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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1801, a decorrere dal 1 luglio 2024.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1221 DELLA COMMISSIONE, 26 agosto 2020

G.U.U.E. 27 agosto 2020, n. L 279

Regolamento recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 agosto 2020.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1801, a decorrere dal 1 luglio 2024.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità 

Entrata in vigore il: 27 agosto 2020

Applicabile dal: 27 agosto 2020

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1801, a decorrere dal 1 luglio 2024.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2), il dazio all'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

4) A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

5) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 27 agosto 2020, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

6) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1801, a decorrere dal 1 luglio 2024.

Art. 1

A decorrere dal 27 agosto 2020, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1801, a decorrere dal 1 luglio 2024.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

WOLFGANG BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1801, a decorrere dal 1 luglio 2024.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 27 agosto 2020

Codice NC Designazione delle merci Dazio all'importazione [1] [2] (EUR/t)
1001 11 00 FRUMENTO (grano) duro da seme 0,00
1001 19 00 FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme 0,00
di qualità media, diverso da quello da seme 0,00
di qualità bassa, diverso da quello da seme 0,00
Ex10019120 FRUMENTO (grano) tenero da seme 0,00
Ex10019900 FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme 0,00
1002 10 00 SEGALA da seme 0,00
1002 90 00 SEGALA non destinata alla semina 0,00
1005 10 90 GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido 0,00
1005 90 00 GRANTURCO, diverso dal granturco da seme [3] 0,00
1007 10 90 SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina 0,00
1007 90 00 SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina 0,00

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[1] A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez;

- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

[2] Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

[3] L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1801, a decorrere dal 1 luglio 2024.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t) 
  Frumento tenero [1] Granturco
Borsa Minneapolis Chicago
Quotazione 171,012 108,779
Premio sul Golfo - 28,281
Premio sui Grandi Laghi 28,148 -

.

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico - Rotterdam: 20,631
Spese di nolo: Grandi laghi - Rotterdam: 40,839

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[1] Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].