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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1572 DELLA COMMISSIONE, 28 ottobre 2020

G.U.U.E. 29 ottobre 2020, n. L 359

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi e loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di prodotti lattiero-caseari e insetti. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° novembre 2020

Applicabile dal: 1° novembre 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione nell'ambito, tra l'altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che determinati animali e merci possano entrare nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.

2) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625. In particolare, l'articolo 3 del medesimo regolamento delegato stabilisce norme relative a determinati animali e merci autorizzati ad entrare nell'Unione solo se provenienti da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco redatto per tali animali e merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (3).

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 stabilisce o fa riferimento a tali elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano.

4) A norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 le partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (4). Prima della data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626, anche altri paesi terzi sono stati autorizzati, sulla base delle prescrizioni in materia di salute pubblica, all'importazione di partite di determinati prodotti a base di latte dai riferimenti agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 605/2010. Tali riferimenti agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 605/2010 sono stati erroneamente omessi nell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e dovrebbero essere aggiunti. L'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

5) A norma dell'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo o una sua regione elencati nell'allegato III bis del suddetto regolamento e se sono stati spediti da tale paese o regione. I paesi terzi e le loro regioni dovrebbero essere autorizzati a introdurre insetti nell'Unione ed essere debitamente inseriti nell'elenco solo se forniscono adeguate prove e garanzie del rispetto delle prescrizioni stabilite all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

6) Il 4 dicembre 2019 la Thailandia ha presentato alla Commissione il pertinente questionario di valutazione ai fini dell'esportazione nell'UE di insetti destinati al consumo umano.

7) Il 6 aprile 2020 la Thailandia ha fornito alla Commissione prove e garanzie sufficienti per essere inclusa nell'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di insetti. E' pertanto opportuno includere la Thailandia nell'elenco di cui all'allegato III bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e modificare di conseguenza tale allegato.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 95 del 7.4.2017.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019).

(4)

Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è così modificato:

1) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione conformemente agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 605/2010.»;

2) l'allegato III bis è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato III bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626, dopo la voce relativa alla Corea del Sud è aggiunta la seguente voce:

«TH Thailandia».  

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