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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 maggio 2020

- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 5 novembre 2020, n. 276

Bando sui progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse.

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017, pubblicato nella G.U. n. 114 del 18 maggio 2017, recante "disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili" (di seguito anche: il DM 14 febbraio 2017), il cui articolo 6 prevede la promozione della realizzazione di almeno due progetti integrati che consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione annua da fonti energetiche convenzionali;

VISTO il comma 3 dell'articolo 6 del suddetto decreto, che prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito MiSE o Ministero), avvalendosi di Ricerca sul Sistema Energetico - RSE SpA (di seguito: RSE) e sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito Arera), stabilisca i requisiti minimi dei progetti, le relative modalità di selezione, di realizzazione e di monitoraggio delle prestazioni, nonché le spese ammissibili e le modalità di consuntivazione;

VISTA la deliberazione di Arera del 7 settembre 2017 614/2017/R/EFR di "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti dell'Autorità ai fini dell'implementazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, in materia di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili";

VISTA la deliberazione di Arera del 6 novembre 2018 558/2018/R/EFR recante la "Definizione della remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse", in attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2017;

VISTO il decreto direttoriale della Direzione generale clima ed energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 340 del 14 luglio 2017 che definisce il Bando "Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole minori" e in particolare le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento riportate nell'Allegato 1 parte B di detto decreto;

RITENUTO necessario che il proponente dimostri attraverso appositi calcoli la percentuale di riduzione della produzione elettrica annua convenzionale del progetto integrato rispetto ai valori indicati in Allegato 1 al DM 14 Febbraio 2017 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura, sui quali è tenuto ad acquisire il parere di RSE, espresso sulla base di criteri standardizzati tramite apposite valutazioni e rilasciato preliminarmente alla presentazione della domanda di accesso ai contributi;

CONSIDERATO che sono ammesse a contribuzione le spese di investimento connesse ai componenti, sistemi e interventi innovativi del progetto (es. sistemi di accumulo, trasmissione elettrica, integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico isolano e con la domanda modulabile presente sull'isola, ammodernamento della rete secondo i concetti di smart grid), nonché le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione e all'esercizio degli stessi e che la produzione energetica degli impianti a fonti rinnovabili realizzati in connessione ai progetti finanziati accede alla remunerazione deliberata da Arera;

RITENUTO necessario posticipare il termine per l'entrata in esercizio delle opere rispetto a quanto previsto nel DM 14 febbraio 2017 e stabilire il suddetto termine in 30 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria, onde tenere conto dei tempi effettivi di adozione del presente bando rispetto alle previsioni del decreto;

RITENUTO opportuno prevedere un'attività di monitoraggio delle iniziative finanziate al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi e la replicabilità degli interventi e che pertanto il beneficiario sia tenuto a trasmettere i dati di esercizio degli impianti per due anni e una relazione annuale fino a cinque anni dall'entrata in esercizio degli impianti;

VISTA la deliberazione 16 aprile 2019 154/2019/I/efr con cui Arera ha espresso il proprio parere in merito allo schema di bando per la selezione di progetti integrati innovativi nelle isole minori non interconnesse, avanzando alcune proposte di modifica e/o integrazione in relazione al ruolo di RSE e agli interventi di efficientamento della produzione di energia elettrica da fonti convenzionali;

RITENUTO che, per ciascuna delle proposte formulate dall'Autorità:

a) si condivide di modificare il ruolo di RSE, anche al fine di evitare riflessi sull'attività di istruttoria dei progetti innovativi svolta dalla Commissione di Valutazione, prevedendo che il parere espresso da RSE sui progetti circa il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della produzione convenzionale e il rispetto delle condizioni di continuità della fornitura non sia vincolante per la valutazione dell'istanza;

b) si condivide l'opportunità di includere gli interventi di efficientamento degli impianti di produzione convenzionali esistenti tra gli interventi di efficienza energetica conteggiabili ai fini del calcolo della riduzione della produzione convenzionale, in considerazione degli effetti benefici dal punto di vista ambientale conseguibili attraverso la riduzione dell'impiego di combustibili fossili. Conseguentemente, si ritiene opportuno, in tali casi, prevedere che sia installata una quota minima di sistemi di accumulo (SdA) per accogliere in futuro una quota crescente da rinnovabili senza precludere il funzionamento ottimizzato dell'intero sistema energetico;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Isole minori non interconnesse": Capraia, Giglio, Ponza, Ventotene, Capri, Tremiti, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria, Ustica, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano, Lampedusa e Linosa;

