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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2015

G.U.R.I. 11 agosto 2015, n. 185

Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 19 ottobre 2020 e con annotazioni alla data 2 febbraio 2022)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50;

Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, il quale prevede che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate: le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; inviano al Sistema TS, secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 30 luglio 2015, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

(integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 19 ottobre 2020)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "SSN", il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) "Assistito", il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del SSN;

c) "dPCM 26/3/2008", il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

d) "Sistema TS", il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal Dpcm 26/3/2008;

e) "Sito web dedicato del Sistema TS", il sito Internet del sistema TS, reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze;

f) "TS-CNS", la Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei Servizi, di cui all'art. 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) "provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate", il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

h) "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

i) "SASN", i Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante (SASN), di cui al DPR 31 luglio 1980, n. 620;

j) "Codice", il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

k) "strutture sanitarie", le strutture di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

l) "medici", i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

m) "documento fiscale", le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali, nonché i documenti commerciali validi ai fini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

n) "scontrino parlante", lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;

o) "rimborsi", i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;

p) "servizio Fisconline", il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;

Art. 2

Modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

1. Le strutture sanitarie e i medici trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonchè quelli relativi a eventuali rimborsi. Tali dati riguardano anche le tipologie di spesa previste nell'ambito del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

2. Le modalità di trasmissione telematica sono conformi con quanto previsto dal dPCM 26/3/2008 e dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell'allegato disciplinare tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I dati di cui al comma 1 possono essere tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti di cui al medesimo comma 1, come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi alle istruzioni riportate nell'Allegato A.

4. I soggetti individuati ai sensi del comma 3 del presente articolo richiedono al Ministero dell'economia e delle finanze l'abilitazione all'invio telematico dei dati, in conformità con quanto previsto dal presente decreto, per conto del soggetto delegante.

5. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di cui al presente articolo saranno pubblicate sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3

Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati

(modificato dall'art. 9, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 9 maggio 2019)

1. L'invio telematico di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto è escluso solo in presenza di specifica opposizione, espressa dall'assistito al momento dell'emissione del documento fiscale, ai sensi dell'art. 7 del Codice. In tal caso, è escluso anche l'invio telematico dei dati relativi a eventuali rimborsi.

2. A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, l'assistito può manifestare l'opposizione di cui al comma 1:

a) in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;

b) negli altri casi, chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso dell'anno 2015.

4. Oltre a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, l'assistito, in conformità con quanto previsto nel punto 2.4.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, può accedere al Sistema TS, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, per selezionare le proprie spese sanitarie pervenute al Sistema TS ai sensi del presente decreto, per le quali esprimere la propria opposizione all'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate per le finalità di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. (1) (2)

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Sistema TS rende disponibili apposite funzionalità telematiche nell'area autenticata del sito web dedicato del Sistema TS, secondo le modalità previste dall'art. 64 del CAD, tramite l'utilizzo da parte dell'assistito della tessera sanitaria TS-CNS ovvero tramite le modalità previste per l'accesso da parte dell'assistito al servizio Fisconline dell'Agenzia delle Entrate, secondo specifiche tecniche da definirsi sentito il Garante della protezione dei dati personali.

6. Per le spese sostenute nell'anno 2015 e per i rimborsi erogati nello stesso anno, la richiesta di opposizione all'utilizzo dei dati può anche essere effettuata in relazione alle voci aggregate per tipologia di spesa con la modalità di cui al punto 2.4.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

[7. Il Sistema TS provvede alla cancellazione senza ritardo dai propri archivi dei dati di spesa per i quali è stata manifestata da parte dell'assistito l'opposizione di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.] (comma abrogato) (3)

8. Tutte le operazioni di accesso ai dati di cui al presente articolo sono tracciate dal Sistema TS e registrate in appositi file.

(1)

Per la proroga del termine di cui al comma annotato:

- dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016, per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2015, si rimanda all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. Economia e Finanze 26 gennaio 2016;

- dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017, per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2016, si rimanda all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. Economia e Finanze 25 gennaio 2017;

- dal 9 febbraio 2018 all'8 marzo 2018, per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2017, si rimanda all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. Economia e Finanze 1 febbraio 2018;

- dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2020, si rimanda all'art. 2, comma 3, del D.M. Economia e Finanze 29 gennaio 2021;

- dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022, per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2021, si rimanda all'art. 2, comma 3, del D.M. Economia e Finanze 2 febbraio 2022.

(2)

Con l'art. 2, comma 2, del D.M. Economia e Finanze 2 febbraio 2022, il termine per la trasmissione delle eventuali correzioni per l'invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2021, è fissato al 15 febbraio 2022.

Art. 4

Trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS

1. I dati trasmessi telematicamente al Sistema TS ai sensi dell'art. 2 del presente decreto vengono immediatamente registrati, con modalità esclusivamente automatiche, in archivi distinti e non interconnessi, in modo che il codice fiscale dell'assistito sia assolutamente separato da tutti gli altri dati, in conformità con quanto previsto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è effettuato secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, adottate dal titolare del trattamento nel quadro delle più ampie misure di sicurezza di cui agli articoli da 31 a 36 e all'Allegato B del Codice.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare del trattamento dei dati relativi alle spese sanitarie acquisite ai sensi del presente decreto.

