
REGOLAMENTO (UE) 2020/1323 DEL CONSIGLIO, 21 settembre 2020
G.U.U.E. 25 settembre 2020, n. L 311
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 26 settembre 2020
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
2) Nel regolamento (UE) 2020/123 il totale ammissibile di catture (TAC) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) 34.1.1 è stato fissato a zero. Nel regolamento (UE) 2020/900 del Consiglio (2) che modifica il regolamento (UE) 2020/123 è stato fissato un TAC provvisorio per consentire la prosecuzione delle attività di pesca. Sull'acciuga, che è una specie dal ciclo vitale breve, il più recente parere scientifico è stato emesso dal CIEM il 18 giugno 2020. I limiti di cattura per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 dovrebbero essere modificati in linea con tale parere scientifico fissati a 15 699 tonnellate.
3) Nel verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra le Isole Fær Øer e l'Unione europea per il 2020 entrambe le parti hanno convenuto di concedersi l'accesso reciproco alle rispettive acque per la pesca del melù (Micromesistius poutassou) nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 e acque delle isole Fær Øer, entro il limite di 37 500 tonnellate. Una condizione speciale nella tabella dei TAC consente l'accesso dell'Unione alle acque delle isole Fær Øer e limita, sotto forma di una percentuale della quota totale dell'Unione, il quantitativo di melù che gli Stati membri possono pescare dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer. La suddetta percentuale dovrebbe rappresentare la quota dei diritti di accesso dell'Unione nelle acque delle isole Fær Øer di 37 500 tonnellate sulla quota totale dell'Unione di 326 484 tonnellate di melù. 37 500 tonnellate equivalgono a una percentuale dell'11,4 % della quota totale dell'Unione di 326 484 tonnellate di melù. Poiché la percentuale della quota totale dell'Unione di melù che gli Stati membri possono pescare dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer è attualmente fissata al 7 %, tale percentuale dovrebbe essere modificata di conseguenza.
4) Nel verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea in merito ad accordi di pesca ad hoc sulla gestione del melù e dell'aringa norvegese riproduttrice nel periodo primaverile (aringa atlantico-scandinava) per il 2020, entrambe le parti sono autorizzate a pescare 190 809 tonnellate di melù nelle acque dell'altra parte. Nella tabella dei TAC per il melù che consente l'accesso della Norvegia alle acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O, una condizione speciale limita le catture nella zona 4a a non oltre 40 000 tonnellate (conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea per il 2020). Detto limite di cattura nella zona 4a rappresenta il 21 % del contingente complessivo di accesso della Norvegia. Tale percentuale, attualmente fissata al 18 %, dovrebbe essere modificata di conseguenza.
5) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (3), e il relativo protocollo (4), prevede che all'Unione spetti il 7,7 % del TAC per la pesca del capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14. Conformemente a detto protocollo, il 12 giugno 2020 la Groenlandia ha offerto all'Unione 13 053 tonnellate per la pesca del capelin tra il 20 giugno 2020 e il 15 aprile 2021. E' opportuno pertanto modificare di conseguenza la tabella delle possibilità di pesca per il capelin.
6) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.
7) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2020/123 si applicano per il melù dal 1° gennaio 2020 nelle acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O, per il capelin dal 20 giugno 2020 nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 e per l'acciuga dal 1° luglio 2020 nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento concernenti i limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima e applicarsi retroattivamente per il melù dal 1° gennaio 2020, per il capelin dal 20 giugno 2020 e per l'acciuga dal 1° luglio 2020. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e non sono state ancora esaurite.
8) Secondo il parere scientifico del CIEM, le catture di busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a, nel periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020, non dovrebbero superare le 167 105 tonnellate. Da tale stock l'Unione ha riservato una quota di 92 000 tonnellate e ha fissato un contingente preliminare dell'Unione di 65 000 tonnellate nel regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio (5). A seguito delle consultazioni tenutesi nel dicembre 2019, l'Unione ha trasferito dalla rimanente quantità riservata solo 14 500 e 5 000 tonnellate rispettivamente alla Norvegia e alle Isole Fær Øer. Di conseguenza, le restanti 7 500 tonnellate dovrebbero essere aggiunte all'attuale contingente dell'Unione.
9) Il Regno Unito è stato consultato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (6),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020).
Regolamento (UE) 2020/900 del Consiglio del 25 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione (GU L 207 del 30.6.2020).
GU L 172 del 30.6.2007.
Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 305 del 21.11.2015).
Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio del 30 ottobre 2019 che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019).
GU L 29 del 31.1.2020.
Modifica del regolamento (UE) 2020/123
Il regolamento (UE) 2020/123 è così modificato:
1) l'allegato IA è così modificato:
a) la tabella sulle possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:
«Specie: | Acciuga | Zona: | 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 | |||
Engraulis encrasicolus | (ANE/9/3411) | |||||
Spagna | 7 494 | [1] | TAC precauzionale | |||
Portogallo | 8 175 | [1] | ||||
Unione | 15 669 | [1] | ||||
TAC | 5 669 | [1] |
.
________________
[1] Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.»
b) nella tabella sulle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14, la nota a piè di pagina 1 è sostituita dalla seguente:
«1) Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 37 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 11,4 %.»;
c) nella tabella sulle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O, la nota a piè di pagina 2 è sostituita dalla seguente:
«2) Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04 A-C): 40 000
Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 21 %.»;
d) la tabella sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse della divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:
«Specie: | Busbana norvegese e catture accessorie connesse | Zona: | 3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4 | ||
Trisopterus esmarkii | (NOP/2A3A4.) | ||||
Anno | 2020 | ||||
Danimarca | 72 433 | [1] [3] | TAC analitico | ||
Germania | 14 | [1] [2] [3] | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. | ||
Paesi Bassi | 53 | [1] [2] [3] | Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. | ||
Unione | 72 500 | [1] [3] | |||
Norvegia | 14 500 | [4] | |||
Isole Fær Øer | 5 000 | [5] | |||
TAC | Non pertinente |
.
________________
[1] Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
[2] Contingente da pescare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.
[3] Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.
[4] Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.
[5] Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.»
2) nell'allegato IB, la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita dalla seguente:
«Specie: | Capelin | Zona: | acque groenlandesi delle zone 5 e 14 | ||
Mallotus villosus | (CAP/514GRN) | ||||
Danimarca | 2 595 | TAC analitico | |||
Germania | 113 | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. | |||
Svezia | 186 | Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. | |||
Regno Unito | 24 | ||||
Tutti gli Stati membri | 134 | [1] | |||
Unione | 3 053 | [2] | |||
Norvegia | 10 000 | [2] | |||
TAC | Non pertinente |
.
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[1] Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente «Tutti gli Stati membri».
[2] Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2020 e il 15 aprile 2021.»
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1° luglio 2020, mentre le lettere b) e c) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 20 giugno 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2020
Per il Consiglio
La presidente
J. KLOECKNER