b) "Gestori": Soggetti gestori del servizio elettrico nelle isole minori non interconnesse;

c) "produzione elettrica annua convenzionale": la produzione espressa in MWh elettrici indicata per ciascuna isola minore non interconnessa in colonna D dell'Allegato 1 al DM 14 febbraio 2017;

d) "riduzione della produzione elettrica annua convenzionale": il valore espresso in MWh ottenuto dal prodotto tra la "produzione elettrica annua convenzionale" e la percentuale di riduzione della corrispondente classe di energia indicata all'articolo 6, comma 1, del DM 14 febbraio 2017 per ciascuna isola;

e) "reti intelligenti": reti elettriche in grado di integrare in modo economicamente efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti attivi e passivi ad esse connessi, così da assicurare un sistema di generazione efficiente e sostenibile con basse perdite ed elevati livelli di qualità e sicurezza del servizio;

f) "SAL": stato di avanzamento dei lavori;

g) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni.

h) "DGAECE" la Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico;

i) "GSE" il Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

j) "CSEA" Cassa per i servizi energetici ed ambientali.

Art. 2

Finalità, risorse disponibili e procedura valutativa

1. In attuazione dell'articolo 6 del DM 14 febbraio 2017, il presente decreto stabilisce i requisiti minimi per l'ammissione a finanziamento di "Progetti integrati innovativi", le spese ammissibili e le condizioni di remunerazione degli interventi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di selezione dei progetti, le modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio della realizzazione, delle prestazioni e degli effetti degli interventi.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 6 del DM 14 febbraio 2017 avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria per la selezione di due o più progetti innovativi integrati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Per la concessione dei contributi di cui al comma 2 le risorse massime disponibili ammontano complessivamente a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), da corrispondere come contributo in conto capitale, a valere sulla componente AUC4RIM delle tariffe elettriche.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Sono titolati alla presentazione dei progetti i Gestori, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, ivi inclusi i Comuni interessati, e con soggetti privati.

2. I Gestori, alla data di presentazione dei progetti devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;

b) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di contributi concessi dal Ministero;

e) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel Regolamento GBER.

Art. 4

Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti integrati che dimostrano, in ottemperanza agli obiettivi di cui all'articolo 6 comma 1 del DM del 14 febbraio 2017, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura, di ridurre la Produzione elettrica annua convenzionale rispetto ai valori indicati in Allegato 1 al DM 14 febbraio 2017, almeno delle seguenti percentuali:

- il 50% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale fino a 3000 MWh;

- il 40% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 3000 MWh e fino a 4000 MWh;

- il 30% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 4000 MWh e fino a 5000 MWh;

- il 20% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 5000 MWh.

2. I progetti integrati di cui al comma 1 devono essere costituti da:

a) un piano di interventi volti a ridurre la produzione elettrica annua convenzionale tramite la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili ovvero tramite interventi di efficienza energetica volti alla riduzione della domanda elettrica ovvero tramite interventi di efficientamento della produzione elettrica da fonti convenzionali; in quest'ultimo caso il relativo contributo alla riduzione non può superare il limite del 30%;

b) un piano di opere e interventi innovativi sulla rete elettrica e sulle infrastrutture connesse, che consentano la gestione in sicurezza del sistema isolano in presenza di quote crescenti di generazione da fonti rinnovabili intermittenti, quali:

- dispositivi di accumulo e sistemi per il loro impiego efficiente;

- opere e interventi per garantire l'integrazione in rete della mobilità elettrica;

- opere e interventi per garantire l'integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico isolano e con la domanda modulabile presente sull'isola, anche attraverso l'impiego di impianti di microcogenerazione installati in sostituzione di scaldaacqua elettrici presso utenze non domestiche;

- sistemi di ottimizzazione delle prestazioni della rete e degli impianti secondo i concetti di reti intelligenti, volti a incrementare la percentuale di fonti rinnovabili accoglibile in sicurezza, anche attraverso la sperimentazione di sistemi di gestione di carichi e produzioni innovativi;

- sistemi per il monitoraggio delle prestazioni elettro-energetiche degli interventi, ivi inclusi quelli di cui alla lettera a).

