essere contrassegnate con un marchio o un codice di tracciabilità, esclusivo per ciascuna pianta e notificato all'NPPO del Giappone, che consenta di identificare il vivaio ufficialmente registrato e l'anno di invasatura.
7. Le piante specificate sono tracciabili dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.
8. Le piante specificate e il substrato colturale aderente o associato alle piante («il materiale») devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dall'NPPO del Giappone che ne attesti la conformità alle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 7 del presente allegato e all'allegato VII, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2072.Sul certificato devono figurare:
a) il nome o i nomi del vivaio o dei vivai ufficialmente registrati;
b) i marchi o i codici di tracciabilità di cui al punto 6, lettera d), nella misura in cui consentono di identificare il vivaio registrato e l'anno di invasatura;
c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;
d) alla rubrica «Dichiarazione supplementare», la dicitura «La presente partita è conforme alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione».
9. L'operatore responsabile della partita deve compilare e inserire nel sistema IMSOC la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE), indicando almeno le seguenti informazioni relative a ciascuna partita di piante specificate:
a) il tipo di materiale;
b) il quantitativo di materiale;
c) la data dichiarata di importazione;
d) il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale le piante specificate saranno tenute durante il blocco successivo all'ingresso di cui al punto 10.
Prima dell'introduzione gli Stati membri devono informare ufficialmente gli importatori delle condizioni di cui ai punti da 1 a 12.
10. Prima di essere immesso in commercio il materiale deve essere sottoposto a blocco ufficiale successivo all'ingresso in una struttura di confinamento o in una stazione di quarantena:
a) nel caso delle piante di Pinus e Chamaecyparis, per un periodo non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa; e
b) nel caso delle piante di Juniperus, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno di ogni anno.
Durante tale periodo di blocco successivo all'ingresso il materiale deve inoltre risultare indenne dagli organismi nocivi rilevanti di cui al punto 4. L'autorità competente o gli operatori professionali devono prestare particolare attenzione affinché ciascuna pianta conservi il marchio o il codice di tracciabilità di cui al punto 6, lettera d).
11. I lotti contenenti materiale che, durante il periodo di blocco successivo all'ingresso di cui al punto 10, non è risultato indenne dagli organismi nocivi rilevanti devono essere immediatamente distrutti dall'autorità competente o dall'operatore professionale sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente.
12. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali contaminazioni da parte degli organismi nocivi rilevanti confermate durante il periodo di blocco successivo all'ingresso di cui al punto 10. In tal caso il vivaio interessato in Giappone perde lo status di vivaio ufficialmente registrato. La Commissione ne informa senza indugio il Giappone.