
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DECRETO 25 settembre 2020, n. 89/Gab
- Allegato al Comunicato Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Assessorato dell'Economia pubblicato nella G.U.R.S. 2 ottobre 2020, n. 50 e al Comunicato Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro pubblicato nella G.U.R.S. 30 ottobre 2020, n. 55
Criteri e modalità di erogazione del Programma di sostegno alle coppie di futuri coniugi.
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 [N.d.R. recte: 29 dicembre 1962, n. 28] e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 titolato "Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio" che statuisce, secondo le modalità fissate dal comma 5, l'applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2016 del sopra citato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni alla Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
VISTO il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante: "Proposte di utilizzo di una quota della somma riconosciuta ai sensi dell'articolo 42 che concorre alla riduzione del contributo alla finanza pubblica";
VISTA la L.R. 31 luglio 2003, n. 10, recante: "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia", che detta gli obiettivi della politica regionale per la famiglia, prescrivendo l'intervento della Regione al fine di superare gli ostacoli di natura economica alla formazione di nuove famiglie;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 15.09.2020, n. 401 "Utilizzo delle somme riconosciute, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legge 14 agosto 2020 che concorrono alla riduzione del contributo alla finanza pubblica - Ripartizione - Programma di sostegno alle coppie di futuri coniugi";
VISTA l'iniziativa dell'Assessore per l'Economia, di concerto con l'Assessore per la Famiglia, per le Politiche Sociali e il Lavoro, di utilizzo dei euro 3.500.000,00 finalizzato ad incentivare i matrimoni religiosi, civili e le unioni civili;
RITENUTO di quantificare un contributo ad ogni coppia fino all'importo massimo di euro 3.000,00 tenendo conto che il beneficio sia assegnato alle fasce più deboli economicamente:
RITENUTO di fissare in euro 30.000,00 il limite massimo di valore ISEE per richiedere l'erogazione del beneficio, cosi calcolato: somma dei valori ISEE dei nuclei familiari di origine dei due nubendi, più i valori ISEE dei due nubendi, qualora quest'ultimi abbiano costituito nucleo familiare a parte, rispetto a quello di origine. Detta somma deve essere ridotta del 40%.
RITENUTO di stabilire con il presente decreto l'adozione dei criteri e delle modalità di erogazione, cosi come previsto nella Delibera di Giunta Regionale del 15 settembre 2020, n. 401;
Decreta:
Criteri e modalità
Sono fissati i criteri e le modalità di erogazione del programma di sostegno alle coppie future, con una dotazione finanziaria di euro 3.500.000,00.
L'importo del contributo per ogni coppia è fissato nel limite massimo di euro 3.000,00.
Il limite massimo di valore ISEE per richiedere l'erogazione del beneficio è fissato in euro 30.000,00 cosi calcolato: somma dei valori ISEE dei nuclei familiari di origine dei due nubendi, più i valori ISEE dei due nubendi, qualora quest'ultimi abbiano costituito nucleo familiare a parte rispetto a quello di origine. Detta somma deve essere ridotta del 40%.
Requisiti delle coppie beneficiarie
I requisiti per l'accesso sono:
a) Residenza in Sicilia di uno dei nubendi alla data del 15 settembre 2020;
b) Data del matrimonio: religioso con effetti civili, matrimonio civile o unione civile dal 15 settembre 2020 al 31 luglio 2021;
c) Luogo del matrimonio di cui al punto b) in uno dei comuni della Regione Siciliana.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese:
di pubblicazione matrimonio, di partecipazione/inviti, fornitura fiori e arredi floreali, parrucchieri, estetisti, acquisto vere anelli nuziali, abbigliamento, vettura per il giorno del matrimonio, affitto sala/locali e catering, servizi di fotografia e/o riprese video, intrattenimento musicale, regali per i testimoni, spese per agenzia di viaggi.
Richiesta del contributo
La richiesta di contributo deve essere indirizzata al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 8 "Politiche della famiglia e giovanili", firmata da entrambi i nubendi, accompagnata dai documenti di identità validi. Nella richiesta dovranno essere dichiarati, nelle forme previste dalla Legge sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, art 47, del DPR 28/12/2000, n. 445, i dati anagrafici e la residenza dei nubendi, il luogo e la data del matrimonio, la nuova residenza dei coniugi e le spesa complessiva che si intende sostenere.
Modalità di presentazione delle richieste
Le richieste di concessione del beneficio devono essere invitate al seguente indirizzo: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it a decorrere dal primo giorno successivo dalla pubblicazione nella GURS del presente decreto e sino ai successivi 60 giorni, sempre che la data del matrimonio sia compresa tra il 15 settembre 2020 e il 31 luglio 2021. (1)
Non saranno prese in considerazione le richieste spedite fuori termine.
Per la proroga, al 1° febbraio 2021, del termine previsto dal comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.A. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 24 novembre 2020, n. 106.
Successivamente l'art. 1, comma 1, del D.A. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 10 dicembre 2020, n. 118, ha fissato il predetto termine al 18 dicembre 2020.
Erogazione del contributo
L'erogazione del contributo alle coppie che rientreranno nella graduatoria utile avverrà solo ed esclusivamente a seguito della presentazione di relative fatture e/o ricevute fiscali, intestate ad uno dei due coniugi, per le voci ammissibili di cui all'art. 3.
Non saranno prese in considerazione modalità diverse di spese ammesse.
Deve essere presentata almeno una fattura o ricevuto fiscale per le voci indicate all'art. 3.
Il presente decreto troverà copertura finanziaria nell'istituendo capitolo di spesa giusta deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 15 settembre 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e, per estratto, sulla GURS, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
L'Assessore per l'Economia
GAETANO ARMAIO
L'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro
ANTONIO SCAVONE