Qualora un progetto integrato includa un intervento di efficientamento di sistemi di generazione convenzionale di qualunque entità e fermo restando il limite massimo indicato al precedente punto a), dovrà essere prevista l'installazione di una quantità

minima di Sistemi di Accumulo (SdA) determinata secondo la seguente formula:

SdAmin [MWh] = Rid [MWh] / 1250 [MWh/MW] * Kacc [MWh/MW]

essendo:

Rid: prodotto fra la percentuale di riduzione indicata in progetto e il valore indicato nella colonna D dell'Allegato 1 al DM 14.02.2017;

Kacc = 1,10 per le isole con produzione elettrica annua convenzionale inferiore a 3000 MWh,

1,00 per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 3000 MWh e fino a 4000 MWh,

0,90 per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 4000 MWh e fino a 5000 MWh,

0,70 per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 5000 MWh;

3. La percentuale di riduzione della produzione elettrica annua convenzionale del progetto integrato e la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura devono essere dimostrati tramite appositi calcoli energetici ed elettrici. A tal fine, il proponente presenta il progetto nonché detti calcoli e verifiche a RSE, per l'acquisizione del parere di cui al comma 5, preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo, che avviene secondo le modalità di cui all'articolo 8.

4. RSE, a seguito della richiesta del proponente, effettua le valutazioni di tipo energetico ed elettrico sulla base delle metodologie di cui all'Allegato 1 Parte A e B, che forma parte integrante del presente decreto, tenendo conto dell'andamento dei profili di generazione elettrica (convenzionale e rinnovabile), dei consumi elettrici nel corso dell'anno e delle altre informazioni fornite dal proponente come richiesto in dettaglio nel medesimo Allegato 1, Parte A e B.

5. A valle dell'attività di cui al comma 4, RSE rilascia al proponente apposito parere, i cui esiti non sono vincolanti ai fini della valutazione dell'istanza, accompagnato da una relazione tecnica che illustra le eventuali criticità riscontrate e gli elementi di rilievo. Il proponente, tenuto conto del parere espresso, può procedere alla modifica del progetto integrato innovativo ovvero a presentare il progetto senza modifiche; il proponente può svolgere eventuali controdeduzioni al parere di RSE utili alla valutazione del proprio progetto. Il parere è allegato alla domanda di accesso a contribuzione del progetto integrato di cui all'articolo 8, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione utile.

6. RSE è tenuto a garantire la massima riservatezza sulle informazioni fornite dal proponente, che sono utilizzate unicamente ai fini di cui ai commi 4 e 5. RSE può fornire supporto ai proponenti nell'eventuale fase di modifica del progetto, finalizzata a tener conto di quanto indicato nel parere inizialmente rilasciato dal medesimo RSE.

7. Ai fini dell'ammissibilità, il progetto integrato deve essere avviato successivamente alla domanda di contributo e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'articolo 11. Per data di avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante, per l'ordine di attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente comunicata dal soggetto beneficiario all'ufficio MiSE di cui all'articolo 8, comma 3, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono le spese di investimento connesse ai componenti, sistemi e interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), nonché le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione e messa in esercizio degli stessi. Fatto salvo il successivo comma 3, il presente bando non copre le spese di investimento per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

2. Le spese, di cui al comma 1, sono relative alle seguenti voci:

a) macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio; in questo ambito, eventuali apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale dovranno utilizzare protocolli di comunicazione standard (motivando adeguatamente soluzioni basate su protocolli proprietari);

b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, compresi costi per visure, perizie e indagini propedeutiche alla progettazione strettamente funzionali alla realizzazione delle opere, nel limite massimo del 10% della spesa ammissibile totale dell'investimento;

c) acquisto di terreni non edificati, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale del progetto e comunque non oltre l'eventuale limite imposto dalla normativa vigente, e l'acquisizione di diritti di superficie e di servitù;

d) acquisto e costruzione di fabbricati e opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonché gli oneri obbligatori legati alla sicurezza dei lavori;

e) altri beni ad utilità pluriennale. Rientrano in questa categoria beni di investimento di natura materiale o immateriale strettamente connessi con gli interventi. Tra questi, a mero titolo esemplificativo, le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari nonché le spese di natura previdenziale ed assicurativa.

