
N.d.R. Per la sostituzione delle Direttive di cui al presente si rimanda all'art. 2 del Decr. Dir. Presidenza 9 maggio 2022, n. 119.
PRESIDENZA
DECRETO 9 settembre 2020
G.U.R.S. 18 settembre 2020, n. 48
Prime direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. n. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. n. 523/1904.
N.d.R. Per la sostituzione delle Direttive di cui al presente si rimanda all'art. 2 del Decr. Dir. Presidenza 9 maggio 2022, n. 119.
IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lgs n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:
- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 2 stabilisce che "Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.";
Considerato che l'art. 64 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii., al comma 1, lettera h), ha individuato tra i distretti idrografici il distretto idrografico della Sicilia comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;
Visto l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, con cui è stata istituita l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e sono state transitate alla stessa le competenze delle regioni di cui alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
Visto il D.P.Reg. n. 4 del 12 febbraio 2019 di emanazione del regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;
Visto il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
Visto il D.P.Reg. n. 3169 del 22 maggio 2019, con il quale è stato conferito all'ing. Francesco Greco l'incarico di segretario generale dell'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia;
Visto l'art. 7 del D.P.Reg. n. 4/2019 ha disposto che "L'Autorità di bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo. Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore;
Visto il R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", che individua un complesso di azioni in capo all'autorità competente finalizzate alla corretta gestione del demanio fluviale e in particolare, il Capo VII "Polizia delle acque pubbliche" art. 93 che stabilisce che "nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa";
Visto il DPCM 29 settembre 1998, che classifica le aree, interessate da corsi d'acqua o prossime agli stessi, periodicamente interessate da fenomeni di inondazione;
Considerato che il regime normativo contenuto nel regio decreto definisce un insieme di attività, azioni e prescrizioni, in capo a diversi soggetti finalizzata al buon regime delle acque pubbliche ma non contiene una definizione univoca di alveo propedeutica alla delimitazione dello stesso e necessaria ad individuare le distanze rispetto alle quali valutare l'ammissibilità delle attività in esso disciplinate;
Ritenuto necessario e urgente pervenire a tali definizioni in modo da garantire un'univoca e coerente applicazione delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 in occasione dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi e/o repressivi da parte di questa Autorità di bacino;
Visto il documento "Prime direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904" redatto dal servizio 4 dell'Autorità di bacino che fa parte integrante del presente decreto;
Ritenuto necessario procedere all'approvazione urgente di tali prime direttive per uniformare l'istruttoria di approvazione dei progetti e renderne più celere ed efficace l'iter;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
N.d.R. Per la sostituzione delle Direttive di cui al presente si rimanda all'art. 2 del Decr. Dir. Presidenza 9 maggio 2022, n. 119.
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono approvate le "Prime direttive per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. n. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. n. 523/1904".
N.d.R. Per la sostituzione delle Direttive di cui al presente si rimanda all'art. 2 del Decr. Dir. Presidenza 9 maggio 2022, n. 119.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel sito della Regione siciliana, Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia.
Palermo, 9 settembre 2020.
GRECO
N.d.R. Per la sostituzione delle Direttive di cui al presente si rimanda all'art. 2 del Decr. Dir. Presidenza 9 maggio 2022, n. 119.