
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 31 agosto 2020
G.U.R.S. 18 settembre 2020, n. 48
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli della campagna 2020/2021.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1972, n. 70 [N.d.R. recte: decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70], che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. n. 2518 dell'8 giugno 2020, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 28 maggio 2020 è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta, l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 676 del 6 aprile 2020, con il quale il dirigente generale ha conferito l'incarico di dirigente del servizio 2 "Interventi relativi alle produzioni agricole e zotecniche" al dott. Gaetano D'Anna;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
Visto il reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti CEE n. 922/72, CEE n. 234/79, CE n. 1037/2001 e CE. n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto, in particolare, l'allegato VIII del predetto Reg. n. 1308/2013 che recita: "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole";
Visto il regolamento CE n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che reca alcune modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
Visto il D.M. 9 ottobre 2012, n. 278 dei Ministero delle politiche agricole e forestali, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" che all'art. 10, comma 2, dispone che le regioni, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e dei vino, destinati alla produzione dei vini con senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumante, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
Viste le istanze pervenute da parte di alcune fra le maggiori cantine sociali del territorio regionale, con le quali si richiede l'autorizzazione all'arricchimento dei mosti e dei vini, in conformità a quanto previsto dall'Allegato VIII, parte I, del reg. UE n. 1308/2013, citato precedentemente;
Vista la nota prot. n. 39553 del 27 agosto 2020, con la quale si richiede all'Istituto regionale del vino e dell'olio una dettagliata relazione circa la reale sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;
Tenuto conto della relazione dell'Istituto regionale del vino pervenuta con n. 5919 del 28 agosto 2020, acquisita al prot. n. 39849 del 31 agosto 2020 di questo Dipartimento con la quale, considerato l'anomalo andamento climatico del periodo giugno-agosto dell'anno in corso che ha influenzato negativamente l'attività vegetativa delle piante limitando l'accumulo degli zuccheri negli acini, rappresenta l'opportunità che venga autorizzata la pratica dell'arricchimento su tutto il territorio regionale;
Per quanto specificato in premessa;
Decreta:
Nella campagna vitivinicola 2020/2021 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve di varietà idonee alla coltivazione nella Regione Sicilia ed ivi raccolte, atte a dare vini, vini ad IGP, vini DOP, nonché delle partite (cuveè) per l'elaborazione dei vini spumante, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumante di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.
Le operazioni di arricchimento, per i vini di cui al precedente articolo, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di 1,5 gradi, fatte salve, per i vini a D.O.P., le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.