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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 26 agosto 2020

G.U.R.S. 11 settembre 2020, n. 47

Modifica al calendario venatorio 2020/2021.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 5 lett. a) dell'art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che così recita

"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio.";

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo", nonché il comma 1 bis che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";

VISTO il rinvio all'art. 18 della Legge n. 157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall'art. 10 della Legge regionale n. 7/2001;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

SENTITO ai sensi dell'art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 il Comitato Regionale Faunistico Venatorio nella seduta del 22 luglio 2020;

PRESO ATTO che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, ecc);

PRESO ATTO che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali;

CONSIDERATO che in Sicilia con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA) sono stati istituiti n. 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n. 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019;

VISTO il D.A. n. 80/gab del 06/08/2020 con il quale è stato emanato il Calendario Venatorio per la stagione 2020/2021;

VISTO il refuso di stampa a causa del quale sono state indicate alcune date in maniera non corretta;

RITENUTO di accogliere, a parziale modifica ed integrazione del D.A. n. 80/gab del 06/08/2020 alcune delle richieste pervenute da Associazioni Venatorie;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii.;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

a parziale modifica ed integrazione del D.A. n. 80/GAB che si richiama e si conferma in ogni sua parte non in contrasto con il presente, vengono apportate le seguenti modifiche:

- I cacciatori extraregionali possono recarsi negli AA.TT.CC. regionali solo nelle aziende Agro e Faunistico venatorie a partire dal giorno 02 settembre 2020.

- L'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale nella forma vagante è consentito dal 02 novembre fino al 31 dicembre 2020.

- Nei confronti delle specie acquatiche, moriglione e pavoncella per la stagione 2020/2021 è consentita l'attività venatoria con un prelievo di 2 (due) capi giornalieri ed un massimo di 20 (venti) capi stagionali dal 01 ottobre 2020 al 18 gennaio 2021.

- L'uso del furetto è consentito negli AA.TT.CC. di Catania, Agrigento, Caltanissetta e Trapani ed è vietato in tutti i rimanenti AA.TT.CC..

- All'art. 6 del D.A. 80/gab viene apportata la seguente modifica: al primo capoverso al punto ... presso la Ripartizione competente per territorio e con l'ausilio di cani ... viene tolta le .. e ... sostituita con una virgola.

- L'art. 11 All. "A" l'ultimo rigo viene sostituito dal seguente: "E' vietato portare con se il Furetto nelle aree e nei periodi in cui l'uso non è consentito".

- L'art. 13 viene così modificato al 2° capoverso: Per la caccia al cinghiale in forma colletiva che libera possono essere....

- L'art. 14 All. "A" si sostituiscono le parole "alle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS)" con "ad essi".

- L'ultimo capoverso dell'art. 15 viene cassato eliminando in tal modo il divieto dell'uso di munizione spezzata di piombo. Considerata la pericolosità dei pallini in ferro, soprattutto laddove affiorano formazioni rocciose e/o di natura lavica, particolarmente diffuse nel territorio siciliano, questi sono suscettibili, contrariamente a quelli di piombo, a mancata perdita di energia cinetica, assumendo, a seguito di rimbalzo, traiettorie quantomai casuali che, come evidenziato nella casistica europea, hanno determinato ferimenti ed uccisioni di terze persone.

- Il territorio dell'ex Parco dei Monti Sicani, al di fuori di quello facente parte delle R.N.O. che ne hanno fatto parte ed il territorio afferente ai siti Natura 2000, torna alla libera fruizione venatoria così come previsto dal Piano Faunistico Venatorio vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Palermo, 26 agosto 2020.

BANDIERA