3. Nel solo caso di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili basati su tecnologie innovative, quali gli impianti alimentati dalla fonte eolica off-shore, mareomotrice o moto ondoso o geotermica con totale reiniezione del fluido nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle, concorre alla spesa ammissibile anche la differenza tra il costo di investimento attribuibile a tali impianti e il costo di investimento convenzionale per impianti fotovoltaici assunto pari a quello riportato nella seguente tabella:

Potenza (kW) Costo investimento (€/kW)
0,5<P≤6 2400
6<P≤20 2200
20<P≤200 2000
P>200 1800

.

Art. 6

Contributi agli interventi

1. Per le spese ammissibili di cui all'articolo 5 è concesso un contributo in conto capitale nel limite massimo del 60% della spesa ammissibile totale consuntivata e nei limiti delle risorse massime disponibili di cui all'articolo 2.

2. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 1, Cmax, espresso in €, è determinato per ciascun progetto integrato in funzione della riduzione della produzione elettrica annua convenzionale conseguita Rid, secondo la seguente formula Cmax = MIN [6.000.000; (500 x Rid + 400.000)] essendo Rid determinata dal prodotto fra la percentuale di riduzione indicata in progetto e il valore indicato nella colonna D dell'Allegato 1 al DM 14.02.2017.

3. Ai fini del calcolo del contributo, tutte le spese sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Art. 7

Cumulo

1. I contributi in conto capitale, riconosciuti in base all'articolo 6, sono cumulabili con finanziamenti derivanti da fondi e progetti europei e con altri contributi gestiti dalle regioni o dai comuni, nel rispetto delle modalità di consuntivazione di cui all'articolo 12, purché il totale dei contributi non superi l'80% della spesa ammissibile consuntivata.

2. Al momento della presentazione della domanda di contributo, il proponente dovrà presentare autocertificazione relativa al riconoscimento di co-finanziamenti di cui al comma 1. Se il cofinanziamento è ottenuto successivamente, il proponente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla DGAECE che verifica, con l'altro soggetto finanziatore, la dichiarazione resa allo scopo di accertare che la somma dei contributi rispetti il limite stabilito.

3. Per gli interventi di cui di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) resta ferma la possibilità di accesso ad altre fonti di finanziamento, ivi inclusa la remunerazione di cui all'articolo 4 del DM 14 febbraio 2017, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto.

Art. 8

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i Gestori presentano la seguente documentazione:

a) parere di cui all'articolo 4, comma 5;

b) domanda di contributo, firmata digitalmente, contenente informazioni sul soggetto proponente, studio di fattibilità, dati di sintesi del progetto integrato e date previste di avvio e conclusione dei lavori, redatta in conformità del modello in Allegato 2;

c) documentazione di progetto da allegare alla domanda, come indicato nel modello in Allegato 2.

2. La richiesta di parere di cui all'articolo 4, comma 5, comprensiva della documentazione di cui all'allegato 1, Parte A e B, è presentata a RSE, in via esclusivamente telematica, tramite posta elettronica certificata, a partire dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando ed entro 120 giorni dalla stessa. Il parere è reso da RSE entro 60 giorni dalla ricezione in forma completa della richiesta; il termine potrà essere prolungato fino ad un massimo di altri 30 giorni nel caso in cui al Proponente vengano richiesti ulteriori dati per i calcoli energetici. La richiesta e la documentazione devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: isole.minori.rse@legalmail.it.

3. La domanda di contributo, comprensiva della documentazione indicata al comma 1, è presentata alla DGAECE in via esclusivamente telematica, tramite posta elettronica certificata, entro 240 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, pena l'invalidità e l'irricevibilità. Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: isole.minori@pec.mise.gov.it.

Art. 9

Criteri di valutazione

1. La valutazione dei progetti ammissibili è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, comma 3, del DM 14 febbraio 2017, attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo quanto previsto al comma 2.

2. Ai progetti è assegnato un punteggio, calcolato applicando la seguente formula:

IM = (∑ mi) dove mi sono i valori dei coefficienti di merito riportati nella Tabella 1.

