
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1562 DELLA COMMISSIONE, 26 ottobre 2020
G.U.U.E. 27 ottobre 2020, n. L 357
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature radio relative a sistemi avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie, radar primari di sorveglianza, ricevitori di radiodiffusione sonora, apparecchiature per telecomunicazioni mobili internazionali e sistemi radio fissi.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 26 ottobre 2020
Entrata in vigore il: 27 ottobre 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.
2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE.
3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376, l'ETSI ha redatto le norme armonizzate EN 303 213-5-1 V1.1.1 per ricevitori e interrogatori di sistemi avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie, EN 303 345-2 V1.1.1 e EN 303 345-5 V1.1.1 per ricevitori di radiodiffusione sonora e EN 303 364-3 V1.1.1 per radar primari di sorveglianza.
4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376, l'ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 e EN 303 213-6-1 V2.1.1, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 301 908-2 V13.1.1 per apparecchiature utente per telecomunicazioni mobili internazionali, EN 301 908-13 V13.1.1 per apparecchiature utente per accesso radio terrestre universale evoluto, EN 302 217-2 V3.2.2 per sistemi radio fissi e EN 303 213-6-1 V3.1.1 per sistemi avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie.
5) La Commissione ha valutato, insieme all'ETSI, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376.
6) Le norme armonizzate EN 303 213-5-1 V1.1.1 e EN 301 908-2 V13.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7) All'allegato II, punto 3, sottopunto 3, la decisione di esecuzione C(2015) 5376 stabilisce che «receiver performance is also of particular importance for mobile terminals, in particular antenna performance, and for communication equipment used in safety of life applications» (le prestazioni dei ricevitori, in particolare dell'antenna, rivestono inoltre particolare importanza per i terminali mobili e per le apparecchiature per le comunicazioni utilizzate nelle applicazioni per la sicurezza della vita umana). La norma armonizzata EN 301 908-13 V13.1.1 non comprende specifiche relative alle prestazioni dell'antenna. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
8) Il punto 4.3.2, nota 2, della norma armonizzata EN 302 217-2 V3.2.2 potrebbe consentire ai fabbricanti di discostarsi da altre specifiche della norma armonizzata relative al tasso di errore di bit (BER, Bit Error Rate) e i punti H.3.4, I.3.4 e J.3.4 di tale norma armonizzata non richiedono un metodo di prova esplicito per dimostrare la conformità. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9) La raccomandazione ITU-R SM.329-12 (09/2012) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni-Settore Radiocomunicazioni relativa alle emissioni indesiderate nel dominio spurio precisa che «for the most economical and efficient use of the frequency spectrum, it is necessary to establish general maximum limits of spurious domain emissions» (per conseguire l'utilizzo più economico ed efficiente dello spettro di frequenze è necessario stabilire limiti massimi generali delle emissioni del dominio spurio). La raccomandazione 74-01 (2019) del Comitato europeo delle radiocomunicazioni precisa che «for the purposes of specific sharing or compatibility studies, lower levels for the unwanted emissions in the spurious domain could be used to enhance spectrum efficiency» (ai fini di studi specifici sulla condivisione o sulla compatibilità, per migliorare l'efficienza dello spettro potrebbero essere utilizzati livelli più bassi per le emissioni indesiderate nel dominio spurio). Le emissioni spurie sono pertanto riconosciute come pertinenti ai fini dell'uso efficiente dello spettro, requisito contemplato dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE. L'allegato C.3 di EN 303 345-2 V1.1.1 e l'allegato B.3 di EN 303 345-5 V1.1.1 riconoscono che le emissioni indesiderate dei ricevitori nel dominio spurio sono pertinenti ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE. I punti C.3.5 di EN 303 345-2 V1.1.1 e B.3.5 di EN 303 345-5 V1.1.1 prevedono tuttavia che le emissioni indesiderate dei ricevitori nel dominio spurio siano contemplate da altre norme. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti delle norme armonizzate EN 303 345-2 V1.1.1 e EN 303 345-5 V1.1.1 con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10) Il considerando 2 della decisione di esecuzione C(2015) 5376 chiede che vi sia una buona cooperazione con la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che è stata consultata in merito all'allineamento di tali norme armonizzate con la raccomandazione 74-01 (2019) dell'ERC relativa alle emissioni indesiderate nel dominio spurio. Nella sua risposta la CEPT ha espresso il parere che l'allentamento dell'applicabilità della raccomandazione 74-01 (2019) dell'ERC possa avvenire solo nel rispetto di specifiche condizioni tecniche. I punti 4.2.1.5 di EN 303 213-6-1 V3.1.1 e 4.2.1.4 di EN 303 364-3 V1.1.1 possono pertanto conferire presunzione di conformità solo a specifiche apparecchiature radio. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
11) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 (5) della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE, mentre nell'allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni alla direttiva 2014/53/UE. Per far sì che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un atto, i riferimenti delle norme EN 303 213-5-1 V1.1.1 e EN 301 908-2 V13.1.1 dovrebbero essere inclusi nell'allegato I di tale decisione di esecuzione e i riferimenti delle norme EN 301 908-13 V 13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 303 213-6-1 V3.1.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 e EN 303 364-3 V1.1.1 dovrebbero essere inclusi nell'allegato II della medesima decisione di esecuzione.
12) Secondo l'ETSI la norma armonizzata EN 303 339 V1.1.1, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6), dovrebbe essere considerata obsoleta in quanto non rappresenta più lo stato dell'arte.