Art. 5

Disponibilità dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS all'Agenzia delle entrate

1. Per le sole finalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa di cui al punto 2.1.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dei dati relativi alle singole voci per le quali è stata manifestata l'opposizione all'utilizzo con le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto nonchè di quelli aggregati per tipologia di spesa inerenti specifiche richieste di esclusione formulate dall'assistito per il tramite dell'Agenzia delle entrate ai sensi del punto 2.4.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini della consultazione da parte del contribuente dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate rende disponibile nell'area autenticata del proprio sito dedicata alla dichiarazione precompilata l'accesso al servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa esposto dal Sistema TS, secondo le modalità di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, in conformità con quanto previsto al punto 2.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 5

Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie e veterinarie da parte del contribuente

(introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 27 aprile 2018)

1. Dall'anno d'imposta 2017, in conformità con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalità riferite ai dati delle spese sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, nonchè dell'art. 6 del decreto 2 agosto 2016 e dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi.

2. Dall'anno d'imposta 2017, in conformità con quanto previsto al punto 5.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalità riferite ai dati delle spese veterinarie di cui dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute e ai relativi rimborsi.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Sistema TS, solo a fronte dell'attivazione della funzionalità di compilazione agevolata, rende disponibili all'Agenzia dell'entrate le seguenti funzionalità in cooperazione applicativa, secondo le modalità di cui al paragrafo 4.3 dell'Allegato B:

a) consultazione dei dati di dettaglio, comprensivi dei dati di cui al comma 4;

b) inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante, con riferimento al nuovo documento fiscale o rimborso da inserire, deve indicare la data di pagamento/rimborso, il soggetto che ha emesso il documento fiscale e l'importo della spesa o del rimborso, indicando, facoltativamente, anche la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale e il numero del documento fiscale. Se la spesa sanitaria è riferita a un familiare a carico, il contribuente deve inserire la relativa percentuale di sostenimento della spesa;

c) modifica di un documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante può modificare l'importo del documento di spesa o del rimborso e l'indicazione di utilizzo della spesa ai fini della precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate. Se la spesa sanitaria è riferita a un familiare a carico, il contribuente può modificare la percentuale di sostenimento della spesa;

d) indicazione di non utilizzo nella dichiarazione dei redditi di un documento fiscale di spesa o rimborso;

e) calcolo della somma complessiva delle spese sanitarie afferenti al contribuente dichiarante e/o ai suoi familiari a carico, sulla base delle relative percentuali di carico nonchè delle variazioni di cui alle lettere b), c) e d). L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita e reso disponibile all'Agenzia delle entrate.

4. Per le finalità di cui al comma 3, con riferimento ai singoli contribuenti che si avvalgono del servizio di compilazione agevolata, a partire dalla data di cui al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al Sistema TS le informazioni concernenti:

a) il codice fiscale del contribuente dichiarante e i codici fiscali e le relative percentuali di carico fiscale dei familiari a carico inseriti nella dichiarazione precompilata. Qualora il contribuente, in fase di compilazione della dichiarazione, aggiunga ulteriori familiari a carico con la relativa percentuale di carico, l'Agenzia delle entrate rende disponibili tali dati al Sistema TS che attiva la sola funzionalità di inserimento di una nuova spesa sanitaria o rimborso, di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo;

b) le tipologie di spese relative ai soggetti di cui alla lettera a) che l'Agenzia delle entrate non ha utilizzato per la elaborazione della dichiarazione precompilata.

5. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui ai commi 2 e 3 in archivi distinti, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 5

Trattamento del Sistema TS delle spese sanitarie oggetto della compilazione agevolata

(introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 27 aprile 2018)

1. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui all'art. 5-bis in archivi distinti, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto nonchè dell'art. 7 del decreto 2 agosto 2016.

Art. 5

Disponibilità all'Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie e veterinarie oggetto della compilazione agevolata

(introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 27 aprile 2018)

1. Ad integrazione della fornitura di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i totali delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente dichiarante e il totale delle spese sanitarie riferite ai suoi familiari a carico, di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera e), secondo le modalità di cui all'Allegato B.

2. Per le sole finalità di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformità con quanto previsto al punto 2.3.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificate di cui all'art. 5-bis del presente decreto, secondo le modalità di cui all'Allegato B.

Art. 5

Consultazione da parte del cittadino delle spese sanitarie

(introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 27 aprile 2018)

1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui:

a) all'art. 7 del decreto 2 agosto 2016;

b) all'art. 7 del decreto 16 settembre 2016;

c) all'art. 5-ter del presente decreto.

2. Per i dati di cui al comma 1 lettere a) e b), dal 1° gennaio dell'anno di riferimento della spesa al 31 gennaio dell'anno successivo, il cittadino potrà inviare una segnalazione al soggetto inviante ai fini della eventuale correzione dei medesimi dati, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Sistema TS.

3. A fronte delle segnalazioni di cui al comma 2, il Sistema TS inoltra la medesima segnalazione di errore al soggetto che ha trasmesso i dati oggetto di segnalazione, al fine di consentire la correzione dei dati e il relativo invio, nei termini previsti dall'Allegato A del presente decreto.

4. Le funzionalità del Sistema TS di cui al presente articolo sono riportate nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6

Piani di diffusione

1. In conformità con quanto previsto dal dPCM 26/3/2008, l'applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni e province autonome, delle disposizioni di cui al presente documento è definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le singole regioni e province autonome, da concludersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenuto conto degli eventuali progetti regionali già esistenti, conformi alle modalità di trasmissione telematica di cui al presente decreto.

2. La valutazione di conformità degli eventuali progetti regionali e delle province autonome già esistenti di cui al comma 1 viene effettuata, a fronte di specifica richiesta regionale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e l'Agenzia delle entrate.

3. Ai sensi del comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ai sensi del dPCM 26/3/2008, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per gli aspetti di propria competenza, trasmettono al Sistema TS, secondo le modalità di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A), l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici, ai fini della relativa abilitazione ai servizi telematici del Sistema TS per le finalità di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2015

Il Ragioniere generale dello Stato

FRANCO

ALLEGATO A

Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito al Sistema TS da parte dei soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3 del decreto-legge 175/2014

(modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 2 agosto 2016)

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi per prestazione parzialmente o completamente non erogate al Sistema TS da parte delle strutture sanitarie previste dall'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che ne stabilisce anche le modalità tecniche di utilizzo.

Di seguito sono descritti:

1. Le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria che devono essere tramessi dalle strutture/medici di cui all'art. 3, comma 3 del d.lgs. 175/2014, comprensivi anche dei dati di cui al comma 2 del medesimo art. 3 del d.lgs. 175/2014;

2. Le caratteristiche del servizio telematico messo a disposizione dal sistema TS per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria.

Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS www.sistemats.it

2. SOGGETTI E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Il presente capitolo descrive, per ogni soggetto previsto dall'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le tipologie di prestazioni e i dati delle spese sanitarie sostenute dall' assistito presso le diverse strutture che devono essere trasmessi al Sistema TS, in conformità con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

I soggetti previsti sono:

1. farmacie pubbliche e private;

2. aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;

3. i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

2.1 FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE

2.1.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Per ogni scontrino, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni farmacia, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico)

Acquisto o affitto di protesi sanitarie;

Acquisto di medicinali;

Spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);

Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc);

Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere".

Nome campo

Descrizione

Tipologia di spesa

Il Campo assume i seguenti valori:

- TK = Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento)

- FC = Farmaco, anche omeopatico

- FV = Farmaco per uso veterinario

- PI = protesica e integrativa

- AD = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE

- AS = Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna)

- AA = Altre spese

2.2 STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DEL SSN E DEI SASN

Il presente paragrafo descrive le tipologie di prestazioni e i dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari al Sistema TS, in conformità con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

2.2.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni struttura specialistica pubblica o privata, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

Ticket (Franchigia e/o Quota fissa, Pronto soccorso e Accesso diretto)

Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;

Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;

Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate)

Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia e medicina estetica;

Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort;

Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica;

Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;

Cure termali, previa prescrizione medica;

Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere".

Nome campo

Descrizione

Tipologia di spesa

Il Campo assume i seguenti valori:

- TK = Ticket (Franchigia. Quota fissa, Pronto Soccorso e accesso diretto)

- SR = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri GG, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto del comfort. Certificazione medica.

- CT = Cure Termali

- PI = protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate)

- IC = Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)

- AA = Altre spese

2.3 ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI.

2.3.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni medico iscritto all'ordine, a seguito della presentazione della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie.

Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale escluse prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica.

Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali.

Prestazioni chirurgiche escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica.

Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale ed ospedaliera.

Certificazioni mediche.

Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere".

Nome campo

Descrizione

Tipologia di spesa

Il Campo assume i seguenti valori:

- SR = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri GG, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto del comfort. Certificazione medica.

- IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera).

- AA = Altre spese

3. DATI DA TRASMETTERE

Ai fini del presente decreto sono in carico ai soggetti elencati al precedente paragrafo le seguenti attività:

1. Il trattamento e la conservazione del codice fiscale dell'assistito, rilevato dalla Tessera Sanitaria, "crittografato" secondo le modalità di cui al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 del decreto-legge 269/2003, utilizzando la chiave pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 fornito dal sistema TS ed applicando il padding PKCS#1 v 1.5. Tale trattamento deve essere eseguito tramite procedure automatizzate all'atto della memorizzazione negli archivi locali.

2. La predisposizione automatica dei dati da trasmettere nel formato XML contenente i dati di spesa sanitaria.

3. La verifica formale di aderenza alle specifiche tecniche.

4. L'adozione di meccanismi atti a comprimere i file da trasmettere.

5. La trasmissione automatica dei dati al sistema TS, secondo le modalità e la tempistica definita dal presente decreto.

6. La verifica della corretta acquisizione dei dati trasmessi, tramite l'apposita ricevuta rilasciata dal sistema TS.

7. La cancellazione del codice fiscale dell'assistito dai propri archivi, salvo diverse indicazioni previste dalla normativa vigente.

Le specifiche tecniche e le modalità descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in un'area dedicata.

La struttura gerarchica generale del file XML è incorporata in un tag < Precompilata > che rappresenta la costruzione dell'intero file strutturato da due parti:

La prima parte prevede l'identificazione del soggetto che emette il documento fiscale;

Nella seconda sono contenuti i campi inerenti la ricevuta che attesta il pagamento (Documento fiscale). Tale parte è ripetuta tante volte quanti sono i documenti fiscali che compongono il file.

Il Documento Fiscale è composto da:

identificativo documento fiscale (IdSpesa);

data pagamento;

codice fiscale assistito;

lista delle voci di spesa (Vocespesa).

Ogni Documento fiscale è identificato con la voce univoca "IdSpesa" composta da:

"Partiva Iva" del soggetto che ha emesso il documento fiscale;

"Data Emissione" del c.d. documento fiscale;

"Identificativo" del documento fiscale emesso relativo alla spesa sostenuta dall'assistito. Il campo è composto:

dal "Numero progressivo del dispositivo che genera il documento

e

dal numero progressivo del documento emesso nell'ambito della data di emissione".

All'interno della sezione Documento Fiscale è compreso un'ulteriore livello di dettaglio con la lista delle voci di spesa ("Vocespesa"). Ogni voce di spesa è composta da:

Tipologia di spesa

Importo

Le eventuali comunicazioni di variazioni, di cancellazioni e di rimborso devono far riferimento ai campi di identificazione del documento fiscale di spesa (idSpesa) ovvero del relativo documento fiscale oggetto di rimborso riconosciuto all'assistito.

In caso di variazioni, i nuovi dati trasmessi sostituiscono integralmente i dati precedenti. La variazione non può riguardare i campi identificativi del documento fiscale ("IdSpesa"): qualora siano questi i campi da variare, le operazioni da effettuare sono la cancellazione dei dati del documento fiscale inviato in precedenza con i dati errati e l'inserimento dei dati del nuovo documento fiscale corretto.

Nel caso in cui, per le voci di spesa precedentemente inviate, risulti essere stato effettuato un successivo rimborso, la trasmissione telematica del rimborso deve riguardare ogni singola voce di spesa relativa alla tipologia della prestazione oggetto di rimborso.

Sezione Contenuto Descrizione Caratteristiche Note
Identificativo del soggetto Identificativo della struttura/farmacia o del medico che emette il documento fiscale

Il campo deve contenere il seguente valore:

- Codice Struttura/Farmacia = Composto dal codice regione, codice ASL e codice della struttura.

in alternativa

- Codice Fiscale del medico

Elemento obbligatorio Scarto di tutti i dati in caso di assenza o non coerenza del codice struttura presente sul sistema TS ovvero di mancato riscontro del CF del medico
Documento fiscale di Spesa/Rimborso Idspesa Partita Iva Partita Iva che emette il "Documento Fiscale" Elemento obbligatorio Il campo Idspesa costituisce la chiave del record per variazioni e cancellazioni Scarto in caso di non univocità del dato nell'ambito della fornitura Scarso in caso di record tramesso precedentemente
Data Emissione Data di emissione del "documento fiscale" relativo alla spesa sostenuta dall'assistito. Elemento obbligatorio
Identificativo Identificativo numerico del "documento fiscale emesso" relativo alla spesa sostenuta dall'assistito. Il campo è composto dal "Numero progressivo del dispositivo che genera il documento e dal numero progressivo del documento emesso nell'ambito della giornata" Elemento obbligatorio
Data Pagamento Data di pagamento afferente al "documento fiscale" emesso. Elemento obbligatorio  
Flag Data Pagamento Anticipato Il campo deve essere valorizzato a "1" per indicare il pagamento della spesa sostenuta dall'assistito in data antecedente alla data di emissione del "documento fiscale" Elemento obbligatorio solo in caso di data pagamento minore della data di emissione  
Flag Operazione

Indica il tipo di operazione da eseguire sul record.

Valori ammessi:

"I" = inserimento ovvero nuovo record;

"V" = Variazione

"R" = Rimborso

"C" = Cancellazione

Elemento obbligatorio  
Codice Fiscale Assistito Codice fiscale, dell'assistito rilevato dalla Tessera Sanitaria, "crittografato" secondo le modalità di cui al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 del DL 269/2003 Elemento obbligatorio Scarto di tutto i dati in caso di non esistenza e non validità del CF
VoceSpesa Tipologia di spesa

Il Campo assume i seguenti valori:

- TK = Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto)

- FC = Farmaco, anche omeopatico.

- FV = Farmaco per uso veterinario

- AD = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE

- AS = Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna)

- SR = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri GG, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto del comfort. Certificazione medica.

- CT = Cure Termali

- PI = protesica e integrativa

- IC = Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)

- AA = Altre spese

Elemento obbligatorio  
Flag Tipologia di spesa

Il campo è valorizzato al fine di evidenziare caratteristiche particolari di alcune tipologie di spesa (quali ad esempio:

- valore "1" per Ticket di pronto soccorso

- valore "2" per intromoenia

Elemento obbligatorio solo in caso di indicazioni afferenti alla Tipologia di spesa  
Importo Importo di ogni singola spesa sostenuta dall'assistito / rimborso riconosciuto all'assistito a fronte di una spesa sostenuta. Elemento obbligatorio  
Rimborso Codice identificativo del documento oggetto rimborso Codice identificativo del documento fiscale di spesa per la quale è stato successivamente emesso un rimborso all'assistito (composto dal "IdSpesa" oggetto di rimborso ) Elemento obbligatorio in caso di "FlagOperazione" = "R" Si assume che per ogni documento fiscale possa essere comunicato un unico rimborso (eventualmente modificabile).

.

Di seguito si riportano in tabella i dati oggetto di rilevazione e trasmissione da parte dei soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

I nomi della colonna "campo" nella tabella sotto riportata presentano il seguente formalismo:

i campi non in grassetto identificano il contenuto della parte che identifica il soggetto che emette il documento fiscale (inseriti una sola volta all'interno del file);

i campi in grassetto identificano il primo livello di ricorsività nella parte Documento Fiscale;

i campi in grassetto e sottolineati identificano l'ulteriore livello di ricorsività rispetto al precedente (le voci di spesa).

In conformità con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, per i campi riguardanti la "Tipologia della spesa" sostenuta dall'assistito, di seguito si evidenziano alcune caratteristiche:

Valore SR = Per Prestazione Chirurgica: ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Per Ricoveri: ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica e delle spese riguardanti il comfort;

Valore IC = Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera;

Valore CT = Cure Termali: sono escluse le spese sostenute per viaggi e soggiorni;

Valore PI = protesi e integrativa: la spesa necessita della prescrizione del medico curante o, nel caso di attività svolte da esercenti arti ausiliarie delle professione sanitarie abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente, fattura o attestazione rilasciata sul documento di spesa dal prestatore nel caso quest'ultimo soggetto non coincida con l'emittente fattura. In alternativa alla prescrizione medica, autocertificazione dell'assistito attestante la necessità e la causa dell'acquisto;

Valore AD = Per Acquisto o affitto di dispositivo medico CE: purchè dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;

Valore AA = Altre spese: da codificare per tutte le eventuali e altre tipologie di prestazioni non previste dai valori precedenti.

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO TELEMATICO

Il presente capitolo descrive le caratteristiche e le modalità di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi di cui al presente decreto, da parte dei soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in particolare vengono descritte:

il censimento delle strutture e soggetti coinvolti;

l'abilitazione e revoca del servizio telematico;

le modalità di trattamento dei dati;

i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria;

la frequenza temporale per la trasmissione dei dati.

I paragrafi successivi relativi alle modalità di censimento e di abilitazioni sono riportati ai fini dell'inserimento di nuove strutture e nuovi soggetti.

Le abilitazioni delle strutture e dei soggetti, previsti dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, secondo le modalità previste dal dPCM 26/3/2008 e dal decreto attuativo del comma 5 dell'art. 50 del decreto-legge 269/2003, già censiti dal sistema TS (ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 269/2003, dell'articolo 4 del dPCM 26 marzo 2008) sono da considerarsi valide anche per gli adempimenti previsti dal presente decreto.

Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in una apposita aerea dedicata.

4.1 CENSIMENTO DEGLI UTENTI

Il censimento delle strutture e soggetti che devono fornire i dati della spesa sanitaria sostenuta dall' assistito, ai sensi dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è effettuato secondo le medesime modalità di cui al vigente decreto attuativo del comma 9 dell'articolo 50 legge 326/2003 e successive modificazioni e del dPCM 26 marzo 2008.

Per l'inserimento e il tempestivo aggiornamento di tali informazioni, il sistema TS espone sia servizi web service sia applicazioni web.

4.2 ABILITAZIONE E REVOCA AL SERVIZIO TELEMATICO

Il Sistema TS genera le credenziali di accesso al sistema per ognuno dei soggetti censiti e correttamente identificati, secondo le modalità di cui al dPCM 26 marzo 2008 e al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 legge 326/2003 e successive modificazioni.

In particolare, le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate.

Il Sistema TS prevede inoltre la possibilità di utilizzare la TS-CNS, di cui al comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, previa attivazione e registrazione della stessa L'abilitazione alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell'attestazione e può essere revocata dal Sistema TS in caso di gravi o ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto.

L'abilitazione è revocata da parte dell'amministratore di sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze:

A seguito della cessazione dell'attività dei soggetti censiti;

entro la data di revoca, ha l'obbligo di completare la trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute dall' assistito;

Mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni o modificazioni. Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che la struttura è tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

4.3 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati di spesa sanitaria, da parte degli utenti autorizzati, deve essere conforme al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, secondo le modalità di cui al dPCM 26 marzo 2008 e al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 legge 326/2003 e successive modificazioni.

In particolare, il dato riguardante il codice fiscale rilevato da parte delle strutture e soggetti abilitati, prima di essere trasmesso al sistema TS deve essere sempre cifrato utilizzando la chiave pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 fornito dal sistema TS ed applicando il padding PKCS#1 v 1.5.

A seguito della corretta acquisizione dei dati da parte del sistema TS, il codice fiscale viene separato dai dati di spesa sanitaria e sottoposto alle verifiche di congruità e di consistenza rispetto alle banche dati anagrafiche di riferimento e codificato (dal codice fiscale si genera una stringa cifrata biunivoca e collegata ad un progressivo numerico per renderlo irreversibile) per le finalità previste dall'articolo 3 comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

4.4 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI SPESA

Al fine di svolgere le attività previste dal seguente disciplinare tecnico, i soggetti coinvolti devono trattare i dati di spesa sanitaria secondo le modalità descritte nel precedente capitolo 3 e nel rispetto degli standard previsti dall'articolo 50 del DL 269/2003.

In particolare i dati di spesa sanitaria, una volta trattati e predisposti secondo le modalità descritte nel precedente capitolo 3 da parte dei soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possono essere trasmessi al sistema TS:

1. direttamente dai soggetti/strutture/medici tramite i propri sistemi gestionali;

2. per il tramite dei sistemi regionali, autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto;

3. per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi (soggetti delegati), ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

Il sistema TS riceve i dati in modalità sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche.

Tutte le operazioni di trasmissione dei dati sono tracciate dal sistema TS e registrati in appositi file di log che vengono conservati per un periodo di 12 mesi.

Il sistema TS mette a disposizione degli utenti i seguenti servizi applicativi, anche in modalità sincrona, per la trasmissione dei dati:

Web services (cooperazione applicativa);

Applicazioni web.

4.4.1 TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SOGGETTI TERZI (SOGGETTI DELEGATI)

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del presente decreto, i sistemi informativi dei soggetti delegati devono garantire i requisiti di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati che transiteranno presso i propri sistemi informatici.

In particolare detti sistemi devono garantire:

l'accesso ai sistemi informativi da parte dei soggetti deleganti deve essere effettuato tramite l'utilizzo di credenziali basate su utente e password e/o TS/CNS;

il sistema dei soggetti delegati deve ricevere i dati in modalità sicura, su rete di comunicazione, mediante protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche;

i dati devono essere trasmessi dai soggetti deleganti solo a seguito del trattamento previsto dai punti 1,2, 3 e 4 del precedente capitolo 3.

Nel caso dei documenti fiscali in forma cartacea, i soggetti delegati per le finalità del presente decreto possono essere individuati solo nell'ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre finalità previste dalla normativa vigente. In tal caso il soggetto delegato dovrà garantire le misure idonee e minime di sicurezza previste dalla normativa vigente, nel rispetto delle indicazioni di cui al capitolo 3 punti 1, 2,3 e 4.

A seguito della comunicazione da parte del sistema TS dell'avvenuta trasmissione, i dati transitati nei sistemi dei soggetti delegati devono essere cancellati dai loro archivi locali.

Di seguito si riportano le istruzioni minime operative a cui si devono attenere i soggetti delegati:

il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente decreto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

il sistema informatico nel quale risiedono i dati deve gestire gli stessi, in osservanza a quanto previsto al capitolo 3 con particolare riferimento alla crittografia del codice fiscale;

adozione di adeguati programmi ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima misura di sicurezza nel rispetto di quanto dettato dal Codice ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;

deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Codice, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza;

adozione di tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei documenti informatici e dei dati;

operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.lgs. 196/03;

mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate;

verificare l'avvenuta cancellazione dagli archivi locali subito dopo la ricezione delle relative ricevute da parte del sistema TS;

all'atto della conclusione o della revoca della delega all'invio dei dati oggetto del presente decreto, il soggetto delegato dovrà consegnare al delegante eventuali archivi informatici impegnandosi a cancellare fisicamente dai propri sistemi elettronici e/o archivi cartacei tutti i dati di proprietà del delegante;

Deve predisporre e tenere a disposizione, per eventuali verifiche:

una breve descrizione del sistema informativo e delle procedure che utilizza per il trattamento dei dati;

una descrizione delle misure messe in atto, con particolare riferimento all'adozione di adeguate e preventive misure di sicurezza, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente decreto.

4.5 SERVIZI DI RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DEL SISTEMA TS

All'atto della ricezione dei dati il Sistema TS effettua le seguenti operazioni:

Protocollazione univoca dell'invio;

Identificazione dell'utente, tramite la verifica del PINCODE associato allo stesso;

Verifica dell'integrità dei dati trasmessi attraverso la corretta decompressione del file e della decifratura del codice fiscale;

Emissione di una ricevuta di dettaglio.

Il sistema TS all'atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.

In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati.

Per ogni file ricevuto correttamente, il sistema TS esegue il controllo formale dei dati e registra sulla ricevuta di accoglienza l'esito delle operazioni svolte, indicando l'eventuale presenza di anomalie; in tal caso il soggetto potrà eventualmente provvedere alla rimozione delle anomalie segnalate.

In caso di non conformità dei dati rispetto alle specifiche tecniche, il Sistema TS procede allo scarto dei dati medesimi.

Al fine di acquisire e verificare l'esito della corretta trasmissione dei documenti da trasmettere, il sistema TS mette a disposizione dell'utente un'apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema TS ovvero acquisita per via telematica.

Formato dell'elemento Ricevuta Esito Invio in caso di corretta ricezione:

Nome campo

Descrizione

Data Ricezione

Data e ora ricezione

Id Invio

Identificativo Invio: numero di protocollo univoco della trasmissione

Formato dell'elemento Ricevuta Esito Invio in caso di scarto:

Nome campo

Descrizione

Tipo Errore

Elemento multiplo:

Codice errore

Sezione Errata

Identificatore della sezione errata

Descrizione

Decodifica del codice d'errore

4.6 FREQUENZA TEMPORALE DI TRASMISSIONE DEI DATI DI SPESA SANITARIA (1)

Il servizio telematico è disponibile 24 ore su 24 per l'intero anno.

La trasmissione dei dati di spesa/rimborso di cui al presente decreto deve essere effettuata secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema TS (www.sistemats.it) e nel rispetto dei piani di diffusione di cui all'articolo 4 del presente decreto.

In ogni caso, la trasmissione dei predetti dati deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall' assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS.

Laddove il Sistema TS, per cause di forza maggiore, debba sospendere il servizio telematico, renderà disponibile tempestivamente tale informazione sul sito internet del MEF www.sistemats.it in un'aerea dedicata a tutte le attività previste da questo disciplinare tecnico.

(1)

Per la proroga del termine di cui al paragrafo annotato al 9 febbraio 2016, entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, si rimanda all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. Economia e Finanze 26 gennaio 2016.

Per la proroga del termine al 9 febbraio 2017, si rimanda all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. Economia e Finanze 25 gennaio 2017.

Per la proroga del termine all'8 febbraio 2018, si rimanda all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. Economia e Finanze 1 febbraio 2018.

ALLEGATO C

Disciplinare Tecnico riguardante la funzione di Consultazione di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015

(introdotto ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 4, del presente decreto, nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 27 aprile 2018)

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di Consultazione delle spese sanitarie, previsto dall'articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, introdotto dalla Legge stabilità 2016: "Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria."

I commi 2 e 3 prevedono che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati che il Sistema TS rileva ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria SSN (di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) e quelli inviati dai soggetti previsti dai decreti della Ragioneria Generale dello Stato 31/7/2015, 2/8/2016 e 16/9/2016 (spesa sanitaria privata, sostenuta dai cittadini).

La funzione on line di Consultazione, a disposizione nel sito del Sistema Tessera Sanitaria, permette a tutti i cittadini di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria.

In virtù dell'art. 5-quinquies di modifica al decreto del 31 luglio 2015, il cittadino/assistito ha la possibilità di:

- consultare, oltre ai dati di spesa sanitaria inviati a suo nome dagli erogatori di prestazioni sanitarie (comma 3), anche i dati immessi dal cittadino stesso nell'ambito della funzione Compilazione agevolata dell'applicazione on line del 730 Precompilato dell'Agenzia delle entrate;

- segnalare come impropri i dati attestanti il pagamento della spesa sanitaria inviati dagli erogatori di prestazioni sanitarie. Tale segnalazione viene recapitata dal Sistema TS all'erogatore che valuta la correttezza del dato inviato ed agisce in modo coerente alle risultanze, con la correzione o meno del documento di spesa;

- consultare i documenti di spesa integrati o rettificati dal contribuente dichiarante nella funzione Compilazione agevolata dell'applicazione on line 730-precompilato dell'Agenzia delle entrate per sé e per i soggetti a carico.

Di seguito sono descritte:

1. le funzioni a disposizione del cittadino;

2. le informazioni presenti nel flusso di fornitura messo a disposizione dal Sistema TS nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel processo di segnalazione delle anomalie riscontrate dal cittadino.

Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS www.sistemats.it.

2. FUNZIONALITA' WEB DI CONSULTAZIONE

2.1 MODALITA' DI ACCESSO AI DATI DI SPESA SANITARIA

L'assistito/cittadino può accedere al sistema TS, tramite l'utilizzo:

- della tessera sanitaria TS/CNS attivata e non scaduta che viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- delle credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;

- delle credenziali SPID.

In caso di inattività prolungata la sessione di autenticazione verrà chiusa automaticamente dal sistema e sarà quindi necessario autenticarsi nuovamente.

2.2 DATI DI SPESA SANITARIA OGGETTO DI CONSULTAZIONE

Il cittadino, attraverso l'applicazione di Consultazione, accede alle seguenti tipologie di dati:

1. dati di spesa sanitaria sostenuta dal cittadino (scontrini, ricevute o fatture) inviati al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie, compresi quelli oggetto delle eventuali precedenti comunicazioni di opposizione rese all'Agenzia delle Entrate o inserite nel portale del sistema TS. Per tutte le funzioni di ricerca è possibile l'estrazione dei dati in formato pdf o Excel, con l'indicazione della data di visualizzazione e di estrazione. I dati visualizzati dal cittadino sono quelli esclusivamente collegati al codice fiscale del cittadino stesso;

2. dati di spesa integrati o rettificati dal cittadino nell'ambito della Compilazione agevolata prevista di cui all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015; si tratta dei documenti di spesa che il cittadino stesso, in qualità di contribuente dichiarante, ha immesso nella sezione apposita del 730 precompilato on line dell'Agenzia delle entrate: per questa tipologia di documenti di spesa "autocertificati" dal cittadino, la Consultazione di Sistema TS mostra sia le spese che il cittadino ha aggiornato riferite a se stesso sia quelle da lui inserite o rettificate per i soggetti a carico.

2.3 DOCUMENTI INVIATI DAGLI EROGATORI

2.3.1 ELENCO DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE

L'assistito/cittadino accede ad una pagina di ricerca che permette di richiedere i documenti a lui riferiti:

- in un determinato anno di spesa;

- filtrati per tipologia di voce di spesa;

- filtrati per erogatore di prestazioni sanitarie.

La scelta può prevedere uno o più filtri contemporaneamente.

Con la funzione di Consultazione il cittadino/assistito può prendere visione dei dati di spesa sanitaria a lui riferiti, trasmessi al Sistema TS dai vari erogatori di servizi sanitari:

- Farmacie

- Strutture specialistiche

- Medici e Odontoiatri

- Parafarmacie

- Ottici

- Vendite al dettaglio di medicinali veterinari

- Professionisti sanitari (psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e medici veterinari)

I dati proposti come risultato della ricerca presentano le seguenti informazioni riferite ai documenti fiscali:

- le date di emissione e di pagamento;

- l'importo in euro;

- i dati dell'erogatore (tipologia e descrizione);

- la presenza di un documento di storno o rimborso inviato dallo stesso erogatore, che incida sull'importo finale del documento originario.

Per ogni documento il cittadino può visualizzare:

- il numero documento;

- Partita IVA erogatore;

- le voci di spesa con:

- Tipo di spesa

- Importo in euro

Il campo "Note" segnala al cittadino l'eventuale annotazione di opposizione che il cittadino stesso ha esercitato sul documento in oggetto, finalizzata al non invio della spesa all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

2.3.2 GRAFICI

Specifici report consentono al cittadino di avere un quadro statistico della ripartizione delle proprie spese sanitarie nelle varie tipologie di voci di spesa previste.

2.3.3 ELENCO STORICO DOCUMENTI

I documenti di spesa sanitaria che pervengono al Sistema TS sono soggetti a modifica (variazione e cancellazione) da parte degli erogatori che li hanno inviati; in particolare, un documento, che il cittadino/assistito visualizza in elenco come attivo in un determinato momento, può essere aggiornato nei dati economici o anche cancellato in un momento successivo, lasciando traccia delle operazioni effettuate nel tempo. Il cittadino/assistito può visualizzare tale storicizzazione.

La stragrande maggioranza dei documenti fiscali vengono inviati dagli erogatori in inserimento e mai modificati o cancellati. I dati oggetto di modifica sono:

- Data di pagamento

- Importo

- Tipologia di spesa

- Codice fiscale cittadino

Il codice fiscale del cittadino, se oggetto di modifica, produce di fatto una cancellazione logica della precedente versione del documento fiscale e l'inserimento logico di un nuovo documento. Ovviamente, tale configurazione incide sulla visualizzazione della storia del documento fiscale da parte del cittadino.

2.3.4 SEGNALAZIONE DATI INCONGRUENTI

Il cittadino/assistito ha la possibilità di segnalare le spese che presentino a suo parere anomalie.

Entrando nel dettaglio della spesa, il cittadino può selezionare la funzione «Segnala errore», con la quale accede all'ulteriore dettaglio delle voci di spesa e degli importi economici. Qui il cittadino seleziona i campi da segnalare come non corrispondenti alla documentazione in suo possesso. I campi segnalabili sono i seguenti:

- Data emissione

- Importo complessivo documento

- Numero documento

- Tipologia voce di spesa

- Importo voce di spesa

Nell'elenco, il cittadino vede il documento fiscale con un simbolo che ne evidenzia l'avvenuta segnalazione.

Il cittadino può prendere nuovamente in esame i documenti precedentemente segnalati e procedere alla selezione di ulteriori anomalie o alla de-selezione di quelle già evidenziate.

2.4 DOCUMENTI DA COMPILAZIONE AGEVOLATA

Il cittadino può accedere all'elenco dei documenti di spesa immessi nell'ambito della Compilazione agevolata prevista di cui all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015. In particolare, il cittadino può prendere visione dei documenti di spesa sulla base dei quali l'Agenzia delle entrate ha impostato il nuovo importo relativo al rigo E1 della dichiarazione, a valle dell'utilizzo della Compilazione agevolata da parte del contribuente dichiarante. Si tratta dell'elenco dei documenti di spesa sanitaria e veterinaria "autocertificati" dal cittadino, confermando o rettificando quelli pervenuti dagli erogatori oppure inserendone altri non presenti tra quelli inviati dagli erogatori.

Il cittadino può prendere visione anche dei documenti di spesa sanitaria da lui stesso confermati, rettificati o inseriti per gli eventuali soggetti a carico sempre nell'ambito della Compilazione agevolata del 730 Precompilato dell'agenzia delle entrate, in qualità di contribuente dichiarante.

3. FLUSSO DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE ALL'INVIANTE

Con cadenza giornaliera, il Sistema TS elabora i dati delle segnalazioni confermate dal cittadino e predispone un archivio giornaliero suddiviso per soggetto inviante il pagamento.

A partire da tale archivio, si preparano le comunicazioni da inviare ai soggetti che hanno trasmesso i documenti di spesa, che possono essere l'erogatore della prestazione sanitaria che ha emesso il documento oppure l'intermediario delegato all'invio.

Le modalità con cui Sistema TS comunica tali informazioni sono:

- via PEC agli indirizzi mail/PEC dei soggetti erogatori/invianti, con l'elenco dei pagamenti segnalati recanti l'indicazione dell'incongruenza. In particolare, la PEC conterrà il link all'area riservata del Sistema TS dove recuperare (accedendo tramite le credenziali del Sistema TS) i dati concernenti la segnalazione;

- con un web service per l'acquisizione da parte dell'erogatore/inviante del file con l'elenco delle segnalazioni recanti l'indicazione dell'incongruenza. Le specifiche tecniche del web service sono pubblicate sul sito www.sistemats.it nell'area dedicata al "730 – spese sanitarie" – documenti e specifiche tecniche.

Il soggetto che ha ricevuto la segnalazione si attiva per determinare se il dato inviato è da rettificare o meno; se riscontra errori, procede al re-invio del dato corretto indicando l'operazione di variazione o eventualmente di cancellazione, altrimenti potrà lasciare la situazione invariata o re-inviare lo stesso dato inviato in precedenza a conferma della sua correttezza. A fronte del re-invio dell'inviante/ erogatore, il cittadino/assistito vede, nell'elenco dei documenti nella funzione di Consultazione, il dato conseguentemente modificato in base all'attività dell'erogatore/intermediario.

Il cittadino può segnalare ulteriormente se il dato rettificato continua a presentare difformità. La successiva segnalazione farà partire nuovamente l'iter della segnalazione all'inviante.

Di seguito le informazioni oggetto di scambio nel flusso delle segnalazioni da fornire agli erogatori/invianti:

- dati relativi all'invio:

- numero protocollo invio

- data invio

- dati relativi al documento di spesa

- dati identificativi del documento di spesa

- data emissione

- data pagamento

- numero documento

- codice fiscale del soggetto beneficiario (documento non riferibile al soggetto)

- dati economici delle voci di spesa

- tipologia voce di spesa

- importo voce di spesa

4. LOG DEL SISTEMA TS

Tutte le operazioni di accesso ai dati, sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

1. Codice identificativo del soggetto fisico che accede ai dati;

2. Data e ora dell'accesso;

3. Indirizzo IP chiamante;

4. Il tipo di ricerca effettuata (dati di dettaglio);

I file di log di tracciamento delle operazioni dovranno essere conservati per un periodo 12 mesi.

Inoltre i log file garantiscono:

5. la verifica della liceità del trattamento dei dati;

6. le caratteristiche di integrità e inalterabilità;

7. la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;

8. la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'accesso ai log del sistema TS avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. In particolare tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione.

I dati registrati dal sistema TS sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previste agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati contenuti nei log sono trattati da personale appositamente incaricato del trattamento esclusivamente in forma aggregata; possono essere trattati in forma non aggregata unicamente laddove ciò risulti indispensabile ai fini della verifica della correttezza e legittimità delle singole operazioni effettuate.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI NEL SISTEMA TS

Per le finalità di cui all'articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, concernente la consultazione da parte dei cittadini delle proprie spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria archivia i dati delle spese sanitarie per un periodo di 5 anni (oltre l'anno corrente).

In tal modo il Sistema TS consente ai cittadini di poter consultare i propri dati per l'anno in corso e per i cinque anni precedenti.

In fase di prima applicazione, saranno disponibili i dati dell'anno in corso (es. 2018) e le due annualità disponibili (es. 2017 e 2016)