Tabella 1

Criterio di valutazione Elementi rilevanti nella definizione del coefficiente attribuito al criterio di valutazione Coefficiente mi Punteggio massimo del coefficiente
a) incremento della percentuale di riduzione della produzione elettrica annua convenzionale

- Incremento rispetto all'obiettivo indicato all'articolo 4 comma 1 mediante l'impiego di fonti rinnovabili

- Minor peso dell'efficientamento della generazione convenzionale rispetto al massimo consentito (30%)

m1 20
b.1) Grado di innovazione operativa del progetto dimostrativo, con particolare riferimento ai sistemi di integrazione delle fonti rinnovabili

Livello di adozione e di diffusione di soluzioni innovative operative, fino all'attribuzione di un punteggio massimo pari a 5 del coefficiente di merito relativamente a ciascuno dei seguenti interventi:

i. dispositivi di accumulo e sistemi per il loro impiego efficiente;

ii. opere e interventi per garantire l'integrazione in rete della mobilità elettrica;

iii. opere e interventi per garantire l'integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico isolano e con la domanda modulabile presente sull'isola;

iv. sistemi di ottimizzazione delle prestazioni della rete e degli impianti secondo i concetti di reti intelligenti, volti a incrementare la percentuale di fonti rinnovabili accoglibile in sicurezza, anche attraverso la sperimentazione di sistemi innovativi di gestione di carichi e produzioni;

m3 20
b.2) Grado di innovazione tecnologica del progetto dimostrativo Adozione di tecnologie FER prototipali o di assetti impiantistici innovativi m4 8
c) costo specifico del progetto Rapporto tra le spese ammesse al finanziamento di cui all'Articolo 5 e la riduzione della produzione elettrica annua convenzionale m5 12
d) minor contributo in conto capitale richiesto Riduzione rispetto al 60% m6 8
e) replicabilità su altri sistemi isolani Livello di indipendenza delle soluzioni dalle caratteristiche locali ovvero soluzioni utilizzabili anche in altri contesti m7 8
f) stato di maturità del progetto integrato in termini di procedimenti autorizzativi, anche ai fini della riduzione dei tempi di realizzazione

- Disponibilità di tutti i titoli autorizzativi o concessori necessari per la costruzione ed esercizio degli impianti e delle opere

In subordine, in mancanza di detti titoli autorizzativi si valuteranno, fino ad un punteggio massimo 8 del coefficiente, in ordine: 

- disponibilità di accordi con l'Amministrazione approvati con delibera del Consiglio comunale

- disponibilità di pareri positivi della Sovraintendenza, anche preliminari ovvero attestanti la conformità degli interventi con le procedure autorizzative semplificate secondo D.P.R. 13/02/2017, n. 31

m8 14
g) minore impatto ambientale % di realizzazione di installazioni in aree da riqualificare o in Area Artigianale o Industriale m9 10

.

Art. 10

Procedura di valutazione delle domande

1. Con provvedimento della DGAECE, è istituita un'apposita Commissione di valutazione (di seguito: Commissione) per la verifica di ammissibilità della documentazione, per la valutazione delle domande e per la formulazione della graduatoria di merito. La Commissione può includere esperti di RSE e GSE e il suo funzionamento è senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Gli esperti di RSE all'interno della Commissione non devono partecipare alla fase di rilascio del parere di RSE di cui all'articolo 4, comma 5, né all'eventuale attività di supporto al proponente per la presentazione dei progetti integrati.

2. Ai fini della valutazione dei progetti, la suddetta Commissione provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, che è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza e della validità della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 8;

b) verifica del rispetto dei requisiti dei soggetti proponenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

c) verifica dei requisiti connessi al rispetto della percentuale di riduzione della produzione annua convenzionale di energia elettrica del progetto integrato e delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura di cui all'articolo 4, comma 3;

d) limitatamente ai progetti per i quali le verifiche di cui alle lettere a), b), c), abbiano dato esito positivo, la Commissione procede:

- all'assegnazione di un punteggio secondo i criteri e la griglia di valutazione definiti all'articolo 9;

- alla verifica della pertinenza e della congruità delle spese previste dai progetti;

- al calcolo del contributo concedibile.

3. Entro 90 giorni dalla data di chiusura della presentazione delle domande, la Commissione conclude i lavori e formula una proposta di graduatoria dei progetti ordinati sulla base del punteggio decrescente. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DM 14 febbraio 2017, nei casi di parità di punteggio, la graduatoria è formata secondo il seguente ordine:

a) progetti relativi ad interventi nelle isole per le quali, alla data di entrata in vigore del DM 14 febbraio 2017, non sono in corso lavori di interconnessione alla rete elettrica nazionale;

b) progetti relativi ad interventi nelle isole per le quali, alla data di entrata in vigore del DM 14 febbraio 2017, sono in corso lavori di interconnessione alla rete elettrica nazionale.

4. Sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione, la DGAECE, sentiti l'Autorità, le Regioni e i Comuni interessati, approva la graduatoria definitiva dei progetti e i relativi decreti di concessione dei contributi. Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito del Ministero.

5. Nel caso in cui le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, non coprano il contributo ammissibile per l'ultimo progetto finanziabile, la contribuzione riconosciuta per tale progetto è ridotta nel limite delle risorse residue.

Art. 11

Concessione del contributo

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, la DGAECE trasmette il decreto di concessione del contributo a ciascun soggetto beneficiario, tramite posta elettronica certificata.

2. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il legale rappresentante del beneficiario accetta il contributo e le relative condizioni di accesso, controfirmando il decreto di concessione e ritrasmettendolo tramite posta elettronica certificata, insieme alla documentazione comprovante i poteri di sottoscrizione e di rappresentanza e alle dichiarazioni e/o attestazioni necessarie ai fini della concessione del contributo. Scaduto tale termine, in assenza di accettazione, la DGAECE procede ad individuare successivi beneficiari mediante scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 10.

3. I contributi sono coperti dal Conto alimentato dall'elemento AUC4RIM della componente tariffaria ARIM e sono erogati da CSEA, secondo le modalità di cui all'articolo 13.

Art. 12

Obblighi dei beneficiari ai fini del riconoscimento dei costi

1. Ai fini dell'erogazione di cui all'articolo 13, i costi sostenuti devono:

a) essere sostenuti in conformità alle norme nazionali e comunitarie in materia;

b) essere supportati dall'espletamento di una corretta procedura di gara ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, ove applicabile;

c) essere giustificati da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;

d) essere pagati con modalità che consentano la piena tracciabilità o l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente;

e) essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI.

2. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate le transazioni relative al progetto ammesso a contributo.

3. Il soggetto beneficiario all'atto della controfirma del decreto di concessione si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e consentire ed agevolare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo, valutazione disposte dall'amministrazione concedente.

Art. 13

Modalità di rendicontazione e di erogazione dei contributi

1. Le agevolazioni sono erogate al soggetto beneficiario in non più di cinque quote definite in proporzione allo stato di avanzamento degli interventi. Le richieste di erogazione sono presentate alla DGAECE, corredate dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), da una dichiarazione circa il rispetto di quanto previsto all'articolo 12 e da una relazione sull'avanzamento di tutti gli interventi, inclusi quelli di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), rispetto a quanto previsto dal progetto integrato ammesso a contributo. Con successivi atti possono essere pubblicate ulteriori modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute.

2. Il soggetto beneficiario, dopo l'accettazione del decreto di concessione, può richiedere un'anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso a fronte della presentazione del progetto definitivo degli interventi e di una fideiussione bancaria, ovvero di polizza assicurativa, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore di CSEA.

3. La procedura di erogazione dell'anticipazione prevede che la CSEA, dopo aver verificato l'esistenza, la congruità e la regolarità della fideiussione, effettui il pagamento e ne dia notizia al beneficiario e al MiSE. L'anticipazione è recuperata in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL.

4. Il soggetto beneficiario presenta il primo SAL, che non può essere inferiore al 20% delle spese ammissibili complessivamente approvate, entro il termine di 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione di cui all'articolo 11.

5. I successivi SAL possono essere presentati nel momento in cui le attività da rendicontare raggiungono la percentuale minima del 20% del contributo concesso attraverso la presentazione della documentazione di cui al comma 1.

6. La rendicontazione finale, da presentare entro 180 giorni dalla data di completamento degli interventi, attraverso la documentazione di cui al comma 1, è riferita al complesso delle spese sostenute ed è accompagnata dalla relazione finale sugli interventi realizzati, sul raggiungimento degli obiettivi, sulle modalità di impiego dei sistemi implementati, anche ai fini della diffusione dei risultati. Il saldo del contributo è corrisposto solo successivamente alla valutazione positiva della rendicontazione finale e previa esecuzione con esito positivo degli accertamenti di cui all'articolo 14. L'erogazione del saldo è subordinata alla realizzazione sia degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), che di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

7. La DGAECE, entro quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di erogazione regolari e complete, verifica l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e esprime l'assenso all'erogazione delle quote di contribuzione richieste da parte di CSEA o, se del caso, il rigetto della richiesta al soggetto beneficiario.