13) E' pertanto necessario ritirare dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7) i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 e EN 303 213-6-1 V2.1.1, dato che tali norme sono state riviste, e il riferimento della norma armonizzata EN 303 339 V1.1.1, dato che tale norma è considerata obsoleta. Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2 e EN 303 213-6-1 V3.1.1 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2, EN 302 217-2 V3.1.1 e EN 303 213-6-1 V2.1.1. Per concedere inoltre ai fabbricanti il tempo per prepararsi al ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 303 339 V1.1.1 è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma armonizzata.
14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 316 del 14.11.2012.
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014).
Decisione di esecuzione C 5376 final della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
GU C 326 del 14.9.2018.
Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione, del 5 febbraio 2020, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 6.2.2020).
GU C 326 del 14.9.2018.
GU C 326 del 14.9.2018.
La decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è così modificata:
1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;
3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:
N. | Riferimento della norma |
«8. | EN 301 908-2 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 2: apparecchiature utente (UE) CDMA Direct Spread (UTRA FDD) |
9. | ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 Sistemi avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie (A-SMGCS). Parte 5: norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio per apparecchiature di multilaterazione (MLAT). Sottoparte 1: ricevitori e interrogatori» |
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ALLEGATO II
Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:
N. | Riferimento della norma |
«4. | EN 301 908-13 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 13: apparecchiature utente (UE) E-UTRA (accesso radio terrestre universale evoluto) Avvertenza: la presente norma armonizzata non contiene parametri di prestazione dell'antenna e la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE per quanto riguarda tali parametri. |
5. | EN 302 217-2 V3.2.2 Sistemi radio fissi. Caratteristiche e requisiti per apparecchiature e antenne punto-punto. Parte 2: sistemi digitali operanti in bande di frequenza da 1 GHz a 86 GHz. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicato il punto 4.3.2, nota 2, della presente norma armonizzata. Avvertenza: per quanto riguarda le apparecchiature radio di cui ai punti H.3.4, I.3.4 o J.3.4 della presente norma armonizzata, la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE in caso di mancata applicazione degli opportuni metodi di prova al fine di dimostrare la conformità, rispettivamente, ai punti H.3.4, I.3.4 o J.3.4 della presente norma armonizzata. |
6. | EN 303 213-6-1 V3.1.1 Sistemi avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie (A-SMGCS). Parte 6: norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio per sensori radar di superficie distribuiti. Sottoparte 1: sensori in banda X che utilizzano segnali a impulsi e potenza di trasmissione fino a 100 kW Avvertenza: per quanto riguarda il punto 4.2.1.5 della presente norma armonizzata, la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature che non combinano "WR112/R84 taper section and a WR90/R100 Waveguide" (sezione rastremata WR112/R84 e guida d'onda WR90/R100), come indicato al punto 1, nota 1, della presente norma armonizzata. La guida d'onda deve presentare una traiettoria di trasmissione costantemente priva di ostacoli (imperturbata/pura) e una lunghezza minima pari a 20 volte la sua lunghezza d'onda di taglio in tale modalità operativa. |
7. | EN 303 345-2 V1.1.1 Ricevitori di radiodiffusione sonora. Parte 2: servizio di radiodiffusione sonora AM. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE per quanto riguarda le emissioni indesiderate dei ricevitori nel dominio spurio. |
8. | EN 303 345-5 V1.1.1 Ricevitori di radiodiffusione sonora. Parte 5: servizio di radiodiffusione sonora DRM. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE per quanto riguarda le emissioni indesiderate dei ricevitori nel dominio spurio. |
9. | EN 303 364-3 V1.1.1 Radar primari di sorveglianza (PSR). Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 3: sensori PSR di controllo del traffico aereo (ATC) operanti nella banda di frequenza da 8 500 MHz a 10 000 MHz (banda X) Avvertenza: per quanto riguarda il punto 4.2.1.4 della presente norma armonizzata, la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature che non combinano "WR112/R84 taper section and a WR90/R100 Waveguide" (sezione rastremata WR112/R84 e guida d'onda WR90/R100), come indicato al punto 1, nota 1, della presente norma armonizzata. La guida d'onda deve presentare una traiettoria di trasmissione costantemente priva di ostacoli (imperturbata/pura) e una lunghezza minima pari a 20 volte la sua lunghezza d'onda di taglio in tale modalità operativa.» |
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ALLEGATO III
Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:
N. | Riferimento della norma | Data di ritiro |
«12. | EN 301 908-2 V11.1.2 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva Apparecchi radio 2014/53/UE; parte 2: Apparecchiatura che utilizza l'estensione diretta CDMA (UTRA FDD) |
27 ottobre 2021 |
13. | EN 301 908-13 V11.1.2 Reti per cellulari IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio; parte 13: apparecchio utilizzatore (UE) per avanzati accessi radio terrestre |
27 ottobre 2021 |
14. | EN 302 217-2 V3.1.1 Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparecchi punto a punto e antenne; parte 2: Sistemi digitali che operano nell'intervallo di frequenza da 1 GHz a 86 GHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
27 aprile 2022 |
15. | EN 303 213-6-1 V2.1.1 Guida per il movimento di superficie e controllo di sistema (A-SMGCS); parte 6: Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE relativi ai sensori rada posizionati per il movimento di superficie; Sotto sezione 1: Sensori a banda X che utilizzano segnali pulsati e potenza di trasmissione fino a 100 kW |
27 ottobre 2021 |
16. | EN 303 339 V1.1.1 Comunicazioni Dirette Aria - Terra a banda larga; Apparecchiatura che opera nelle bande di frequenza da 1 900 MHz a 1 920 MHz e da 5 855 MHz a 5 875 MHz; antenne a caratteristica fissa; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
27 aprile 2021» |
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