8. In ogni caso, i progetti devono essere completati e gli impianti devono essere messi in esercizio entro 30 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 10, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, comma 1.

Art. 14

Monitoraggio e verifiche in loco

1. La DGAECE può richiedere ai beneficiari informazioni e chiarimenti in corso d'opera e può eseguire o far eseguire in qualsiasi momento sopralluoghi sugli impianti per accertare la regolare esecuzione delle opere, la conformità al progetto e alle eventuali varianti approvate.

2. Dalla data di entrata in esercizio delle opere e per un periodo non inferiore a 24 mesi il soggetto beneficiario trasmette trimestralmente alla DGAECE i dati di esercizio con cadenza almeno oraria di:

- generatori diesel;

- impianti FER realizzati e eventuali sistemi di accumulo;

- carico elettrico complessivo;

- sistemi integrati nella rete elettrica (sistema idrico, trasporto elettrico, domanda modulabile).

Inoltre, il soggetto beneficiario trasmette con la massima risoluzione temporale disponibile, i flussi di potenza attiva P e reattiva Q nelle linee, tensioni nei nodi e frequenza, nonché dei principali parametri di qualità della tensione quali, ad esempio, interruzioni, buchi di tensione e sovraelevazioni, THD, armoniche di tensione, flicker, sbilanciamenti.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, per 5 anni dall'entrata in esercizio delle opere, il soggetto beneficiario trasmette alla DGAECE una relazione annuale che illustra gli effetti del progetto integrato in termini di mantenimento degli obiettivi, anche ai fini della diffusione dei risultati.

Art. 15

Varianti, proroghe e revoche

1. Le richieste di varianti al progetto approvato possono essere presentate dal soggetto beneficiario alla DGAECE solo a fronte di cause impreviste e imprevedibili, sempre che tale variante non comporti riduzione degli obiettivi del progetto integrato approvato e variazione della qualità del progetto. Le varianti approvate non possono comunque comportare un incremento del contributo riconosciuto, né un'estensione del termine di cui all'articolo 13, comma 8, superiore a 6 mesi.

2. Ai fini della richiesta di variante, il soggetto beneficiario deve produrre apposita documentazione indicante:

a) la motivazione di tali variazioni, che chiarisca le cause impreviste o imprevedibili;

b) la descrizione delle variazioni tecniche ed economiche necessarie rispetto al progetto originario, con dimostrazione che le stesse rispettino le condizioni di cui al comma 1;

c) l'eventuale necessario aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi e di condivisione delle variazioni da parte dell'amministrazione locale.

3. La DGAECE approva o rigetta tale richiesta dandone informazione al soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla ricezione della stessa richiesta.

4. Il contributo di cui all'articolo 6 è revocato in tutto o in parte con provvedimento della DGAECE in tutti i casi in cui il progetto non venga avviato o concluso entro i termini previsti dal progetto approvato, o in tutti casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione del contributo quali, a mero titolo esemplificativo, i requisiti relativi al soggetto proponente o la non congruenza con il progetto oggetto del decreto di concessione ed eventuale variante approvata.

5. Il soggetto beneficiario può presentare alla DGAECE un'eventuale richiesta motivata di proroga dei termini del progetto integrato approvato secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fermo restando il termine massimo di cui all'articolo 13, comma 8.

Art. 16

Diffusione dei risultati

1. RSE analizza i dati di monitoraggio di cui all'articolo 14 per valutare l'efficacia dei singoli progetti e la replicabilità degli interventi.

2. I risultati delle analisi, di cui al precedente comma, possono essere oggetto di pubblicazione ai fini di promuovere ulteriori interventi di integrazione delle FER nelle isole.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 13, 14 e 15, la DGAECE può avvalersi della collaborazione di RSE, GSE e, sulla base di indirizzi di Arera, di CSEA.

2. Le spese relative ai sopralluoghi di cui all'articolo 14, comma 1, per accertare la regolare e completa esecuzione delle opere, sono coperte mediante decurtazione del contributo di ciascun beneficiario, nel limite massimo dello 0,5%, secondo modalità individuate da Arera.

3. Le comunicazioni sulla procedura di gestione della misura sono pubblicate nella pagina dedicata del sito www.mise.gov.it.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero, www.mise.gov.it, e della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro